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Spese per studi e consulenze - il punto
Facciamo il punto:
È stata pubblicata sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica la circolare n. 3/2011, condivisa con il Ministero dell'economia e delle finanze, come da nota del 4 marzo 2011, n. 5672, avente ad oggetto: “Art. 6, comma 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122. Spesa annua per studi ed incarichi di consulenza.
1) la norma e' applicabile agli enti locali
2) spesa sostenuta = spesa impegnata (Circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 14 febbraio 2006, n. 7, )
3)Le fattispecie sono riconducibili alla categoria del contratto di lavoro autonomo, disciplinato dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4)Il mancato rispetto del vincolo di riduzione della spesa per tali tipologie di incarichi costituisce, per il responsabile dell'affidamento dell'incarico stesso, illecito disciplinare e determina responsabilità erariale
questi in sintesi i punti da osservare per il 2011 ai fini dei tagli del DL 78/2010.
È stata pubblicata sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica la circolare n. 3/2011, condivisa con il Ministero dell'economia e delle finanze, come da nota del 4 marzo 2011, n. 5672, avente ad oggetto: “Art. 6, comma 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122. Spesa annua per studi ed incarichi di consulenza.
1) la norma e' applicabile agli enti locali
2) spesa sostenuta = spesa impegnata (Circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 14 febbraio 2006, n. 7, )
3)Le fattispecie sono riconducibili alla categoria del contratto di lavoro autonomo, disciplinato dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4)Il mancato rispetto del vincolo di riduzione della spesa per tali tipologie di incarichi costituisce, per il responsabile dell'affidamento dell'incarico stesso, illecito disciplinare e determina responsabilità erariale
questi in sintesi i punti da osservare per il 2011 ai fini dei tagli del DL 78/2010.
Link Circolare DPF
Salve a tutti.
Vorrei segnalarvi il link alla Circolare citata.
http://www.innovazionepa.gov.it/media/646624/circolare%203_2011.pdf
Vorrei segnalarvi il link alla Circolare citata.
http://www.innovazionepa.gov.it/media/646624/circolare%203_2011.pdf
lunetta- Messaggi : 15
Data d'iscrizione : 30.08.10
Spese per consulenze - tetto 2009 pari a zero - La Corte Lombardia
Tetto alle spese delle amministrazioni pubbliche per il conferimento di incarichi di studio e consulenza
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delibera n. 226/2011/PAR - Dario Immordino)
La riduzione dell'ottanta per cento della spesa destinata ad incarichi esterni di studio e consulenza rispetto a quella sostenuta nel 2009 non può applicarsi agli enti che,in quell'anno, non abbiano sostenuto alcun onere per questa tipologia di collaborazioni. Di conseguenza per queste amministrazioni il parametro al quale riferire il tetto di spesa è costituito dall’ammontare delle risorse strettamente necessarie per far fronte “all'assoluta necessità di conferire un incarico di consulenza o di studio”. Quest'ultimo limite di spesa, a sua volta, diverrà il parametro finanziario per gli anni successivi.
Una soluzione che consente di conciliare la coerenza con gli obiettivi di risanamento della finanza pubblica e contenimento della spesa, e le esigenze di funzionalità della “macchina amministrativa”.
Ciò in quanto la ratio dei tagli alla spesa per incarichi di studio e consulenza è espressamente individuata dallo stesso legislatore in relazione alla esigenza di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni pubbliche e contenere gli oneri connessi all’attivazione di determinate tipologie di collaborazioni esterne.
Ma la drastica riduzione di questa tipologia di spesa non è affatto quella di vietare tout court il ricorso a professionalità esterne dotate di elevata professionalità nei casi ed entro i limiti normativamente prescritti. Perché ciò si tradurrebbe in un depotenziamento della funzionalità dell’azione amministrativa a scapito delle esigenze di buon andamento ed, in definitiva, dei bisogni della collettività.
Applicando queste considerazioni agli enti locali che nel corso dell'anno 2009 non hanno sostenuto alcuna spesa a titolo di incarichi per studi e consulenze ne deriva che riferire il tetto di spesa ad un valore pari a zero (l’importo degli oneri per l’attivazione di incarichi di consulenza sostenuti nel 2009) significherebbe imporre un divieto assoluto alla stipula di questa tipologia di contratti.
Ma oltre a ciò “la riduzione "lineare" delle risorse da destinare al conferimento di incarichi di studio e consulenza finirebbe per generare inammissibili sperequazioni tra le amministrazioni pubbliche, giungendo addirittura ad esiti opposti a quelli propri della logica meritocratica imperniata su meccanismi premiali a favore degli enti virtuosi e sanzionatori a carico di quelli inadempienti .
Ciò perché riferendo i tagli solo ed esclusivamente all’ammontare delle spesa sostenuta nel 2009 si giungerebbe a premiare gli enti meno virtuosi che, nel corso dell'anno 2009, hanno sostenuto una spesa per consulenze rilevante; e, al contrario, si imporrebbe un divieto assoluto agli enti più virtuosi che, quello stesso anno, hanno sostenuto una spesa pari a zero
Invece “interpretando la norma in chiave funzionale ….si deve giungere alla conclusione che la norma de qua, per quegli enti locali che nel corso dell'anno 2009 non hanno sostenuto alcuna spesa a titolo di incarichi per studi e consulenze, va applicata individuando un diverso parametro di riferimento”: quello della spesa strettamente necessaria che l'ente locale sosterrà nell'anno in cui si verifica l'assoluta necessità di conferire un incarico di consulenza o di studio. L’importo relativo diverrà, a sua volta, il parametro finanziario per gli anni successivi.
