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IMU su casa ereditata
Mi scuso se forse pongo una questione forse già affrontata.
Alla fine dello scorso anno mio papà è deceduto e la casa è stata ereditata da mia mamma nella misura del 75% e da me nella misura del 25%. Mia mamma ha ovviamente conservato il domicilio nella casa, mentre io da anni risiedo in un appartamento di mia proprietà.
La commercialista ci ha detto che in base agli ultimi documenti pubblicati, mia mamma dovrà pagare l'IMU sul suo 75% come prima casa, mentre io dovrò versare l'IMU sul 25% di mia proprietà come seconda casa.
Ma è corretto ? Noi pensavamo che dovesse essere solo mamma a preoccuparsi dell'IMU, conteggiando la rendita catastale al 100% ed usufruendo delle agevolazioni come prima casa.
Non abbiamo redatto alcun documento per indicare il diritto di abitazione di mia mamma, ma ci era stato detto che scatta in automatico.
Grazie
Alla fine dello scorso anno mio papà è deceduto e la casa è stata ereditata da mia mamma nella misura del 75% e da me nella misura del 25%. Mia mamma ha ovviamente conservato il domicilio nella casa, mentre io da anni risiedo in un appartamento di mia proprietà.
La commercialista ci ha detto che in base agli ultimi documenti pubblicati, mia mamma dovrà pagare l'IMU sul suo 75% come prima casa, mentre io dovrò versare l'IMU sul 25% di mia proprietà come seconda casa.
Ma è corretto ? Noi pensavamo che dovesse essere solo mamma a preoccuparsi dell'IMU, conteggiando la rendita catastale al 100% ed usufruendo delle agevolazioni come prima casa.
Non abbiamo redatto alcun documento per indicare il diritto di abitazione di mia mamma, ma ci era stato detto che scatta in automatico.
Grazie
PatSim70- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 24.05.12
Re: IMU su casa ereditata
Il diritto di abitazione ex art. 540 del codice civile prevale sul diritto di proprietà. Se tua mamma rientra in tale fattispecie allora l'unico soggetto passivo è lei.
giovannip- Messaggi : 86
Data d'iscrizione : 10.03.12
Re: IMU su casa ereditata
Per mia mamma è abitazione principale e quindi dovrebbe rientrare nel caso.
Dirò di più, quando un mese fa ho fatto il 730 al CAF mi hanno detto che non dovevo inserire nella mia dichiarazione il 25% della casa avuta in eredità.
Poi ieri mamma è andata dalla commercialista per il modello unico del 2011 di papà ed è uscita questa novità dell'IMU che dovrei pagare anche io e quindi siamo disorientate.
Dirò di più, quando un mese fa ho fatto il 730 al CAF mi hanno detto che non dovevo inserire nella mia dichiarazione il 25% della casa avuta in eredità.
Poi ieri mamma è andata dalla commercialista per il modello unico del 2011 di papà ed è uscita questa novità dell'IMU che dovrei pagare anche io e quindi siamo disorientate.
PatSim70- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 24.05.12
Re: IMU su casa ereditata
come già detto da giovanni il diritto d'abitazione del coniuge superstite nel confronti della casa di residenza familiare assorbe l'intera passività del tributo
L'art. 540 c.c., così come modificato dalle l. 19 maggio 1975 n. 151, afferma tra l'altro, che al coniuge superstite sono riservati "i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni".
La migliore dottrina considera tale attribuzione un legato ex lege (1), quindi il coniuge acquista tali diritti anche se rinunzia all'eredità.
I diritti in esame configurano una successione legale a titolo particolare ed è discusso se si tratti di legato o prelegato; è preferibile la seconda opinione, perché la disposizione non grava su tutti gli eredi, ma grava prima sulla disponibile e, solo eventualmente, in caso di in capienza, sulla quota del coniuge stesso e in subordine su quella dei figli (2).
L'art. 540 c.c., così come modificato dalle l. 19 maggio 1975 n. 151, afferma tra l'altro, che al coniuge superstite sono riservati "i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni".
La migliore dottrina considera tale attribuzione un legato ex lege (1), quindi il coniuge acquista tali diritti anche se rinunzia all'eredità.
I diritti in esame configurano una successione legale a titolo particolare ed è discusso se si tratti di legato o prelegato; è preferibile la seconda opinione, perché la disposizione non grava su tutti gli eredi, ma grava prima sulla disponibile e, solo eventualmente, in caso di in capienza, sulla quota del coniuge stesso e in subordine su quella dei figli (2).
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