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IL DURC non e' autocertificabile
Il Durc non è autocertificabile e le amministrazioni possono richiederlo all'interessato, per poi verificarne il contenuto. Al pasticciaccio brutto causato al rilascio del Durc dalla legge 183/2011 cerca di metterci una pezza il ministero del lavoro, Direzione generale per l'attività ispettiva, con la nota 16 gennaio 2012, n. 619. Difficile, tuttavia, non concludere che la toppa non è sufficiente a tappare il buco.
Il problema sorge dalle modifiche che la legge di stabilità ha apportato alle norme in tema di documentazione amministrativa, fissando il principio della cosiddetta «desertificazione»: in altre parole, mai più le pubbliche amministrazioni, per gestire le procedure di propria competenza, potranno chiedere o comunque utilizzare certificati. Questi sono validi solo nei rapporti tra i privati.
La riforma, tendente a produrre una condivisibile semplificazione per i cittadini, è tuttavia incompleta e frettolosa, perché trascura discipline particolari, quali proprio il regime del Documento unico di regolarità contributiva, fondamentale per le procedure di gara, per esempio.
Il codice dei contratti impone alle amministrazioni appaltanti di verificare le dichiarazioni sostitutive rilasciate dalle imprese in sede di gara circa la regolarità della posizione contributiva e l'unico sistema allo scopo è richiedere il Durc. Ma il Durc è un certificato, dunque, Inps, Inail e Cassa edile non potrebbero rilasciarlo senza la dicitura da inserire obbligatoriamente in tutti i certificati, la quale ricorda che le pubbliche amministrazioni non possono utilizzarli in quanto nulli.
Un bel rompicapo, che il ministero del lavoro cerca di risolvere sostenendo, con la circolare 619/2012, che il Durc non è assolutamente sostituibile con una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'interessato, circa la propria posizione contributiva.
Il ministero del lavoro cerca di motivare la propria posizione spiegando che la nozione di certificato fa sempre e solo riferimento a stati, qualità personali e fatti oggettivamente riferibili alla persona, che dunque non può non conoscere. Non sarebbero, di conseguenza, oggetto di dichiarazione sostitutiva le informazioni connesse al Durc, che non è, spiega il ministero, «la mera certificazione dell'effettuazione di una somma a titolo di contribuzione», bensì «una attestazione dell'Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di tipo contabile».
Le valutazioni di un organismo tecnico non possono essere oggetto di un'autodichiarazione, perché essa non avrebbe a oggetto stati, fatti o qualità strettamente personali.
La chiusura della circolare, allora, è nel senso che le pubbliche amministrazioni possono acquisire un Durc da parte del soggetto interessato, ma non un'autocertificazione; per poi vagliare i contenuti di questo Durc con le stesse modalità previste per le verifiche delle autocertificazioni.
Si tratta di conclusioni, però, impossibili da condividere. Intanto, il Durc è senza ombra di minimo dubbio un certificato: così prevede espressamente, infatti, 6, comma 1, del dpr 207/2010, norma non certo derogabile da nessuna direttiva o circolare. Inutile affermare che il Durc è un'«attestazione», per negarne la natura di certificato. Attestazione significa esattamente certificato: viene dal latino ad-testari, portare notizie certe a conoscenze di altri, cioè, appunto, certificare.
La nota del ministero, poi, si pone in insanabile diretto contrasto con l'articolo 44-bis del dpr 445/2000, l'articolo 16-bis, comma 10, del dl 185/2008, convertito in legge 2/2009 e dall'articolo 6, comma 3, del dpr 207/2010: tutte norme volte a imporre alle amministrazioni di acquisire «d'ufficio» il Durc. Il che, simmetricamente, costituisce un divieto a chiederlo ai privati, e l'obbligo di acquisirlo richiedendolo solo alle amministrazioni competenti.
Se l'intento del ministero consiste nel sottrarre a responsabilità penali e amministrative le amministrazioni che richiedono e continuano a utilizzare il Durc nonostante e in contrasto alle norme vigenti, la cosa è positiva, visto che si consente di non bloccare l'attività amministrativa. È necessario, però, sottolineare che dovrebbe essere compito del legislatore, compito non più rinviabile, disporre una regolamentazione speciale per il Durc, sottraendolo alle nuove regole per i certificati.
