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Separazione legale - Diritto abitativo a favore del figlio maggiorenne
Chiedo un parere, ai fini della corretta applicazione della aliquota IMU, su questa casistica di diritto abitativo a fronte di separazione legale
a.) Il sottoscritto possiede una abitazione nel comune di Genova il cui possesso è pari all'intera quota del 100%. Non posseggo altre abitazioni né nel Comune di Genova né in altri Comuni.
b.) A seguito di provvedimento di separazione legale tale abitazione (casa coniugale) fu assegnata dal giudice che aveva, letteralmente, così stabilito:
la casa coniugale di - di proprietà del sig. XX YY, viene assegnata in godimento ed uso alla signora XX YY, che vi abiterà unitamente alla figlia WW XX…
c.) Oggi mia figlia è maggiorenne (26 anni) ed è la sola residente nella casa definita dal giudice come "casa coniugale" di Genova
.
d.) La mia ex-moglie, nel 2011, si è accompagnata con altra persona ed è andata a vivere in un altro appartamento.
e.) Io risiedo e vivo in Toscana.
Datosi che il diritto di abitazione stabilito dal giudice nella sentenza di separazione assegna normalmente la casa coniugale all' ex-coniuge (normalmente la ex-moglie) ponendo però assoluta priorità alla tutela della prole, presumo che la scelta di mia figlia, allora studentessa ma oggi maggiorenne e impiegata in una azienda, di rimanere ad abitare nella ex casa coniugale, le competa di diritto, vista la disposizione del giudice all'atto della separazione.
Nel voler adempiere correttamente al pagamento dell'imposta IMU di oramai prossima scadenza, relativamente alla abitazione in esame, domando gentilmente secondo quale modalità tale pagamento debba avvenire, ovvero:
1.) Pagamento con applicazione della aliquota abitazione principale (4% - detrazione di euro 200), effettuato a nome di mia figlia, residente per diritto abitativo come da sentenza del giudice.
2.) Pagamento come abitazione secondaria a mio carico e da me effettuata applicando l'aliquota del 7,6%.
3.) Altra ipotesi.
Grazie della preziosa consulenza
a.) Il sottoscritto possiede una abitazione nel comune di Genova il cui possesso è pari all'intera quota del 100%. Non posseggo altre abitazioni né nel Comune di Genova né in altri Comuni.
b.) A seguito di provvedimento di separazione legale tale abitazione (casa coniugale) fu assegnata dal giudice che aveva, letteralmente, così stabilito:
la casa coniugale di - di proprietà del sig. XX YY, viene assegnata in godimento ed uso alla signora XX YY, che vi abiterà unitamente alla figlia WW XX…
c.) Oggi mia figlia è maggiorenne (26 anni) ed è la sola residente nella casa definita dal giudice come "casa coniugale" di Genova
.
d.) La mia ex-moglie, nel 2011, si è accompagnata con altra persona ed è andata a vivere in un altro appartamento.
e.) Io risiedo e vivo in Toscana.
Datosi che il diritto di abitazione stabilito dal giudice nella sentenza di separazione assegna normalmente la casa coniugale all' ex-coniuge (normalmente la ex-moglie) ponendo però assoluta priorità alla tutela della prole, presumo che la scelta di mia figlia, allora studentessa ma oggi maggiorenne e impiegata in una azienda, di rimanere ad abitare nella ex casa coniugale, le competa di diritto, vista la disposizione del giudice all'atto della separazione.
Nel voler adempiere correttamente al pagamento dell'imposta IMU di oramai prossima scadenza, relativamente alla abitazione in esame, domando gentilmente secondo quale modalità tale pagamento debba avvenire, ovvero:
1.) Pagamento con applicazione della aliquota abitazione principale (4% - detrazione di euro 200), effettuato a nome di mia figlia, residente per diritto abitativo come da sentenza del giudice.
2.) Pagamento come abitazione secondaria a mio carico e da me effettuata applicando l'aliquota del 7,6%.
3.) Altra ipotesi.
Grazie della preziosa consulenza
grumpy- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 07.06.12
Imu
La norma in materia e' chiara ed e' stata ulteriormente chiarita dalla circolare omnibus.
Il diritto assegnato al coniuge in sede di separazione e' a tutti gli effetti , ai fini Imu, assimilabile al diritto di abitazione .(art.4 DL 16/2012)
Il nuovo assetto normativo quindi riferisce la soggettivita' passiva al coniuge titolare del diritto di abitazione giudiziale a nulla rilevando che lo stesso lo utilizzi ovvero non lo utilizzi di fatto.
Qualora pero' non sia utilizzato ( residenza e domicilio ) il coniuge assegnatario dovra' corrispondere l'aliquota ordinaria del 7,6
Il diritto assegnato al coniuge in sede di separazione e' a tutti gli effetti , ai fini Imu, assimilabile al diritto di abitazione .(art.4 DL 16/2012)
Il nuovo assetto normativo quindi riferisce la soggettivita' passiva al coniuge titolare del diritto di abitazione giudiziale a nulla rilevando che lo stesso lo utilizzi ovvero non lo utilizzi di fatto.
Qualora pero' non sia utilizzato ( residenza e domicilio ) il coniuge assegnatario dovra' corrispondere l'aliquota ordinaria del 7,6
Re:IMU
Grazie mille della chiara,veloce, precisa risposta
grumpy- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 07.06.12
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