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Daredevil
Paolo Gros
ragpae
7 partecipanti
canoni leasing
I lavori pubblici hanno predisposto una determinazione di impegno con la quale aggiudicano ad una A.T.I. l'appalto dei lavori per la progettazione , l'esecuzione dei lavori e il finanziamento con leasing di una scuola elementare. il Comune deve pagare per la realizzazione della scuola 20 canoni di locazione, dopo il collaudo finale dell'opera. Il pagamento inizierà nell'anno 2014. Mi chiedo se con tale determinazione si deve anche registrare in bilancio l'impegno di spesa pluriennale per i 20 anni di durata del contratto considerato che:
- i canoni di locazione saranno definiti nell'importo sono a ultimazione dei lavori, perche dovranno essere rideterminati in base al tasso irs alla data di consegna dell'immobile;
- non abbiamo ancora approvato il bilancio di previsione.
Grazie per l'aiuto
- i canoni di locazione saranno definiti nell'importo sono a ultimazione dei lavori, perche dovranno essere rideterminati in base al tasso irs alla data di consegna dell'immobile;
- non abbiamo ancora approvato il bilancio di previsione.
Grazie per l'aiuto
ragpae- Messaggi : 18
Data d'iscrizione : 06.10.10
Leasing
La Corte, dichiarandone la eccezionalità, ammette la possibilità, pur minima, di ricorso al contratto di cosa futura mentre, di diverso avviso si è espressa l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici che, con deliberazione n° 337/2002, ne ha giudicato illegittimo l’uso.
A riguardo, occorre tenere ben presenti le principali variabili di una operazione di leasing pubblico, quali:
la configurazione dell'eventuale importo da corrispondere in sede di stipulazione del contratto, sotto forma di primo canone, di canoni anticipati a avvalere o meno sugli ultimi, di deposito cauzionale fruttifero o infruttifero e così via;
i corrispettivi di natura non finanziaria;
la durata, eventualmente suddivisa in più periodi diversi sotto il profilo degli adempimenti contrattuali;
il numero, l'ammontare e le modalità di corresponsione dei canoni periodici e della relativa fatturazione;
l'introduzione di clausole di revedibilità o indicizzazione dei canoni, di natura reale o finanziaria, aziendale o esterna, sulla componente capitale e/o interessi;
le penalità e/o altri adempimenti eventualmente previsti in relazione al ritardo nella corresponsione dei canoni, alla possibilità di rescindere anticipatamente il contratto, ad un utilizzo più intenso del bene e così via;
le modalità di esercizio dell'operazione d'acquisto e la determinazione del relativo prezzo di riscatto;
le altre possibilità al termine (o eventualmente durante) del contratto: restituzione del bene, rinnovo dell'operazione, sostituzione del bene; con i relativi adempimenti;
l'eventuale attribuzione delle migliori condizioni d'acquisto ottenute dal fornitore del bene;
la configurazione dei canoni rispetto agli oneri accessori variamente connessi al bene: canoni lordi/netti;
il reintegro totale o parziale del costo del bene, nel corso dell'operazione e senza tener conto dell'ipotesi di riscatto.
Dovrebbe quindi essere attentamente valutata la convenienza del ricorso al leasing in alternativa all'assunzione di un mutuo con la Cassa DD.PP. o altra istituzione creditizia. Il punto di maggiore interesse nella valutazione della convenienza di un'operazione di leasing è indubbiamente rappresentato dalla determinazione della onerosità espressa in termini di tasso effettivo e di canone da pagare.
