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schema convenzione ex art 14 ccnl 2000- competenza

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Messaggio  brighelluccia Gio 29 Dic 2011 - 3:32

Nel mio Ente si vorrebbe stipulare una convenzione ex art 14 ccnl 2000 per la copertura del posto (previsto in dotazione organica) di responsabile dell'ufficio tecnico.
L'approvazione dello schema di convenzione deve farsi rientrare nelle competenze del C. C. (ex art 42 lettera C) oppure in quelle della G. C. (in ragione del fatto che non si convenzionerebbe il servizio ma si disciplinerebbe il solo rapporto giuridico ed economico del personale)?
grazie anticipatam,ente per la risposta

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Messaggio  Paolo Gros Gio 29 Dic 2011 - 3:44

E' atto di GC poiche' come detto non si convenzionerebbe il servizio ma si disciplinerebbe il solo rapporto giuridico ed economico del personale
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Messaggio  brighelluccia Gio 29 Dic 2011 - 5:07

Grazie per la tempestiva risposta.
Ora segue un altro dubbio: ma al personale convenzionato ex art 14 ccnl spetta il rimborso delle spese di viaggio dall'Ente di appartenenza?

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Messaggio  francodan Gio 29 Dic 2011 - 7:16

quando le convenzioni sono tra due comuni,indipendentemente dal contenuto,la competenza è di consiglio
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Messaggio  Paolo Gros Gio 29 Dic 2011 - 8:10

Se si scorre il web il 95% delle convenzione ex art.14 sono di GC ed ovviamente con le piu' disparate motivazioni non ultima il fatto che il convenzionamento non riguardi un servizio ma un soggetto.
Al soggetto convenzionato spettano i rimborsi a tabella Aci da prevedersi nella sìconvenzione poiche' tale soggetto esplica la propria attivita' lavorativa ordinaria presso due distinte sedi.
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Messaggio  francodan Ven 30 Dic 2011 - 0:13

mi sembra che l'articolo 42 sia abbastanza chiaro non prevedendo alcuna eccezione...sono scelte dell'ente,se si approva la convenzione in giunta l'atto rischia l'annullamento per incompetenza dell'organo...
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Messaggio  pietro lorè Ven 30 Dic 2011 - 1:32

Per l'ARAN, parere 104-14A5, la competenza rimane in capo alla Giunta Comunale.

pietro lorè

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schema convenzione ex art 14 ccnl 2000- competenza Empty VConvenzione

Messaggio  Paolo Gros Ven 30 Dic 2011 - 1:46

L'Aran nel parere citato dice anche di piu' :
la convenzione tra gli enti, deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti; potrebbe essere, a tal fine, sufficiente anche uno scambio epistolare tra gli enti interessati, purché utile a definire tutti gli elementi necessari per una corretta gestione del rapporto che dovrebbe ricadere nella competenza dei responsabili dei servizi"
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Messaggio  francodan Ven 30 Dic 2011 - 1:49

io rimango fermo su quanto detto in precedenza perchè l'art 42 non fa distinguo o eccezioni...

DOMANDA: A CHI SPETTA STIPULARE LA CONVENZIONE TRA ENTI LOCALI DISCIPLINATA DALL'ART. 30 DEL T.U. (D.LGS. 267/2000)?
DOMANDA: A CHI SPETTA STIPULARE LA CONVENZIONE TRA ENTI LOCALI DISCIPLINATA DALL'ART. 30 DEL T.U. (D.LGS. 267/2000)?

