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affidamento diretto riscossione coattiva
Secondo voi è legittimo l'affidamento diretto del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali (tributarie e non) per somme inferiori, in termini di compenso a € 40.000,00?
In una proposta di una società si apre questa possibilità facendo riferiemnto al comma 11 dell'art. 125 D.lgs 163/2006 novellato con Decreto Sviluppo.
Si ammette, iun alternativa, anche l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 10 L. 448/2001, ove si prevede che "I comuni chge abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diriti sulle pubbliche affissioni possono avvalersi, previa rinegoziaziione dei contratti in essere, dei titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione di altre entrate comunalie per le relative attività propedeutiche, connesse o complementari".
Il mio segretario comunale ha cassato questa seconda via in quanto, secondo lui, superata dalla normativa europea, abbuonando invece la prima possibilità.
Io ho qualche ppossibilità anche in considerazione della tipologia di affidamento: appalto di servizi o concessione? In caso di concessione mi sembrerebbe escluso l'affidamento diretto.
E per la gestione dell'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni? affidamento diretto? appalto o concessione?
Insomma ... una gran confusione. Aiuto !!!!!!!!
In una proposta di una società si apre questa possibilità facendo riferiemnto al comma 11 dell'art. 125 D.lgs 163/2006 novellato con Decreto Sviluppo.
Si ammette, iun alternativa, anche l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 10 L. 448/2001, ove si prevede che "I comuni chge abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diriti sulle pubbliche affissioni possono avvalersi, previa rinegoziaziione dei contratti in essere, dei titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione di altre entrate comunalie per le relative attività propedeutiche, connesse o complementari".
Il mio segretario comunale ha cassato questa seconda via in quanto, secondo lui, superata dalla normativa europea, abbuonando invece la prima possibilità.
Io ho qualche ppossibilità anche in considerazione della tipologia di affidamento: appalto di servizi o concessione? In caso di concessione mi sembrerebbe escluso l'affidamento diretto.
E per la gestione dell'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni? affidamento diretto? appalto o concessione?
Insomma ... una gran confusione. Aiuto !!!!!!!!
serenella30- Messaggi : 131
Data d'iscrizione : 16.08.10
Età : 49
Riscossione
In effetti la problematica e' molto molto confusa ma cio' detto l'affidamento di appalto di servizi ovvero di concessione di servizi sotto i 40.000 euro in forma diretta e' comunque possibile.
Re: affidamento diretto riscossione coattiva
la riscossione di tributi è una concessione di servizi per la quale si applicano in quanto compatibili le normative sugli appalti......ora se nell'ambito degli appalti di servizi ,forniture e lavori è consentito l'affido in economia fino a 40.000 euro deve ritenersi questo principio applicabile pure alle concessioni...
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: affidamento diretto riscossione coattiva
torno su questo tema
affidamento diretto della concessione del servizio di accertamento e riscossione della pubblicità, è possibile? o serve la gara informale con 5 ditte?
affidamento diretto della concessione del servizio di accertamento e riscossione della pubblicità, è possibile? o serve la gara informale con 5 ditte?
MICOL- Messaggi : 514
Data d'iscrizione : 06.03.12
Re: affidamento diretto riscossione coattiva
L’art. 7, comma 2, da gg/ter a gg/septies del D.L. 70/2011 convertito nella legge 106/2011
(cosiddetto decreto sviluppo), come modificato dall’art. 10, comma 13 octies, del D.L.
201/2011 convertito nella legge 214/2011, dispone che dal 31.12.2012 Equitalia S.p.A. e le
società per azioni dalla stessa partecipate, cessano le attività di accertamento, liquidazione e
riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle
società da essi partecipate. Con l’art. 9, comma 4, del D.L. 174/2012 convertito nella legge
213/2012 il termine di cessazione è prorogato al 30 giugno 2013.
Da ultimo il DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia.
Art. 53
(Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle societa' da essi partecipate)
1. Il comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' sostituito dal seguente: "2-ter. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attivita' di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle societa' del Gruppo Equitalia per le attivita' di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13, convertito, con modificazioni, maggio 2011, n. 70 dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013.".
Dalla stessa data (31/12/2013) i Comuni devono procedere direttamente alla riscossione spontanea.
Alla riscossione coattiva possono procedere mediante:
a) l’ingiunzione di cui al Regio Decreto 639/1910 solo se in gestione diretta o mediante società
a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale
sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che la
società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente che la controlla e che
l’attività societaria sia svolta nell’ambito territoriale di pertinenza del Comune che la controlla;
b) l’utilizzazione delle atre forme di gestione della riscossione previste dall’art. 52 del Dlgs.
