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Rurali solo gli A6 ed i D10 - la parola fine.
In Commissione Finanze alla Camera, il Ministero, in risposta all'interrogazione n. 5-04067, ha precisato che non sussistono più dubbi interpretativi sul fatto che, dato il consolidato orientamento giurisprudenziale, i fabbricati rurali siano (solo) quelli classificati nelle categorie A/6 e D/10.
Resoconto della VI Commissione permanente della Camera (Finanze)
Mercoledì 19 gennaio 2011
Interrogazioni a risposta immediata
5-04067 Fluvi e Strizzolo: Chiarimenti in merito all'imponibilità a fini ICI dei fabbricati rurali.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con l'interrogazione in esame si vuole conoscere l'orientamento del Governo in merito alla rilevanza che la categoria catastale assume per la qualificazione dei fabbricati rurali e la relativa applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).
Ciò in relazione all'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, inizialmente espresso dalle Sezioni Unite nelle sentenze n. 18565 e n. 18570 entrambe del 21 agosto 2009, successivamente confermato dalla Sezione tributaria in numerose altre sentenze, da ultimo nella sentenza n. 20867 dell'8 ottobre 2010.
Con tali pronunce i giudici di legittimità hanno affermato che la ruralità può essere riconosciuta solo qualora i fabbricati rurali siano accatastati nella categoria A/6 ovvero D/10, a seconda che siano rispettivamente abitativi o strumentali all'esercizio dell'attività agricola.
A tale riguardo è opportuno evidenziare che a legislazione vigente la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo il quale in tema di ICI «l'immobile che sia iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 e D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti di ruralità previsti dall'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, non è soggetto ad imposta ai sensi del combinato disposto del decreto-legge n. 207 del 2008, articolo 23, comma 1-bis, e del decreto legislativo n. 504 del 1992, articolo 2, comma 1, lettera a).
In virtù delle predette decisioni della Suprema Corte di Cassazione si può affermare che si sia ormai consolidato un nuovo orientamento giurisprudenziale, di cui si è innanzi fatto cenno, a cui nel tempo si stanno attenendo sia gli enti locali sia i contribuenti.
Resta fermo, allo stesso tempo, che se il fabbricato non sia stato catastalmente classificato come «rurale», il proprietario che ritenga invece sussistenti i requisiti per il riconoscimento come tale,
ai fini dell'esenzione ICI, può sempre impugnare la classificazione operata per ottenerne la relativa variazione (evidentemente dimostrando l'effettiva sussistenza dei requisiti di «ruralità» occorrenti per giustificare la variazione dell'accatastamento).
In pratica, a legislazione vigente, non paiono sussistere in materia residui dubbi interpretativi per effetto delle ripetute affermazioni giurisprudenziali della Corte di Cassazione.
Resoconto della VI Commissione permanente della Camera (Finanze)
Mercoledì 19 gennaio 2011
Interrogazioni a risposta immediata
5-04067 Fluvi e Strizzolo: Chiarimenti in merito all'imponibilità a fini ICI dei fabbricati rurali.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con l'interrogazione in esame si vuole conoscere l'orientamento del Governo in merito alla rilevanza che la categoria catastale assume per la qualificazione dei fabbricati rurali e la relativa applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).
Ciò in relazione all'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, inizialmente espresso dalle Sezioni Unite nelle sentenze n. 18565 e n. 18570 entrambe del 21 agosto 2009, successivamente confermato dalla Sezione tributaria in numerose altre sentenze, da ultimo nella sentenza n. 20867 dell'8 ottobre 2010.
Con tali pronunce i giudici di legittimità hanno affermato che la ruralità può essere riconosciuta solo qualora i fabbricati rurali siano accatastati nella categoria A/6 ovvero D/10, a seconda che siano rispettivamente abitativi o strumentali all'esercizio dell'attività agricola.
A tale riguardo è opportuno evidenziare che a legislazione vigente la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo il quale in tema di ICI «l'immobile che sia iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 e D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti di ruralità previsti dall'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, non è soggetto ad imposta ai sensi del combinato disposto del decreto-legge n. 207 del 2008, articolo 23, comma 1-bis, e del decreto legislativo n. 504 del 1992, articolo 2, comma 1, lettera a).
In virtù delle predette decisioni della Suprema Corte di Cassazione si può affermare che si sia ormai consolidato un nuovo orientamento giurisprudenziale, di cui si è innanzi fatto cenno, a cui nel tempo si stanno attenendo sia gli enti locali sia i contribuenti.
Resta fermo, allo stesso tempo, che se il fabbricato non sia stato catastalmente classificato come «rurale», il proprietario che ritenga invece sussistenti i requisiti per il riconoscimento come tale,
ai fini dell'esenzione ICI, può sempre impugnare la classificazione operata per ottenerne la relativa variazione (evidentemente dimostrando l'effettiva sussistenza dei requisiti di «ruralità» occorrenti per giustificare la variazione dell'accatastamento).
In pratica, a legislazione vigente, non paiono sussistere in materia residui dubbi interpretativi per effetto delle ripetute affermazioni giurisprudenziali della Corte di Cassazione.
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