RISPOSTA: La legge nulla dice sul modo in cui si addiviene alla decisione di stipulare la convenzione né tantomeno sui soggetti a tanto legittimati.
Invero, richiamando i principi generali e analizzando alcune convenzioni (cfr. www.ancilombardia.it ; www.regione.emilia_romagna.it/gestioni_associate ), si deve ritenere che né il Sindaco, né il Presidente della Provincia possano autonomamente decidere di stipulare una convenzione.
La stipulazione di una convenzione è dunque frutto di una precisa scelta dell’organo di indirizzo politico: le convenzioni tra i comuni e quelle tra comune e provincia rientrano nella competenza del consiglio ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. c del T.U.
In particolare, compete al consiglio l’approvazione della bozza o del progetto di convenzione. Con la delibera di approvazione il Consiglio demanda poi agli organi rappresentativi la stipula della convenzione: al sindaco o ai dirigenti in relazione alla tipologia ed al contenuto della convenzione.
Si può ragionevolmente ritenere, anche in assenza di qualunque indicazione al riguardo, che, con l’attribuzione al consiglio della competenza in materia di convenzioni, il legislatore non abbia inteso modificare il più generale sistema di ripartizione delle competenze all’interno dell’ente: sicché, mentre agli organi politici sono attribuite le funzioni di indirizzo e coordinamento, agli organi burocratici sono attribuite tutte le competenze gestionali.
Alla luce delle suesposte considerazioni si deve concludere che il Sindaco possa essere indicato quale rappresentante dell’ente in sede di stipulazione di convenzioni qualora queste ultime abbiano carattere programmatorio (si pensi ad una convenzione per la costituzione e la gestione dello sportello unico per le attività produttive in www.regione.emilia_romagna.it/gestioni_associate ; cfr. anche Convenzione tra i comuni di Sassuolo, Fiorano, Formigine e Maranello per la gestione coordinata del centro intercomunale pari opportunità. Approvazione schema in www.regione.emilia_romagna.it/gestioni_associate/studi.htm , si legge nelle delibera consiliare che l’incarico di provvedere alla stipulazione della convenzione viene conferito al sindaco in quanto la convenzione ha “ contenuti di natura programmatoria e non di mera esecuzione; ), mentre in tutti gli altri casi ( e dunque quando la convenzione abbia contenuti di “mera esecuzione”, si pensi ad una convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico sempre in www.regione.emilia_romagna.it/gestioni_associate ) il Consiglio dovrebbe individuare nella persona del dirigente proponente o comunque del dirigente competente, il soggetto legittimato ad adottare i provvedimenti successivi all’approvazione della bozza.


da assistenza tecnica agli enti locali provincia le
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Messaggio  Daredevil Ven 30 Dic 2011 - 2:00

Oggettivamente ha ragione il collega.
Ma personalmente io non porterei in consiglio comunale un " comando" del personale. Sarebbe un appesantimento veramente notevole del procedimento.
Negli altri comparti della PA tali atti vengono fatti direttamente dal dirigente. In Comune però preferisco farlo comunque con delibera di giunta, ricollegando il tutto al regolamento sugli uffici e servizi, che in genere demandano tale atto all'organo esecutivo.

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Messaggio  francodan Ven 30 Dic 2011 - 2:24

ci vuole la convenzione ex art 42 e 30 t.u. con competenze consiliari ,appesantimento o meno...