446/1997 e cioè:
mediante l’affidamento con procedure ad evidenza pubblica a:
‐ soggetti iscritti nell’apposito albo previsto dall’art. 53 del Dlgs. 446/1997;
‐ società abilitate operanti nell’Unione Europea, purché in possesso di una certificazione
rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di appartenenza, dalla quale risulti la
sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
‐ società a capitale misto pubblico privato iscritte nell’albo previsto dall’art. 53 del Dlgs.
446/1997, i cui soci privati siano stati scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi
comunitari,
tra:
‐ soggetti iscritti nell’apposito albo previsto dall’art. 53 del Dlgs. 446/1997;
‐ società abilitate operanti nell’Unione Europea, purché in possesso di una certificazione
rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di appartenenza, dalla quale risulti la
sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore.
In questo caso i soggetti affidatari dovranno aprire uno o più conti correnti dedicati, con
obbligo di riversamento alla tesoreria comunale delle somme riscosse, al netto dell’aggio e
delle spese anticipate dagli stessi, entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle
somme accreditate sui conti correnti di riscossione del mese precedente (art. 5, comma 8 bis
del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012)
Con il decreto 10.12.2008 e successivo provvedimento 17.12.2008 del Ministero dell’economia
e delle finanze sono state indicate le modalità e i termini per la trasmissione da parte dei
Comuni allo stesso Ministero dei dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali di
rispettiva competenza come previsto dall’art. 1, comma 170, della legge 296/2006.
(cosiddetto decreto sviluppo), come modificato dall’art. 10, comma 13 octies, del D.L.
201/2011 convertito nella legge 214/2011, dispone che dal 31.12.2012 Equitalia S.p.A. e le
società per azioni dalla stessa partecipate, cessano le attività di accertamento, liquidazione e
riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle
società da essi partecipate. Con l’art. 9, comma 4, del D.L. 174/2012 convertito nella legge
213/2012 il termine di cessazione è prorogato al 30 giugno 2013.
Da ultimo il DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia.
Art. 53
(Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle societa' da essi partecipate)
1. Il comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' sostituito dal seguente: "2-ter. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attivita' di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle societa' del Gruppo Equitalia per le attivita' di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13, convertito, con modificazioni, maggio 2011, n. 70 dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013.".
Dalla stessa data (31/12/2013) i Comuni devono procedere direttamente alla riscossione spontanea.
Alla riscossione coattiva possono procedere mediante:
a) l’ingiunzione di cui al Regio Decreto 639/1910 solo se in gestione diretta o mediante società
a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale
sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che la
società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente che la controlla e che
l’attività societaria sia svolta nell’ambito territoriale di pertinenza del Comune che la controlla;
b) l’utilizzazione delle atre forme di gestione della riscossione previste dall’art. 52 del Dlgs.
446/1997 e cioè:
mediante l’affidamento con procedure ad evidenza pubblica a:
‐ soggetti iscritti nell’apposito albo previsto dall’art. 53 del Dlgs. 446/1997;
‐ società abilitate operanti nell’Unione Europea, purché in possesso di una certificazione
rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di appartenenza, dalla quale risulti la
sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
‐ società a capitale misto pubblico privato iscritte nell’albo previsto dall’art. 53 del Dlgs.
446/1997, i cui soci privati siano stati scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi
comunitari,
tra:
‐ soggetti iscritti nell’apposito albo previsto dall’art. 53 del Dlgs. 446/1997;
‐ società abilitate operanti nell’Unione Europea, purché in possesso di una certificazione
rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di appartenenza, dalla quale risulti la
sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore.
In questo caso i soggetti affidatari dovranno aprire uno o più conti correnti dedicati, con
obbligo di riversamento alla tesoreria comunale delle somme riscosse, al netto dell’aggio e
delle spese anticipate dagli stessi, entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle
somme accreditate sui conti correnti di riscossione del mese precedente (art. 5, comma 8 bis
del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012)
Con il decreto 10.12.2008 e successivo provvedimento 17.12.2008 del Ministero dell’economia
e delle finanze sono state indicate le modalità e i termini per la trasmissione da parte dei
Comuni allo stesso Ministero dei dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali di
rispettiva competenza come previsto dall’art. 1, comma 170, della legge 296/2006.
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