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assunzioni a tempo determinato ,limiti anche in relazione alla legge 44 ,aprile 2012
lombardia 185 2012
Le previsioni di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, come convertito nella legge 122/2010, modificato dall’art. 4, comma 102, della legge 183/2011, hanno stabilito, con disposizione dalla novella dichiarata applicabile agli enti locali, che le Amministrazioni interessate possano avvalersi di personale tramite il ricorso a forme flessibili di assunzione e dì impiego nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 ovvero, in caso di mancanza di spesa in tale anno, di quella concernente la media del triennio 2007-2009.
La norma si inserisce nel solco di una serie di previsioni, dal tenore omogeneo, che negli ultimi anni hanno fortemente limitato le spese per il personale assunto sia a tempo determinato che indeterminato, e che in particolare tendono a ridurre la spesa concernente i rapporti lavorativi del primo tipo, al fine di diminuire la portata del ricorso al personale avventizio da parte delle pubbliche amministrazioni.
La disposizione è stata di recente oggetto di un’esegesi nomofilattica da parte delle Sezioni riunite della Corte dei conti, che hanno affrontato, con la deliberazione del 2 aprile 2012, n. 11/CONTR/12, lo specifico problema dei limiti di cogenza della norma nei confronti degli enti locali.
Secondo le Sezioni riunite, in particolare, al fine di preservare un margine di libertà decisionale, tutelata a livello costituzionale, in favore di enti muniti di autonomia di indirizzo politico, deve ritenersi che l’ente stesso conservi un minimum di facoltà di adattamento del principio introdotto, che in particolare potrà essere esercitato tramite uno specifico atto organizzativo regolamentare, volto a: i) individuare, nell’ambito delle diverse tipologie di impiego, la quantificazione dei risparmi necessari per il contenimento complessivamente imposto dalla norma primaria; ii) individuare, “solo in presenza di particolari necessità, da dimostrare a fondamento dell’atto regolamentare”, fattispecie in cui l’applicazione diretta e generale della limitazione potrebbe impedire l’assolvimento delle funzioni fondamentali negli enti, anche in tal caso adattando l’impatto della limitazione di spesa.
Deve essere, da ultimo, precisato che il legislatore ha recentemente conferito alle autonomie locali ulteriori margini di adattamento all’obbligo di contenimento della spesa concernente i rapporti di impiego aventi origine diversa dal contratto di lavoro a tempo indeterminato.
In particolare: i) il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 (convertito nella legge 24 febbraio 2012, n. 14) all’art 1, comma 6 bis ha disposto che le disposizioni in commento “si applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali” (…) “a decorrere dall'anno 2013”; ii) il d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44, all’art. 4 ter comma 12 a partire dall’anno 2013 (data a cui, come detto, per talune categorie di “assunzioni” è stata differita l’entrata in vigore del precetto primario) consente agli enti locali di superare il predetto limite per quelle strettamente necessarie a garantire l’espletamento delle attività nei settori di polizia locale, istruzione pubblica e servizi sociali, sempre che la spesa complessiva per dette finalità non sia superiore a quella del 2009.
Applicando le suddette considerazioni al caso nella specie prospettato, e ricostruendo il susseguirsi dei dati giurisprudenziali e legislativi (questi ultimi non sempre di agevole lettura) non può che concludersi nel senso che: i) sino al 31 dicembre 2012, gli enti saranno comunque tenuti al perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa concernente il personale assunto tramite contratti di lavoro diversi da quello a tempo indeterminato, fatta esclusione per i casi di cui ai punti successivi; ii) al contempo, detti enti dovranno individuare, a livello regolamentare, le modalità di adattamento del precetto primario per le assunzioni diverse da quelle concernenti il personale educativo e scolastico degli enti locali, e di quello destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali; iii) a partire dal 1 gennaio 2013, gli stessi enti dovranno rispettare, in relazione alle sole spese strettamente necessarie a garantire l’espletamento delle attività nei settori di polizia locale, istruzione pubblica e servizi sociali, il limite della spesa per tali finalità sostenuta nel corso dell’anno 2009.
P.Q.M.
Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.