A riguardo, occorre tenere ben presenti le principali variabili di una operazione di leasing pubblico, quali:
la configurazione dell'eventuale importo da corrispondere in sede di stipulazione del contratto, sotto forma di primo canone, di canoni anticipati a avvalere o meno sugli ultimi, di deposito cauzionale fruttifero o infruttifero e così via;
i corrispettivi di natura non finanziaria;
la durata, eventualmente suddivisa in più periodi diversi sotto il profilo degli adempimenti contrattuali;
il numero, l'ammontare e le modalità di corresponsione dei canoni periodici e della relativa fatturazione;
l'introduzione di clausole di revedibilità o indicizzazione dei canoni, di natura reale o finanziaria, aziendale o esterna, sulla componente capitale e/o interessi;
le penalità e/o altri adempimenti eventualmente previsti in relazione al ritardo nella corresponsione dei canoni, alla possibilità di rescindere anticipatamente il contratto, ad un utilizzo più intenso del bene e così via;
le modalità di esercizio dell'operazione d'acquisto e la determinazione del relativo prezzo di riscatto;
le altre possibilità al termine (o eventualmente durante) del contratto: restituzione del bene, rinnovo dell'operazione, sostituzione del bene; con i relativi adempimenti;
l'eventuale attribuzione delle migliori condizioni d'acquisto ottenute dal fornitore del bene;
la configurazione dei canoni rispetto agli oneri accessori variamente connessi al bene: canoni lordi/netti;
il reintegro totale o parziale del costo del bene, nel corso dell'operazione e senza tener conto dell'ipotesi di riscatto.
Dovrebbe quindi essere attentamente valutata la convenienza del ricorso al leasing in alternativa all'assunzione di un mutuo con la Cassa DD.PP. o altra istituzione creditizia. Il punto di maggiore interesse nella valutazione della convenienza di un'operazione di leasing è indubbiamente rappresentato dalla determinazione della onerosità espressa in termini di tasso effettivo e di canone da pagare.
Re: canoni leasing
Se non erro vi sono diversi pareri della Corte dei Conti pubblicati sulla rivista Guida enti locali 2011 proprio sul leasing e le varie possibilità.
Se puoi consultali perchè è una materia molto insidiosa e scivolosa.
Se puoi consultali perchè è una materia molto insidiosa e scivolosa.
Daredevil- Messaggi : 476
Data d'iscrizione : 24.05.11
Re: canoni leasing
Ti consiglio di registrare l'impegno quando vai a collaudo. E' in quel momento che si concretizza l'impegno. Per la contabilizzazione io ho scelto di considerare il tutto come intervento 4 del T1. Fortunatamente ho fatto le gare leasing quando nessuno ancora ne sapeva nulla....
luca da ros- Messaggi : 52
Data d'iscrizione : 30.12.11
CONTABILIZZAZIONE CANONI LEASING
LE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO POSSONO ESSERE CONTABILIZZATE ATTRAVERSO DUE METODOLOGIE.
•METODO PATRIMONIALE (prevalenza forma sulla sostanza)
CON IL METODO PATRIMONIALE I CANONI PERIODICI, COMPRENSIVI DELLA QUOTA CAPITALE E DELLA QUOTA INTERESSI, SONO IMPUTATI TRA LE SPESE CORRENTI ALL’INTERVENTO 04 UTILIZZO BENI DI TERZI CODICE SIOPE 1403.
CONTO DEL PATRIMONIO (COSTO DEL BENE ACQUISTATO) : CONTI D’ORDINE VOCE F ATTIVO “BENI DI TERZI; VOCE G PASSIVO “BENI DI TERZI”.
ALL’ACQUISIZIONE DEFINITIVA DEL BENE ELIMINARE LA SCRITTURA INIZIALE DEI CONTI D’ORDINE E IMPUTARE IL VALORE DI RISCATTO AL TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE.
•METODO FINANZIARIO (prevalenza sostanza sulla forma)
CON IL METODO FINANZIARIO, INVECE, SI CONTABILIZZA L’OPERAZIONE COME FOSSE STATA EFFETTUATA UN’ OPERAZIONE DI INDEBITAMENTO:
1)IL VALORE DEL BENE E’ CONTABILIZZATO:
ENTRATE TITOLO V – MUTUI E PRESTITI DA ALTRI SOGGETTI COD. SIOPE 5324;
SPESE TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE
2)IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE E’ CONTABILIZZATA:
a)SPESE TIOLO III - CODICE SIOPE 3501 RIMBORSO DELLA QUOTA CAPITALE;
b)SPESE TITOLO I – INT. 6 CODICE SIOPE 1622 QUOTA INTERESSI.
NELLA PRATICA IL METODO PIÙ SEGUITO È IL METODO PATRIMONIALE.
