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http://www.irpef.info/Durc nel caso di locazioni passive
3 partecipanti
Durc nel caso di locazioni passive
Buongiorno,
va richiesto il DURC per la liquidazione di fatture relative a canoni di locazioni passive e oneri condominiali?
Grazie anticipatamente
va richiesto il DURC per la liquidazione di fatture relative a canoni di locazioni passive e oneri condominiali?
Grazie anticipatamente
ufficiopatrimonio- Messaggi : 14
Data d'iscrizione : 29.05.13
re
In tali casi il DURC non deve essere richiesto.
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CD4QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.unipv.eu%2Fsite%2Fhome%2Fateneo%2Famministrazione%2Fdirezione-generale%2Fservizio-affari-generali-e-supporto-normativo%2Fdocumento10466.html&ei=u2TPU5ebNoWP0AWksoGwAw&usg=AFQjCNFLLOhdP-eVIJeFJtKzIpFBRYcOLA&sig2=kdpNqU8YTh2APWxNP-2Yfg
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CD4QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.unipv.eu%2Fsite%2Fhome%2Fateneo%2Famministrazione%2Fdirezione-generale%2Fservizio-affari-generali-e-supporto-normativo%2Fdocumento10466.html&ei=u2TPU5ebNoWP0AWksoGwAw&usg=AFQjCNFLLOhdP-eVIJeFJtKzIpFBRYcOLA&sig2=kdpNqU8YTh2APWxNP-2Yfg
grazie mille
Paolo Gros ha scritto:In tali casi il DURC non deve essere richiesto.
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CD4QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.unipv.eu%2Fsite%2Fhome%2Fateneo%2Famministrazione%2Fdirezione-generale%2Fservizio-affari-generali-e-supporto-normativo%2Fdocumento10466.html&ei=u2TPU5ebNoWP0AWksoGwAw&usg=AFQjCNFLLOhdP-eVIJeFJtKzIpFBRYcOLA&sig2=kdpNqU8YTh2APWxNP-2Yfg
ufficiopatrimonio- Messaggi : 14
Data d'iscrizione : 29.05.13
Re: Durc nel caso di locazioni passive
Scusa, Paolo: chi e quando ha fornito le precisazioni? è possibile saperlo?
grazie mille
grazie mille
Rag.- Messaggi : 467
Data d'iscrizione : 30.10.13
Re: Durc nel caso di locazioni passive
son un segugio, un cane da "trifola": ho scovato la fonte .. l'università di pavia
Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali
DIVISIONE FINANZIARIA - Ufficio Fiscale
c.f. 80007270186 p.IVA 00462870189 Piazza Leonardo da Vinci 17 – Pavia – tel. 0382 984496-4226-4151 fax 0382 984254
________________________________________________________________________________________________________________________
Prot. 51938
Tit. VIII Cl. 5 Pavia, 4 dicembre 2009
Fasc. 24/2008
Ai Segretari Amministrativi
delle Unità di Gestione
Ai Direttori
delle Unità di spesa
LORO SEDI
Oggetto: precisazioni in materia di DURC
Vi informiamo che, a seguito di numerose richieste di chiarimento in materia di acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva/Autocertificazione, abbiamo predisposto un documento contenente utili precisazioni.
Ricordiamo che, per avere un quadro completo della disciplina DURC, occorre tenere presente quanto già comunicato mediante posta elettronica nei mesi di ottobre e novembre 2009
Cordialmente
UFFICIO FISCALE
Chiarimenti relativi all’ambito di acquisizione del
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
DURC e lavoratori autonomi
La normativa vigente (si veda la circolare n. 5 del 27 gennaio 2008 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui si allega copia), prevede l’obbligo di acquisizione del DURC sia per i lavoratori autonomi con dipendenti sia per i lavoratori autonomi senza dipendenti .
In merito, si precisa che il DURC/autocertificazione va richiesto nell’ambito delle procedure di appalto (ivi compresi gli acquisti in economia) di opere, servizi e forniture pubbliche rese a favore di pubbliche amministrazioni e tale obbligo rileva con esclusivo riferimento ai lavoratori autonomi che operano in regime di impresa (a titolo meramente esemplificativo il fabbro o l’idraulico che effettuano lavori di riparazione, il soggetto che rilascia i certificati di qualità ISO).
Nell’ipotesi di lavoratore autonomo senza dipendenti, la verifica sulla regolarità contributiva riguarderà la posizione Inail e Inps del titolare, quella cioè collegata al codice fiscale della persona.