FONTE: ITALIA OGGI
Il problema sorge dalle modifiche che la legge di stabilità ha apportato alle norme in tema di documentazione amministrativa, fissando il principio della cosiddetta «desertificazione»: in altre parole, mai più le pubbliche amministrazioni, per gestire le procedure di propria competenza, potranno chiedere o comunque utilizzare certificati. Questi sono validi solo nei rapporti tra i privati.
La riforma, tendente a produrre una condivisibile semplificazione per i cittadini, è tuttavia incompleta e frettolosa, perché trascura discipline particolari, quali proprio il regime del Documento unico di regolarità contributiva, fondamentale per le procedure di gara, per esempio.
Il codice dei contratti impone alle amministrazioni appaltanti di verificare le dichiarazioni sostitutive rilasciate dalle imprese in sede di gara circa la regolarità della posizione contributiva e l'unico sistema allo scopo è richiedere il Durc. Ma il Durc è un certificato, dunque, Inps, Inail e Cassa edile non potrebbero rilasciarlo senza la dicitura da inserire obbligatoriamente in tutti i certificati, la quale ricorda che le pubbliche amministrazioni non possono utilizzarli in quanto nulli.
Un bel rompicapo, che il ministero del lavoro cerca di risolvere sostenendo, con la circolare 619/2012, che il Durc non è assolutamente sostituibile con una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'interessato, circa la propria posizione contributiva.
Il ministero del lavoro cerca di motivare la propria posizione spiegando che la nozione di certificato fa sempre e solo riferimento a stati, qualità personali e fatti oggettivamente riferibili alla persona, che dunque non può non conoscere. Non sarebbero, di conseguenza, oggetto di dichiarazione sostitutiva le informazioni connesse al Durc, che non è, spiega il ministero, «la mera certificazione dell'effettuazione di una somma a titolo di contribuzione», bensì «una attestazione dell'Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di tipo contabile».
Le valutazioni di un organismo tecnico non possono essere oggetto di un'autodichiarazione, perché essa non avrebbe a oggetto stati, fatti o qualità strettamente personali.
La chiusura della circolare, allora, è nel senso che le pubbliche amministrazioni possono acquisire un Durc da parte del soggetto interessato, ma non un'autocertificazione; per poi vagliare i contenuti di questo Durc con le stesse modalità previste per le verifiche delle autocertificazioni.
Si tratta di conclusioni, però, impossibili da condividere. Intanto, il Durc è senza ombra di minimo dubbio un certificato: così prevede espressamente, infatti, 6, comma 1, del dpr 207/2010, norma non certo derogabile da nessuna direttiva o circolare. Inutile affermare che il Durc è un'«attestazione», per negarne la natura di certificato. Attestazione significa esattamente certificato: viene dal latino ad-testari, portare notizie certe a conoscenze di altri, cioè, appunto, certificare.
La nota del ministero, poi, si pone in insanabile diretto contrasto con l'articolo 44-bis del dpr 445/2000, l'articolo 16-bis, comma 10, del dl 185/2008, convertito in legge 2/2009 e dall'articolo 6, comma 3, del dpr 207/2010: tutte norme volte a imporre alle amministrazioni di acquisire «d'ufficio» il Durc. Il che, simmetricamente, costituisce un divieto a chiederlo ai privati, e l'obbligo di acquisirlo richiedendolo solo alle amministrazioni competenti.
Se l'intento del ministero consiste nel sottrarre a responsabilità penali e amministrative le amministrazioni che richiedono e continuano a utilizzare il Durc nonostante e in contrasto alle norme vigenti, la cosa è positiva, visto che si consente di non bloccare l'attività amministrativa. È necessario, però, sottolineare che dovrebbe essere compito del legislatore, compito non più rinviabile, disporre una regolamentazione speciale per il Durc, sottraendolo alle nuove regole per i certificati.