IL PAGAMENTO A MEZZO RID NON E’ AMMESSO IN QUANTO IL COMUNE PUO’ RILASCIARE DELEGAZIONI DI PAGAMENTO SOLO A GARANZIA DEL PAGAMENTO DELLE RATE DI AMMORTAMANTO DI MUTUI E PRESTITI
•METODO PATRIMONIALE (prevalenza forma sulla sostanza)
CON IL METODO PATRIMONIALE I CANONI PERIODICI, COMPRENSIVI DELLA QUOTA CAPITALE E DELLA QUOTA INTERESSI, SONO IMPUTATI TRA LE SPESE CORRENTI ALL’INTERVENTO 04 UTILIZZO BENI DI TERZI CODICE SIOPE 1403.
CONTO DEL PATRIMONIO (COSTO DEL BENE ACQUISTATO) : CONTI D’ORDINE VOCE F ATTIVO “BENI DI TERZI; VOCE G PASSIVO “BENI DI TERZI”.
ALL’ACQUISIZIONE DEFINITIVA DEL BENE ELIMINARE LA SCRITTURA INIZIALE DEI CONTI D’ORDINE E IMPUTARE IL VALORE DI RISCATTO AL TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE.
•METODO FINANZIARIO (prevalenza sostanza sulla forma)
CON IL METODO FINANZIARIO, INVECE, SI CONTABILIZZA L’OPERAZIONE COME FOSSE STATA EFFETTUATA UN’ OPERAZIONE DI INDEBITAMENTO:
1)IL VALORE DEL BENE E’ CONTABILIZZATO:
ENTRATE TITOLO V – MUTUI E PRESTITI DA ALTRI SOGGETTI COD. SIOPE 5324;
SPESE TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE
2)IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE E’ CONTABILIZZATA:
a)SPESE TIOLO III - CODICE SIOPE 3501 RIMBORSO DELLA QUOTA CAPITALE;
b)SPESE TITOLO I – INT. 6 CODICE SIOPE 1622 QUOTA INTERESSI.
NELLA PRATICA IL METODO PIÙ SEGUITO È IL METODO PATRIMONIALE.
IL PAGAMENTO A MEZZO RID NON E’ AMMESSO IN QUANTO IL COMUNE PUO’ RILASCIARE DELEGAZIONI DI PAGAMENTO SOLO A GARANZIA DEL PAGAMENTO DELLE RATE DI AMMORTAMANTO DI MUTUI E PRESTITI
raffaelegranitto- Messaggi : 91
Data d'iscrizione : 19.01.12
leasing immobiliare e divieto di acquisto immobili
ai sensi della L.15 luglio 2011 n. 111 art. 12 c.1 quater, come modificato dall'art.1, comma 138 L. 228/2012
x l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche non possono acquistare immobili a titolo oneroso nè stipulare contratti di locazione passiva.
il leasing immobiliare rientra in una di queste forme, praticamente vietate?
x l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche non possono acquistare immobili a titolo oneroso nè stipulare contratti di locazione passiva.
il leasing immobiliare rientra in una di queste forme, praticamente vietate?
letizia- Messaggi : 89
Data d'iscrizione : 05.08.10
leasing immobiliare e divieto di acquisto immobili
scusami Paolo perchè dal 2014?
l'art. 12 c. 1 quater disciplina dal 2013.
l'art. 12 c. 1 quater disciplina dal 2013.
