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http://www.irpef.info/ICI - Immobile di categoria D - procedura comma 336
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ICI - Immobile di categoria D - procedura comma 336
Un'impresa, dopo aver ultimato un immobile strumentale di categoria D nel 2009, non provvede al relativo accatastamento nè dichiara ai fini I.C.I. alcun valore imponibile nè paga in qualche modo l'imposta.
Nel 2011 il Comune sollecita l'impresa ad accatastare l'immobile utilizzando la procedura di cui all'art. 1, comma 336, Legge 311/2004, avvertendo che la rendita retroagirà comunque all'anno successivo rispetto alla data di presentazione della denuncia catastale.
L'impresa provvede nel 2012 presentando un docfa e regolarizzando l'iscrizione dell'immobile.
Per tali immobili la base imponibile è solitamente quella delle scritture contabili.
L'impresa cioè avrebbe dovuto per gli anni 2009, 2010, 2011 (e 2012) calcolare l'imposta considerando tali valori.
A questo punto il comune, dovendo recuperare con atti di accertamento l'imposta non versata per le annualità 2009, 2010, 2011 e 2012 dovrà utilizzare come base imponibile la rendita accertata con la procedura 336 (che ai sensi del comma 337 legittimamente retroagisce) oppure quella ricavabile dalle scritture contabili che, ripeto, avrebbe dovuto costituire il corretto riferimento per la quantificazione dell'imposta negli anni dal 2009 al 2012 ?
Nel 2011 il Comune sollecita l'impresa ad accatastare l'immobile utilizzando la procedura di cui all'art. 1, comma 336, Legge 311/2004, avvertendo che la rendita retroagirà comunque all'anno successivo rispetto alla data di presentazione della denuncia catastale.
L'impresa provvede nel 2012 presentando un docfa e regolarizzando l'iscrizione dell'immobile.
Per tali immobili la base imponibile è solitamente quella delle scritture contabili.
L'impresa cioè avrebbe dovuto per gli anni 2009, 2010, 2011 (e 2012) calcolare l'imposta considerando tali valori.
A questo punto il comune, dovendo recuperare con atti di accertamento l'imposta non versata per le annualità 2009, 2010, 2011 e 2012 dovrà utilizzare come base imponibile la rendita accertata con la procedura 336 (che ai sensi del comma 337 legittimamente retroagisce) oppure quella ricavabile dalle scritture contabili che, ripeto, avrebbe dovuto costituire il corretto riferimento per la quantificazione dell'imposta negli anni dal 2009 al 2012 ?
CdRtrib- Messaggi : 22
Data d'iscrizione : 26.06.12
Re: ICI - Immobile di categoria D - procedura comma 336
se non vi sono state modifiche nell'immobile negli anni oggetto d'accertamento ritengo corretto utilizzare come base imponibile la rendita attribuita con la procedura 336 a decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1º gennaio dell’anno di notifica della richiesta del comune.
Re: ICI - Immobile di categoria D - procedura comma 336
Grazie dell'immediata replica.
Quindi non ritieni applicabile in questo caso la norma del 504/92 che, nella sua specialità, prevede come base imponibile il valore delle scritture contabili.
A sostegno della tua tesi il comma 337 infatti recita "Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale".
Quindi non ritieni applicabile in questo caso la norma del 504/92 che, nella sua specialità, prevede come base imponibile il valore delle scritture contabili.
A sostegno della tua tesi il comma 337 infatti recita "Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale".
CdRtrib- Messaggi : 22
Data d'iscrizione : 26.06.12
Re: ICI - Immobile di categoria D - procedura comma 336
mi sembra un dato + attendibile derivante dalla attribuzione di classamento e rendita da parte dell'agenzia del territorio
Re: ICI - Immobile di categoria D - procedura comma 336
No .. l'impresa ha presentato il docfa prima che l'agenzia procedesse in surroga. Ma è la stessa cosa ai fini del 337 (salvo rettifica da parte dell'Agenzia ovviamente).
CdRtrib- Messaggi : 22
Data d'iscrizione : 26.06.12
Re: ICI - Immobile di categoria D - procedura comma 336
l'accatastamento viene fatto con rendita proposta e l'agenzia si riserva 1 anno di tempo (tra l'altro non perentorio) per eventuale rettifica nel classamento
- quindi se non rettificata entro 1 anno s'intende confermata
- se rettificata la nuova rendita attribuita esplicherà efficacia retroattiva (ex tunc), cioè a decorrere dalla data dell’originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita agli intestatari della partita catastale.
In relazione a tale ultimo delicato aspetto, peraltro, sembra assumere decisiva rilevanza la cennata connotazione attribuibile all’attività di autotutela nel peculiare settore catastale. In tale contesto, infatti, il provvedimento emesso in sede di autotutela non appare qualificabile, strictu sensu, come mero atto modificativo della rendita - secondo l’accezione desumibile dall’art. 74 citato - ma, piuttosto, come atto tendente a ripristinare la correttezza e/o la legittimità di un provvedimento (l’atto attributivo o modificativo della rendita) errato fin dall’origine, cioè fin dalla sua emanazione.
- quindi se non rettificata entro 1 anno s'intende confermata
- se rettificata la nuova rendita attribuita esplicherà efficacia retroattiva (ex tunc), cioè a decorrere dalla data dell’originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita agli intestatari della partita catastale.
In relazione a tale ultimo delicato aspetto, peraltro, sembra assumere decisiva rilevanza la cennata connotazione attribuibile all’attività di autotutela nel peculiare settore catastale. In tale contesto, infatti, il provvedimento emesso in sede di autotutela non appare qualificabile, strictu sensu, come mero atto modificativo della rendita - secondo l’accezione desumibile dall’art. 74 citato - ma, piuttosto, come atto tendente a ripristinare la correttezza e/o la legittimità di un provvedimento (l’atto attributivo o modificativo della rendita) errato fin dall’origine, cioè fin dalla sua emanazione.
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