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Assunzioni a tempo indeterminato e determinato

3 partecipanti

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Assunzioni a tempo indeterminato e determinato Empty Assunzioni a tempo indeterminato e determinato

Messaggio  pippomio Mar 9 Set 2014 - 6:14

Caro Paolo,
Il mio Comune è strutturalmente deficitario ed ha promosso un piano di riequilibrio finanziario.
Se l'Amministrazione volesse procedere ad assunzioni, oltre a verificare i parametri previsti dalla legge in termini finanziari e non, fermo restando i brani di mobilità da promuovere prima di eventuali concorsi, è necessario chiedere anche l'autorizzazione al Ministero dell'Interno?
E questa possibile autorizzazione andrebbe richiesta anche se l'assunzione fosse a tempo determinato?
In questo caso , poi, non sarebbe necessaria la presenza di posti vacanti, vero?

pippomio

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Assunzioni a tempo indeterminato e determinato Empty Re: Assunzioni a tempo indeterminato e determinato

Messaggio  Quartarone Giovanni Mar 9 Set 2014 - 12:49

Gli enti strutturalmente deficitari sono assoggettati al controllo della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, relativamente alle assunzioni del personale ed alle dotazioni organiche, e devono rispettare una serie di limitazioni in ordine alla percentuale dei costi dei servizi da loro erogati, da coprire con i relativi proventi tariffari

Riferimenti normativi di fonte giuridica

Articolo 243 DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267
Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti

1. Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'articolo  242,  sono  soggetti  al  controllo   centrale   sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale  da  parie  della ((Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti  locali)).  Il controllo e' esercitato prioritariamente in relazione  alla  verifica sulla compatibilita' finanziaria.
2. Gli enti locali  strutturalmente  deficitari  sono  soggetti  ai controlli centrali in  materia  di  copertura  del  costo  di  alcuni servizi.   Tali    controlli    verificano    mediante    un'apposita certificazione che:
a) il costo complessivo della  gestione  dei  servizi  a  domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura  non inferiore al 36 per cento, a tale fine  i  costi  di  gestione  degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;
b)  il  costo  complessivo  della  gestione   del   servizio   di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto  con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento;
c)  il  costo  complessivo  della  gestione   del   servizio   di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la  relativa  tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.
3. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui  al  comma  2 devono  comunque  comprendere  gli  oneri  diretti  e  indiretti   di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per  i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e  delle attrezzature.  Per  le  quote  di   ammortamento   si   applicano   i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in  data 31  dicembre  1988  e  successive   modifiche   o   integrazioni.   I coefficienti si  assumono  ridotti  del  50  per  cento  per  i  beni ammortizzabili acquisiti nell'anno di riferimento. Nei  casi  in  cui detti servizi sono  forniti  da  organismi  di  gestione  degli  enti locali, nei costi complessivi di gestione sono considerati gli  oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui  all'articolo  44  del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986,  n.  902,  da versare dagli organismi  di  gestione  agli  enti  proprietari  entro l'esercizio successivo a quello della  riscossione  delle  tariffe  e della erogazione in conto esercizio. I costi complessivi di  gestione del servizio di cui al comma 2, lettera c), sono rilevati secondo  le disposizioni vigenti in materia.
((3-bis. "I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali  con le societa' controllate, con esclusione di quelle quotate  in  borsa, devono  contenere  apposite  clausole  volte  a  prevedere,  ove   si verifichino condizioni di deficitarieta'  strutturale,  la  riduzione delle  spese  di  personale  delle  societa'   medesime,   anche   in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18,  comma  2-bis,  del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con  modificazioni,  dalla legge n. 133 del 2008)).
4. Con decreto del Ministro  dell'interno,  sentita  la  Conferenza Stato-citta'  e  autonomie  locali,  da  pubblicare  nella   Gazzetta Ufficiale,  sono  determinati  i  tempi  e  le   modalita'   per   la presentazione e il controllo della certificazione di cui al comma 2.
5.  Alle  province  ed  ai  comuni  in  condizioni  strutturalmente deficitarie che, pur essendo a cio' tenuti, non rispettano i  livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non danno  dimostrazione  di  tale  rispetto  trasmettendo  la   prevista certificazione, e' applicata una sanzione pari all'1 per cento  delle entrate correnti  risultanti  dal  certificato  di  bilancio  di  cui all'articolo 161 del penultimo  esercizio  finanziario  precedente  a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti  limiti minimi di copertura. Ove non risulti  presentato  il  certificato  di bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento  all'ultimo certificato  disponibile.  La  sanzione  si  applica  sulle   risorse attribuite dal  Ministero  dell'interno  a  titolo  di  trasferimenti erariali e di federalismo  fiscale;  in  caso  di  incapienza  l'ente locale e' tenuto a versare all'entrata del bilancio  dello  Stato  le somme residue.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano  a  decorrere dalle sanzioni da applicare per il mancato  rispetto  dei  limiti  di copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011.
6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di  cui al comma 2:
((a) gli enti locali che, pur  risultando  non  deficitari  dalle risultanze della tabella allegata  al  rendiconto  di  gestione,  non presentino il  certificato  al  rendiconto  della  gestione,  di  cui all'articolo 161));
b) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge  la  deliberazione  del   rendiconto   della   gestione,   sino all'adempimento.
7. Gli enti locali  che  hanno  deliberato  lo  stato  di  dissesto finanziario  sono  soggetti,  per  la  durata  del  risanamento,   ai controlli di cui al comma 1, sono  tenuti  alla  presentazione  della certificazione di cui al comma 2  e  sono  tenuti  per  i  servizi  a domanda individuale al rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2,  lettera a).  

