Argomenti simili
Cerca
Ultimi argomenti attivi
Link a siti utili
Calcolo Irpef on line
http://www.irpef.info/agricoltore in pensione
5 partecipanti
agricoltore in pensione
Un agricoltore in pensione può usufruire dell'esenzione IMU prevista per i fabbricati strumentali situati nei comuni montani (come da elenco istat)?
giovanni2- Messaggi : 434
Data d'iscrizione : 25.08.11
Re: agricoltore in pensione
Si Se continua ad esercitare l'attività agricola ed ai i requisiti dell'articolo 3-bis del dl 557 del 93
fintributi2012- Messaggi : 498
Data d'iscrizione : 27.03.12
Re: agricoltore in pensione
l'importante è che ci siano i requisiti di seguito riportati.
in teoria quindi anche un non coltivatore diretto potrebbe avere l'agevolazione
Decreto-legge del 30 dicembre 1993 n. 557
Articolo 9 - Istituzione del catasto fabbricati.
In vigore dal 1 gennaio 2008
Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1
3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralita' alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attivita' agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo, in conformita' a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita' agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformita' alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attivita' di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
l) all'esercizio dell'attivita' agricola in maso chiuso.
in teoria quindi anche un non coltivatore diretto potrebbe avere l'agevolazione
Decreto-legge del 30 dicembre 1993 n. 557
Articolo 9 - Istituzione del catasto fabbricati.
In vigore dal 1 gennaio 2008
Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1
3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralita' alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attivita' agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo, in conformita' a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita' agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformita' alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attivita' di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
l) all'esercizio dell'attivita' agricola in maso chiuso.
A380- Messaggi : 243
Data d'iscrizione : 08.07.11
Località : Trentino
Re: agricoltore in pensione
come indicato da genevoso, se continua ad esercitare attività agricola ed essere iscritto alla previdenza
Re: agricoltore in pensione
lucio_imu ha scritto:come indicato da genevoso, se continua ad esercitare attività agricola ed essere iscritto alla previdenza
avevo fatto la domanda ieri nell'altro thread, ma l'interpretazione del nostro ufficio è che non è necessario essere coltivatori diretti per
avere le agevolazioni
A380- Messaggi : 243
Data d'iscrizione : 08.07.11
Località : Trentino
Re: agricoltore in pensione
ognuno libero di interpretare ciò che ritiene + opportuno, ci mancherebbe altro, compreso il vs ufficio
Re: agricoltore in pensione
D L 201/2011 Articolo 13, comma 14-bis. Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell’ articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo
Ritengo che la competenza a verificare i requisiti di ruralità sia in capo all'Agenzia del Territorio; il Comune non può fare annotazione negli atti catastali, quindi in attesa del citato decreto io mi rifarei al criterio generale D10.
Ritengo che la competenza a verificare i requisiti di ruralità sia in capo all'Agenzia del Territorio; il Comune non può fare annotazione negli atti catastali, quindi in attesa del citato decreto io mi rifarei al criterio generale D10.
giovannip- Messaggi : 86
Data d'iscrizione : 10.03.12
Re: agricoltore in pensione
penso che ormai, giustamente, il concetto del D/10 sia superato, in quanto la categoria D/10 è catastalmente una categoria particolare, e per essere censiti in tale categoria occorre che gli immobili abbiano particolari condizioni :
definizione D/10 da agenzia del territorio
D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole,
nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche sia tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono costruiti (costruzioni strumentali all’esercizio dell’attività agricola diverse dalle abitazioni, quali, ad esempio, i silos in muratura per stagionatura di foraggi o per la conservazione di cereali, locali o strutture a servizio dell’attività agricola adibite alla mera “protezione” di piante allo stato vegetativo non su suolo naturale, che siano, però, prodotti delle colture praticate dall’azienda cui i manufatti stessi sono asserviti, ecc.), comprese quelle costruzioni destinate ad attività agrituristiche.
e la ruralità non può e non deve attestarla l'agenzia con l'accettazione di attribuzione di una categoria
definizione D/10 da agenzia del territorio
D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole,
nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche sia tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono costruiti (costruzioni strumentali all’esercizio dell’attività agricola diverse dalle abitazioni, quali, ad esempio, i silos in muratura per stagionatura di foraggi o per la conservazione di cereali, locali o strutture a servizio dell’attività agricola adibite alla mera “protezione” di piante allo stato vegetativo non su suolo naturale, che siano, però, prodotti delle colture praticate dall’azienda cui i manufatti stessi sono asserviti, ecc.), comprese quelle costruzioni destinate ad attività agrituristiche.
e la ruralità non può e non deve attestarla l'agenzia con l'accettazione di attribuzione di una categoria
Re: agricoltore in pensione
Infatti la norma è cambiata; rispetto a prima, si parla della definizione di una modalità per inserire negli atti catastali la sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario.