parere regione piemonte


Il quesito è del seguente tenore :
“Questo Comune, che ha soli 350 abitanti, è privo di un ufficio tecnico e non ha un posto
vacante in pianta organica per l’assunzione, anche solo a tempo parziale, di un tecnico
comunale. Le funzioni di responsabile del servizio tecnico sono svolte dal sindaco ma,
nonostante ciò, esiste la reale necessità di ricorrere alla prestazioni di un tecnico per le
principali incombenze relative all’edilizia, all’urbanistica ed ai lavori pubblici.
In Comuni vicini la sezione regionale della Corte dei Conti ha censurato il ricorso a contratti
di lavoro autonomo con liberi professionisti considerandolo un illegittimo rapporto di
consulenza.
Come si può legittimamente risolvere tale problema?
Il segretario comunale ci ha suggerito di convenzionarci con altri Comuni delle nostre
dimensioni per risolvere in modo organico il problema.
Può lo strumento della convenzione rappresentare una soluzione valida?
Può, altrimenti, conferirsi un incarico di lavoro autonomo anche se, di fatto, si tratta dello
svolgimento di mansioni tipiche del lavoro subordinato?
Nel caso si venisse a concretare anche secondo codesto servizio di consulenza un rapporto di
consulenza di importo superiore a € 5.000,00 esiste l’obbligo di segnalazione alla Corte dei
Conti?
Esiste tale obbligo anche in caso di incarico conferito per un compenso di importo inferiore a
tale cifra?”
Come argomentato in altri pareri da parte di questo Servizio di Consulenza Regionale, la strada
della gestione associata pare davvero la più idonea a risolvere il grave problema di inadeguatezza
a svolgere la funzione ed il servizi tecnici di istituto da parte del Comune istante.
In particolare si ritiene che sia praticabile la più semplice delle forme associative – la
convenzione – di cui all’art. 30 del TUEL 267/2000 (che la legge finanziaria 2008 non sottopone
a vincoli particolari, fatti salvi quelli del limite di spesa di personale, peraltro motivatamente
derogabile) la quale richiede contenuti costi di attivazione e di impianto.
Si conviene pertanto con la soluzione prospettata dal Segretario Comunale.
Al riguardo si suggeriscono alcuni possibili percorsi da valutare con riferimento alle effettive e
contingenti disponibilità di esperire formule di gestione associata con i Comuni e gli Enti Locali
viciniori.
Il convenzionamento può essere effettuato con un altro Comune che già dispone di personale
tecnico in organico.
L'articolo 14 del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali stipulato il 22/1/2004
consente, senza attivare né nuove assunzioni, né mobilità, al dipendente tecnico individuato lo
svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria a scavalco nei due enti, per cui il dipendente
interessato conduce un unico rapporto di lavoro per le 36 o più (sino a 48) ore settimanali - in
parte nell’ente da cui dipende per il rapporto principale ed in parte nell’ente a scavalco (nel
Comune sprovvisto di personale tecnico).
Il comma 3 del succitato art. 14 precisa che la convenzione deve disciplinare la durata del
periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione fra i due enti, la ripartizione
degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una
corretta gestione del rapporto di lavoro.
Si puntualizza che non si tratta in alcun modo di una forma di lavoro flessibile, né a tempo
parziale. Il dipendente a scavalco continua a svolgere un rapporto di lavoro stabile e a tempo
pieno e indeterminato, reso su più enti che all’uopo si convenzionano per regolare il proprio
fabbisogno lavorativo.
Il Comune titolare del rapporto giuridico (contratto individuale di lavoro) col dipendente inserito
nel rapporto convenzionale continua a svolgere tutte le funzioni datoriali, ponendo a carico del
Comune associato la quota di spesa complessiva spettante, secondo il rapporto di riparto pattuito
nell’accordo convenzionale (che può essere proporzionato all’impiego orario del dipendente
presso ciascun Comune).
L’altra soluzione, che richiede tempi più lunghi, è quella del convenzionamento con uno o più
Comuni che parimenti non dispongono di personale tecnico.
La struttura dell’accordo convenzionale diventa in questo caso più complessa, in quanto occorre
individuare il Comune referente o capoconvenzione che si farà carico della procedura di
reclutamento - anche per mobilità volontaria da un altro (ulteriore) Ente che disponga di
personale idoneo disponibile al trasferimento - nel rispetto delle procedure di legge. Per il resto
le pattuizioni riguardano, come nel caso precedente, il riparto delle prestazioni del dipendente e
di tutti gli oneri connessi alla gestione del rapporto di lavoro, le competenze della Conferenza dei
Sindaci per la regia della forma associativa.
.
E’ anche praticabile la soluzione della convenzione per la costituzione dell’ufficio tecnico
comune.
In questo caso dovrà essere specificato se l’ufficio comune avrà soltanto funzioni amministrative
istruttorie (nel qual caso l’adozione dei provvedimenti resterà di competenza di altri organi dei
