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Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012?

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Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012? Empty Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012?

Messaggio  Giovanni Rivera Mar 6 Dic 2011 - 13:59

Gentile Paolo,
alla luce delle modifiche apportate dal Decreto Monti, in materia di pensioni, mi viene un atroce dubbio. Mi spiego meglio: in tempi non sospetti (settembre 2011) ho inoltrato all'INPDAP due pratiche di collocamento a riposo per "raggiunti limiti di eta'" che ti descrivo così:
1) dipendente nato a luglio del 1946 (anni 65 a luglio 2011); collocato a riposo con decorrenza 01/03/2012 perché aveva compiuto anni 35 di contribuzione a febbraio 2011 (1 anno di attesa per la "finestra mobile").
2) dipendente nato a febbraio 1947 (anni 65 a febbraio 2012); collocato a riposo sin dal'1/03/2012 perché aveva compiuto la quota 95 nel 2010 e la finestra si era già aperta dall'1/07/2011. Quindi decorrenza della vecchiaia immediata.
A tuo avviso, visto che le modifiche apportate elevano il limite di età a 66 anni già nel 2012, le due procedure sono ancora corrette? In effetti mi sembrerebbe di si, dato che i requisiti della pensione di anzianità risultano maturati entro il 31/12/2011 per entrambi.
Però è pur vero che nel primo caso anche la vecchiaia è compiuta nel 2011, ma nel secondo caso la vecchiaia (aa. 65) si compirà nel 2012, quando occorreranno, invece, aa. 66 !
Non so come comportarmi: Mi viene il dubbio che l'istruttoria relativa al dipendente descritto nel 2°
caso debba essere ritirata dall'INPDAP, mentre, forse, continua ad essere legittima quella del 1° caso.
Mi aiutate a capire meglio? Non vorrei sbagliare, anche perché ho altri dipendenti nati da aprile a dicembre del 1947 e che hanno già compiuto entro il 2011 i requisiti per la pensione di anzianità. Posso collocarli a riposo con decorrenza immediata? Oppure dovrò rimandarli al compimento del 66° anno di età?
Grazie per i chiarimenti che mi potrete dare.

Giovanni Rivera

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Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012? Empty Re: Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012?

Messaggio  aidi Mar 6 Dic 2011 - 14:24

non sono paolo, ti vado bene lo stesso?
i due dipendenti avevano già maturato il diritto entro il 31 dicembre 2011 (beati loro) pertanto il d.l. li tutela .
non devi rifare nulla
questo è il testo ancora non ufficiale ma al quale ora facciamo riferimento in attesa della pubblicazione.
stralcio art.24

3.(Certezza dei diritti e nuove pensioni: soggetti interessati e definizioni) Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. .......

aidi

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Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012? Empty Re: Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012?

Messaggio  Giovanni Rivera Mar 6 Dic 2011 - 14:53

aidi ha scritto:non sono paolo, ti vado bene lo stesso?
i due dipendenti avevano già maturato il diritto entro il 31 dicembre 2011 (beati loro) pertanto il d.l. li tutela .
non devi rifare nulla
questo è il testo ancora non ufficiale ma al quale ora facciamo riferimento in attesa della pubblicazione.
stralcio art.24

3.(Certezza dei diritti e nuove pensioni: soggetti interessati e definizioni) Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. .......

Certo che mi vai bene lo stesso! E ti ringrazio molto per la tranquillità che mi stai trasmettendo.
Se ho capito bene, la norma di salvaguardia che mi citi, significa che chiunque abbia maturato il diritto alla pensione di anzianità entro il 31.12.2011 può uscire, per vecchiaia, nel 2012 anche se in quest'anno compie solo 65 anni?
Grazie aidi, a presto.

Giovanni Rivera

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Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012? Empty Re: Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012?

Messaggio  aidi Mar 6 Dic 2011 - 23:30

Giovanni Rivera ha scritto:
aidi ha scritto:non sono paolo, ti vado bene lo stesso?
i due dipendenti avevano già maturato il diritto entro il 31 dicembre 2011 (beati loro) pertanto il d.l. li tutela .
non devi rifare nulla
questo è il testo ancora non ufficiale ma al quale ora facciamo riferimento in attesa della pubblicazione.
stralcio art.24

3.(Certezza dei diritti e nuove pensioni: soggetti interessati e definizioni) Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. .......

Certo che mi vai bene lo stesso! E ti ringrazio molto per la tranquillità che mi stai trasmettendo.
Se ho capito bene, la norma di salvaguardia che mi citi, significa che chiunque abbia maturato il diritto alla pensione di anzianità entro il 31.12.2011 può uscire, per vecchiaia, nel 2012 anche se in quest'anno compie solo 65 anni?
Grazie aidi, a presto.
non ho affermato quresto giovanni:
non per vecchiaia , ma perchè il tuo dipendente del caso nr.2 aveva già maturato quota 95 nel 2010.
certo che ormai nel servizio pensioni servono degli ingegneri nucleari Very Happy
buona giornata

aidi

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Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012? Empty Re: Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012?

Messaggio  Giovanni Rivera Mer 7 Dic 2011 - 11:06

aidi ha scritto:
Giovanni Rivera ha scritto:
aidi ha scritto:non sono paolo, ti vado bene lo stesso?
i due dipendenti avevano già maturato il diritto entro il 31 dicembre 2011 (beati loro) pertanto il d.l. li tutela .
non devi rifare nulla
questo è il testo ancora non ufficiale ma al quale ora facciamo riferimento in attesa della pubblicazione.
stralcio art.24

3.(Certezza dei diritti e nuove pensioni: soggetti interessati e definizioni) Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. .......

