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http://www.irpef.info/Forniture e servizi oltre 40.000 - si paga la tassa sul CIG
Forniture e servizi oltre 40.000 - si paga la tassa sul CIG
Deliberazione del 3 novembre 2010
Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2011 (resa esecutiva con D.P.C.M. 3 dicembre 2010 – entra in vigore dal 1° gennaio 2011)
Articolo 1
Obbligo di richiesta del CIG
1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori, di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che intendono avviare una procedura finalizzata alla realizzazione di lavori ovvero all'acquisizione di servizi e forniture devono obbligatoriamente:
a) richiedere il rilascio del numero identificativo univoco, denominato “Numero gara”, attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell’area Servizi del sito dell'Autorità all'indirizzo www.avcp.it;
b) provvedere all’inserimento dei lotti (o dell’unico lotto) che compongono la gara. A ciascun lotto il Sistema attribuisce un codice identificativo denominato CIG.
2. La richiesta del CIG è obbligatoria per tutti i contratti pubblici indipendentemente dalla procedura di selezione del contraente adottata e dal valore del contratto con esclusione delle gare per l’acquisto di energia elettrica o gas naturale e quelle per l’acquisto di acqua all’ingrosso, di cui all’art. 25 del D.lgs n. 163/2006;
3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo devono riportare il CIG nell’avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata
Articolo 2
Soggetti tenuti alla contribuzione
1. Sono obbligati alla contribuzione a favore dell’Autorità, nell’entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati:
a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all’estero;
b) gli operatori economici, nazionali e esteri, che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);
c) gli organismi di attestazione di cui all’art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163
Articolo 3
Esenzioni dalla contribuzione
1. Sono esentate dall’obbligo della contribuzione esclusivamente le seguenti fattispecie:
a) i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro per i soggetti di cui all’art. 2, lettera a);
b) i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro per i soggetti di cui all’art. 2, lettera b).
Cio' significa che per le stazioni appaltanti , Comuni, gia' da 40.00o a 149.999 € e' dovuta la tassa per il CIG di € 30,00.
Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2011 (resa esecutiva con D.P.C.M. 3 dicembre 2010 – entra in vigore dal 1° gennaio 2011)
Articolo 1
Obbligo di richiesta del CIG
1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori, di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che intendono avviare una procedura finalizzata alla realizzazione di lavori ovvero all'acquisizione di servizi e forniture devono obbligatoriamente:
a) richiedere il rilascio del numero identificativo univoco, denominato “Numero gara”, attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell’area Servizi del sito dell'Autorità all'indirizzo www.avcp.it;
b) provvedere all’inserimento dei lotti (o dell’unico lotto) che compongono la gara. A ciascun lotto il Sistema attribuisce un codice identificativo denominato CIG.
2. La richiesta del CIG è obbligatoria per tutti i contratti pubblici indipendentemente dalla procedura di selezione del contraente adottata e dal valore del contratto con esclusione delle gare per l’acquisto di energia elettrica o gas naturale e quelle per l’acquisto di acqua all’ingrosso, di cui all’art. 25 del D.lgs n. 163/2006;
3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo devono riportare il CIG nell’avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata
Articolo 2
Soggetti tenuti alla contribuzione
1. Sono obbligati alla contribuzione a favore dell’Autorità, nell’entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati:
a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all’estero;
b) gli operatori economici, nazionali e esteri, che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);
c) gli organismi di attestazione di cui all’art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163
Articolo 3
Esenzioni dalla contribuzione
1. Sono esentate dall’obbligo della contribuzione esclusivamente le seguenti fattispecie:
a) i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro per i soggetti di cui all’art. 2, lettera a);
b) i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro per i soggetti di cui all’art. 2, lettera b).
Cio' significa che per le stazioni appaltanti , Comuni, gia' da 40.00o a 149.999 € e' dovuta la tassa per il CIG di € 30,00.
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