singoli Comuni territorialmente competenti) o anche funzioni amministrative decisorie (e quindi
l’ufficio potrà adottare provvedimenti come organo del Comune convenzionato).
La scelta in ordine alle attribuzioni dell’ufficio comune (istruttorie, decisorie, di erogazione di
servizi) deve cogliere, in relazione alla diversa natura di funzioni, attività e servizi, il nucleo
fondamentale della gestione associata, in modo tale che risulti inequivocabilmente l’integrazione
di competenze, risorse e personale, che giustifica la gestione associata e la rende economica,
efficace, efficiente, migliorativa dei servizi per i cittadini. Ai fini della concreta definizione dei
compiti dell’ufficio comune, e della massima chiarezza e consapevolezza degli effetti che
conseguono alla stipula della convenzione, è necessario fornire una indicazione precisa dei
servizi, delle attività e dei procedimenti che rientrano nella competenza dell’ufficio, previa una
valutazione specifica sulle scelte che meglio rispondono alle esigenze degli enti associati.
Le attribuzioni dell’ufficio comune, oltre all’elencazione (puntuale e necessaria) prevista
esplicitamente (ad esempio attività edilizia, urbanistica, lavori pubblici, ambiente) possono
essere ovviamente più ampie a condizione che siano sufficientemente specificate. Si ritiene
possibile che siano indicate in maniera non tassativa, ad esempio facendo riferimento a tutti gli
ulteriori servizi, attività, interventi, procedimenti amministrativi che attengono alla materia
tecnica di competenza degli enti, magari per non irrigidire le competenze dell’ufficio a quanto
ulteriormente elencato e consentire di adeguare il contenuto della convenzione alla discipline
successive della materia.
Sarà quindi utile indicare quei procedimenti, subprocedimenti e attività che, nella materia
oggetto di gestione associata, restano di competenza dei singoli Comuni, anche solo in termini di
emissione e sottoscrizione del provvedimento finale. Questa indicazione, cui deve porsi
attenzione per evitare duplicazioni o incongruenze rispetto all’oggetto della gestione associata, è
particolarmente significativa ai fini della corretta interpretazione della convenzione.
Le regole di funzionamento dell’ufficio devono, poi, essere sufficientemente dettagliate, in
modo da garantire il regolare funzionamento dell’ufficio comune sin dal momento della stipula
della convenzione. Per quanto non espressamente disciplinato l’ufficio comune funzionerà
secondo le modalità di organizzazione degli uffici e del personale vigenti nel Comune presso cui
è costituito.
Gli enti contraenti, per garantire il miglior collegamento dell’ufficio comune con le proprie
strutture, provvederanno con deliberazione di Giunta Comunale ad adeguare i rispettivi
regolamenti di organizzazione, disciplinando a tal fine i rapporti dell’ufficio con il resto
dell’organizzazione comunale, in armonia con quanto stabilito dalla convenzione.
All’ente responsabile della gestione associata, presso cui l’ufficio è costituito, deve essere
affidato il compito di adottare gli atti necessari per la costituzione concreta dell’ufficio e per la
nomina, se del caso previo parere della Conferenza dei Sindaci, del suo responsabile.
Il responsabile, ove l’ufficio comune abbia funzioni esclusivamente istruttorie, svolge comunque
le funzioni di responsabile del procedimento per le attività ed i procedimenti oggetto della
gestione associata.
Infine risulta praticabile la soluzione del convenzionamento con l’Amministrazione Provinciale
ovvero con la Comunità Montana laddove questi Enti sovracomunali risultino disponibili a
“prestare” una unità della propria dotazione organica in possesso della necessaria professionalità
(non necessariamente la stessa persona, anche più dipendenti a rotazione) per una forma di
scavalco ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22/01/2004, analogamente alla soluzione prospettata
nell’ipotesi del convenzionamento con altro Comune che già dispone di personale tecnico in
organico.
Da quanto sopra esposto e prospettato si ridimensiona ai fini della soluzione del problema
l’ipotesi del conferimento dell’incarico di lavoro autonomo.
Rapidamente si ricorda che il conferimento degli incarichi risulta dal 1° gennaio 2008
disciplinato dalle nuove norme introdotte dalla legge finanziaria 2008, in particolare, si
rammentano gli obblighi di programmazione, contingentazione e pubblicità ed il requisito della
particolare e comprovata specializzazione universitaria dei destinatari degli incarichi di studio,
ricerca e consulenza.
Si conclude rispondendo all’ultima parte del quesito : ai sensi del comma 173 della Legge
finanziaria 2006 ( legge 266/2005) “Gli atti di spesa relativi ai commi ..56 e 57(relativi per
l’appunto agli incarichi di consulenza) di importo superiore a 5.000 euro devono essere
trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo
sulla gestione”. Si intende l’ammontare lordo della spesa comprensiva degli oneri previdenziali
e fiscali.