Certo che mi vai bene lo stesso! E ti ringrazio molto per la tranquillità che mi stai trasmettendo.
Se ho capito bene, la norma di salvaguardia che mi citi, significa che chiunque abbia maturato il diritto alla pensione di anzianità entro il 31.12.2011 può uscire, per vecchiaia, nel 2012 anche se in quest'anno compie solo 65 anni?
Grazie aidi, a presto.
non ho affermato quresto giovanni:
non per vecchiaia , ma perchè il tuo dipendente del caso nr.2 aveva già maturato quota 95 nel 2010.
certo che ormai nel servizio pensioni servono degli ingegneri nucleari Very Happy
buona giornata

Ciao aidi,
quindi il mio timore era fondato! Chi compie i 65 anni nel 2012 non può uscire per vecchiaia (anche se ha compiuto i requisiti per la pensione d'anzianità entro il 31.12.2011), ma solo per anzianità (rassegnare le dimissioni volontarie).
A questo punto mi si pone un problema di natura formale. Infatti ho inviato all'INPDAP la pratica del dipendente, nato a febbraio 1947, con motivo di cessazione dal servizio "raggiunti limiti di età" (pensione di vecchiaia - decorrenza 01/03/12). Non credo di potermi arrogare il diritto di cambiare, di mia sola iniziativa, il motivo di cessazione e trasformarlo d'ufficio in pensione d'anzianità (dimissioni volontarie).
Ritengo debba convocare il dipendente e chiedere allo stesso la sua volontà scritta di accedere alla pensione di anzianità; rettificare l'atto deliberativo di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e precisare che la cessazione avverrà, per volontà del dipendente, per dimissioni; rifare il Mod. PA04 e reinviarlo alla sede INPDAP.
Cosa ne pensi? E' corretto?
Un augurio, per domani, a te ed a tutto il Forum.

Giovanni Rivera

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Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012? Empty Re: Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012?

Messaggio  aidi Mer 7 Dic 2011 - 14:14

per vecchiaia nel 2012 sono necessari 66 anni.perchè noi pubblici siamo più belli.
pertanto a mio avviso il collocamento d'ufficio per raggiunti limiti di età decade e il dip può rimanere , se sopravvive, fino a 70 anni.
a livello volontario può andare quando vuole avendo raggiunto quota 95 nel 2010 e la finestra è già aperta da luglio 2011.
occorre scrivere al dip che dovrà esprimersi in merito... se decide di andare procedi con la modifica degli atti. e rinvia il modello all' inpdap.
se decide di rimanere lo sottoporrei a visita medica ...ha problemi seri
ciao giovanni

aidi

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Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012? Empty requisito per pensione di vecchiaia e limiti di età

Messaggio  pinosso Gio 8 Dic 2011 - 6:13

chiedo scusa se mi inserisco in questa discussione che trovo tempestiva ed estremamente interessante.
Il D.L. 201 del 6.12.2011 non ha elevato il limite di età, ma bensì i limiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ne è prova il contenuto del comma 4 dell'art. 24 che dice "Il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi
restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza
, dall’operare dei
coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di settant’anni,...
la legge opera per tutti i dipenenti pubblici, si può elevare a 70 anni il limite di età di un poliziotto?
Non si può esludere che la forbice di flessibilità 66-70 si riferisca solo al settore privato, ma restando al limite di età ritengo che sia necessario un intervento della funzione pubblica per innalzare il "limite di età ordinamentale" così come previsto nei vari comparti.
Nel mio Ente per applicare la finestra dei 12 mesi a quei dipendenti che avevano raggiunto il limite di età, 65 uomo o 61 donna ruolo tecnico-sanitario non laureato, ho predisposto una determinazione con cui si disponeva il prolungamento dell'attività lavorativa dei soggetti interessati oltre "il limite di età" in ossequio a quanto previsto dal D.L. 78/2010 (finestra mobile). Naturalmente per coloro i quali avevano raggiunto il limite di età, ma potevano avere la decorrenza immediata del trattamento di pensione per via di una precedente maturazione del requisito di "pensione di anzianità" li ho cessati e basta.
Ritornando alle ultime novità introdotte dal D.L. 201, si può verificare questa situazione:
dipendente che compie 65 anni il 2 gennaio del 2012, ha già maturato il diritto a pensione per via di una quota raggiunta nel 2010, cessa per raggiunti limiti di età in quanto non si applica il nuovo decreto? cessa per dimissioni volontarie? il differente titolo di cessazione può avere conseguenze sull'erogazione del TFS o della IPS.
lo stesso dipendente non vuole cessare dal servizio, non può essere trattenuto per via di disposizioni regionali che limitano il ricorso al trattenimento in servizio, chiede di cessare a 66 anni come previsto dalla nuova normativa??
a questo punto non si può applicare la legge a secondo se sia più o meno favorevole, o si dice che la nuova normativa non trova applicazione su chi ha ha già maturato il diritto a pensione, diritto maturato a qualsiasi titolo (40 anni, anzianità o vecchiaia) oppure si applica a tutti e i 65nni vanno in pensione per dimissioni volontarie.
Suggerimenti e considerazioni saranno molto, ma molto graditi.

pinosso

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Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012? Empty Pensione

Messaggio  Paolo Gros Gio 8 Dic 2011 - 23:01

A mio avviso cessa per dimissioni volontarie applicando al soggetto la normativa previgente al 2012 ad egli rapportabile nel diritto.
Paolo Gros
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Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012? Empty D.L. 2011/2011 - art. 24 - c.20 - salvi i coll. a riposo già adottati!

Messaggio  Giovanni Rivera Sab 10 Dic 2011 - 5:39

Paolo Gros ha scritto:A mio avviso cessa per dimissioni volontarie applicando al soggetto la normativa previgente al 2012 ad egli rapportabile nel diritto.