FONTE: ITALIA OGGI
Re: IL DURC non e' autocertificabile
non è condivisibile perchè come detto in altro post la legge già ammette per servizi fino a 20000 euro in luogo del durc ,la dichiarazione sostitutiva...
pertanto o il durc è autocertificabile senza limiti in base alla direttiva 14 2011 o non è certificabile anche per i servizi fino a 20000(ma la legge lo consente)....
non sta in piedi affermare che il durc non è autocertificabile oltre una certa soglia o per certe categorie di interventi pubblici
pertanto o il durc è autocertificabile senza limiti in base alla direttiva 14 2011 o non è certificabile anche per i servizi fino a 20000(ma la legge lo consente)....
non sta in piedi affermare che il durc non è autocertificabile oltre una certa soglia o per certe categorie di interventi pubblici
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
durc non autocertificabile nota inps inail
Mi sembra a questo punto che l'autocerificazione non sià più valida. cosa dite?
http://ww2.ance.it/search/SearchTag.aspx?tag=assistenza&id=61&pcid=33&pid=27&docId=5407
Inps e Inail, con una nota congiunta del 26 gennaio scorso, hanno recepito, con alcune precisazioni, quanto contenuto nella circolare di risposta all’Ance del Ministero del Lavoro del 16 gennaio scorso, con riferimento alla non autocertificabilità del Durc, stante una diversa interpretazione effettuata da alcune amministrazioni provinciali in merito alla norma di cui all’art. 15 della L. n. 183/2011.
Oltre a ribadire il noto principio della non autocertificabilità del Durc, in quanto le valutazione effettuate da un Organismo tecnico non possono essere sostituite da un’autodichiarazione, gli Istituti hanno confermato la non applicabilità a tale Documento della normativa sull’autocertificazione e, in particolare, dell’art. 40 del D.P.R. n. 445/2000 secondo cui: “sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e apposta, a pena di nullità, la dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della p.a. o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Essendo l’interesse del legislatore, nell’introduzione della norma dell’art. 15 della L. n. 183/2011, esclusivamente quello di riconfermare l’acquisizione d’ufficio del Durc da parte delle p.a., rimane fermo che solo nei casi in cui la legge preveda espressamente la presentazione di un Durc da parte dei privati, i contenuti dello stesso potranno essere vagliati dalla p.a. con le medesime modalità previste per la verifica delle autocertificazioni (es. art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.).
Con la nota gli Istituti comunicano inoltre che, nei casi di appalti pubblici, a partire dal 13 febbraio prossimo la richiesta di Durc potrà essere effettuata esclusivamente dalle stazioni appaltanti, rimanendo la facoltà per le imprese di verificare, attraverso lo sportello unico previdenziale, l’avvenuta richiesta.
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_NORMATIVA&nextPage=INAIL/Istruzioni_Operative/2012/info423779844.jsp
DIREZIONE CENTRALE RISCHI INAIL
Ufficio Entrate
DIREZIONE CENTRALE ENTRATE INPS
Prot.INAIL.60010.26/01/2012.0000573
ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI
Oggetto: DURC. Non autocertificabilità. Modifiche apportate dall'art. 15 della L. n. 183/2011 al DPR n. 445/2000.
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interessata dalle parti sociali delle imprese edili a pronunciarsi in ordine agli effetti sulla normativa Durc delle innovazioni apportate al D.P.R. n. 445/2000 dalla L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), si è pronunciata con l'allegata nota del 16.1.2012 per la non autocertificabilità del DURC.
Il Ministero, esaminando i contenuti del citato D.P.R. n. 445/2000, ha chiarito che l'articolo 44-bis "stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (nel caso di specie Istituto previdenziale o assicuratore) non possono essere sostituite da una autodichiarazione", confermando il precedente orientamento espresso in materia1.
Di conseguenza, l'inammissibilità dell'autocertificazione comporta l'esclusione del DURC dall'ambito di applicazione dell'articolo 40, comma 02, del D.P.R. n. 445/2000 secondo cui "Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».".
Pertanto, l'attuale disciplina speciale in tema di DURC deve ritenersi immutata.
Nel richiamare i contenuti della citata nota, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si ritiene opportuno fornire ulteriori precisazioni sulla "possibilità, da parte della P.A. di acquisire un DURC (non una autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni".
Tale ipotesi deve intendersi riferita ai soli casi in cui il legislatore ha previsto espressamente la presentazione del DURC da parte dei privati e, specificatamente, all'articolo 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 secondo cui questo deve essere trasmesso "all'Amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività". In tale caso, l'Amministrazione che ha ricevuto il DURC può verificare in ogni momento l'autenticità dello stesso attraverso il contrassegno posto in calce al documento2.
