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acquisto/vendita terreno da privato
L'amministrazione è intenzionata
-ad acquistare un terreno da un privato cittadino, sul quale realizzare in parte un parcheggio pubblico ed in parte un'area verde per le scuole.
vorrei sapere quali imposte deve pagare il comune su tale operazione.
inoltre, si vorrebbe procedere alla vendita di un terreno di proprietà comunale.
come ci dobbiamo comportare ai fini dell'applicazione dell'Iva, l'acquirente potrebbe essere sia una ditta che un privato
-ad acquistare un terreno da un privato cittadino, sul quale realizzare in parte un parcheggio pubblico ed in parte un'area verde per le scuole.
vorrei sapere quali imposte deve pagare il comune su tale operazione.
inoltre, si vorrebbe procedere alla vendita di un terreno di proprietà comunale.
come ci dobbiamo comportare ai fini dell'applicazione dell'Iva, l'acquirente potrebbe essere sia una ditta che un privato
Re: acquisto/vendita terreno da privato
Sotto il profilo oggettivo, l’Articolo 2, terzo comma, lettera C) del D.P.R. 633/1972
esclude dal campo di applicazione dell’Iva, tra l’altro, le cessioni dei terreni non
suscettibili di utilizzazione edificatoria, con la conseguenza che risultano rilevanti agli
effetti dell’Iva le sole cessioni di aree edificabili.
In merito al presupposto soggettivo, l’Articolo 4, quarto comma dello stesso D.P.R.
633/1972 stabilisce che gli Enti non commerciali (quali i Comuni) sono soggetti passivi
d’imposta limitatamente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate
nell’ambito di attività commerciali o agricole, di cui agli Articoli 2135 e 2195 del
Codice civile.Il quinto comma dello stesso Articolo 4 specifica che sono considerate in ogni caso commerciali, anche se svolte da Enti pubblici, le seguenti attività:
a) cessioni beni nuovi prodotti per la vendita;
b) erogazioni di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e
vapore;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazioni di pasti;
e) trasporto e deposito di merci;
f) trasporto di persone;
g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, prestazioni alberghiere o di
alloggio;
h) servizi portuali ed aeroportuali;
i) pubblicità commerciale;
j) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolare.
risoluzione N. 67/E del 1 luglio 1998, sempre del Ministero delle
Finanze, ampliò l’ambito di applicazione dell’esenzione, precisando che sono
comunque escluse dal campo di applicazione dell’Iva le assegnazioni di aree
edificabili, acquisite dall’ente locale nell’ambito della propria autonomia negoziale
esercitata al di fuori di qualsiasi procedura espropriativa, qualora le aree stesse siano
state acquisite dall’ente nell’espletamento delle sua attività istituzionale. Ove, infatti,
gli immobili non siano destinati all’esercizio di attività commerciali la successiva
cessione resta estranea alla sfera applicativa del tributo per carenza, in capo all’ente
locale, del presupposto soggettivo d’imposta ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633.
Successivamente, mediante mediante la risoluzione N. 206/E del 13 Dicembre 2001, l’Agenzia
delle Entrate ha ulteriormente chiarito quanto precedentemente sancito dal Ministero
delle Finanze, definendo quali “attività istituzionali” tutte quelle basate su un rapporto
di diritto pubblico, fondate sul cosiddetto “iure imperii”, ossia tutte quelle attività
compiute in quanto Pubbliche autorità nel perseguimento di finalità di pubblica
utilità.
Al contrario, devono essere ricomprese nell’attività di natura commerciale quelle di
carattere privatistico, espressione dello “iure gestionis.
In ultimo : Per il terreno: trasferimenti a favore dello stato....enti pubblici territoriali ..... tassa fissa 168 € registro
ipotecaria fissa 168 € ed 1% catastale con un minimo di 168 €
esclude dal campo di applicazione dell’Iva, tra l’altro, le cessioni dei terreni non
suscettibili di utilizzazione edificatoria, con la conseguenza che risultano rilevanti agli
effetti dell’Iva le sole cessioni di aree edificabili.
In merito al presupposto soggettivo, l’Articolo 4, quarto comma dello stesso D.P.R.
633/1972 stabilisce che gli Enti non commerciali (quali i Comuni) sono soggetti passivi
d’imposta limitatamente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate
nell’ambito di attività commerciali o agricole, di cui agli Articoli 2135 e 2195 del
Codice civile.Il quinto comma dello stesso Articolo 4 specifica che sono considerate in ogni caso commerciali, anche se svolte da Enti pubblici, le seguenti attività:
a) cessioni beni nuovi prodotti per la vendita;
b) erogazioni di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e
vapore;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazioni di pasti;
e) trasporto e deposito di merci;
f) trasporto di persone;
g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, prestazioni alberghiere o di
alloggio;
h) servizi portuali ed aeroportuali;
i) pubblicità commerciale;
j) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolare.
risoluzione N. 67/E del 1 luglio 1998, sempre del Ministero delle
Finanze, ampliò l’ambito di applicazione dell’esenzione, precisando che sono
comunque escluse dal campo di applicazione dell’Iva le assegnazioni di aree
edificabili, acquisite dall’ente locale nell’ambito della propria autonomia negoziale
esercitata al di fuori di qualsiasi procedura espropriativa, qualora le aree stesse siano
state acquisite dall’ente nell’espletamento delle sua attività istituzionale. Ove, infatti,
gli immobili non siano destinati all’esercizio di attività commerciali la successiva
cessione resta estranea alla sfera applicativa del tributo per carenza, in capo all’ente
locale, del presupposto soggettivo d’imposta ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633.
Successivamente, mediante mediante la risoluzione N. 206/E del 13 Dicembre 2001, l’Agenzia
delle Entrate ha ulteriormente chiarito quanto precedentemente sancito dal Ministero
delle Finanze, definendo quali “attività istituzionali” tutte quelle basate su un rapporto
di diritto pubblico, fondate sul cosiddetto “iure imperii”, ossia tutte quelle attività
compiute in quanto Pubbliche autorità nel perseguimento di finalità di pubblica
utilità.
Al contrario, devono essere ricomprese nell’attività di natura commerciale quelle di
carattere privatistico, espressione dello “iure gestionis.
In ultimo : Per il terreno: trasferimenti a favore dello stato....enti pubblici territoriali ..... tassa fissa 168 € registro
ipotecaria fissa 168 € ed 1% catastale con un minimo di 168 €
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