Sto rileggendo il Decreto Monti e mi sono soffermato sulla seconda parte del c. 20 dell'art.24. Credo abbia a che fare con la ns. discussione. Mi sembra che la prima parte si riferisca alla possibilità, per il datore di lavoro, di poter collocare a riposo per limiti di servizio ogni dipendente che abbia superato i 40 anni (dal 01/01/12 con 42 e 1 mese se uomo - 41 e 1 mese se donna).
Vorrei che qualcuno mi spiegasse la seconda parte che riporto fedelmente qui di seguito: Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle
pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo
per raggiungimento del limite di età già adottati, prima della data di entrata in vigore del
presente provvedimento, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, anche se aventi
effetto successivamente al 1° gennaio 2012.

Per caso significa che se si fossero adottate delle Determinazioni di collocamento a riposo per "raggiunti limiti di età" (per soggetti del Comparto Sanità che matureranno aa. 65, ad es. nel marzo 2012) e le stesse fossero state approvate e rese esecutive prima dell'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (05.12.2012), quei collocamenti a riposo rimangono validi? Anche se i soggetti interessati compiono solo 65 anni nel 2012? Fermo restando che quei soggetti hanno pure maturato la decorrenza della "finestra mobile", in quanto hanno compiuto, prima dei 65 aa., ed entro il 31.12.11, i requisiti per la "pensione d'anzianità" con le vecchie regole.
E' così? O sbaglio completamente interpretazione del comma 20?
Un saluto a tutti i partecipanti.

Giovanni Rivera

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Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012? Empty salvi i provvedimenti di collocamento a riposo

Messaggio  pinosso Sab 10 Dic 2011 - 6:24

Gent.mo Sig. Rivera, quoto in toto il suo intervento e mi permetto di dire che, a mio parere, il desueto termine "di collocamento a riposo", termine che indica lo spessore di competenza degli estensori del decreto, doveva specificare "provvedimento di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età" oppure "presa d'atto del recesso volontario", collocamento a riposo non significa più nulla, ma credo che intendano limite di età. In ogni caso non vi è dubbio che i provvedimenti "di cessazione" in genere, sono fatti salvi. Mi riservo di rileggere attentamente la prima parte del comma 20 e la ringrazio vivamente per averlo segnalato.
Ritorno su quanto ho potuto segnalare nel mio precedente intervento. Cosa succede se un dipendente, cavaliere del lavoro visto che a 65 nel 2012 anni vuole continuare a lavorare, con atto di cessazione per raggiunti limiti di età già notificato, chiede l'applicazione del decreto? se si consente la permanenza a costui, vorrà dire che gli altri, 65nni del 2012, dovranno chiedere volontariamente di lasciare il servizio. Ricordo che il decreto ultimo in nessun punto parla di "innalzamento del limite di età", ma anzi parla "fermi restando i limiti dei propri ordinamenti.
Ringrazio cordialmente.

pinosso

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Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012? Empty Re: Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012?

Messaggio  Giovanni Rivera Sab 10 Dic 2011 - 8:43

pinosso ha scritto:Gent.mo Sig. Rivera, quoto in toto il suo intervento e mi permetto di dire che, a mio parere, il desueto termine "di collocamento a riposo", termine che indica lo spessore di competenza degli estensori del decreto, doveva specificare "provvedimento di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età" oppure "presa d'atto del recesso volontario", collocamento a riposo non significa più nulla, ma credo che intendano limite di età. In ogni caso non vi è dubbio che i provvedimenti "di cessazione" in genere, sono fatti salvi. Mi riservo di rileggere attentamente la prima parte del comma 20 e la ringrazio vivamente per averlo segnalato.
Ritorno su quanto ho potuto segnalare nel mio precedente intervento. Cosa succede se un dipendente, cavaliere del lavoro visto che a 65 nel 2012 anni vuole continuare a lavorare, con atto di cessazione per raggiunti limiti di età già notificato, chiede l'applicazione del decreto? se si consente la permanenza a costui, vorrà dire che gli altri, 65nni del 2012, dovranno chiedere volontariamente di lasciare il servizio. Ricordo che il decreto ultimo in nessun punto parla di "innalzamento del limite di età", ma anzi parla "fermi restando i limiti dei propri ordinamenti.
Ringrazio cordialmente.

Quindi se sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento a riposo, adottati prima dell'entrata in vigore del D.L. 201/2011, che naturalmente coinvolgono soggetti che nel 2012 compiono solo 65 anni, può diventare un fatto discriminante. Personalmente avevo preparato le Determine di collocamento a riposo del personale che avrebbe compiuto 65 aa. sino ad aprile 2012. Essendo l'unico funzionario che si occupa di previdenza (Az. Osp.ra con circa 2.500 dip.) non ho avuto il tempo di preparare e far adottare, prima del decreto, tutti i provv. di coll. a riposo di quei soggetti che compivano i 65 aa. nel resto del 2012. E adesso come glielo spiego che loro non potranno andarci? Mi sento in grande imbarazzo!
Cerco...una soluzione onorevole...help !

Giovanni Rivera

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Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012? Empty Re: Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012?

Messaggio  pinosso Sab 10 Dic 2011 - 10:11

"Quindi se sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento a riposo, adottati prima dell'entrata in vigore del D.L. 201/2011, che naturalmente coinvolgono soggetti che nel 2012 compiono solo 65 anni, può diventare un fatto discriminante. Personalmente avevo preparato le Determine di collocamento a riposo del personale che avrebbe compiuto 65 aa. sino ad aprile 2012. Essendo l'unico funzionario che si occupa di previdenza (Az. Osp.ra con circa 2.500 dip.) non ho avuto il tempo di preparare e far adottare, prima del decreto, tutti i provv. di coll. a riposo di quei soggetti che compivano i 65 aa. nel resto del 2012. E adesso come glielo spiego che loro non potranno andarci? Mi sento in grande imbarazzo!
Cerco...una soluzione onorevole...help !."