D'intesa con il Dicastero, si precisa altresì che resta confermato l'obbligo di acquisire d'ufficio il DURC da parte delle Stazioni Appaltanti pubbliche e delle Amministrazioni procedenti3 e che le fattispecie in cui è consentito all'impresa di presentare una dichiarazione in luogo del DURC sono solo quelle espressamente previste dal legislatore.4 Dette dichiarazioni restano soggette a verifica ai sensi dell'articolo 71, del D.P.R. n. 445/2000, tramite l'acquisizione d'ufficio del DURC da parte dell'Amministrazione che le riceve.
Si comunica infine che, in conseguenza di quanto sopra precisato, la richiesta di DURC per le seguenti tipologie:
appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi
contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto
agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni
dal 13 febbraio p.v. potrà essere effettuata esclusivamente dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o dalle Amministrazioni procedenti.
Le imprese interessate, attraverso l'apposita funzione di consultazione disponibile sull'applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it 5, potranno verificare la richiesta di DURC da parte della Stazione Appaltante pubblica o dell'Amministrazione procedente ed il suo iter.
IL D.C. RISCHI INAIL
F.to Ester Rotoli
IL D.C. ENTRATE INPS
F.to Antonello Crudo
________________________________________
1Vedi Lettera Circolare prot. n. 848/2008 della D.G. Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per cui "il richiamo all'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 non appare del tutto confacente alla fattispecie in esame in quanto sembra consentire l'autocertificazione del versamento di somme a titolo contributivo" mentre "la verifica della regolarità comporta un accertamento di ordine tecnico che non può, per sua natura, essere demandato al dichiarante". Sul punto, vedi anche Consiglio di Stato, V Sezione, Sentenza n. 4035/08, per cui "L'autocertificazione" (cioè la dichiarazione sostitutiva di certificazioni, come meglio si esprime l'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) è solo un mezzo di speditezza ed alleggerimento provvisori dell'attività istruttoria, cioè di semplificazione delle formalità del rapporto, e non un mezzo di prova legale: sicché il suo contenuto resta sempre necessariamente esposto alla prova contraria e alla verifica ad opera della destinataria amministrazione, che è doverosa prima di procedere, all'esito della aggiudicazione, alla formalizzazione contrattuale dell'affidamento".
2Tutti i DURC riportano in calce un contrassegno generato elettronicamente (cd. "glifo") che consente di verificare la provenienza e la conformità del documento cartaceo con il documento informatico presente nella banca dati DURC. Tale verifica può essere effettuata in ogni momento utilizzando un apposito software gratuito disponibile sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it e raggiungibile dall'icona "Verifica autenticità dei documenti".
3Articolo 16-bis, comma 10, della L. n. 2/2009 e articolo 6 del D.P.R. n. 207/2010.
4Articolo 38, comma 1 lett. i) e comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e articolo 4, comma 14-bis della L. n.106/2011, per contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house.
5Dopo l'accesso al sito con le proprie credenziali, l'impresa, selezionando la funzione "pratiche" e "consultazione" può utilizzare, quali criteri di ricerca, il numero di CIP o di protocollo della pratica di DURC che si vuole visualizzare, ovvero può inserire negli appositi campi il range di date rispetto alle quali intende verificare se siano state effettuate richieste di DURC da parte di una o più P.A
http://ww2.ance.it/search/SearchTag.aspx?tag=assistenza&id=61&pcid=33&pid=27&docId=5407
Inps e Inail, con una nota congiunta del 26 gennaio scorso, hanno recepito, con alcune precisazioni, quanto contenuto nella circolare di risposta all’Ance del Ministero del Lavoro del 16 gennaio scorso, con riferimento alla non autocertificabilità del Durc, stante una diversa interpretazione effettuata da alcune amministrazioni provinciali in merito alla norma di cui all’art. 15 della L. n. 183/2011.
Oltre a ribadire il noto principio della non autocertificabilità del Durc, in quanto le valutazione effettuate da un Organismo tecnico non possono essere sostituite da un’autodichiarazione, gli Istituti hanno confermato la non applicabilità a tale Documento della normativa sull’autocertificazione e, in particolare, dell’art. 40 del D.P.R. n. 445/2000 secondo cui: “sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e apposta, a pena di nullità, la dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della p.a. o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Essendo l’interesse del legislatore, nell’introduzione della norma dell’art. 15 della L. n. 183/2011, esclusivamente quello di riconfermare l’acquisizione d’ufficio del Durc da parte delle p.a., rimane fermo che solo nei casi in cui la legge preveda espressamente la presentazione di un Durc da parte dei privati, i contenuti dello stesso potranno essere vagliati dalla p.a. con le medesime modalità previste per la verifica delle autocertificazioni (es. art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.).