L’Estensore Il Presidente
(dott. Andrea Luberti) (dott. Nicola Mastropasqua)
Depositata in Segreteria
il 9 MAGGIO 2012
Il Direttore della Segreteria
Le previsioni di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, come convertito nella legge 122/2010, modificato dall’art. 4, comma 102, della legge 183/2011, hanno stabilito, con disposizione dalla novella dichiarata applicabile agli enti locali, che le Amministrazioni interessate possano avvalersi di personale tramite il ricorso a forme flessibili di assunzione e dì impiego nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 ovvero, in caso di mancanza di spesa in tale anno, di quella concernente la media del triennio 2007-2009.
La norma si inserisce nel solco di una serie di previsioni, dal tenore omogeneo, che negli ultimi anni hanno fortemente limitato le spese per il personale assunto sia a tempo determinato che indeterminato, e che in particolare tendono a ridurre la spesa concernente i rapporti lavorativi del primo tipo, al fine di diminuire la portata del ricorso al personale avventizio da parte delle pubbliche amministrazioni.
La disposizione è stata di recente oggetto di un’esegesi nomofilattica da parte delle Sezioni riunite della Corte dei conti, che hanno affrontato, con la deliberazione del 2 aprile 2012, n. 11/CONTR/12, lo specifico problema dei limiti di cogenza della norma nei confronti degli enti locali.
Secondo le Sezioni riunite, in particolare, al fine di preservare un margine di libertà decisionale, tutelata a livello costituzionale, in favore di enti muniti di autonomia di indirizzo politico, deve ritenersi che l’ente stesso conservi un minimum di facoltà di adattamento del principio introdotto, che in particolare potrà essere esercitato tramite uno specifico atto organizzativo regolamentare, volto a: i) individuare, nell’ambito delle diverse tipologie di impiego, la quantificazione dei risparmi necessari per il contenimento complessivamente imposto dalla norma primaria; ii) individuare, “solo in presenza di particolari necessità, da dimostrare a fondamento dell’atto regolamentare”, fattispecie in cui l’applicazione diretta e generale della limitazione potrebbe impedire l’assolvimento delle funzioni fondamentali negli enti, anche in tal caso adattando l’impatto della limitazione di spesa.
Deve essere, da ultimo, precisato che il legislatore ha recentemente conferito alle autonomie locali ulteriori margini di adattamento all’obbligo di contenimento della spesa concernente i rapporti di impiego aventi origine diversa dal contratto di lavoro a tempo indeterminato.
In particolare: i) il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 (convertito nella legge 24 febbraio 2012, n. 14) all’art 1, comma 6 bis ha disposto che le disposizioni in commento “si applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali” (…) “a decorrere dall'anno 2013”; ii) il d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44, all’art. 4 ter comma 12 a partire dall’anno 2013 (data a cui, come detto, per talune categorie di “assunzioni” è stata differita l’entrata in vigore del precetto primario) consente agli enti locali di superare il predetto limite per quelle strettamente necessarie a garantire l’espletamento delle attività nei settori di polizia locale, istruzione pubblica e servizi sociali, sempre che la spesa complessiva per dette finalità non sia superiore a quella del 2009.
Applicando le suddette considerazioni al caso nella specie prospettato, e ricostruendo il susseguirsi dei dati giurisprudenziali e legislativi (questi ultimi non sempre di agevole lettura) non può che concludersi nel senso che: i) sino al 31 dicembre 2012, gli enti saranno comunque tenuti al perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa concernente il personale assunto tramite contratti di lavoro diversi da quello a tempo indeterminato, fatta esclusione per i casi di cui ai punti successivi; ii) al contempo, detti enti dovranno individuare, a livello regolamentare, le modalità di adattamento del precetto primario per le assunzioni diverse da quelle concernenti il personale educativo e scolastico degli enti locali, e di quello destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali; iii) a partire dal 1 gennaio 2013, gli stessi enti dovranno rispettare, in relazione alle sole spese strettamente necessarie a garantire l’espletamento delle attività nei settori di polizia locale, istruzione pubblica e servizi sociali, il limite della spesa per tali finalità sostenuta nel corso dell’anno 2009.
P.Q.M.
Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.
L’Estensore Il Presidente
(dott. Andrea Luberti) (dott. Nicola Mastropasqua)
Depositata in Segreteria
il 9 MAGGIO 2012
Il Direttore della Segreteria
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