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http://www.irpef.info/Piano attuativo residenziale: chi deve controdedurre?
3 partecipanti
Piano attuativo residenziale: chi deve controdedurre?
Buongiorno,
nell'iter di un piano attuativo in corso vi è la fase di risposta, o meglio controdeduzioni alle osservazioni.
Di chi sono responsabilità e competenze per questo aspetto (ufficio tecnico e/o amministrazione?) con successivo passaggio in CC e votazione per accogliere/respingere le controdeduzioni? Il quesito è posto in considerazione del carattere prettamente tecnico di alcune osservazioni, mentre altre sono più ispirate da valutazioni di carattere politico - amministrativo (es. miglioramento degli standars pubblici ecc.). In concreto chi svolge questo compito? L'ufficio tecnico? L'Amministrazione? Entrambi?
nell'iter di un piano attuativo in corso vi è la fase di risposta, o meglio controdeduzioni alle osservazioni.
Di chi sono responsabilità e competenze per questo aspetto (ufficio tecnico e/o amministrazione?) con successivo passaggio in CC e votazione per accogliere/respingere le controdeduzioni? Il quesito è posto in considerazione del carattere prettamente tecnico di alcune osservazioni, mentre altre sono più ispirate da valutazioni di carattere politico - amministrativo (es. miglioramento degli standars pubblici ecc.). In concreto chi svolge questo compito? L'ufficio tecnico? L'Amministrazione? Entrambi?
marca2011- Messaggi : 42
Data d'iscrizione : 24.03.14
convenzione attuativa scaduta
Buongiorno,
chiedo un aiuto.
Una convenzione attuativa di piano particolareggiato di iniziativa privata è scaduta per decorrenza di dieci anni (senza possibilità di utilizzo della proroga dei tre anni da decreto del fare perché i dieci anni decorsero prima dell'entrata in vigore della novella normativa). Il privato aveva presentato temeepstiva richiesta per la proroga ma l'amministrazione rimase dormiente. Il privato non diffidò l'amministrazione e ad oggi, dopo due anni dalla scadenza, si vorrebbe rifar partire il tutto.
Chiedo: valutata la situazione, si potrebbero valutare gli interessi di entrambi e "rinnovare" la convenzione con un accordo sostitutivo di provvedimento (la proroga) ex art. 11 legge 241/90?
Come dire: un riesame del tutto, accordando ora per allora il provvedimento mancante.
Grazie,
Anubi
chiedo un aiuto.
Una convenzione attuativa di piano particolareggiato di iniziativa privata è scaduta per decorrenza di dieci anni (senza possibilità di utilizzo della proroga dei tre anni da decreto del fare perché i dieci anni decorsero prima dell'entrata in vigore della novella normativa). Il privato aveva presentato temeepstiva richiesta per la proroga ma l'amministrazione rimase dormiente. Il privato non diffidò l'amministrazione e ad oggi, dopo due anni dalla scadenza, si vorrebbe rifar partire il tutto.
Chiedo: valutata la situazione, si potrebbero valutare gli interessi di entrambi e "rinnovare" la convenzione con un accordo sostitutivo di provvedimento (la proroga) ex art. 11 legge 241/90?
Come dire: un riesame del tutto, accordando ora per allora il provvedimento mancante.
Grazie,
Anubi
anubi- Messaggi : 32
Data d'iscrizione : 15.01.12
Re: Piano attuativo residenziale: chi deve controdedurre?
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_permalink_news.html?resId=05dd5417-61b6-11e3-8ae2-5b005dcc639c
http://www.diritto.it/sentenze/tarmarche/sent_14_04_04_158.html
E' prassi consolidata, quando la lottizzazione in questione è scaduta da anni (dopo che essa è stata messa in mora), quello di presentare un nuovo piano di lottizzazione da far approvare al C.C., alla luce anche delle eventuali modifiche sia normative che dal punto di vista planivolumentrico. Ne consegue che anche la convenzione deve essere aggiornata, tenendo conto delle opere già realizzate.
Per agevolare i lottizzanti, la P.A. può, eventualmente, attivare, anche se non prevista dalla normativa, la proroga dei termini per la realizzazione delle opere, per cui il Comune dà un certo determinato tempo entro la quale esse devono essere eseguite. Nel caso di proroga, occorre sempre verificare le garanzie sia dei tempi che delle opere (riattivazione della polizza fidejussoria).
Se ciò non avviene, dovrebbe intervenire il Comune con l'esproprio delle aree, attivando la "esecuzione in danno", modo molto oneroso per la P.A. che deve anticipare i soldi per la realizzazione delle opere e poi chiedere il rimborso ai lottizzanti; il rimborso spesso e volentieri è dispendioso, perchè spesso si arriva anche recuperi coattivi e perdite di tempo.