Con la nota gli Istituti comunicano inoltre che, nei casi di appalti pubblici, a partire dal 13 febbraio prossimo la richiesta di Durc potrà essere effettuata esclusivamente dalle stazioni appaltanti, rimanendo la facoltà per le imprese di verificare, attraverso lo sportello unico previdenziale, l’avvenuta richiesta.
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_NORMATIVA&nextPage=INAIL/Istruzioni_Operative/2012/info423779844.jsp
DIREZIONE CENTRALE RISCHI INAIL
Ufficio Entrate
DIREZIONE CENTRALE ENTRATE INPS
Prot.INAIL.60010.26/01/2012.0000573
ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI
Oggetto: DURC. Non autocertificabilità. Modifiche apportate dall'art. 15 della L. n. 183/2011 al DPR n. 445/2000.
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interessata dalle parti sociali delle imprese edili a pronunciarsi in ordine agli effetti sulla normativa Durc delle innovazioni apportate al D.P.R. n. 445/2000 dalla L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), si è pronunciata con l'allegata nota del 16.1.2012 per la non autocertificabilità del DURC.
Il Ministero, esaminando i contenuti del citato D.P.R. n. 445/2000, ha chiarito che l'articolo 44-bis "stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (nel caso di specie Istituto previdenziale o assicuratore) non possono essere sostituite da una autodichiarazione", confermando il precedente orientamento espresso in materia1.
Di conseguenza, l'inammissibilità dell'autocertificazione comporta l'esclusione del DURC dall'ambito di applicazione dell'articolo 40, comma 02, del D.P.R. n. 445/2000 secondo cui "Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».".
Pertanto, l'attuale disciplina speciale in tema di DURC deve ritenersi immutata.
Nel richiamare i contenuti della citata nota, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si ritiene opportuno fornire ulteriori precisazioni sulla "possibilità, da parte della P.A. di acquisire un DURC (non una autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni".
Tale ipotesi deve intendersi riferita ai soli casi in cui il legislatore ha previsto espressamente la presentazione del DURC da parte dei privati e, specificatamente, all'articolo 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 secondo cui questo deve essere trasmesso "all'Amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività". In tale caso, l'Amministrazione che ha ricevuto il DURC può verificare in ogni momento l'autenticità dello stesso attraverso il contrassegno posto in calce al documento2.
D'intesa con il Dicastero, si precisa altresì che resta confermato l'obbligo di acquisire d'ufficio il DURC da parte delle Stazioni Appaltanti pubbliche e delle Amministrazioni procedenti3 e che le fattispecie in cui è consentito all'impresa di presentare una dichiarazione in luogo del DURC sono solo quelle espressamente previste dal legislatore.4 Dette dichiarazioni restano soggette a verifica ai sensi dell'articolo 71, del D.P.R. n. 445/2000, tramite l'acquisizione d'ufficio del DURC da parte dell'Amministrazione che le riceve.
Si comunica infine che, in conseguenza di quanto sopra precisato, la richiesta di DURC per le seguenti tipologie:
appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi
contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto
agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni
dal 13 febbraio p.v. potrà essere effettuata esclusivamente dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o dalle Amministrazioni procedenti.
Le imprese interessate, attraverso l'apposita funzione di consultazione disponibile sull'applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it 5, potranno verificare la richiesta di DURC da parte della Stazione Appaltante pubblica o dell'Amministrazione procedente ed il suo iter.
