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Assunzioni a tempo indeterminato e determinato
Caro Paolo,
Il mio Comune è strutturalmente deficitario ed ha promosso un piano di riequilibrio finanziario.
Se l'Amministrazione volesse procedere ad assunzioni, oltre a verificare i parametri previsti dalla legge in termini finanziari e non, fermo restando i brani di mobilità da promuovere prima di eventuali concorsi, è necessario chiedere anche l'autorizzazione al Ministero dell'Interno?
E questa possibile autorizzazione andrebbe richiesta anche se l'assunzione fosse a tempo determinato?
In questo caso , poi, non sarebbe necessaria la presenza di posti vacanti, vero?
Il mio Comune è strutturalmente deficitario ed ha promosso un piano di riequilibrio finanziario.
Se l'Amministrazione volesse procedere ad assunzioni, oltre a verificare i parametri previsti dalla legge in termini finanziari e non, fermo restando i brani di mobilità da promuovere prima di eventuali concorsi, è necessario chiedere anche l'autorizzazione al Ministero dell'Interno?
E questa possibile autorizzazione andrebbe richiesta anche se l'assunzione fosse a tempo determinato?
In questo caso , poi, non sarebbe necessaria la presenza di posti vacanti, vero?
pippomio- Messaggi : 19
Data d'iscrizione : 09.08.14
Re: Assunzioni a tempo indeterminato e determinato
Gli enti strutturalmente deficitari sono assoggettati al controllo della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, relativamente alle assunzioni del personale ed alle dotazioni organiche, e devono rispettare una serie di limitazioni in ordine alla percentuale dei costi dei servizi da loro erogati, da coprire con i relativi proventi tariffari
Riferimenti normativi di fonte giuridica
Articolo 243 DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267
Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti
1. Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parie della ((Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali)). Il controllo e' esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilita' finanziaria.
2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita certificazione che:
a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento, a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;
b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento;
c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.
3. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui al comma 2 devono comunque comprendere gli oneri diretti e indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988 e successive modifiche o integrazioni. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i beni ammortizzabili acquisiti nell'anno di riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono forniti da organismi di gestione degli enti locali, nei costi complessivi di gestione sono considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare dagli organismi di gestione agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio. I costi complessivi di gestione del servizio di cui al comma 2, lettera c), sono rilevati secondo le disposizioni vigenti in materia.
((3-bis. "I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le societa' controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verifichino condizioni di deficitarieta' strutturale, la riduzione delle spese di personale delle societa' medesime, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008)).
4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati i tempi e le modalita' per la presentazione e il controllo della certificazione di cui al comma 2.
5. Alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente deficitarie che, pur essendo a cio' tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, e' applicata una sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui all'articolo 161 del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura. Ove non risulti presentato il certificato di bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo certificato disponibile. La sanzione si applica sulle risorse attribuite dal Ministero dell'interno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale; in caso di incapienza l'ente locale e' tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dalle sanzioni da applicare per il mancato rispetto dei limiti di copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011.
6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 2:
((a) gli enti locali che, pur risultando non deficitari dalle risultanze della tabella allegata al rendiconto di gestione, non presentino il certificato al rendiconto della gestione, di cui all'articolo 161));
b) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione, sino all'adempimento.
7. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario sono soggetti, per la durata del risanamento, ai controlli di cui al comma 1, sono tenuti alla presentazione della certificazione di cui al comma 2 e sono tenuti per i servizi a domanda individuale al rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, lettera a).
Riferimenti normativi di fonte giuridica
Articolo 243 DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267
Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti
1. Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parie della ((Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali)). Il controllo e' esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilita' finanziaria.
2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita certificazione che:
a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento, a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;
b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento;
c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.
3. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui al comma 2 devono comunque comprendere gli oneri diretti e indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988 e successive modifiche o integrazioni. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i beni ammortizzabili acquisiti nell'anno di riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono forniti da organismi di gestione degli enti locali, nei costi complessivi di gestione sono considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare dagli organismi di gestione agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio. I costi complessivi di gestione del servizio di cui al comma 2, lettera c), sono rilevati secondo le disposizioni vigenti in materia.