Un altro intervento che la P.A. può attivare è quello della revoca dell'approvazione della lottizzazione; in questo caso la lottizzazione Š priva di autorizzazione e, in estrema ratio, essere considerata "lottizzazione abusiva" come certa giurisprudenza è orientata a ritenere.
E' prevista anche la decadenza della lottizzazione quandoil Comune obbliga a rifare tutto l'iter di approvazione della lottizzazione, considerando quello che già è stato costruito.
Il Comune può, inoltre, avvalersi della mancanza del certificato di abitabilità per gli edifici costruiti, siano essi residenziali che industriali, artigianali e commerciali, per cui un qualunque edificio, abitato o utilizzato, non può essere considerato concluso a termini di legge e quindi reso usabile.
Tralasciando altre forme di procedure previste dalla giurisprudenza e delineate in dottrina, le P.A. non hanno molto interesse ad ricorrere ad azioni coattive specifiche, per cui l'unico punto su cui puntare all'esecuzione delle OO.UU. primarie e parte delle secondarie è quella della trattativa bonaria diretta (che sembra la migliore per ottenere risultati); in caso di non risolvibilità bonaria, si può attivare quello che la Corte Suprema riconosce alla P.A. e cioè il diritto di agire in giudizio per ottenere l'esecuzione, anche in forma specifica (Cass. Sez.I 16/01/86 n°233 che ammette il ricorso del Comune al giudice ordinario per ottenere una sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 C.C. realizzi i trasferimenti di proprietà previsti nella convenzione, ai sensi dell'art. 8 5° co. n°1 della legge "ponte" del 1967: l'art. 2932 riguarda l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto).
http://www.diritto.it/sentenze/tarmarche/sent_14_04_04_158.html
E' prassi consolidata, quando la lottizzazione in questione è scaduta da anni (dopo che essa è stata messa in mora), quello di presentare un nuovo piano di lottizzazione da far approvare al C.C., alla luce anche delle eventuali modifiche sia normative che dal punto di vista planivolumentrico. Ne consegue che anche la convenzione deve essere aggiornata, tenendo conto delle opere già realizzate.
Per agevolare i lottizzanti, la P.A. può, eventualmente, attivare, anche se non prevista dalla normativa, la proroga dei termini per la realizzazione delle opere, per cui il Comune dà un certo determinato tempo entro la quale esse devono essere eseguite. Nel caso di proroga, occorre sempre verificare le garanzie sia dei tempi che delle opere (riattivazione della polizza fidejussoria).
Se ciò non avviene, dovrebbe intervenire il Comune con l'esproprio delle aree, attivando la "esecuzione in danno", modo molto oneroso per la P.A. che deve anticipare i soldi per la realizzazione delle opere e poi chiedere il rimborso ai lottizzanti; il rimborso spesso e volentieri è dispendioso, perchè spesso si arriva anche recuperi coattivi e perdite di tempo.
Un altro intervento che la P.A. può attivare è quello della revoca dell'approvazione della lottizzazione; in questo caso la lottizzazione Š priva di autorizzazione e, in estrema ratio, essere considerata "lottizzazione abusiva" come certa giurisprudenza è orientata a ritenere.
E' prevista anche la decadenza della lottizzazione quandoil Comune obbliga a rifare tutto l'iter di approvazione della lottizzazione, considerando quello che già è stato costruito.
Il Comune può, inoltre, avvalersi della mancanza del certificato di abitabilità per gli edifici costruiti, siano essi residenziali che industriali, artigianali e commerciali, per cui un qualunque edificio, abitato o utilizzato, non può essere considerato concluso a termini di legge e quindi reso usabile.
Tralasciando altre forme di procedure previste dalla giurisprudenza e delineate in dottrina, le P.A. non hanno molto interesse ad ricorrere ad azioni coattive specifiche, per cui l'unico punto su cui puntare all'esecuzione delle OO.UU. primarie e parte delle secondarie è quella della trattativa bonaria diretta (che sembra la migliore per ottenere risultati); in caso di non risolvibilità bonaria, si può attivare quello che la Corte Suprema riconosce alla P.A. e cioè il diritto di agire in giudizio per ottenere l'esecuzione, anche in forma specifica (Cass. Sez.I 16/01/86 n°233 che ammette il ricorso del Comune al giudice ordinario per ottenere una sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 C.C. realizzi i trasferimenti di proprietà previsti nella convenzione, ai sensi dell'art. 8 5° co. n°1 della legge "ponte" del 1967: l'art. 2932 riguarda l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto).
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