Mi perdoni Sig. Rivera, anche io sono un funzionario responsabile del settore pensioni di una ASL, se lei ha delle persone per le quali era prevista la cessazione nel 2012 con 65 anni, ovvero cessazione d'ufficio per raggiunti limiti di età, vuol dire che costoro avevano alle spalle almeno uno o altri due titoli alla cessazione dal servizio: una quota maturata oppure 40 anni, se non avessero altro titolo alla cessazione se non quello della età, con la previgente normativa lei sarebbe stato costretto per legge al "mantenimento in servizio per ulteriori 12 mesi". Nel primo caso cessano lo stesso in quanto hanno maturato il diritto a pensione prima del 31.12.2011, con decorrenza immediata del trattamento. Nel secondo caso avrebbero dovuto aspettare ancora un anno, il chè coincide con la nuova normativa.
Il problema, quindi, per coloro per i quali ella non ha ancora predisposto l'atto di cessazione, che per limiti di età dovrebbe essere fatto rispettando il termine di preavviso previsto per la cessazione unilaterale, il problema dicevo è il diverso titolo alla cessazione, con le conseguenze per i tempi di erogazione della indennità di fine servizio. Di fatto, come ritiene il Sig. Gross, se la nuova norma va intesa come "elevazione del limite di età" (ma nutro dei seri dubbi che possa bastare questo decreto cosi com'è) i suoi 65nni dovranno recedere volontariamente dal servizio e se non hanno 40 anni, avere la liquidazione, se gli va bene, dopo sei - nove mesi dal SuperINPS!!???!!! poveretti.

pinosso

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Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012? Empty Re: Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012?

Messaggio  marco pastore Sab 10 Dic 2011 - 11:50

Ritornando alle ultime novità introdotte dal D.L. 201, si può verificare questa situazione:
dipendente che compie 65 anni il 2 gennaio del 2012, ha già maturato il diritto a pensione per via di una quota raggiunta nel 2010, cessa per raggiunti limiti di età in quanto non si applica il nuovo decreto? cessa per dimissioni volontarie? il differente titolo di cessazione può avere conseguenze sull'erogazione del TFS o della IPS.
lo stesso dipendente non vuole cessare dal servizio, non può essere trattenuto per via di disposizioni regionali che limitano il ricorso al trattenimento in servizio, chiede di cessare a 66 anni come previsto dalla nuova normativa??
a questo punto non si può applicare la legge a secondo se sia più o meno favorevole, o si dice che la nuova normativa non trova applicazione su chi ha ha già maturato il diritto a pensione, diritto maturato a qualsiasi titolo (40 anni, anzianità o vecchiaia) oppure si applica a tutti e i 65nni vanno in pensione per dimissioni volontarie.
Suggerimenti e considerazioni saranno molto, ma molto graditi.[/quote]

Nel caso in cui un dipendente raggiunge l'età di 65 anni nel 2012 ed ha già maturato il diritto a pensione in precedenza (entro il 2011) dovresti procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro in via unilaterale; inoltre in questo caso non è possibile chiedere di permanere in servizio in quanto la modifica attuale non è applicabile essenso maturato il diritto a pensione.

cordiale saluti

marco pastore

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Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012? Empty cessazione 65 anni 2012

Messaggio  pinosso Sab 10 Dic 2011 - 14:24

marco pastore ha scritto:Ritornando alle ultime novità introdotte dal D.L. 201, si può verificare questa situazione:
dipendente che compie 65 anni il 2 gennaio del 2012, ha già maturato il diritto a pensione per via di una quota raggiunta nel 2010, cessa per raggiunti limiti di età in quanto non si applica il nuovo decreto? cessa per dimissioni volontarie? il differente titolo di cessazione può avere conseguenze sull'erogazione del TFS o della IPS.
lo stesso dipendente non vuole cessare dal servizio, non può essere trattenuto per via di disposizioni regionali che limitano il ricorso al trattenimento in servizio, chiede di cessare a 66 anni come previsto dalla nuova normativa??
a questo punto non si può applicare la legge a secondo se sia più o meno favorevole, o si dice che la nuova normativa non trova applicazione su chi ha ha già maturato il diritto a pensione, diritto maturato a qualsiasi titolo (40 anni, anzianità o vecchiaia) oppure si applica a tutti e i 65nni vanno in pensione per dimissioni volontarie.
Suggerimenti e considerazioni saranno molto, ma molto graditi.

Nel caso in cui un dipendente raggiunge l'età di 65 anni nel 2012 ed ha già maturato il diritto a pensione in precedenza (entro il 2011) dovresti procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro in via unilaterale; inoltre in questo caso non è possibile chiedere di permanere in servizio in quanto la modifica attuale non è applicabile essenso maturato il diritto a pensione.

cordiale saluti[/quote]

Gentile Dig. Pastore, la ringrazio per la risposta, purtroppo il dipendente, a cui ho già dal mese di ottobre notificato la determina di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età, lunedì presenterà per iscritto istanza di revoca di detto provvedimento atteso che, secondo lui, dal 2012 il limite di età è fissato in 66 anni con possibilità di permanere in servizio fino a 70 anni. Concordo con lei che non ne abbia diritto, ma proprio in questa pagina, per esempio, il Sig. Gross dice che dall'anno prossimo i 65nni possono cessare solo per recesso volontario. Bisogna dire che, di fatto, il cavaliere del lavoro che vuole restare in servizio a tutti i costi, giuridicamente ha maturato il diritto alla pensione di anzianità, quella di vecchiaia la matura nel 2012 con decorrenza immediata del trattamento pensionistica per via della quota maturata nel 2009. Sarò costretto ad inviare un quesito alla funzione pubblica, ma non credo mi risponderanno prima del 31 gennaio, ultimo giorno di servizio dell'interessato.

pinosso

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Messaggio  Paolo Gros Sab 10 Dic 2011 - 22:35

...inoltre in questo caso non è possibile chiedere di permanere in servizio in quanto la modifica attuale non è applicabile essenso maturato il diritto a pensione....