Quartarone Giovanni

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Messaggio  vgiannotti Mar 9 Set 2014 - 13:32

La procedura di riequilibrio finanziario è alquanto complicata. Il primo passaggio è quello dell'approvazione del piano di riequilibrio da parte del Consiglio Comunale, il quale va inviato immediatamente al Ministero dell'Interno e alla Corte dei Conti. Il ministero dell'interno cura l'istruttoria della pratica e chiede una serie di informazioni sia sul personale che finanziarie. I due percorsi sono separati. Si inizia con il personale e chiederanno una serie di informazioni sulla dotazione organica che andrà rideterminata sulla base del rapporto popolazione/dipendenti classificata per classe demografica. Vanno inseriti i posti in dotazione per personale a tempo pieno e part time, evidenziando i posti occupati e quelli vacanti. La legge prevede espressamente (ti sarà inviato un primo questionario da riempire dal Ministero dell'Interno D.ssa Tonelli) dove viene espressamente evidenziato che qualsiasi assunzione e/o mobilità dovrà essere sottoposta ad approvazione da parte della Commissione di stabilità finanziaria enti locali. Per avere l'approvazione bisognerà lavorare molto e rispondere in modo completo e dettagliato a tutta l'istruttoria che curerà in prima istanza la D.ssa Musumeci. Rideterminata la dotazione organica, andrà presentato un programma triennale e annuale delle assunzioni nel limite delle capacità assunzionali assentite dalla legislazione vigente. Effettuata l'istruttoria si avrà in fine l'approvazione da parte della Commissione. Solo dopo la formale approvazione sei autorizzato a procedere alle assunzioni. Attenzione le assunzioni andranno effettuate entro l'anno, altrimenti perdi le spese del personale, in quanto l'autorizzazione è per anno e non triennale. Siamo già a settembre, normalmente se tutto va bene e non ci sono intoppi o richieste, ci vorranno almento 90 giorni per avere l'autorizzazione ad assumenre con quasi certezza di non poter attuarle per l'anno corrente. In questo caso sei già nell'anno 2015 e per poter assumere dovrai richiedere nuova autorizzazione, quindi andrà presentato ed approvato il conto consuntivo e il nuovo fabbisogno del personale. Sulla base della mia personale esperienza i tempi sono stati i seguenti:
1) Il consiglio comunale ha approvato il piano di riequilibrio nel mese di maggio 2013;
2) dieci giorni dopo ho ricevuto comunicazione da parte del ministero dell'interno dell'avvio della procedura con un questionario da riempiere fatto di circa 11 domande con relative risposte, con una marea di dati, cifre e delucidazioni tra personale a tempo indeterminato, determinato, cococo, altro personale flessibile. Indicazione delle capacità assunzionali distinte per anno di formazione, evoluzione delle spese del personale a t.p e p.t., le spese consuntivate nell'anno 2009 ecc.;
3) Ho successivamente ricevuto altre richieste di dettaglio con le cessazioni avvenute nei vari anni, con evidenziazione dei costi, delle spese sostenute negli anni per le nuove assunzioni ecc.;
4) La commissione ha deliberato il 30/07 e la comunicazione da parte del ministero è venuta il 04/08;
5) Ho fatto quasi tutte le assunzioni tranne quella per mobilità che in ragione degli accordi con gli enti (si trattava di un dirigente con preavviso di 4 mesi) ho dovuto rinviare nel 2014 con nuova autorizzazione.
Spero di essere stato sintetico su una procedura molto lunga (la corte dei conti ha approvato il piano di riequilibrio il 19/11/2013) ossia dopo quasi 6 mesi dalla sua redazione.

vgiannotti

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Messaggio  pippomio Mer 10 Set 2014 - 1:32

Allora.. Il mio Comune ha definito il Piano di riequilibrio che è stato approvato con prescrizioni dalla Corte dei conti nel maggio scorso.
Per quanto riguarda la dotazione organica l'Ente non avendo chiesto il mutuo di cui all'art.243 bis, comma 8, lettera G, del Del decreto legislativo n. 267/2000 non ha l'obbligo di rideterminazione.
Il Comune, peraltro, impegnato a definire un piano di prepensionamenti con il riconoscimento di eccedenze per ragioni finanziarie di cui al Decreto Legge 101/13 convertito in L.125/13, rideterminerà comunque la Dotazione Organica ma avendo problemi in un particolare settore, per una serie di circostanze, vuole assumere o a tempo determinato, o se si libera il posto di geometra, un dipendente di uguale profilo.
Tenendo conto di quanto fin qui scritto, l'autorizzazione va richiesta comunque al Ministero ?

pippomio

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