Il DURC/autocertificazione deve essere richiesto anche per i fornitori tenuti al versamento annuale dei contributi INPS e INAIL per ogni pagamento effettuato.
Il DURC non dovrà essere richiesto per le attività professionali a contenuto intellettuale o artistico rese nell’ambito di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo non abituale, di contratti di prestazione d’opera (in tal senso si esprimono le faq del Ministero del Lavoro).
DURC ed esercente di attività commerciale
In caso di esercente attività commerciale (ad esempio negozio di commercio al dettaglio) nella forma individuale (quindi senza dipendenti, lavoratori parasubordinati, collaboratori e/o coadiutori familiari e senza associati in partecipazione), il titolare è tenuto solo al pagamento dei contributi INPS gestione commercianti e non ha una posizione INAIL. Il controllo riguarderà solamente la regolarità dei versamenti previdenziali.
In questo caso l’acquisizione non avverrà tramite il servizio on line, ma il fornitore dovrà richiedere direttamente all’INPS un documento cartaceo di “dichiarazione di regolarità contributiva”.
DURC e fatture emerse da fornitori Consip
Sulla base delle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato, in tali casi è possibile prescindere dall’acquisizione del DURC in quanto il requisito di regolarità contributiva ha già formato oggetto di valutazione e verifica preventiva da parte della Consip stessa sia all’atto dell’aggiudicazione della gara sia nella fase successiva di stipula della convenzione. Tale orientamento viene altresì riferito anche per gli acquisti effettuati tramite mercato elettronico.
DURC e pagamento utenze
Per il pagamento delle utenze (energia, acqua e telefono) è possibile prescindere dall’acquisizione del DURC in quanto i contratti stipulati con i relativi gestori sono contratti di somministrazione e non contratti di appalto.
Il DURC invece deve essere acquisito per le fatture riferite ai contratti per la cd. gestione calore perchè il contratto si riferisce sia alla fornitura, sia alla manutenzione degli impianti.
Autocertificazione e scontrino fiscale
Nei casi previsti dal Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in cui lo scontrino fiscale può sostituire la fattura, in un’ottica di semplificazione dell’azione amministrativa, e tenuto conto dell’esiguità dell’importo, si può prescindere dall’autocertificazione.
DURC e locazioni (attive e passive) e pagamento delle spese condominiali
In tali casi il DURC non deve essere richiesto.
Autocertificazione e privacy
In considerazione di alcuni rilievi avanzati da fornitori circa presunte violazioni della normativa della privacy legate al fatto che all’autocertificazione è allegata copia fotostatica del documento di identità, si è provveduto ad integrare il modulo di autocertificazione con i riferimenti normativi del D.Lg.s n. 196/2009. Per comodità vi alleghiamo una copia che sostituisce quella attualmente in uso.
DURC e servizi esclusi:
Sulla base dell’orientamento dominante, il DURC non va richiesto con riferimento ai sotto indicati servizi, esclusi dall’ambito di applicazione del codice degli appalti:
- servizi alberghieri e di ristorazione;
- servizi di trasporto per ferrovia;
- servizi di trasporto per via d’acqua;
- servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti;
- servizi legali (è compresa in questa categoria anche l’attività di rilascio dell’audit certificate);
- servizi di collocamento e reperimento del personale;
- servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati;
- servizi relativi all’istruzione, anche professionale;
- servizi sanitari e sociali (resi esclusivamente alla persona);
- servizi ricreativi, culturali e sportivi (riguardano, per esempio, i servizi cinematografici e video-servizi; servizi radiotelevisivi; di intrattenimento; di agenzie di stampa; di biblioteche, archivi, musei e servizi sportivi in genere).
Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali
DIVISIONE FINANZIARIA - Ufficio Fiscale
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Prot. 51938
Tit. VIII Cl. 5 Pavia, 4 dicembre 2009
Fasc. 24/2008
Ai Segretari Amministrativi
delle Unità di Gestione
Ai Direttori
delle Unità di spesa
LORO SEDI
Oggetto: precisazioni in materia di DURC
Vi informiamo che, a seguito di numerose richieste di chiarimento in materia di acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva/Autocertificazione, abbiamo predisposto un documento contenente utili precisazioni.
Ricordiamo che, per avere un quadro completo della disciplina DURC, occorre tenere presente quanto già comunicato mediante posta elettronica nei mesi di ottobre e novembre 2009
Cordialmente
UFFICIO FISCALE
Chiarimenti relativi all’ambito di acquisizione del
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
DURC e lavoratori autonomi
La normativa vigente (si veda la circolare n. 5 del 27 gennaio 2008 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui si allega copia), prevede l’obbligo di acquisizione del DURC sia per i lavoratori autonomi con dipendenti sia per i lavoratori autonomi senza dipendenti .