Quanto espresso no mi pare insito nella norma e neppure espressamente detto.
I soggetto e' ancora in servizio conseguendone che per intervenuta modificazione delle norme in base al principio del favor rei al medesimo deve essere applicata la norma piu' favorevole ovvero la norma richiesta dallo stesso soggetto.
A mio avviso il soggetto, a richiesta di autotutela del provvedimento determinativo pendente , puo ' rimanere in servizio poiche' puo' esercitare un diritto interventuo ad egli piu' favorevole.
Paolo Gros
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Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012? Empty @ Paolo Gross : norma di maggior favore

Messaggio  pinosso Dom 11 Dic 2011 - 0:20

Paolo Gros ha scritto:...inoltre in questo caso non è possibile chiedere di permanere in servizio in quanto la modifica attuale non è applicabile essenso maturato il diritto a pensione....

Quanto espresso no mi pare insito nella norma e neppure espressamente detto.
I soggetto e' ancora in servizio conseguendone che per intervenuta modificazione delle norme in base al principio del favor rei al medesimo deve essere applicata la norma piu' favorevole ovvero la norma richiesta dallo stesso soggetto.
A mio avviso il soggetto, a richiesta di autotutela del provvedimento determinativo pendente , puo ' rimanere in servizio poiche' puo' esercitare un diritto interventuo ad egli piu' favorevole.

Gentile Sig. Gross, posso concordare solo parzialmente con le sue osservazioni. Preliminarmente le dico che in un Ente con 4.000 dipendenti applicare un principio vuol dire estenderlo ad un numero elevato di altri soggetti, quindi un errore può portare conseguenze disastrose, come per esempio imporre a tutti gli altri 65nni del 2012 le dimissioni volontarie, e parliamo di 23 dipendenti. Lo stesso soggetto aveva chiesto che gli venisse applicata la finestra mobile di 12 mesi a decorrere dal compimento del 65° anno. La direzione provinciale INPDAP gli rispose, verbalmente, che se per 1000 soggetti non si applica il prolungamento del periodo lavorativo oltre il limiti di età in quanto già aventi diritto alla pensione di anzianità, non poteva essere consentita una eccezione perchè lui non voleva lasciare il servizio o perchè la sua amministrazione non voleva concedergli il trattenimento per altri due anni. Del resto se le circolari INPDAP dicono "la norma non si applica a coloro i quali abbiano già maturato......" non si applica nel bene e nel male.
La differenza, invece, rispetto alle novità introdotte dal D.L. 201, è che ci troviamo di fronte a quello che è di fatto un'innalzamento dell'età per la pensione di vecchiaia, anche se lo stesso decreto non manca di citare "fermi restando i limiti degli ordinamenti di appartenenza". Per quanto riguarda, poi, la norma di maggior favore, proprio di maggior favore non è in quanto con diritto maturato dal 2012 si applica il sistema contributivo in quella che sarà una quota aggiuntiva di una pensione calcolata interamente con il sistema retributivo. Non voglio credere che se costui invoca l'applicazione della nuova norma, poi il calcolo si faccia con la vecchia. Il prolungamento dell'attività lavorativa, inoltre, è in contrasto con i piani di contenimento della spesa, ribaditi con certezza nel decreto legge Monti.
L'unica sarebbe porre quesito al Dipartimento della funzione pubblica, ma con un D.L. ancora non convertito in legge, con il periodo festivo di mezzo, non avrò mai una risposta prima del 31 gennaio 2012, ultimo giorno di servizio dell'interessato. Concordo, e la ringrazio per il suggerimento, con l'autotutela, le sarei grato se sapesse indicarmi qualche esempio, non conosco bene la materia. Il provvedimento, comunque, è legittimo, valido a tutti gli effetti, lo stesso decreto dice "sono fatti salvi tutti i provvedimenti fatti prima dell'entrata in vigore....". Pensavo di predisporre un atto di revoca del provvedimento, con riserva di adozione di un ulteriore atto di cessazione nel caso i chiarimenti sull'applicazione della nuova norma forniscano indicazioni diverse.

pinosso

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Messaggio  Paolo Gros Dom 11 Dic 2011 - 6:14

Pensavo di predisporre un atto di revoca del provvedimento, con riserva di adozione di un ulteriore atto di cessazione nel caso i chiarimenti sull'applicazione della nuova norma forniscano indicazioni diverse.

Mi pare la soluzione di miglior senso sicuramente.

