Gli Enti locali -Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web
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Messaggio  ale Mar 19 Giu 2012 - 2:24

.. per essere certo di non essermi perso pezzi di normativa .... può un amministratore utilizzare il mezzo proprio per recarsi a riunioni, incontri ecc.... collegate alla carica istituzionale? .. ci sono limiti nella spesa?... si riconosce il 5° del costo del carburante? grazie

ale

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Messaggio  Paolo Gros Mar 19 Giu 2012 - 3:40


Diritto al rimborso delle spese di viaggio

L’art. 84 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che agli amministratori che in ragione del loro mandato si recano fuori del capoluogo del comune ove lo stesso ha sede, previa autorizzazione del capo dell’amministrazione, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nella misura fissata con decreto del Ministro dell’interno e dell’economia e finanze, d’intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali.

Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove lo stesso ha sede spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

Il Sindaco non deve essere autorizzato per i viaggi e missioni eseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni (TAR Veneto, Venezia, sez. I, 30 maggio 2011, n. 915).

2) Decreto dei Ministri dell’Interno e dell’ Economia e Finanze

Il decreto interministeriale di attuazione dell’art. 84 del testo unico è stato adottato il 4 agosto 2011 e registrato, senza rilievi, dalla Corte dei conti il 29 settembre 2011, reg. 18, fogl. 375.

L’art. 2 del D.I. disciplina il “rimborso delle spese di viaggio” stabilendo che “in occasione delle missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l’ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Regioni-Autonomie locali”.

3) Disciplina e misura del rimborso delle spese di viaggio

Il decreto stabilisce che agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio “entro quanto stabilito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali”.

Le disposizioni normative che regolano le spese di viaggio dei dirigenti del predetto comparto sono tuttora stabilite dal CCNL Normativo 1998/2001, il cui testo è stato aggiornato dai contenuti normativi dei CCNL 2002/2005 e 2006/2009. Sono rimaste invariate le disposizioni stabilite dall’art. 35 “Trattamento di trasferta, comma 2 lett. b) e c), comma 4 e comma 11” e dall’art. 38 “Copertura assicurativa”.

L’art. 35 stabilisce al comma 2 che al dirigente compete:

b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparate;

c) il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi del trasporto urbani, nei casi e alle condizioni individuati dagli enti secondo la disciplina di cui al comma 11.

Il comma 4 prevede che “il dirigente inviato in trasferta può essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto. In tal caso si applica l’art. 38, commi 2 e seguenti (copertura assicurativa del dirigente, dei trasportati autorizzati e dei danni al veicolo) dello stesso CCNL, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km”.

Il comma 11 prevede che gli enti stabiliscono con gli atti previsti dai propri ordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze organizzative la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati dalla legge o dal contratto individuando la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalità procedurali (i comuni possono adottare regolamenti per disciplinare tutta la materia dei viaggi e missioni, in attuazione del D.I. 4 agosto 2011 e dell’art. 84 del testo unico, avvalendosi della potestà prevista dall’art. 7 dello stesso T.U.).

In merito alle disposizioni dell’art. 35 è da tener presente:

a) l’art. 6, comma 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto che le pubbliche amministrazioni dell’elenco ISTAT, compresi quindi i Comuni, dal 2011 non possono effettuare spese di ammontare superiore all’80% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per l’acquisto, manutenzione e noleggio di auto, compresi i buoni taxi;

b) l’art. 18 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 ha stabilito che gli amministratori pubblici che utilizzano il mezzo di trasporto aereo volano in classe economica;

c) in relazione a quanto previsto dall’art. 38 del CCNL per l’effettuazione di viaggi con mezzo proprio, autorizzati dall’ente, è da considerare l’opportunità di coordinare la copertura assicurativa dallo stesso stabilita con la facoltà di assicurazione contro i rischi di esercizio del mandato di cui all’art. 86 del testo unico n. 267/2000.

4) Rimborsi spese viaggio ai dipendenti - pareri Corte dei conti.

In merito alle “modifiche normative” delle disposizioni del “CCNL normativo 1998/2001” che secondo quanto comunicato non renderebbero possibile rimborsare agli amministratori il costo chilometrico per uso di mezzo proprio, presumiamo che vi riferiate a quanto disposto dall’art. 6, comma 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, che soppresse l’art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e l’art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417, norme che nell’ambito del trattamento economico di missione dei dipendenti statali stabilivano, solo per essi, le modalità per l’autorizzazione all’uso di mezzi propri di trasporto per le funzioni ispettive del personale dello Stato alle stesse addetto e ne determinava l’indennità chilometrica. Le due disposizioni abrogate non facevano alcun riferimento al personale degli enti locali.