letizia- Messaggi : 89
Data d'iscrizione : 05.08.10
2014
Scatta subito il divieto per le pubbliche amministrazioni di acquistare o prendere in leasing autovetture. Divieto che, però, non si applica per gli acquisti effettuati dalle amministrazioni che ricadono nel cosiddetto comparto sicurezza e per quelle che devono garantire i livelli essenziali di assistenza sociale e sanitaria. Dal prossimo Capodanno, le stesse p.a. non possono acquistare immobili né stipulare contratti di locazione passiva, salvo che non si tratti di rinnovi di contratti già in essere. Dal 2014, invece, gli enti territoriali e quello del Servizio sanitario nazionale potranno effettuare operazioni di acquisto di immobili solo se sarà documentata e certificata l'assoluta indispensabilità del predetto immobile ai fini istituzionali. Stretta, invece, per il biennio 2013-2014, sull'acquisto di mobili e arredi. Le p.a. a tal fine, non dovranno sforare il 20% della spesa sostenuta nel 2011. Infine, anche le scuole e le università dovranno attingere alle convenzioni presenti sul mercato telematico per l'acquisto di beni e servizi. È quanto contenuto all'interno della legge di stabilità varata dall'esecutivo nella serata di mercoledì scorso e che, in pratica, fa stringere ancora di più la cinghia al comparto della pubblica amministrazione.Auto nuove addio. Un divieto senza precedenti quello che si abbatte sul parco auto della p.a. La legge di stabilità, infatti, dispone che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico Istat (anche gli enti territoriali, pertanto) a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa, non possono acquistare autovetture né possono acquisirle mediante la stipula di contratti di leasing. E per evitare qualche «furbetto», la norma tiene a precisare che si intendono revocate anche le procedure di acquisto iniziate dal 9 ottobre scorso. Da questo taglio netto con il passato, escluse espressamente le amministrazioni del comparto sicurezza e quelle che sono tenute a garantire servizi sociali e sanitari. La norma, infine, sancisce che per le regioni il divieto costituisce una condizione inderogabile ai fini dell'erogazione dei trasferimenti erariali.Stretta sugli immobili. Per il prossimo anno, tutte le p.a. e le authority non potranno acquistare immobili né stipulare contratti di locazione passiva. Divieto che non opera nel caso di rinnovi contrattuali ovvero nei casi in cui la «nuova» locazione sia economicamente più vantaggiosa per acquisire disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi. Dal gennaio 2014, invece, scatterà il divieto per gli enti territoriali e per quelli del Ssn di acquistare immobili. Tranne nei casi in cui il responsabile del procedimento attesti «l'indispensabilità e l'indilazionabilità» dell'operazione. Quest'ultima, inoltre, dovrà essere connotata dalla massima trasparenza in quanto, sia il prezzo pattuito (che dovrà essere preliminarmente definito congruo dall'Agenzia del demanio) che il soggetto alienante, dovranno essere resi noti sul sito internet dell'ente.A dieta su mobili e arredi. Per il prossimo biennio, l'esecutivo intende sforbiciare anche la spesa sostenuta dalle p.a. per mobili e arredi. Si dispone, infatti che tutte le p.a., le authority e la Consob (ma non gli enti e gli organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali) non potranno sostenere spese a tali fini di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nel 2011. I dirigenti responsabili dell'eventuale violazione ne risponderanno sotto il profilo amministrativo e disciplinare. I risparmi conseguiti dovranno essere versati entro il 30 giugno al bilancio statale.Scuola e mercato telematico. Operando una modifica all'articolo 1, comma 449 della legge finanziaria 2007 (la legge n. 296/2006), l'esecutivo ha disposto che anche gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e quelle universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi dei beni e servizi disponibili sul mercato telematico, utilizzando le cosiddette convezioni-quadro.
Italia Oggi
Italia Oggi
Re: canoni leasing
per le informazioni in posseso secondo me ne bilancio pluriennale dovervi già avere gli stanziamneti.
Il leasing è come ilmutuo come lo accendi devi prevedere i rilfessi sui bilanci pluriennali ( posto che l'importo esatto della rata ad oggi non lo conosci).
Oltreutto andava verificato l'impatto di tale spesa sui prossimi bilanci ( sia in termini di equlibri che di patto) sia l'effettiva "necessità" di ulizzare lo strumento del leasing che per la corte "puzza di elusione del patto" e pertanto da giustificare adeguatamente come sopra detto.
Il leasing è come ilmutuo come lo accendi devi prevedere i rilfessi sui bilanci pluriennali ( posto che l'importo esatto della rata ad oggi non lo conosci).
Oltreutto andava verificato l'impatto di tale spesa sui prossimi bilanci ( sia in termini di equlibri che di patto) sia l'effettiva "necessità" di ulizzare lo strumento del leasing che per la corte "puzza di elusione del patto" e pertanto da giustificare adeguatamente come sopra detto.
ullifa- Messaggi : 1813
Data d'iscrizione : 17.12.10
Età : 52
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