Consiglio ai fini di provvedimento di autotutela la consultazione del sito

http://www.autotutela-pa.it/
Paolo Gros
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Messaggio  aidi Dom 11 Dic 2011 - 11:18

Per pinosso
Fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza = espressione poco chiara che potrebbe voler dire che il pubblico è diverso dal privato ai fini della flessibilità . Se così fosse non varrebbe neppure l’ultimo punto del comma 4 “l’applicazione dell’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità”.
Questo potrebbe significare che gli ordinamenti potrebbero essere adeguati ad un limite inferiore ai 70 anni ma certamente non inferiore a 66 per dar modo ai dip di conseguire la pensione.
Non sono affatto sicura

Per giovanni
……Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle
pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo
per raggiungimento del limite di età già adottati, prima della data di entrata in vigore del
presente provvedimento, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, anche se aventi
effetto successivamente al 1° gennaio 2012…..
Anche questo punto non è affatto chiaro e, se l’obiettivo è quello di sfoltire la pubblica amm.ne , non sembrerebbe una facoltà per l’ente e nemmeno una salvaguardia per il dipendente ma un obbligo di mantenere il collocamento d’ufficio.
Mah.. in questa delicata fase occorre molta cautela,
quello che non ho capito è questo: ma il dipendente vorrebbe rimanere?
Farei immediatamente quesito all’inpdap ( prima dello smantellamento) e alla funzione pubblica e potrei comportarmi in due modi:
1) Come ha suggerito pinosso (avvalorato da paolo): ……Pensavo di predisporre un atto di revoca del provvedimento, con riserva di adozione di un ulteriore atto di cessazione nel caso i chiarimenti sull'applicazione della nuova norma forniscano indicazioni diverse.
2) Adotto un atto con il quale sospendo (non revoco) il provvedimento e lo notifico all'interessato

aidi

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Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012? Empty @ aidi condivido le sue perplessità

Messaggio  pinosso Dom 11 Dic 2011 - 12:45

aidi ha scritto:Per pinosso
Fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza = espressione poco chiara che potrebbe voler dire che il pubblico è diverso dal privato ai fini della flessibilità . Se così fosse non varrebbe neppure l’ultimo punto del comma 4 “l’applicazione dell’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità”.
Questo potrebbe significare che gli ordinamenti potrebbero essere adeguati ad un limite inferiore ai 70 anni ma certamente non inferiore a 66 per dar modo ai dip di conseguire la pensione.
Non sono affatto sicura

Per giovanni
……Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle
pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo
per raggiungimento del limite di età già adottati, prima della data di entrata in vigore del
presente provvedimento, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, anche se aventi
effetto successivamente al 1° gennaio 2012…..
Anche questo punto non è affatto chiaro e, se l’obiettivo è quello di sfoltire la pubblica amm.ne , non sembrerebbe una facoltà per l’ente e nemmeno una salvaguardia per il dipendente ma un obbligo di mantenere il collocamento d’ufficio.
Mah.. in questa delicata fase occorre molta cautela,
quello che non ho capito è questo: ma il dipendente vorrebbe rimanere?
Farei immediatamente quesito all’inpdap ( prima dello smantellamento) e alla funzione pubblica e potrei comportarmi in due modi:
1) Come ha suggerito pinosso (avvalorato da paolo): ……Pensavo di predisporre un atto di revoca del provvedimento, con riserva di adozione di un ulteriore atto di cessazione nel caso i chiarimenti sull'applicazione della nuova norma forniscano indicazioni diverse.
2) Adotto un atto con il quale sospendo (non revoco) il provvedimento e lo notifico all'interessato

Gent.ma aidi faccio mie le sue perplessità.....non ho mai revocato un atto "in autotutela", ne tantomeno sospeso l'efficacia di un provvedimento, le sarei davvero grato se potesse, compatibilmete con i suoi impegni, fornirmi un qualche esempio di atto deliberativo.
Per il resto spero che arrivi qualche chiarimento, contenimento della spesa, limiti previsti dagli ordinamenti di appartenenza, lavori usuranti, se ci aggiungiamo che stasera ho sentito che vogliono introdurre una norma di salvaguardia per coloro a cui mancano 6 mesi per maturare i requisiti....siamo più che rovinati!!

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Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012? Empty Re: Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012?

Messaggio  aidi Lun 12 Dic 2011 - 2:37

nemmeno io ho mai adottato un'atto del genere.
ma direi che prima dell'adozione sia urgente l'inoltro del quesito, poi vediamo come costruirlo :
richiamato ....
visto qui e visto là
considerato...
ritenuto di procedere in attesa di ...



aidi

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Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012? Empty Re: Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012?

Messaggio  Giovanni Rivera Lun 12 Dic 2011 - 13:01

aidi ha scritto:nemmeno io ho mai adottato un'atto del genere.
ma direi che prima dell'adozione sia urgente l'inoltro del quesito, poi vediamo come costruirlo :
richiamato ....
visto qui e visto là
considerato...
ritenuto di procedere in attesa di ...

Per aidi e per pinosso
alla fine di questa interessante discussione mi sento alquanto confuso per la diversità di orientamenti espressi. Mi pare ci siano due linee di tendenze, una - quella del Sig. Gross - secondo il quale il dipendente che compie aa. 65 nel 2012 potrà "uscire" solo per anzianità e, quindi, rassegnando le dimissioni volontarie; l'altra tendenza è orientata all'uscita immediata per "limiti d'età" anche nel 2012 sempre di quei soggetti che compiono aa. 65 nel 2012, ma che avevano maturato i requisiti entro il 2011.
Visto che ho trasmesso alla Sede INPDAP alcune istruttorie previdenziali di soggetti che compiono aa. 65 nel 2012 con decorrenza immediata del trattamento (per aver compiuto i requisiti di anzianità addirittura nel 2010); visto che gli stessi soggetti desiderano andare in pensione; visto che il comma 20 dell'art. 24 del D.L. 201/2011 "salva" i provvedimenti di collocamento a riposo adottati prima della sua entrata in vigore (e questi lo erano). Vi chiedo conferma del fatto di poter lasciare inalterate le pratiche di pensione così come già inviate all'INPDAP, per gli effetti, appunto, del c. 20 dell'art. 24 del decreto Monti.
Trovo giusto l'orientamento espresso dal Sig. Gross per la generalità dei casi (65nni in pensione nel 2012, ma solo se lo chiedono loro e per dimissioni volontarie), ma il contenuto della 2a parte del c. 20 dell'art. 24, secondo me, ci autorizza a mandare in quiescenza, per limiti di età, quei soggetti per i quali si era adottato l'atto formale prima dell'entrata in vigore del decreto.
Grazie per le risposte che mi vorrete dare.