Ma ancorare il tetto degli oneri per il conferimento di incarichi di consulenza all’ammontare delle risorse assolutamente necessarie per far fronte ad inderogabili esigenze dell’amministrazioni comporta l’esigenza che l'ente locale motivi puntualmente in ordine alle ragioni che rendono necessario il ricorso a questa tipologia di spesa, in relazione alla sussistenza dei presupposti di stretta necessità, di quelli di carattere soggettivo e di tipo oggettivo.
Fonte :LaPrevidenza.it, 31/05/2011
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delibera n. 226/2011/PAR - Dario Immordino)
La riduzione dell'ottanta per cento della spesa destinata ad incarichi esterni di studio e consulenza rispetto a quella sostenuta nel 2009 non può applicarsi agli enti che,in quell'anno, non abbiano sostenuto alcun onere per questa tipologia di collaborazioni. Di conseguenza per queste amministrazioni il parametro al quale riferire il tetto di spesa è costituito dall’ammontare delle risorse strettamente necessarie per far fronte “all'assoluta necessità di conferire un incarico di consulenza o di studio”. Quest'ultimo limite di spesa, a sua volta, diverrà il parametro finanziario per gli anni successivi.
Una soluzione che consente di conciliare la coerenza con gli obiettivi di risanamento della finanza pubblica e contenimento della spesa, e le esigenze di funzionalità della “macchina amministrativa”.
Ciò in quanto la ratio dei tagli alla spesa per incarichi di studio e consulenza è espressamente individuata dallo stesso legislatore in relazione alla esigenza di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni pubbliche e contenere gli oneri connessi all’attivazione di determinate tipologie di collaborazioni esterne.
Ma la drastica riduzione di questa tipologia di spesa non è affatto quella di vietare tout court il ricorso a professionalità esterne dotate di elevata professionalità nei casi ed entro i limiti normativamente prescritti. Perché ciò si tradurrebbe in un depotenziamento della funzionalità dell’azione amministrativa a scapito delle esigenze di buon andamento ed, in definitiva, dei bisogni della collettività.
Applicando queste considerazioni agli enti locali che nel corso dell'anno 2009 non hanno sostenuto alcuna spesa a titolo di incarichi per studi e consulenze ne deriva che riferire il tetto di spesa ad un valore pari a zero (l’importo degli oneri per l’attivazione di incarichi di consulenza sostenuti nel 2009) significherebbe imporre un divieto assoluto alla stipula di questa tipologia di contratti.
Ma oltre a ciò “la riduzione "lineare" delle risorse da destinare al conferimento di incarichi di studio e consulenza finirebbe per generare inammissibili sperequazioni tra le amministrazioni pubbliche, giungendo addirittura ad esiti opposti a quelli propri della logica meritocratica imperniata su meccanismi premiali a favore degli enti virtuosi e sanzionatori a carico di quelli inadempienti .
Ciò perché riferendo i tagli solo ed esclusivamente all’ammontare delle spesa sostenuta nel 2009 si giungerebbe a premiare gli enti meno virtuosi che, nel corso dell'anno 2009, hanno sostenuto una spesa per consulenze rilevante; e, al contrario, si imporrebbe un divieto assoluto agli enti più virtuosi che, quello stesso anno, hanno sostenuto una spesa pari a zero
Invece “interpretando la norma in chiave funzionale ….si deve giungere alla conclusione che la norma de qua, per quegli enti locali che nel corso dell'anno 2009 non hanno sostenuto alcuna spesa a titolo di incarichi per studi e consulenze, va applicata individuando un diverso parametro di riferimento”: quello della spesa strettamente necessaria che l'ente locale sosterrà nell'anno in cui si verifica l'assoluta necessità di conferire un incarico di consulenza o di studio. L’importo relativo diverrà, a sua volta, il parametro finanziario per gli anni successivi.
Ma ancorare il tetto degli oneri per il conferimento di incarichi di consulenza all’ammontare delle risorse assolutamente necessarie per far fronte ad inderogabili esigenze dell’amministrazioni comporta l’esigenza che l'ente locale motivi puntualmente in ordine alle ragioni che rendono necessario il ricorso a questa tipologia di spesa, in relazione alla sussistenza dei presupposti di stretta necessità, di quelli di carattere soggettivo e di tipo oggettivo.
Fonte :LaPrevidenza.it, 31/05/2011
Re: Spese per studi e consulenze - il punto
Quindi...il responsabile che ritiene necessario fare ricorso ad una consulenza dovrà fornire una giustificazione alla sua scelta atta ad avallare l'affidamento esterno del servizio...questa decisione sarà impugnabile o no?
Credo che solo in caso di ispezioni o quesiti specifici si entrerà nel merito dell'opportunità dell'affidamento.
In conclusione mi sembra di capire che il limite agli affidamenti è stato scritto ma nell'impossibilità di trovargli una effettiva applicabilità allo stato d'arte delle cose si è provveduto ad autorizzare uno suo sfondamento "se giustificato".
Credo che solo in caso di ispezioni o quesiti specifici si entrerà nel merito dell'opportunità dell'affidamento.
In conclusione mi sembra di capire che il limite agli affidamenti è stato scritto ma nell'impossibilità di trovargli una effettiva applicabilità allo stato d'arte delle cose si è provveduto ad autorizzare uno suo sfondamento "se giustificato".
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