L’abrogazione disposta dal D.L. n. 78, su richiesta di una Provincia, fu oggetto di parere della Sezione della Corte dei conti per la Lombardia (n. 949 del 1.10.2010) la quale non escluse l’estendibilità ai dipendenti degli enti locali pur ritenendo di non poter intervenire nell’organizzazione dei servizi degli enti locali, per cui competeva all’ente locale di valutare le esigenze di servizio e la convenienza economica per l’autorizzazione all’uso di mezzi propri di trasporto per i dipendenti.

La Sezione di controllo della Corte dei conti per la Toscana richiesta da un Comune di pronunciarsi sullo stesso oggetto, con deliberazione del 17 novembre 2010 rimise la questione alle Sezioni Unite della Corte dei conti in sede di controllo le quali, con parere n.8 del 7 febbraio 2011, ritennero che è tuttora consentito agli enti locali di autorizzare l’uso del mezzo di trasporto privato da parte dei propri dipendenti, spettando agli stessi enti il compito di regolare con proprie disposizioni un indennizzo del costo del mezzo proprio corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso a trasporti pubblici.

5) Disciplina legislativa dei rimborsi per i Consiglieri comunali e provinciali

È da tener conto che al momento del pronunciamento dei pareri della Corte dei conti, per il rimborso spese di viaggio per i Consiglieri comunali e provinciali era vigente l’art. 77-bis del D.L. 25 giugno 2009, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 112, con il quale è stato stabilito il rimborso, per le trasferte effettuate con mezzo proprio, pari ad un quinto del costo di un litro di benzina per ogni km.. Disposizione che non è stata abrogata o modificata da leggi successive, della quale non vi è cenno nei ricordati pareri della Corte dei conti, riferiti ai dipendenti.

Per tutti gli Amministratori degli enti locali il rimborso delle spese di viaggio è disciplinato dall’art. 84 del testo unico e dall’art. 2 del decreto interministeriale 4 agosto 2011.

6) Disciplina regolamentare

In merito a quanto rilevato per la classe ammessa per i viaggi in ferrovia o nave (per quelli in aereo abbiamo già indicato la limitazione posta dal D.L. n. 138/2011) si ricorda che l’art. 4 del D.I. prevede che gli enti locali possono, nell’esercizio della propria autonomia, determinare in riduzione le misure dei rimborsi.

A nostro avviso gli enti locali dovrebbero disciplinare le autorizzazioni delle missioni, viaggi, mezzi di trasporto usati, con apposito regolamento adottato dal Consiglio comunale nell’esercizio dei poteri di cui al sopra ricordato art.7 del testo unico n. 267/2000.






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Messaggio  ale Mar 19 Giu 2012 - 4:00

Paolo Gros ha scritto:
Diritto al rimborso delle spese di viaggio

L’art. 84 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che agli amministratori che in ragione del loro mandato si recano fuori del capoluogo del comune ove lo stesso ha sede, previa autorizzazione del capo dell’amministrazione, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nella misura fissata con decreto del Ministro dell’interno e dell’economia e finanze, d’intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali.

Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove lo stesso ha sede spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

Il Sindaco non deve essere autorizzato per i viaggi e missioni eseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni (TAR Veneto, Venezia, sez. I, 30 maggio 2011, n. 915).

2) Decreto dei Ministri dell’Interno e dell’ Economia e Finanze

Il decreto interministeriale di attuazione dell’art. 84 del testo unico è stato adottato il 4 agosto 2011 e registrato, senza rilievi, dalla Corte dei conti il 29 settembre 2011, reg. 18, fogl. 375.

L’art. 2 del D.I. disciplina il “rimborso delle spese di viaggio” stabilendo che “in occasione delle missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l’ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Regioni-Autonomie locali”.

3) Disciplina e misura del rimborso delle spese di viaggio

Il decreto stabilisce che agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio “entro quanto stabilito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali”.

Le disposizioni normative che regolano le spese di viaggio dei dirigenti del predetto comparto sono tuttora stabilite dal CCNL Normativo 1998/2001, il cui testo è stato aggiornato dai contenuti normativi dei CCNL 2002/2005 e 2006/2009. Sono rimaste invariate le disposizioni stabilite dall’art. 35 “Trattamento di trasferta, comma 2 lett. b) e c), comma 4 e comma 11” e dall’art. 38 “Copertura assicurativa”.

L’art. 35 stabilisce al comma 2 che al dirigente compete:

b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparate;

c) il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi del trasporto urbani, nei casi e alle condizioni individuati dagli enti secondo la disciplina di cui al comma 11.

Il comma 4 prevede che “il dirigente inviato in trasferta può essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto. In tal caso si applica l’art. 38, commi 2 e seguenti (copertura assicurativa del dirigente, dei trasportati autorizzati e dei danni al veicolo) dello stesso CCNL, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km”.