Per capirci un C02 potrà essere strumentale. E' tale requisito presumibilmente sarà evidenziato da un'annotazione particolare.
In questi termini appare chiaro la competenza dell'Agenzia per la verifica dei requisiti previsti dalla normativa.
Il problema è: oggi che facciamo?
Ritengo che sia ragionevole rifarsi alla classamento D10, anche in virtù delle pronunce della Cassazione in merito che hanno portato il legislatore a prendere in considerazione il problema
Per capirci un C02 potrà essere strumentale. E' tale requisito presumibilmente sarà evidenziato da un'annotazione particolare.
In questi termini appare chiaro la competenza dell'Agenzia per la verifica dei requisiti previsti dalla normativa.
Il problema è: oggi che facciamo?
Ritengo che sia ragionevole rifarsi alla classamento D10, anche in virtù delle pronunce della Cassazione in merito che hanno portato il legislatore a prendere in considerazione il problema
giovannip- Messaggi : 86
Data d'iscrizione : 10.03.12
Re: agricoltore in pensione
Non mi sembra corretto... Potresti trovare un d10 non piú strumentale ad alcuna attivita' agricola.
fintributi2012- Messaggi : 498
Data d'iscrizione : 27.03.12
Re: agricoltore in pensione
genevoso ha scritto:Non mi sembra corretto... Potresti trovare un d10 non piú strumentale ad alcuna attivita' agricola.
La tua affermazione fa riferimento alle verifiche che devi necessariamente fare a prescindere e in quel caso attivi le procedure ex comma 336 della L 311/2004.
Il mio ragionamento fa riferimento al riconoscimento del requisito di strumentalità
giovannip- Messaggi : 86
Data d'iscrizione : 10.03.12
Re: agricoltore in pensione
FABBRICATO STRUMENTALE - NORMA E TIPOLOGIA CATASTALE
Le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola saranno censite come unità
a destinazione abitativa o come unità ad attività produttiva agricola.
Le prime, singolarmente per ciascuna unità abitativa, saranno classate nella categoria
ordinaria più rispondente tra quelle presenti nei quadri di qualificazione vigenti.
Le seconde, anche complessivamente per tutti i corpi di fabbrica costituenti un nucleo
aziendale (così come previsto dall'art. 3 comma 156 della Legge 662/96) saranno
censite nella categoria speciale "D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle
attività agricole", nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali
da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella
per la quale furono originariamente costruite. Nel caso contrario, ordinarietà delle
caratteristiche delle costruzioni rurali ad uso produttivo, queste potranno essere censite
nelle categorie ordinarie più consone (C/2, C/3, C/6, C/7...; circolare 96/T del 9/04/1998
del Dipartimento del Territorio - Direzione Centrale del Catasto).
A questo ultimo riguardo, con la circolare n° 18/T del 9 febbraio 2000 Dipartimento del
Territorio - Direzione Centrale del Catasto, dei Servizi Geotopocartografici e di
Conservazione dei Registri Immobiliari, è stato ulteriormente specificato di consentire
al libero professionista incaricato dell'accatastamento di proporre, a seconda delle
condizioni specifiche degli immobili, il censimento in categoria speciale od ordinaria.
AUTONOMIA TRA CATASTO e QUESTIONE FISCALE
- Le norme sopra richiamate delineano in forma più esplicita l'autonomia tra i profili
tecnico-catastali di censimento delle costruzioni e quello fiscale di applicazione delle
imposte (l'iscrizione in catasto di una particella con la denominazione di fabbricato
rurale non comporta automaticamente l'esclusione della stessa dal reddito di fabbricati,
nè viceversa per l'unità immobiliare censita al C.E.U. con attribuzione di rendita è
necessariamente dovuto l'assoggettamento all'imposta sul reddito medesimo).
Il primo profilo è di competenza degli Uffici dell'Agenzia del Territorio, il secondo è
invece prerogativa degli Uffici preposti all'accertamento delle imposte. Questi ultimi
sono competenti al riconoscimento delle agevolazioni fiscali per le costruzioni che
soddisfano i requisiti di ruralità, anche avvalendosi ella consulenza degli Uffici
dell'Agenzia del Territorio per l'individuazione dei caratteri oggettivi delle costruzioni e
dei terreni asserviti.
- Le costruzioni strumentali all'attività agricola (art. 29 del T.U.I.R. approvato con D.P.R.
917/86), comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei
prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per
la coltivazione, non producono mai reddito di fabbricato anche quando il reddito
dell'attività agricola è reddito di impresa o quando il reddito del fabbricato destinato ad
abitazione va assunto nel reddito complessivo (art. 2 comma 2 del regolamento 139/98
che aggiunge all'art. 9 del D. L. 557/93 convertito con Legge 133/94 il comma 3 bis).