IL D.C. RISCHI INAIL
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F.to Antonello Crudo
________________________________________
1Vedi Lettera Circolare prot. n. 848/2008 della D.G. Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per cui "il richiamo all'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 non appare del tutto confacente alla fattispecie in esame in quanto sembra consentire l'autocertificazione del versamento di somme a titolo contributivo" mentre "la verifica della regolarità comporta un accertamento di ordine tecnico che non può, per sua natura, essere demandato al dichiarante". Sul punto, vedi anche Consiglio di Stato, V Sezione, Sentenza n. 4035/08, per cui "L'autocertificazione" (cioè la dichiarazione sostitutiva di certificazioni, come meglio si esprime l'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) è solo un mezzo di speditezza ed alleggerimento provvisori dell'attività istruttoria, cioè di semplificazione delle formalità del rapporto, e non un mezzo di prova legale: sicché il suo contenuto resta sempre necessariamente esposto alla prova contraria e alla verifica ad opera della destinataria amministrazione, che è doverosa prima di procedere, all'esito della aggiudicazione, alla formalizzazione contrattuale dell'affidamento".
2Tutti i DURC riportano in calce un contrassegno generato elettronicamente (cd. "glifo") che consente di verificare la provenienza e la conformità del documento cartaceo con il documento informatico presente nella banca dati DURC. Tale verifica può essere effettuata in ogni momento utilizzando un apposito software gratuito disponibile sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it e raggiungibile dall'icona "Verifica autenticità dei documenti".
3Articolo 16-bis, comma 10, della L. n. 2/2009 e articolo 6 del D.P.R. n. 207/2010.
4Articolo 38, comma 1 lett. i) e comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e articolo 4, comma 14-bis della L. n.106/2011, per contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house.
5Dopo l'accesso al sito con le proprie credenziali, l'impresa, selezionando la funzione "pratiche" e "consultazione" può utilizzare, quali criteri di ricerca, il numero di CIP o di protocollo della pratica di DURC che si vuole visualizzare, ovvero può inserire negli appositi campi il range di date rispetto alle quali intende verificare se siano state effettuate richieste di DURC da parte di una o più P.A
ullifa- Messaggi : 1813
Data d'iscrizione : 17.12.10
Età : 52
Re: IL DURC non e' autocertificabile
Buongiorno.
Alla luce dell'ennesima nota "delucidativa" (ed e' ironica) degli Organi preposti e previdenziali tutti, si ritorna alle origini. Io mi comporto, di concerto con i colleghi più coinvolti dalla disciplina, come all'entrata in vigore del controllo sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Tant'è che le autocertificazioni oramai richieste (e i disagi maggiori li vivono i "clienti" degli Enti) assieme agli atti di liquidazione che li richiamano, vengono restituiti per la correzione agli uffici proponenti.
In mancanza di bussole ...
Buona giornata a tutti voi e buon lavoro..
Alla luce dell'ennesima nota "delucidativa" (ed e' ironica) degli Organi preposti e previdenziali tutti, si ritorna alle origini. Io mi comporto, di concerto con i colleghi più coinvolti dalla disciplina, come all'entrata in vigore del controllo sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Tant'è che le autocertificazioni oramai richieste (e i disagi maggiori li vivono i "clienti" degli Enti) assieme agli atti di liquidazione che li richiamano, vengono restituiti per la correzione agli uffici proponenti.
In mancanza di bussole ...
Buona giornata a tutti voi e buon lavoro..
ullifa ha scritto:Mi sembra a questo punto che l'autocerificazione non sià più valida. cosa dite?
http://ww2.ance.it/search/SearchTag.aspx?tag=assistenza&id=61&pcid=33&pid=27&docId=5407
Inps e Inail, con una nota congiunta del 26 gennaio scorso, hanno recepito, con alcune precisazioni, quanto contenuto nella circolare di risposta all’Ance del Ministero del Lavoro del 16 gennaio scorso, con riferimento alla non autocertificabilità del Durc, stante una diversa interpretazione effettuata da alcune amministrazioni provinciali in merito alla norma di cui all’art. 15 della L. n. 183/2011.
Oltre a ribadire il noto principio della non autocertificabilità del Durc, in quanto le valutazione effettuate da un Organismo tecnico non possono essere sostituite da un’autodichiarazione, gli Istituti hanno confermato la non applicabilità a tale Documento della normativa sull’autocertificazione e, in particolare, dell’art. 40 del D.P.R. n. 445/2000 secondo cui: “sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e apposta, a pena di nullità, la dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della p.a. o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Essendo l’interesse del legislatore, nell’introduzione della norma dell’art. 15 della L. n. 183/2011, esclusivamente quello di riconfermare l’acquisizione d’ufficio del Durc da parte delle p.a., rimane fermo che solo nei casi in cui la legge preveda espressamente la presentazione di un Durc da parte dei privati, i contenuti dello stesso potranno essere vagliati dalla p.a. con le medesime modalità previste per la verifica delle autocertificazioni (es. art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.).