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Messaggio  Daredevil Ven 30 Dic 2011 - 2:47

Beh a questo punto farei una convenzione vera e propria per servizio associato ex art. 30 e non il comando.

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Messaggio  brighelluccia Mer 4 Gen 2012 - 5:05

Ringrazio tutti per le preziosissime risposte.
Ora c'è un ultimo dubbio.
L'art 14 ccnl consente lo svoglimento da parte del lavoratore di una prestazione che ecceda le 36 ore (e nei limiti delle 48).
Ora, immaginiamo che il dipendente abbia nel comune A un contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, sia di categoria D e che sia responsabile del servizio. Potremmo pertanto immaginare diversi scenari:
1) il dipendente continua a svolgere le sue 36 ore, con l'unica differenza che esse saranno ripartite -con conseguente proporzionale ripartizione dei relativi oneri- tra il comune A ed il comune B (dove potrà avere la responsabilità del servizio, anche se la sua prestazione dovesse essere inferiore alle18 H);
2) il dipendente continua a svolgere le 36 ore nel comune A e potrà svolgere max 12 ore nel Comune B;
3)il dipendente svolge -immaginiamo- 30 ore nel comune A e -poniamo il caso- 12 ore nel comune B.
ora mi chiedevo e vi chiedo: ma nel caso 2) qual è la differenza tra la convenzione ex art 14 ccnl 2004 e l'incarico ex art 1 comma 557? e il dipendente potrà avere la responsabilità del servizio?
E il caso prospettato al punto 3) è conforme alle indicazioni del ccnl?
Vi ringrazio anticipatamente per le vostre risposte

brighelluccia

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Messaggio  Paolo Gros Mer 4 Gen 2012 - 5:34

Con la convenzione art.14 il dipendente full time divide il proprio tempo ( 36 ore 9 tra i due enti convenzionati ed il contratto di lavoro e' unico in capo al comune capo convenzione,( i comune convenzionato rimborsa )
Con il comma 557 potra' invece svolgere 12 ore ( da 36 a 48 ) presso altro ente e per tali ore dovra' sottoscivere con il dipendente un contratto a TD part time.
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Messaggio  stanchissima Mar 24 Gen 2012 - 9:33

salve a tutti,
mi inserisco nella discussione per chiarirmi un dubbio.
E' possibile conferire al personale in convenzione ex art 14 ccnl 2004 la responsabilità del servizio dell'ente utilizzatore (nel nostro caso, servizio finanziario) anche nel caso in cui il dipendente svolga la propria prestazione lavorativa per un tempo inferiore al 50%?
Ed in tal caso come deve essere quantificata la retribuzione di posizione???? (vi chiedo scusa, ma lavoro in un ente -per il momento- sprovvisto di segretario comunale e abbiamo un po' di difficoltà ad orientarci nella lettura delle norme)

stanchissima

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schema convenzione ex art 14 ccnl 2000- competenza Empty Convenzione