- Per i fabbricati ad uso abitativo la verifica della sussistenza delle condizioni di ruralità
va fatta anno per anno, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi;
se le condizioni sono rispettate il fabbricato sarà improduttivo di reddito e per questo
non deve essere inserito nella dichiarazione dei redditi. Le costruzioni strumentali
all'attività agricola sono comunque improduttive di reddito e ciò anche nell'ipotesi che il
fabbricato ad uso abitativo utilizzato in relazione alla medesima attività agricola per uno
o più periodi di imposta, concorra a formare il reddito complessivo del contribuente.
Le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola saranno censite come unità
a destinazione abitativa o come unità ad attività produttiva agricola.
Le prime, singolarmente per ciascuna unità abitativa, saranno classate nella categoria
ordinaria più rispondente tra quelle presenti nei quadri di qualificazione vigenti.
Le seconde, anche complessivamente per tutti i corpi di fabbrica costituenti un nucleo
aziendale (così come previsto dall'art. 3 comma 156 della Legge 662/96) saranno
censite nella categoria speciale "D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle
attività agricole", nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali
da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella
per la quale furono originariamente costruite. Nel caso contrario, ordinarietà delle
caratteristiche delle costruzioni rurali ad uso produttivo, queste potranno essere censite
nelle categorie ordinarie più consone (C/2, C/3, C/6, C/7...; circolare 96/T del 9/04/1998
del Dipartimento del Territorio - Direzione Centrale del Catasto).
A questo ultimo riguardo, con la circolare n° 18/T del 9 febbraio 2000 Dipartimento del
Territorio - Direzione Centrale del Catasto, dei Servizi Geotopocartografici e di
Conservazione dei Registri Immobiliari, è stato ulteriormente specificato di consentire
al libero professionista incaricato dell'accatastamento di proporre, a seconda delle
condizioni specifiche degli immobili, il censimento in categoria speciale od ordinaria.
AUTONOMIA TRA CATASTO e QUESTIONE FISCALE
- Le norme sopra richiamate delineano in forma più esplicita l'autonomia tra i profili
tecnico-catastali di censimento delle costruzioni e quello fiscale di applicazione delle
imposte (l'iscrizione in catasto di una particella con la denominazione di fabbricato
rurale non comporta automaticamente l'esclusione della stessa dal reddito di fabbricati,
nè viceversa per l'unità immobiliare censita al C.E.U. con attribuzione di rendita è
necessariamente dovuto l'assoggettamento all'imposta sul reddito medesimo).
Il primo profilo è di competenza degli Uffici dell'Agenzia del Territorio, il secondo è
invece prerogativa degli Uffici preposti all'accertamento delle imposte. Questi ultimi
sono competenti al riconoscimento delle agevolazioni fiscali per le costruzioni che
soddisfano i requisiti di ruralità, anche avvalendosi ella consulenza degli Uffici
dell'Agenzia del Territorio per l'individuazione dei caratteri oggettivi delle costruzioni e
dei terreni asserviti.
- Le costruzioni strumentali all'attività agricola (art. 29 del T.U.I.R. approvato con D.P.R.
917/86), comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei
prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per
la coltivazione, non producono mai reddito di fabbricato anche quando il reddito
dell'attività agricola è reddito di impresa o quando il reddito del fabbricato destinato ad
abitazione va assunto nel reddito complessivo (art. 2 comma 2 del regolamento 139/98
che aggiunge all'art. 9 del D. L. 557/93 convertito con Legge 133/94 il comma 3 bis).
- Per i fabbricati ad uso abitativo la verifica della sussistenza delle condizioni di ruralità
va fatta anno per anno, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi;
se le condizioni sono rispettate il fabbricato sarà improduttivo di reddito e per questo
non deve essere inserito nella dichiarazione dei redditi. Le costruzioni strumentali
all'attività agricola sono comunque improduttive di reddito e ciò anche nell'ipotesi che il
fabbricato ad uso abitativo utilizzato in relazione alla medesima attività agricola per uno
o più periodi di imposta, concorra a formare il reddito complessivo del contribuente.
Re: agricoltore in pensione
frow - avevo fatto la domanda ieri nell'altro thread, ma l'interpretazione del nostro ufficio è che non è necessario essere coltivatori diretti per avere le agevolazioni
- DA DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO
Terreno agricolo è quel terreno adibito all’esercizio dell’agricoltura attraverso la
coltivazione, l’allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del
prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell’articolo
2135 del Codice Civile
- IMPRENDITORE AGRICOLO
Articolo 2135 CC- E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. (1)
COLTIVATORI DIRETTI E IAP
Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola”;
-----
(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, con decorrenza dal 01.07.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica:
"E' imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicultura, all'allevamento del bestiame e attività connesse .
Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura."
- DA DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO
Terreno agricolo è quel terreno adibito all’esercizio dell’agricoltura attraverso la
coltivazione, l’allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del
prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell’articolo
2135 del Codice Civile
- IMPRENDITORE AGRICOLO
Articolo 2135 CC- E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. (1)
COLTIVATORI DIRETTI E IAP
Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola”;
-----
(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, con decorrenza dal 01.07.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica:
"E' imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicultura, all'allevamento del bestiame e attività connesse .
Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura."
Re: agricoltore in pensione
lucio_imu ha scritto:frow - avevo fatto la domanda ieri nell'altro thread, ma l'interpretazione del nostro ufficio è che non è necessario essere coltivatori diretti per avere le agevolazioni
- DA DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO
Terreno agricolo è quel terreno adibito all’esercizio dell’agricoltura attraverso la
coltivazione, l’allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del
prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell’articolo
2135 del Codice Civile
- IMPRENDITORE AGRICOLO
Articolo 2135 CC- E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. (1)
COLTIVATORI DIRETTI E IAP
Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola”;
-----
(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, con decorrenza dal 01.07.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica:
"E' imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicultura, all'allevamento del bestiame e attività connesse .
Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura."
perdoni la domanda banale ma mi sto decisamente perdendo, ma c'è differenza tra imprenditore agricolo professionale di cui all'art. 1 del dlgs. 99/2004 e imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del codice civile ?
se io privato nemmeno titolare di partita iva ho un deposito attrezzi agricoli, non potrò mai dire che è strumentale, vero?
grazie della pazienza....
A380- Messaggi : 243
Data d'iscrizione : 08.07.11
Località : Trentino
Re: agricoltore in pensione
frown ha scritto:lucio_imu ha scritto:frow - avevo fatto la domanda ieri nell'altro thread, ma l'interpretazione del nostro ufficio è che non è necessario essere coltivatori diretti per avere le agevolazioni
- DA DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO
Terreno agricolo è quel terreno adibito all’esercizio dell’agricoltura attraverso la
coltivazione, l’allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del
prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell’articolo
2135 del Codice Civile
- IMPRENDITORE AGRICOLO
Articolo 2135 CC- E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. (1)
COLTIVATORI DIRETTI E IAP
Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola”;
-----
(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, con decorrenza dal 01.07.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica:
"E' imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicultura, all'allevamento del bestiame e attività connesse .
Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura."
perdoni la domanda banale ma mi sto decisamente perdendo, ma c'è differenza tra imprenditore agricolo professionale di cui all'art. 1 del dlgs. 99/2004 e imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del codice civile ?
se io privato nemmeno titolare di partita iva ho un deposito attrezzi agricoli, non potrò mai dire che è strumentale, vero?
grazie della pazienza....
non c'è differenza in quanto il comma 4 art.1 dlgs 99/2004 stabilisce che :
4. Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo
per essere strumentale deve esserci una attività agricola imprenditoriale e per esserci una attività agricola imprenditoriale è necessaria iscrizione camera commercio, p.iva e tutte le altre condizioni oggettive stabilite dalla norma (terreno, percentuale del reddito ecc..)
tali requisiti sono tra l'altro richiesti dall'Agenzia del Territorio per censire un immobnile in cat. D/10 e vanno dichiarati con dichiarazione sostitutiva
Argomenti simili
» ACCERTAMENTO ICI PER AREA EDIFICABILE AD AGRICOLTORE IN PENSIONE
» imu terreno edificabile in comproprietà con agricoltore diretto
» recupero quote di pensione/benefici concessi in sede pensione
» imu terreno edificabile in comproprietà con agricoltore diretto
» recupero quote di pensione/benefici concessi in sede pensione
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Mobilità compensativa tra infermieri
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Verifica Equitalia
Gio 19 Feb 2015 - 2:17 Da Admin
» split payment
Gio 19 Feb 2015 - 2:16 Da Admin
» codice univoco fatture - IPA
Mer 18 Feb 2015 - 23:29 Da Admin
» tassa rifiuti- delibera di assimilazione
Mer 18 Feb 2015 - 3:33 Da Admin
» graduatoria a T.D.-riflessione
Lun 16 Feb 2015 - 23:57 Da Admin
» BONUS RENZI COMPENSAZIONE F24
Lun 16 Feb 2015 - 6:08 Da Admin
» pensioni S7 - servizi stampati non in ordine di data
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» congedo parentale
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» conflitto di interesse???
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» ICI / IMU IMPIANTI DI RISALITA
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» campo da calcio comunale
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» pensioni s7 e tabella voci emolumenti
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» Antenne. microcelle outdoor
Gio 12 Feb 2015 - 3:51 Da Admin