Giovanni Rivera

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Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012? Empty Re: Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012?

Messaggio  aidi Lun 12 Dic 2011 - 14:42

intanto che arrivano altri pareri scrivo ancora io.... mi sono appassionata.
ora che hai chiarito finalmente che il personale vuole andare direi che i tuoi dubbi sono ridimensionati a zero.
con la scoperta del comma 20 sei in una botte di ferro.
io non inoltrerei nuove pratiche all'inpdap ma solo una lettera dove evidenzi che non ritieni necessario ulteriori atti ai sensi del comma 20.
poi, ad ogni buon fine e per evitare eventuali noie, puoi acquisire dichiarazione di conferma all'esodo degli interessati, da trattere agli atti.


aidi

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Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012? Empty dubbio su c. 20 - art. 24 decreto Monti

Messaggio  Giovanni Rivera Lun 19 Dic 2011 - 11:15

aidi ha scritto:intanto che arrivano altri pareri scrivo ancora io.... mi sono appassionata.
ora che hai chiarito finalmente che il personale vuole andare direi che i tuoi dubbi sono ridimensionati a zero.
con la scoperta del comma 20 sei in una botte di ferro.
io non inoltrerei nuove pratiche all'inpdap ma solo una lettera dove evidenzi che non ritieni necessario ulteriori atti ai sensi del comma 20.
poi, ad ogni buon fine e per evitare eventuali noie, puoi acquisire dichiarazione di conferma all'esodo degli interessati, da trattere agli atti.

Per aidi (ed ogni altro utente interessato),
sono assalito da un dubbio atroce. La possibilità che il famoso c. 20 dell'art. 24 non si riferisca a quello a cui io ho sempre pensato ! Ossia a far salvi i collocamenti a riposo di quei dipendenti che, pur compiendo solo 65 anni nel 2012, potevano uscire per "vecchiaia" in quanto il relativo provvedimento formale era stato adottato prima dell'entrata in vigore del decreto Monti.
Mi spiego. Il mio dubbio nasce dalla considerazione che la seconda parte del c. 20 dell'art. 24 è il seguito di un comma che inizia facendo riferimento all'art. 72 del decreto 112/2008; perché?
Sappiamo che tale art. si riferisce a: esoneri dal servizio - trattenimenti in servizio da 65 a 67 anni - facoltà datoriale di collocare a riposo i dip. con più di 40 aa. di contribuzione.
E' per questo che mi sembra "fuori luogo" che la 2^ parte del c. 20 (così come l'ho interpretata io) sia stata inserita in un comma che esordisce facendo riferimento all'art. 72 del decreto 112/08.
Quando asserisce che sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per limiti di età adottati prima dell'entrata in vigore del decreto (Monti), NON E ' CHE SI RIFERISCE A QUELLI CHE DISPONEVANO COLLOCAMENTI A RIPOSO IN FORZA DELL'ART. 72 DELL'ALTRO DECRETO? Anche se esoneri dal servizio e dip. con più di 40 aa. non configurano un raggiungimento di "limite d'età"!
Che non possa riferirsi al trattenimento in servizio da 65 a 67 aa.? Ma anche questo, se mai, avrebbe configurato un collocamento a riposo per "Superati limiti d'età" !
Sono frastornato. Aidi cosa ne pensi? Cosa ne pensate tutti?
Non sono molto orgoglioso di avere tutti questi dubbi!!!

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Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012? Empty provvedimenti fatti salvi

Messaggio  pinosso Lun 19 Dic 2011 - 13:09

Giovanni Rivera ha scritto:
aidi ha scritto:intanto che arrivano altri pareri scrivo ancora io.... mi sono appassionata.
ora che hai chiarito finalmente che il personale vuole andare direi che i tuoi dubbi sono ridimensionati a zero.
con la scoperta del comma 20 sei in una botte di ferro.
io non inoltrerei nuove pratiche all'inpdap ma solo una lettera dove evidenzi che non ritieni necessario ulteriori atti ai sensi del comma 20.
poi, ad ogni buon fine e per evitare eventuali noie, puoi acquisire dichiarazione di conferma all'esodo degli interessati, da trattere agli atti.

Per aidi (ed ogni altro utente interessato),
sono assalito da un dubbio atroce. La possibilità che il famoso c. 20 dell'art. 24 non si riferisca a quello a cui io ho sempre pensato ! Ossia a far salvi i collocamenti a riposo di quei dipendenti che, pur compiendo solo 65 anni nel 2012, potevano uscire per "vecchiaia" in quanto il relativo provvedimento formale era stato adottato prima dell'entrata in vigore del decreto Monti.
Mi spiego. Il mio dubbio nasce dalla considerazione che la seconda parte del c. 20 dell'art. 24 è il seguito di un comma che inizia facendo riferimento all'art. 72 del decreto 112/2008; perché?
Sappiamo che tale art. si riferisce a: esoneri dal servizio - trattenimenti in servizio da 65 a 67 anni - facoltà datoriale di collocare a riposo i dip. con più di 40 aa. di contribuzione.
E' per questo che mi sembra "fuori luogo" che la 2^ parte del c. 20 (così come l'ho interpretata io) sia stata inserita in un comma che esordisce facendo riferimento all'art. 72 del decreto 112/08.
Quando asserisce che sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per limiti di età adottati prima dell'entrata in vigore del decreto (Monti), NON E ' CHE SI RIFERISCE A QUELLI CHE DISPONEVANO COLLOCAMENTI A RIPOSO IN FORZA DELL'ART. 72 DELL'ALTRO DECRETO? Anche se esoneri dal servizio e dip. con più di 40 aa. non configurano un raggiungimento di "limite d'età"!
Che non possa riferirsi al trattenimento in servizio da 65 a 67 aa.? Ma anche questo, se mai, avrebbe configurato un collocamento a riposo per "Superati limiti d'età" !
Sono frastornato. Aidi cosa ne pensi? Cosa ne pensate tutti?
Non sono molto orgoglioso di avere tutti questi dubbi!!!