Il comma 11 prevede che gli enti stabiliscono con gli atti previsti dai propri ordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze organizzative la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati dalla legge o dal contratto individuando la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalità procedurali (i comuni possono adottare regolamenti per disciplinare tutta la materia dei viaggi e missioni, in attuazione del D.I. 4 agosto 2011 e dell’art. 84 del testo unico, avvalendosi della potestà prevista dall’art. 7 dello stesso T.U.).

In merito alle disposizioni dell’art. 35 è da tener presente:

a) l’art. 6, comma 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto che le pubbliche amministrazioni dell’elenco ISTAT, compresi quindi i Comuni, dal 2011 non possono effettuare spese di ammontare superiore all’80% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per l’acquisto, manutenzione e noleggio di auto, compresi i buoni taxi;

b) l’art. 18 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 ha stabilito che gli amministratori pubblici che utilizzano il mezzo di trasporto aereo volano in classe economica;

c) in relazione a quanto previsto dall’art. 38 del CCNL per l’effettuazione di viaggi con mezzo proprio, autorizzati dall’ente, è da considerare l’opportunità di coordinare la copertura assicurativa dallo stesso stabilita con la facoltà di assicurazione contro i rischi di esercizio del mandato di cui all’art. 86 del testo unico n. 267/2000.

4) Rimborsi spese viaggio ai dipendenti - pareri Corte dei conti.

In merito alle “modifiche normative” delle disposizioni del “CCNL normativo 1998/2001” che secondo quanto comunicato non renderebbero possibile rimborsare agli amministratori il costo chilometrico per uso di mezzo proprio, presumiamo che vi riferiate a quanto disposto dall’art. 6, comma 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, che soppresse l’art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e l’art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417, norme che nell’ambito del trattamento economico di missione dei dipendenti statali stabilivano, solo per essi, le modalità per l’autorizzazione all’uso di mezzi propri di trasporto per le funzioni ispettive del personale dello Stato alle stesse addetto e ne determinava l’indennità chilometrica. Le due disposizioni abrogate non facevano alcun riferimento al personale degli enti locali.

L’abrogazione disposta dal D.L. n. 78, su richiesta di una Provincia, fu oggetto di parere della Sezione della Corte dei conti per la Lombardia (n. 949 del 1.10.2010) la quale non escluse l’estendibilità ai dipendenti degli enti locali pur ritenendo di non poter intervenire nell’organizzazione dei servizi degli enti locali, per cui competeva all’ente locale di valutare le esigenze di servizio e la convenienza economica per l’autorizzazione all’uso di mezzi propri di trasporto per i dipendenti.

La Sezione di controllo della Corte dei conti per la Toscana richiesta da un Comune di pronunciarsi sullo stesso oggetto, con deliberazione del 17 novembre 2010 rimise la questione alle Sezioni Unite della Corte dei conti in sede di controllo le quali, con parere n.8 del 7 febbraio 2011, ritennero che è tuttora consentito agli enti locali di autorizzare l’uso del mezzo di trasporto privato da parte dei propri dipendenti, spettando agli stessi enti il compito di regolare con proprie disposizioni un indennizzo del costo del mezzo proprio corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso a trasporti pubblici.

5) Disciplina legislativa dei rimborsi per i Consiglieri comunali e provinciali

È da tener conto che al momento del pronunciamento dei pareri della Corte dei conti, per il rimborso spese di viaggio per i Consiglieri comunali e provinciali era vigente l’art. 77-bis del D.L. 25 giugno 2009, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 112, con il quale è stato stabilito il rimborso, per le trasferte effettuate con mezzo proprio, pari ad un quinto del costo di un litro di benzina per ogni km.. Disposizione che non è stata abrogata o modificata da leggi successive, della quale non vi è cenno nei ricordati pareri della Corte dei conti, riferiti ai dipendenti.

Per tutti gli Amministratori degli enti locali il rimborso delle spese di viaggio è disciplinato dall’art. 84 del testo unico e dall’art. 2 del decreto interministeriale 4 agosto 2011.

6) Disciplina regolamentare

In merito a quanto rilevato per la classe ammessa per i viaggi in ferrovia o nave (per quelli in aereo abbiamo già indicato la limitazione posta dal D.L. n. 138/2011) si ricorda che l’art. 4 del D.I. prevede che gli enti locali possono, nell’esercizio della propria autonomia, determinare in riduzione le misure dei rimborsi.

A nostro avviso gli enti locali dovrebbero disciplinare le autorizzazioni delle missioni, viaggi, mezzi di trasporto usati, con apposito regolamento adottato dal Consiglio comunale nell’esercizio dei poteri di cui al sopra ricordato art.7 del testo unico n. 267/2000.






grazie come sempre Paolo

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