Con la nota gli Istituti comunicano inoltre che, nei casi di appalti pubblici, a partire dal 13 febbraio prossimo la richiesta di Durc potrà essere effettuata esclusivamente dalle stazioni appaltanti, rimanendo la facoltà per le imprese di verificare, attraverso lo sportello unico previdenziale, l’avvenuta richiesta.
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_NORMATIVA&nextPage=INAIL/Istruzioni_Operative/2012/info423779844.jsp
DIREZIONE CENTRALE RISCHI INAIL
Ufficio Entrate
DIREZIONE CENTRALE ENTRATE INPS
Prot.INAIL.60010.26/01/2012.0000573
ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI
Oggetto: DURC. Non autocertificabilità. Modifiche apportate dall'art. 15 della L. n. 183/2011 al DPR n. 445/2000.
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interessata dalle parti sociali delle imprese edili a pronunciarsi in ordine agli effetti sulla normativa Durc delle innovazioni apportate al D.P.R. n. 445/2000 dalla L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), si è pronunciata con l'allegata nota del 16.1.2012 per la non autocertificabilità del DURC.
Il Ministero, esaminando i contenuti del citato D.P.R. n. 445/2000, ha chiarito che l'articolo 44-bis "stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (nel caso di specie Istituto previdenziale o assicuratore) non possono essere sostituite da una autodichiarazione", confermando il precedente orientamento espresso in materia1.
Di conseguenza, l'inammissibilità dell'autocertificazione comporta l'esclusione del DURC dall'ambito di applicazione dell'articolo 40, comma 02, del D.P.R. n. 445/2000 secondo cui "Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».".
Pertanto, l'attuale disciplina speciale in tema di DURC deve ritenersi immutata.
Nel richiamare i contenuti della citata nota, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si ritiene opportuno fornire ulteriori precisazioni sulla "possibilità, da parte della P.A. di acquisire un DURC (non una autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni".
Tale ipotesi deve intendersi riferita ai soli casi in cui il legislatore ha previsto espressamente la presentazione del DURC da parte dei privati e, specificatamente, all'articolo 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 secondo cui questo deve essere trasmesso "all'Amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività". In tale caso, l'Amministrazione che ha ricevuto il DURC può verificare in ogni momento l'autenticità dello stesso attraverso il contrassegno posto in calce al documento2.
D'intesa con il Dicastero, si precisa altresì che resta confermato l'obbligo di acquisire d'ufficio il DURC da parte delle Stazioni Appaltanti pubbliche e delle Amministrazioni procedenti3 e che le fattispecie in cui è consentito all'impresa di presentare una dichiarazione in luogo del DURC sono solo quelle espressamente previste dal legislatore.4 Dette dichiarazioni restano soggette a verifica ai sensi dell'articolo 71, del D.P.R. n. 445/2000, tramite l'acquisizione d'ufficio del DURC da parte dell'Amministrazione che le riceve.
Si comunica infine che, in conseguenza di quanto sopra precisato, la richiesta di DURC per le seguenti tipologie:
appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi
contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto
agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni
dal 13 febbraio p.v. potrà essere effettuata esclusivamente dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o dalle Amministrazioni procedenti.
Le imprese interessate, attraverso l'apposita funzione di consultazione disponibile sull'applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it 5, potranno verificare la richiesta di DURC da parte della Stazione Appaltante pubblica o dell'Amministrazione procedente ed il suo iter.
IL D.C. RISCHI INAIL
F.to Ester Rotoli
IL D.C. ENTRATE INPS
F.to Antonello Crudo
________________________________________
1Vedi Lettera Circolare prot. n. 848/2008 della D.G. Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per cui "il richiamo all'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 non appare del tutto confacente alla fattispecie in esame in quanto sembra consentire l'autocertificazione del versamento di somme a titolo contributivo" mentre "la verifica della regolarità comporta un accertamento di ordine tecnico che non può, per sua natura, essere demandato al dichiarante". Sul punto, vedi anche Consiglio di Stato, V Sezione, Sentenza n. 4035/08, per cui "L'autocertificazione" (cioè la dichiarazione sostitutiva di certificazioni, come meglio si esprime l'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) è solo un mezzo di speditezza ed alleggerimento provvisori dell'attività istruttoria, cioè di semplificazione delle formalità del rapporto, e non un mezzo di prova legale: sicché il suo contenuto resta sempre necessariamente esposto alla prova contraria e alla verifica ad opera della destinataria amministrazione, che è doverosa prima di procedere, all'esito della aggiudicazione, alla formalizzazione contrattuale dell'affidamento".