Messaggio  Paolo Gros Mar 24 Gen 2012 - 10:15

E' assolutamente possibile conferire al personale in convenzione ex art 14 ccnl 2004 la responsabilità del servizio dell'ente utilizzatore anche nel caso in cui il dipendente svolga la propria prestazione lavorativa per un tempo inferiore al 50 poiche' non e' lavoratore in ptime ma in convenzione con un contratto full time in capo all'ente capoconvenzione.
La posizione deve essere quantificata dalla conferenza dei sindaci in proprozione alla % di tempo presso ciascun ente valutando che nel caso il limite massimo sono 16.000 euro per la posizione e fino al 30% della posizione per il risultato.
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Messaggio  ragiunat Mar 24 Gen 2012 - 13:35

Nel caso in questione ( convenzione ex art14 con "doppia" posizione organizzativa) dev'essere per forza stabilito un orario di 36 ore o è possibile, nel limite delle 48 ore chiaramente, aumentare l'orario? E, in caso positivo, come va quantificato il compenso orario aggiuntivo?

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schema convenzione ex art 14 ccnl 2000- competenza Empty Convenzione

Messaggio  Paolo Gros Mar 24 Gen 2012 - 23:24

Non e' possibile la convenzione ex art.14 e la contemporanea applicazione del comma 557 della 311 poiche' fattispecie contrattuali diverse.
L'utilizzo in convenzione ( divisione delle 36 ore in % ) non e' compatibile con l'istituto del doppio contratto comma 557 poiche' il primo e' attio convenzionale con unico rapporto di lavoro ed il swecondo atto contrattuale in deroga all'unicita' del rapporto stesso.
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Messaggio  aprile Mar 7 Feb 2012 - 5:10

Ho seguito la discussione sul convenzionamento tra enti.

il primo sulla competenza: anche io penso che sia atto di cc e non di gc, perchè è tra enti e il TUEL è molto chiaro in proposito. Poi che ci siano risvolti sulla gestione del personale è una conseguenza che verrà disciplinata con atto del dirigente, ma ciò non incide sulla competenza del cc

poi sui quesiti che Brighelluccia poneva

1) il dipendente continua a svolgere le sue 36 ore, con l'unica differenza che esse saranno ripartite -con conseguente proporzionale ripartizione dei relativi oneri- tra il comune A ed il comune B (dove potrà avere la responsabilità del servizio, anche se la sua prestazione dovesse essere inferiore alle18 H);

ecco, qui ci sarà un comando disposto dal dirigente (atto consequenziale al convenzionamento tra enti)
Qual'è il vantaggio per il dipendente? può usufruire di un incremento di salario accessorio nell'ente di utilizzo. infatti secondo me (come dice la collega) può usufruire di istituti come la p.o. anche se fa meno di 18 ore, perchè l'art. 14 del ccnl 2004 prevede al comma 7 che gli incentivi (indennità di responsabilità, p.o.) possano essere riconosciuti anche a personale utilizzato a tempo parziale, senza specificare un minimo di ore da prestare


quale è il vantaggio per l'ente che da' il comando? un rimborso dei costi del dipendente in questione, rimborsi sul costo complessivo del personale che poi l'ente potrà utilizzare a vantaggio degli altri dipendenti. Su questo però vi chiedo: è possibile utilizzare tali risprami attraverso il fondo salario accessorio? e con quali strumenti?


2) il dipendente continua a svolgere le 36 ore nel comune A e potrà svolgere max 12 ore nel Comune B;
3)il dipendente svolge -immaginiamo- 30 ore nel comune A e -poniamo il caso- 12 ore nel comune B.
ora mi chiedevo e vi chiedo: ma nel caso 2) qual è la differenza tra la convenzione ex art 14 ccnl 2004 e l'incarico ex art 1 comma 557? e il dipendente potrà avere la responsabilità del servizio?
E il caso prospettato al punto 3) è conforme alle indicazioni del ccnl?