((3-bis. "I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le societa' controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verifichino condizioni di deficitarieta' strutturale, la riduzione delle spese di personale delle societa' medesime, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008)).
4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati i tempi e le modalita' per la presentazione e il controllo della certificazione di cui al comma 2.
5. Alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente deficitarie che, pur essendo a cio' tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, e' applicata una sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui all'articolo 161 del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura. Ove non risulti presentato il certificato di bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo certificato disponibile. La sanzione si applica sulle risorse attribuite dal Ministero dell'interno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale; in caso di incapienza l'ente locale e' tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dalle sanzioni da applicare per il mancato rispetto dei limiti di copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011.
6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 2:
((a) gli enti locali che, pur risultando non deficitari dalle risultanze della tabella allegata al rendiconto di gestione, non presentino il certificato al rendiconto della gestione, di cui all'articolo 161));
b) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione, sino all'adempimento.
7. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario sono soggetti, per la durata del risanamento, ai controlli di cui al comma 1, sono tenuti alla presentazione della certificazione di cui al comma 2 e sono tenuti per i servizi a domanda individuale al rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, lettera a).
Quartarone Giovanni- Messaggi : 433
Data d'iscrizione : 23.06.14
Età : 60
Località : Torino
Re: Assunzioni a tempo indeterminato e determinato
La procedura di riequilibrio finanziario è alquanto complicata. Il primo passaggio è quello dell'approvazione del piano di riequilibrio da parte del Consiglio Comunale, il quale va inviato immediatamente al Ministero dell'Interno e alla Corte dei Conti. Il ministero dell'interno cura l'istruttoria della pratica e chiede una serie di informazioni sia sul personale che finanziarie. I due percorsi sono separati. Si inizia con il personale e chiederanno una serie di informazioni sulla dotazione organica che andrà rideterminata sulla base del rapporto popolazione/dipendenti classificata per classe demografica. Vanno inseriti i posti in dotazione per personale a tempo pieno e part time, evidenziando i posti occupati e quelli vacanti. La legge prevede espressamente (ti sarà inviato un primo questionario da riempire dal Ministero dell'Interno D.ssa Tonelli) dove viene espressamente evidenziato che qualsiasi assunzione e/o mobilità dovrà essere sottoposta ad approvazione da parte della Commissione di stabilità finanziaria enti locali. Per avere l'approvazione bisognerà lavorare molto e rispondere in modo completo e dettagliato a tutta l'istruttoria che curerà in prima istanza la D.ssa Musumeci. Rideterminata la dotazione organica, andrà presentato un programma triennale e annuale delle assunzioni nel limite delle capacità assunzionali assentite dalla legislazione vigente. Effettuata l'istruttoria si avrà in fine l'approvazione da parte della Commissione. Solo dopo la formale approvazione sei autorizzato a procedere alle assunzioni. Attenzione le assunzioni andranno effettuate entro l'anno, altrimenti perdi le spese del personale, in quanto l'autorizzazione è per anno e non triennale. Siamo già a settembre, normalmente se tutto va bene e non ci sono intoppi o richieste, ci vorranno almento 90 giorni per avere l'autorizzazione ad assumenre con quasi certezza di non poter attuarle per l'anno corrente. In questo caso sei già nell'anno 2015 e per poter assumere dovrai richiedere nuova autorizzazione, quindi andrà presentato ed approvato il conto consuntivo e il nuovo fabbisogno del personale. Sulla base della mia personale esperienza i tempi sono stati i seguenti:
1) Il consiglio comunale ha approvato il piano di riequilibrio nel mese di maggio 2013;
2) dieci giorni dopo ho ricevuto comunicazione da parte del ministero dell'interno dell'avvio della procedura con un questionario da riempiere fatto di circa 11 domande con relative risposte, con una marea di dati, cifre e delucidazioni tra personale a tempo indeterminato, determinato, cococo, altro personale flessibile. Indicazione delle capacità assunzionali distinte per anno di formazione, evoluzione delle spese del personale a t.p e p.t., le spese consuntivate nell'anno 2009 ecc.;
3) Ho successivamente ricevuto altre richieste di dettaglio con le cessazioni avvenute nei vari anni, con evidenziazione dei costi, delle spese sostenute negli anni per le nuove assunzioni ecc.;
4) La commissione ha deliberato il 30/07 e la comunicazione da parte del ministero è venuta il 04/08;
5) Ho fatto quasi tutte le assunzioni tranne quella per mobilità che in ragione degli accordi con gli enti (si trattava di un dirigente con preavviso di 4 mesi) ho dovuto rinviare nel 2014 con nuova autorizzazione.