2Tutti i DURC riportano in calce un contrassegno generato elettronicamente (cd. "glifo") che consente di verificare la provenienza e la conformità del documento cartaceo con il documento informatico presente nella banca dati DURC. Tale verifica può essere effettuata in ogni momento utilizzando un apposito software gratuito disponibile sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it e raggiungibile dall'icona "Verifica autenticità dei documenti".
3Articolo 16-bis, comma 10, della L. n. 2/2009 e articolo 6 del D.P.R. n. 207/2010.
4Articolo 38, comma 1 lett. i) e comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e articolo 4, comma 14-bis della L. n.106/2011, per contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house.
5Dopo l'accesso al sito con le proprie credenziali, l'impresa, selezionando la funzione "pratiche" e "consultazione" può utilizzare, quali criteri di ricerca, il numero di CIP o di protocollo della pratica di DURC che si vuole visualizzare, ovvero può inserire negli appositi campi il range di date rispetto alle quali intende verificare se siano state effettuate richieste di DURC da parte di una o più P.A
drjno- Messaggi : 12
Data d'iscrizione : 10.11.11
Durc. Non più da ditte
da sito
http://www.sportellounicoprevidenziale.it
Avviso agli utenti
Si informa che a partire dal giorno 14 febbraio 2012 la richiesta di DURC per le seguenti tipologie:
- appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi
- contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto
- agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni
potrà essere effettuata esclusivamente dalle stazioni appaltanti pubbliche o dalle amministrazioni procedenti registrate sul sito di Sportello Unico Previdenziale. Pertanto, dalla medesima data, tale funzione sarà inibita alle aziende e ai loro intermediari.
http://www.sportellounicoprevidenziale.it
Avviso agli utenti
Si informa che a partire dal giorno 14 febbraio 2012 la richiesta di DURC per le seguenti tipologie:
- appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi
- contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto
- agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni
potrà essere effettuata esclusivamente dalle stazioni appaltanti pubbliche o dalle amministrazioni procedenti registrate sul sito di Sportello Unico Previdenziale. Pertanto, dalla medesima data, tale funzione sarà inibita alle aziende e ai loro intermediari.
ullifa- Messaggi : 1813
Data d'iscrizione : 17.12.10
Età : 52
durc e autocertificabilità
ullifa ha scritto:da sito
http://www.sportellounicoprevidenziale.it
Avviso agli utenti
Si informa che a partire dal giorno 14 febbraio 2012 la richiesta di DURC per le seguenti tipologie:
- appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi
- contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto
- agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni
potrà essere effettuata esclusivamente dalle stazioni appaltanti pubbliche o dalle amministrazioni procedenti registrate sul sito di Sportello Unico Previdenziale. Pertanto, dalla medesima data, tale funzione sarà inibita alle aziende e ai loro intermediari.
Buongiorno a tutti!
Ad oggi, le novità sono proprio queste.
Inoltre è consentita la "autocertificabilità" della posizione contributiva del soggetto, per tutti i fini di legge, fino alla soglia appalto di €. 20.000,00 (ad esclusione delle casistiche specifiche indicate nella circolare congiunta degli Enti previdenzionali).
Queste le indicazioni dirigenziali che ho ricevuto; qualcuno concorda e mi conferma?
Buon lavoro forum!
drjno- Messaggi : 12
Data d'iscrizione : 10.11.11
Re: IL DURC non e' autocertificabile
consentita la "autocertificabilità" della posizione contributiva del soggetto, per tutti i fini di legge, fino alla soglia appalto di €. 20.000,00
è consentita la produzione di dichiarazione sostitutiva del durc ma solo per appalti di servizi e forniture fino a 20.000
è consentita la produzione di dichiarazione sostitutiva del durc ma solo per appalti di servizi e forniture fino a 20.000
francodan- Messaggi : 6152
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