nel caso 2) infatti si tratta di dare applicazione al comme 557 (sulla quale c'è stata una bella discussione su questo forum, ora non ricordo il link ma ricordo che era una discussione avviata da Marco Lombardi Mar 7 Dic 2010, poi lo cerco e lo posto): da tenere presente però che il comando speciale di cui al comma 557 è consentito solo per alcune amministrazioni (comuni sotto 5000, unioni, consorzi). gli altri usano la convenzione standard dell'art. 14 ccnl 2004. E poi per il caso punto 3) il limite massimo di 48 ore settimanali (le 36 + 12) è appunto un massimo: se stai sotto (42 ore come nell'esempio) secondo me rispetti la norma del ccnl (non è detto che devi usare tutto il monte ore astrattamente previsto). Tenere presente che il limite massimo di 48 ore non risulta dalla norma ma dall'interpretazione sistematica (poi confermata dai provvedimenti indicati nel post di Marco Lombardi citato)


Invece io vi chiedo un'altra cosa, sempre in tema di aspetti operativi del convenzionamento: mettiamo il caso che due o tre comuni vogliano convenzionarsi con una azienda consortile o consorzio già esistente per altre funzioni (cosa che sta avvenendo soprattutto per la “famosa” centrale unica di committenza) e che si decida che non vi sia personale comandato nell’ente consortile (il “cedente”), ma che l’attività vada prestata in orario di lavoro come “servizio” che il consorzio presta (a pagamento) per i suoi consorziati. Ho trovato in merito un regolamento, predisposto da una provincia che eroga, per alcuni piccoli comuni, alcuni servizi tipo l’elaborazione cedolini paghe dipendenti, e simili. In questi casi si prevede che il servizio sia a pagamento e che questa somma totale pagata dal/dai comuni convenzionati vada così ripartita:

“1 . Le somme derivanti dall’attivazione degli interventi, …., vengono introitate negli appositi capitoli dell’ente per essere destinati al seguente utilizzo:
a) il 5% delle somme introitate costituiscono corrispettivo per l’ente quale spese generali relative all’utilizzo delle apparecchiature;
b) il 30% dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprendendo le spese di personale, costituisce economia di bilancio;
c) la restante quota viene destinata al personale interessato, ad implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività, ai sensi dell’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999, per essere destinati all’istituto di cui all’art. 17, comma 2, lett. a), del medesimo CCNL.”

è percorribile? certo qui quel che resta al dipendente che svolge l'attività è meno di quel che potrebbe avere con comando, ma spesso è difficile ottenere un comando ed è più facile far "digerire" all'ente di appartenenza un convenzionamento di questo tipo, che alla fine genera entrate anche per l'ente. che ne dite?


Ultima modifica di aprile il Mar 7 Feb 2012 - 5:19 - modificato 1 volta.

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Messaggio  aprile Mar 7 Feb 2012 - 5:18

Paolo Gros ha scritto:
La posizione deve essere quantificata dalla conferenza dei sindaci in proprozione alla % di tempo presso ciascun ente valutando che nel caso il limite massimo sono 16.000 euro per la posizione e fino al 30% della posizione per il risultato.

sulla quantificazione della p.o. in % in base al tempo presso ciascun ente ho i miei dubbi: poniamo il caso che nell'ente di provenienza il dipendente (full time) non abbia la p.o. ma nell'ente di utilizzo gli sia conferita la p.o.
La valutazione del quantum della p.o. può prescindere (entro certi limiti è ovvio: non si può dare il 100% se si fanno 12 ore) da una stretta proporzione "oraria" dovendo invece remunerare una speciale responsabilità che prescinde, appunto, dal monte ore di lavoro prestato. Per intenderci, se uno segue che so tanto per restare nel mio esempio di prima, gli appalti e i contratti ed è RUP per tutti questi procedimenti firmando anche i bandi e/o i contratti, ecco secondo me la sua responsabilità qui è "totale": non è che se fa questo lavoro per 12 ore la settimana poi risponde per 1/3 (perchè ha lavorato 1/3 del totale 36 ore), ma risponde in toto, per l'intero.
Ecco nella quantificazione della p.o. questo si deve valutare, secondo me.