Spero di essere stato sintetico su una procedura molto lunga (la corte dei conti ha approvato il piano di riequilibrio il 19/11/2013) ossia dopo quasi 6 mesi dalla sua redazione.
1) Il consiglio comunale ha approvato il piano di riequilibrio nel mese di maggio 2013;
2) dieci giorni dopo ho ricevuto comunicazione da parte del ministero dell'interno dell'avvio della procedura con un questionario da riempiere fatto di circa 11 domande con relative risposte, con una marea di dati, cifre e delucidazioni tra personale a tempo indeterminato, determinato, cococo, altro personale flessibile. Indicazione delle capacità assunzionali distinte per anno di formazione, evoluzione delle spese del personale a t.p e p.t., le spese consuntivate nell'anno 2009 ecc.;
3) Ho successivamente ricevuto altre richieste di dettaglio con le cessazioni avvenute nei vari anni, con evidenziazione dei costi, delle spese sostenute negli anni per le nuove assunzioni ecc.;
4) La commissione ha deliberato il 30/07 e la comunicazione da parte del ministero è venuta il 04/08;
5) Ho fatto quasi tutte le assunzioni tranne quella per mobilità che in ragione degli accordi con gli enti (si trattava di un dirigente con preavviso di 4 mesi) ho dovuto rinviare nel 2014 con nuova autorizzazione.
Spero di essere stato sintetico su una procedura molto lunga (la corte dei conti ha approvato il piano di riequilibrio il 19/11/2013) ossia dopo quasi 6 mesi dalla sua redazione.
vgiannotti- Messaggi : 327
Data d'iscrizione : 20.09.12
Età : 65
Assunzioni a tempo indeterminato e determinato
Allora.. Il mio Comune ha definito il Piano di riequilibrio che è stato approvato con prescrizioni dalla Corte dei conti nel maggio scorso.
Per quanto riguarda la dotazione organica l'Ente non avendo chiesto il mutuo di cui all'art.243 bis, comma 8, lettera G, del Del decreto legislativo n. 267/2000 non ha l'obbligo di rideterminazione.
Il Comune, peraltro, impegnato a definire un piano di prepensionamenti con il riconoscimento di eccedenze per ragioni finanziarie di cui al Decreto Legge 101/13 convertito in L.125/13, rideterminerà comunque la Dotazione Organica ma avendo problemi in un particolare settore, per una serie di circostanze, vuole assumere o a tempo determinato, o se si libera il posto di geometra, un dipendente di uguale profilo.
Tenendo conto di quanto fin qui scritto, l'autorizzazione va richiesta comunque al Ministero ?
Per quanto riguarda la dotazione organica l'Ente non avendo chiesto il mutuo di cui all'art.243 bis, comma 8, lettera G, del Del decreto legislativo n. 267/2000 non ha l'obbligo di rideterminazione.
Il Comune, peraltro, impegnato a definire un piano di prepensionamenti con il riconoscimento di eccedenze per ragioni finanziarie di cui al Decreto Legge 101/13 convertito in L.125/13, rideterminerà comunque la Dotazione Organica ma avendo problemi in un particolare settore, per una serie di circostanze, vuole assumere o a tempo determinato, o se si libera il posto di geometra, un dipendente di uguale profilo.
Tenendo conto di quanto fin qui scritto, l'autorizzazione va richiesta comunque al Ministero ?
pippomio- Messaggi : 19
Data d'iscrizione : 09.08.14
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