I dubbi sono tanti, ma la cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età, in un ente pubblico, deve per forza essere vincolata alla possibilità dell'interessato di percepire il trattamento di pensione immediato.
Per tanto:
se si è disposta la cessazione dal servizio di un 65nne nel 2012, lo si deve aver fatto in quanto aveva precedentemente maturato una quota, oppure ha più di 40 anni;
se cessa dal servizio per via dell' avvenuto di differimento di 12 mesi, ha 66 anni nel 2012;
se compie 65 anni nel 2012, ma non ha sufficiente anzianità, cesserebbe in ogni caso a 66 ani nel 2013.
Questo non chiarisce a quale tipo di provvedimento si riferisca il decreto, ma comincerei com l' escludere le cose più scontate.

pinosso

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Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012? Empty Re: Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012?

Messaggio  Giovanni Rivera Mar 20 Dic 2011 - 1:40

pinosso ha scritto:
Giovanni Rivera ha scritto:
aidi ha scritto:intanto che arrivano altri pareri scrivo ancora io.... mi sono appassionata.
ora che hai chiarito finalmente che il personale vuole andare direi che i tuoi dubbi sono ridimensionati a zero.
con la scoperta del comma 20 sei in una botte di ferro.
io non inoltrerei nuove pratiche all'inpdap ma solo una lettera dove evidenzi che non ritieni necessario ulteriori atti ai sensi del comma 20.
poi, ad ogni buon fine e per evitare eventuali noie, puoi acquisire dichiarazione di conferma all'esodo degli interessati, da trattere agli atti.

Per aidi (ed ogni altro utente interessato),
sono assalito da un dubbio atroce. La possibilità che il famoso c. 20 dell'art. 24 non si riferisca a quello a cui io ho sempre pensato ! Ossia a far salvi i collocamenti a riposo di quei dipendenti che, pur compiendo solo 65 anni nel 2012, potevano uscire per "vecchiaia" in quanto il relativo provvedimento formale era stato adottato prima dell'entrata in vigore del decreto Monti.
Mi spiego. Il mio dubbio nasce dalla considerazione che la seconda parte del c. 20 dell'art. 24 è il seguito di un comma che inizia facendo riferimento all'art. 72 del decreto 112/2008; perché?
Sappiamo che tale art. si riferisce a: esoneri dal servizio - trattenimenti in servizio da 65 a 67 anni - facoltà datoriale di collocare a riposo i dip. con più di 40 aa. di contribuzione.
E' per questo che mi sembra "fuori luogo" che la 2^ parte del c. 20 (così come l'ho interpretata io) sia stata inserita in un comma che esordisce facendo riferimento all'art. 72 del decreto 112/08.
Quando asserisce che sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per limiti di età adottati prima dell'entrata in vigore del decreto (Monti), NON E ' CHE SI RIFERISCE A QUELLI CHE DISPONEVANO COLLOCAMENTI A RIPOSO IN FORZA DELL'ART. 72 DELL'ALTRO DECRETO? Anche se esoneri dal servizio e dip. con più di 40 aa. non configurano un raggiungimento di "limite d'età"!
Che non possa riferirsi al trattenimento in servizio da 65 a 67 aa.? Ma anche questo, se mai, avrebbe configurato un collocamento a riposo per "Superati limiti d'età" !
Sono frastornato. Aidi cosa ne pensi? Cosa ne pensate tutti?
Non sono molto orgoglioso di avere tutti questi dubbi!!!

I dubbi sono tanti, ma la cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età, in un ente pubblico, deve per forza essere vincolata alla possibilità dell'interessato di percepire il trattamento di pensione immediato.
Per tanto:
se si è disposta la cessazione dal servizio di un 65nne nel 2012, lo si deve aver fatto in quanto aveva precedentemente maturato una quota, oppure ha più di 40 anni;
se cessa dal servizio per via dell' avvenuto di differimento di 12 mesi, ha 66 anni nel 2012;
se compie 65 anni nel 2012, ma non ha sufficiente anzianità, cesserebbe in ogni caso a 66 ani nel 2013.
Questo non chiarisce a quale tipo di provvedimento si riferisca il decreto, ma comincerei com l' escludere le cose più scontate.

Vi voglio fare una semplice domanda: si può andare in pensione di vecchiaia nel 2012 con soli 65 anni di età? E se si, quali sarebbero i motivi che lo consentirebbero?
Per tutto quello che ci siamo detti su quest'argomento e per mia convinzione personale NO !
Il fatto di aver conseguito i requisiti di anzianità (anche nel 2010) non è motivo sufficiente per poter andare per "vecchiaia" a 65 anni nel 2012. L'unico privilegio di questa condizione era la decorrenza immediata del trattamento di vecchiaia al suo raggiungimento. Ma nel 2012 la vecchiaia si consegue ad anni 66 !!!
Fino a pochi giorni fa credevo che il comma 20 dell'art. 24 (Decreto Monti) fosse un motivo per poter andare, in via eccezionale, in pensione di vecchiaia nel 2012 a 65 anni, ma ora non ne sono più sicuro.
Aspetto Vs. risposte alla mia domanda iniziale: si può, nel 2012, andare in pensione di vecchiaia a 65 anni?
Grazie a tutti e Buon Natale.

Giovanni Rivera

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Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012? Empty Re: Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012?

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