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schema convenzione ex art 14 ccnl 2000- competenza Empty OOHHPS mi correggo

Messaggio  aprile Mer 8 Feb 2012 - 1:54

in merito al mio post sopra ho scritto una castroneria: infatti leggendo meglio il comma 4 e il 5 dell'art. 14 CCnl proprio di questo parla, di un riproporzionamento della p.o. in base a tempo di lavoro.
di più: la p.o. massima di 16.000 è il massimo cui si può aspirare se si hanno due p.o. (una nell'ente di provenienza e uno in quello di destinazione), se no i limiti sono quelli ordinari (fino 12.900 mi pare) come ben mette in evidenza un quesito cui ha risposto Piscino che vi riporto qui sotto:

(domanda) L’incarico di P.O. affidato da una unione di Comuni ad un proprio dipendente può essere remunerato fino ad un valore massimo di € 16.000 con oneri a carico dei bilanci degli enti aderenti? Lo stesso valore massimo di € 16.000 può essere riconosciuto ad un solo incarico affidato nell’ambito di un servizio in convenzione?
(risposta) In entrambi i casi la presenza di un solo incarico affidato al lavoratore non consente di applicare la più favorevole disciplina degli art.li 13 e 14 sulla elevazione del valore massimo del compenso fino a 16.000 €. Infatti, sia l’art. 13, comma 6, che l’art. 14, commi 5 e 7, prevedono chiaramente che tale valore massimo “complessivo” può
essere riconosciuto solo in presenza di due incarichi diversi e distinti; l’uno attribuito dall’ente di appartenenza e l’altro dall’Unione o nell’ambito del servizio in convenzione.
Il contratto ,infatti, ha ritenuto che solo la coesistenza di due incarichi diversi e distinti può creare oggettivamente una condizione di maggiore gravosità del lavoratore, utilizzato su due diverse e distinte posizioni di lavoro ( o sedi ), rispetto a
quella del lavoratore che fruisce di un solo incarico.

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Messaggio  annamor Ven 10 Feb 2012 - 3:57

Mi inserisco nella discussione per sottoporvi questo quesito.
Il mio ente ("ricevente") ha stipulato con altro ente ("principale") una convenzione ex art. 14 per l'utilizzo a 9 ore di personale c2. A detto dipendente è stata attribuita la po in entrambi in comuni. Quale è il trattamento economico spettante allo stesso e come va ripartito tra i due enti?

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Messaggio  Paolo Gros Ven 10 Feb 2012 - 4:04

La po in tal caso come retribuzione di posizione puo' essere nel massimo fino a 16.000 euro ed il risultato fino al 30% della posizione.
Tanto deve essere stabilito nella conferenza dei sindaci e ripartito tra gli enti in proporzione alle ore prestate presso ciascun ente.
Il risultato invece ompete distintamente a ciascun ente per la peculiarita' della verifica dei risultati conseguiti
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Messaggio  annamor Ven 10 Feb 2012 - 4:25

Scusami Paolo ma il problema è questo. Nell'ente di provenienza il dipendente c2 ha una posizione di circa 7 mila euro. Nel mio ente il dipendente svolge 9 ore alla settimana. Come lo devo retribuire?
In più gli è stata attribuita la po. Quale è l'importo massimo che è possibile accordargli, in ragione del riproporzionamento previsto dall'art. 14 ccnl 2004, commi 4 e 5 "4. I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell’ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l’ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento. 5. Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000. Per la eventuale retribuzione di risultato l’importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999."?

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Messaggio  Paolo Gros Ven 10 Feb 2012 - 4:38

In tal caso opera l'articolo 11

Nel caso in cui siano privi di posizioni della categoria D, i Comuni applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. ai dipendenti di cui al comma 1 classificati nelle categorie C o B, ove si avvalgano della facoltà di cui alla disciplina di legge richiamata nello stesso comma 1. In tal caso, il valore economico della relativa retribuzione di posizione può variare da un minimo di L. 6.000.000 ad un massimo di L. 15.000.000 annui lordi per tredici mensilità

il limite quindi e' 15.000 euro tra i due enti ripoporzionato in riferimento alle ore svolte presso ciasscun ente
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