In merito, si precisa che il DURC/autocertificazione va richiesto nell’ambito delle procedure di appalto (ivi compresi gli acquisti in economia) di opere, servizi e forniture pubbliche rese a favore di pubbliche amministrazioni e tale obbligo rileva con esclusivo riferimento ai lavoratori autonomi che operano in regime di impresa (a titolo meramente esemplificativo il fabbro o l’idraulico che effettuano lavori di riparazione, il soggetto che rilascia i certificati di qualità ISO).
Nell’ipotesi di lavoratore autonomo senza dipendenti, la verifica sulla regolarità contributiva riguarderà la posizione Inail e Inps del titolare, quella cioè collegata al codice fiscale della persona.
Il DURC/autocertificazione deve essere richiesto anche per i fornitori tenuti al versamento annuale dei contributi INPS e INAIL per ogni pagamento effettuato.
Il DURC non dovrà essere richiesto per le attività professionali a contenuto intellettuale o artistico rese nell’ambito di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo non abituale, di contratti di prestazione d’opera (in tal senso si esprimono le faq del Ministero del Lavoro).
DURC ed esercente di attività commerciale
In caso di esercente attività commerciale (ad esempio negozio di commercio al dettaglio) nella forma individuale (quindi senza dipendenti, lavoratori parasubordinati, collaboratori e/o coadiutori familiari e senza associati in partecipazione), il titolare è tenuto solo al pagamento dei contributi INPS gestione commercianti e non ha una posizione INAIL. Il controllo riguarderà solamente la regolarità dei versamenti previdenziali.
In questo caso l’acquisizione non avverrà tramite il servizio on line, ma il fornitore dovrà richiedere direttamente all’INPS un documento cartaceo di “dichiarazione di regolarità contributiva”.
DURC e fatture emerse da fornitori Consip
Sulla base delle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato, in tali casi è possibile prescindere dall’acquisizione del DURC in quanto il requisito di regolarità contributiva ha già formato oggetto di valutazione e verifica preventiva da parte della Consip stessa sia all’atto dell’aggiudicazione della gara sia nella fase successiva di stipula della convenzione. Tale orientamento viene altresì riferito anche per gli acquisti effettuati tramite mercato elettronico.
DURC e pagamento utenze
Per il pagamento delle utenze (energia, acqua e telefono) è possibile prescindere dall’acquisizione del DURC in quanto i contratti stipulati con i relativi gestori sono contratti di somministrazione e non contratti di appalto.
Il DURC invece deve essere acquisito per le fatture riferite ai contratti per la cd. gestione calore perchè il contratto si riferisce sia alla fornitura, sia alla manutenzione degli impianti.
Autocertificazione e scontrino fiscale
Nei casi previsti dal Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in cui lo scontrino fiscale può sostituire la fattura, in un’ottica di semplificazione dell’azione amministrativa, e tenuto conto dell’esiguità dell’importo, si può prescindere dall’autocertificazione.
DURC e locazioni (attive e passive) e pagamento delle spese condominiali
In tali casi il DURC non deve essere richiesto.
Autocertificazione e privacy
In considerazione di alcuni rilievi avanzati da fornitori circa presunte violazioni della normativa della privacy legate al fatto che all’autocertificazione è allegata copia fotostatica del documento di identità, si è provveduto ad integrare il modulo di autocertificazione con i riferimenti normativi del D.Lg.s n. 196/2009. Per comodità vi alleghiamo una copia che sostituisce quella attualmente in uso.
DURC e servizi esclusi:
Sulla base dell’orientamento dominante, il DURC non va richiesto con riferimento ai sotto indicati servizi, esclusi dall’ambito di applicazione del codice degli appalti:
- servizi alberghieri e di ristorazione;
- servizi di trasporto per ferrovia;
- servizi di trasporto per via d’acqua;
- servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti;
- servizi legali (è compresa in questa categoria anche l’attività di rilascio dell’audit certificate);
- servizi di collocamento e reperimento del personale;
- servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati;
- servizi relativi all’istruzione, anche professionale;
- servizi sanitari e sociali (resi esclusivamente alla persona);
- servizi ricreativi, culturali e sportivi (riguardano, per esempio, i servizi cinematografici e video-servizi; servizi radiotelevisivi; di intrattenimento; di agenzie di stampa; di biblioteche, archivi, musei e servizi sportivi in genere).
Rag.- Messaggi : 467
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