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Determinazioni importi masssimi tributi - dissesto finanziario
Il Comune in dissesto finanziario già dichiarato deve procedere alla disposizione di cui all'art. 251, comma 1, che entro trenta giorni dalla dichiarazione del dissesto è tenuto a determinare gli importi massimi dei tributi dovuti.
Il Comune ha sottoposto al revisore la proposta di deliberazione per l'acquisizione del suo parere.
Il revisore sostiene che, anche alla luce delle nuove funzioni affidate dal d.l. 174/2012 in tema di pareri sulle proposte di cui all'art. 239, c. 1, lett. b), n. 7 "[i]proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali", tale parere non deve essere reso perchè non rientra nelle funzioni.
Si ritiene valida questa teoria?
Il Comune ha sottoposto al revisore la proposta di deliberazione per l'acquisizione del suo parere.
Il revisore sostiene che, anche alla luce delle nuove funzioni affidate dal d.l. 174/2012 in tema di pareri sulle proposte di cui all'art. 239, c. 1, lett. b), n. 7 "[i]proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali", tale parere non deve essere reso perchè non rientra nelle funzioni.
Si ritiene valida questa teoria?
Gennaro Bellizzi- Messaggi : 28
Data d'iscrizione : 18.04.13
re
Sulla base delle modifiche introdotte gli organi di revisione devono ora esprimersi altresì: a) sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria; b) sulla verifica degli equilibri; c) sulle modalità di gestione dei servizi e sulle proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; d) sulle proposte di ricorso all'indebitamento; e) sulle proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia; f) sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; g) sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.
Si tratta, come si può agevolmente notare, di fattispecie piuttosto eterogenee, sulle quali gli organi di controllo sono chiamati a esprimersi (riprendendo la precedente formulazione) attraverso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Negli stessi pareri, tra l'altro, sono suggerite opportune misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.
In alcuni casi non è neppure chiara la portata delle novità introdotte: basti pensare al primo profilo considerato, che riguarda il parere da rilasciare sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria. Già oggi, infatti, i revisori sono chiamati a "validare" il bilancio di previsione e, con questo, i molteplici documenti (relazione previsionale e programmatica, pianificazione delle opere pubbliche, piano delle alienazioni, ecc.) che ne costituiscono allegati obbligatori. Pertanto, sul piano operativo, la novità sembrerebbe richiedere un parere sui documenti di programmazione economico-finanziaria che non sono all'interno del bilancio di previsione come, ad esempio, il piano esecutivo di gestione (anche se l'intervento dell'organo di revisione non sembra il più razionale).
Si tratta, come si può agevolmente notare, di fattispecie piuttosto eterogenee, sulle quali gli organi di controllo sono chiamati a esprimersi (riprendendo la precedente formulazione) attraverso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Negli stessi pareri, tra l'altro, sono suggerite opportune misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.
In alcuni casi non è neppure chiara la portata delle novità introdotte: basti pensare al primo profilo considerato, che riguarda il parere da rilasciare sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria. Già oggi, infatti, i revisori sono chiamati a "validare" il bilancio di previsione e, con questo, i molteplici documenti (relazione previsionale e programmatica, pianificazione delle opere pubbliche, piano delle alienazioni, ecc.) che ne costituiscono allegati obbligatori. Pertanto, sul piano operativo, la novità sembrerebbe richiedere un parere sui documenti di programmazione economico-finanziaria che non sono all'interno del bilancio di previsione come, ad esempio, il piano esecutivo di gestione (anche se l'intervento dell'organo di revisione non sembra il più razionale).
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