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L'Ancrel sulla riduzione dei compensi ai revisori
Riporto la posizione Ancrel , che peraltro condivido, sulla vexata quaestio della riduzione del compenso ai Revisori
NESSUNA RIDUZIONE DEL COMPENSO DEI REVISORI
La Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Toscana con delibera n.204/2010/PAR del 9/12/2010, ha espresso il parere che anche il compenso spettante ai revisori degli enti locali debba essere ridotto del 10% a decorrere dall’1/1/2011, rispetto agli importi risultanti al 30/4/2010, ai sensi dell’art.6, comma 3 del D.L.78/2010.
Questa Associazione ritiene che tale parere che, come espresso nelle scarse motivazioni, interpreta l’intento del legislatore come indirizzato alla riduzione “indistinta” dei costi amministrativi e politici dell’apparato pubblico, non sia assolutamente condivisibile per i seguenti motivi:
a) l’art.6, comma 3 del d.l. 78/2010, dispone la riduzione dall’1/1/2011 e sino al 31/12/2013, del 10% rispetto agli importi risultanti al 30/4/2010, delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate corrisposte dalle pubbliche amministrazioni e quindi anche enti locali, ai “componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo”;
b) l’organo di revisione non può essere definito organo di controllo. In nessuna parte del titolo VII del Tuel, dedicato alla revisione degli enti locali, è rintracciabile il termine “organo di controllo”, ma bensì la definizione di “organo di revisione” o “organo di revisione economico-finanziario”. Le funzioni dell’organo di revisione come elencate nell’art.239 del Tuel, comprendono l’attività di collaborazione, di vigilanza, di attestazione dei risultati, di referto e di verifiche di cassa;
c) l’organo di revisione degli enti locali non può rientrare nella categoria degli “organi collegiali comunque denominati”, stante che nella maggior parte degli enti è un organo monocratico (revisore unico);
d) il legislatore quando ha voluto comprendere nei vincoli e limitazioni di spesa l’organo di revisione lo ha esplicitamente indicato ( vedi ad esempio il successivo comma 5 del citato art.6 del d.l. 78/2010);
e) ai revisori degli enti locali è attribuito un compenso determinato dal Consiglio nella delibera di nomina entro il limite massimo stabilito con decreto del Ministro dell’interno ( vedi DM 20/5/2005);
f) per il revisore unico nominato nei Comuni da 5.000 a 15.000 abitanti il compenso non è ancora attribuito in via definitiva come indicato nella circolare FL 5/2007, del Min.Interno e quindi non appare possibile ridurre un importo attribuito in via provvisoria al 30/4/2010;
g) se l’intento del legislatore era quello di ridurre anche i compensi dei revisori doveva fare riferimento diretto a quelli stabiliti dal D.M. di cui al comma 1 dell’art.241 del Tuel;
h) l’art.1, comma 4 del Tuel dispone che le modifiche al testo unico devono essere espressamente modificative delle sue disposizioni. Mentre l’art.5, comma 7 del d.l. 78/2010 modifica espressamente l’art.82 del Tuel (indennità ai consiglieri), l’art.6 comma 3 in commento non esprime nessun richiamo esplicito modificativo dell’art.241 del Tuel;
i) trattandosi di una norma di limitazione non può essere interpretata in modo estensivo.
Si ritiene, pertanto, per le motivazioni di cui sopra, che la riduzione del 10% prevista dall’art.6, comma 3 del d.l. 78/2010, non sia in alcun modo applicabile ai revisori degli enti locali.
L’Ancrel –Club dei revisori invita gli associati, in attesa di un chiarimento definitivo, a non accettare la riduzione del compenso ed a promuovere eventualmente con la nostra collaborazione ricorso avverso l’atto di riduzione.
Lì 22/12/2010
Il Presidente
Antonino Borghi
NESSUNA RIDUZIONE DEL COMPENSO DEI REVISORI
La Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Toscana con delibera n.204/2010/PAR del 9/12/2010, ha espresso il parere che anche il compenso spettante ai revisori degli enti locali debba essere ridotto del 10% a decorrere dall’1/1/2011, rispetto agli importi risultanti al 30/4/2010, ai sensi dell’art.6, comma 3 del D.L.78/2010.
Questa Associazione ritiene che tale parere che, come espresso nelle scarse motivazioni, interpreta l’intento del legislatore come indirizzato alla riduzione “indistinta” dei costi amministrativi e politici dell’apparato pubblico, non sia assolutamente condivisibile per i seguenti motivi:
a) l’art.6, comma 3 del d.l. 78/2010, dispone la riduzione dall’1/1/2011 e sino al 31/12/2013, del 10% rispetto agli importi risultanti al 30/4/2010, delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate corrisposte dalle pubbliche amministrazioni e quindi anche enti locali, ai “componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo”;
b) l’organo di revisione non può essere definito organo di controllo. In nessuna parte del titolo VII del Tuel, dedicato alla revisione degli enti locali, è rintracciabile il termine “organo di controllo”, ma bensì la definizione di “organo di revisione” o “organo di revisione economico-finanziario”. Le funzioni dell’organo di revisione come elencate nell’art.239 del Tuel, comprendono l’attività di collaborazione, di vigilanza, di attestazione dei risultati, di referto e di verifiche di cassa;
c) l’organo di revisione degli enti locali non può rientrare nella categoria degli “organi collegiali comunque denominati”, stante che nella maggior parte degli enti è un organo monocratico (revisore unico);
d) il legislatore quando ha voluto comprendere nei vincoli e limitazioni di spesa l’organo di revisione lo ha esplicitamente indicato ( vedi ad esempio il successivo comma 5 del citato art.6 del d.l. 78/2010);
e) ai revisori degli enti locali è attribuito un compenso determinato dal Consiglio nella delibera di nomina entro il limite massimo stabilito con decreto del Ministro dell’interno ( vedi DM 20/5/2005);
f) per il revisore unico nominato nei Comuni da 5.000 a 15.000 abitanti il compenso non è ancora attribuito in via definitiva come indicato nella circolare FL 5/2007, del Min.Interno e quindi non appare possibile ridurre un importo attribuito in via provvisoria al 30/4/2010;
g) se l’intento del legislatore era quello di ridurre anche i compensi dei revisori doveva fare riferimento diretto a quelli stabiliti dal D.M. di cui al comma 1 dell’art.241 del Tuel;
h) l’art.1, comma 4 del Tuel dispone che le modifiche al testo unico devono essere espressamente modificative delle sue disposizioni. Mentre l’art.5, comma 7 del d.l. 78/2010 modifica espressamente l’art.82 del Tuel (indennità ai consiglieri), l’art.6 comma 3 in commento non esprime nessun richiamo esplicito modificativo dell’art.241 del Tuel;
i) trattandosi di una norma di limitazione non può essere interpretata in modo estensivo.
Si ritiene, pertanto, per le motivazioni di cui sopra, che la riduzione del 10% prevista dall’art.6, comma 3 del d.l. 78/2010, non sia in alcun modo applicabile ai revisori degli enti locali.
L’Ancrel –Club dei revisori invita gli associati, in attesa di un chiarimento definitivo, a non accettare la riduzione del compenso ed a promuovere eventualmente con la nostra collaborazione ricorso avverso l’atto di riduzione.
Lì 22/12/2010
Il Presidente
Antonino Borghi
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