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La Corte Piemonte sui consorzi socio assistenziali
E si riparla dei consorzi socio assistenziali che il Tuel impone e la finanziaria sopprime.
A tale riguardo la Corte Piemonte :
"I consorzi di funzioni sono stati evidentemente inclusi fra le strutture ritenute produttive di costi per l’ente e meritevoli di soppressione in quanto, a differenza dei consorzi per la gestione di servizi, ancorché privi di rilevanza economica, non sono soggetti al regime delle aziende speciali e, quindi, al già richiamato obbligo di pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi (cfr. art. 114, comma 4 TUEL sulle aziende speciali). Ciò si spiega, come sopra accennato, dall’avere tali consorzi a oggetto attività che devono necessariamente essere svolte in favore dei cittadini in stato di bisogno"
"Un consorzio per la gestione dei servizi socio assistenziali dei comuni, laddove comporti l’esercizio di funzioni come sopra precisato e, quindi, l’applicazione delle norme sugli enti locali previste dal TUEL – con esclusione, pertanto di quelle sulle aziende speciali, in virtù del combinato disposto dell’art. 2 comma 2 e dell’art. 31 comma 8 TUEL – non potrà che rientrare nell’ambito di applicazione della norma in discorso e, di conseguenza, essere destinato a soppressione."
con quale decorrenza :
"Quanto alla decorrenza degli effetti della norma in parola, l’art. 1, comma 2 del D.L. 25 gennaio 2010 n. 2, conv. nella L. 26 marzo 210 n. 42, stabilisce che “le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere b), c) ed e), dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo”."
ci dice anche come ovviare :
"Deve, conseguentemente, ritenersi consentito, anche se non obbligatorio, l’esercizio associato di funzioni mediante convenzione o unione, da parte dei comuni, che, come il richiedente, abbiano popolazione superiore a 5000 abitanti, rimanendo all’ente di valutare, alla luce dei noti canoni di efficacia, efficienza, economicità e nel rispetto delle norme limitative sopra richiamate, l’opportunità di ogni decisione in merito."
A tale riguardo la Corte Piemonte :
"I consorzi di funzioni sono stati evidentemente inclusi fra le strutture ritenute produttive di costi per l’ente e meritevoli di soppressione in quanto, a differenza dei consorzi per la gestione di servizi, ancorché privi di rilevanza economica, non sono soggetti al regime delle aziende speciali e, quindi, al già richiamato obbligo di pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi (cfr. art. 114, comma 4 TUEL sulle aziende speciali). Ciò si spiega, come sopra accennato, dall’avere tali consorzi a oggetto attività che devono necessariamente essere svolte in favore dei cittadini in stato di bisogno"
"Un consorzio per la gestione dei servizi socio assistenziali dei comuni, laddove comporti l’esercizio di funzioni come sopra precisato e, quindi, l’applicazione delle norme sugli enti locali previste dal TUEL – con esclusione, pertanto di quelle sulle aziende speciali, in virtù del combinato disposto dell’art. 2 comma 2 e dell’art. 31 comma 8 TUEL – non potrà che rientrare nell’ambito di applicazione della norma in discorso e, di conseguenza, essere destinato a soppressione."
con quale decorrenza :
"Quanto alla decorrenza degli effetti della norma in parola, l’art. 1, comma 2 del D.L. 25 gennaio 2010 n. 2, conv. nella L. 26 marzo 210 n. 42, stabilisce che “le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere b), c) ed e), dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo”."
ci dice anche come ovviare :
"Deve, conseguentemente, ritenersi consentito, anche se non obbligatorio, l’esercizio associato di funzioni mediante convenzione o unione, da parte dei comuni, che, come il richiedente, abbiano popolazione superiore a 5000 abitanti, rimanendo all’ente di valutare, alla luce dei noti canoni di efficacia, efficienza, economicità e nel rispetto delle norme limitative sopra richiamate, l’opportunità di ogni decisione in merito."
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