Gli Enti locali -Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.
Cerca
 
 

Risultati per:
 


Rechercher Ricerca avanzata

Ultimi argomenti attivi
» Cambio compensativo
Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale EmptyVen 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin

» Mobilità compensativa tra infermieri
Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale EmptyVen 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin

» Verifica Equitalia
Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale EmptyGio 19 Feb 2015 - 2:17 Da Admin

» split payment
Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale EmptyGio 19 Feb 2015 - 2:16 Da Admin

» codice univoco fatture - IPA
Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale EmptyMer 18 Feb 2015 - 23:29 Da Admin

» tassa rifiuti- delibera di assimilazione
Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale EmptyMer 18 Feb 2015 - 3:33 Da Admin

» graduatoria a T.D.-riflessione
Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale EmptyLun 16 Feb 2015 - 23:57 Da Admin

» BONUS RENZI COMPENSAZIONE F24
Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale EmptyLun 16 Feb 2015 - 6:08 Da Admin

» pensioni S7 - servizi stampati non in ordine di data
Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale EmptyLun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin

» congedo parentale
Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale EmptyLun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin

» conflitto di interesse???
Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale EmptyVen 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin

» ICI / IMU IMPIANTI DI RISALITA
Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale EmptyVen 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin

» campo da calcio comunale
Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale EmptyVen 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin

» pensioni s7 e tabella voci emolumenti
Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale EmptyVen 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin

» Antenne. microcelle outdoor
Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale EmptyGio 12 Feb 2015 - 3:51 Da Admin

Navigazione
 Portale
 Forum
 Lista utenti
 Profilo
 FAQ
 Cerca
Partner
creare un forum
Calcolo Irpef on line
http://www.irpef.info/

Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale

+5
marcob75
dinardez
elfo
Paolo Gros
Pascale C.
9 partecipanti

Andare in basso

Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale Empty Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale

Messaggio  Pascale C. Mer 4 Lug 2012 - 8:52

Buongiorno, sono uno studente alle prese con gli strumenti di riscossione coattiva.
Vorrei gentilmente chiederle qualche chiarimento sull'argomento, in particolare vorrei capire quali sono le principali differenze tra il ruolo e l'ingiunzione fiscale. Tenendo presente quanto disposto dal D.lgs. 446/1997 in merito alla facoltà degli enti locali di scegliere la modalità di riscossione, vorrei capire cosa contraddistingue uno strumento dall'altro e quali sono, ad oggi, gli strumenti previsti dal DPR 602/1973 che sono compatibili con l'ingiunzione fiscale (ex dr 639/1910).
La ringrazio per l'attenzione e la sua disponibilità.
Cordiali saluti
Pascale C.

Pascale C.

Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 04.07.12

Torna in alto Andare in basso

Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale Empty Ingiunzione

Messaggio  Paolo Gros Mer 4 Lug 2012 - 23:57

ti riporto la componente di una dispensa che scrissi tempo or sono al riguardo


Con l’applicazione dell’art.52 del D.Lgs 15.12.1997 n.446 gli enti locali hanno potuto regolamentare in piena autonomia le forme ed i tempi delle proprie entrate,anche tributarie.
Occorre a tale proposito rammentare che tutta quanta la materia era oggetto di norme regolamentari ad esclusione :
1. aliquote massime per imposte e tasse
2. fattispecie imponibile
3. soggetto passivo

Ne consegue che tutte le altre modalità di gestione delle proprie entrate potessero, come possono, rientrare nei singoli regolamenti normando innovative forme di accertamento, di liquidazione e di riscossione.
In questo contesto si esaminerà la fattispecie dell’Ente locale che ha optato per la gestione diretta delle proprie entrate.
Ovviamente in tale ipotesi la riscossione coattiva delle somme in sofferenza dovrà avvenire ai sensi del Regio Decreto n.639 del 14.04.1910 attraverso l’ingiunzione fiscale.
Fu infatti il D.P.R. 28.01.1988 n.43 ( Istituzione del servizio nazionale di riscossione) che privilegiando lo strumento del ruolo in capo al concessionario, relegò a ruolo di secondo piano l’ingiunzione fiscale che tale rimase per oltre un decennio.
E’ da rimarcare che quegli enti che comunque utilizzavano l’ingiunzione fiscale prima dell’avvento dell’art.229 del DLgs 51/98 ( enti con riscossione diretta dei proventi dell’acquedotto) erano tenuti ad un iter assai laborioso per l’ottenimento del visto di esecutività del giudice.
Con l’istituzione del giudice unico tale visto non fu più necessario e tant’è che l’ingiunzione fiscale è da allora ( post 19.02.1998) esecutiva di diritto all’atto della sottoscrizione del funzionario responsabile della singola imposta.
Appare chiaro che i tempi per l’emissione dell’ingiunzione fiscale sono a questo punto estremamente ridotti e celeri poiché la trasformazione giudiziale dell’ingiunzione fiscale può avvenire esclusivamente in caso di opposizione .
Per maggior compresione si allega di seguito un modello di ingiunzione fiscale utilizzabile per qualsivoglia entrate dell’ente locale :


COMUNE DI ______________
Servizio Tributi

Prot. ______________
il, ___________________

INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DELLA SOMMA DI £.___________________________ __________ DOVUTA PER__________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Considerato che il Sig./la Ditta:________________________________________________________
entro il giorno__________________ avrebbe dovuto versare, in favore di questo Comune la somma di £. ___________________________ _____________________ in relazione al seguente atto: _______________________________________________________________________________
Visto che con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno in data ___________________ n. prot.________________, il medesimo/la stessa Ditta è stata invitata ad effettuare il detto versamento entro il giorno__________________;

Visto che anche quest’ultimo sollecito non ha avuto l’esito sperato;

Visto l’art. 52, comma VI del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, che testualmente recita: “La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29.09.1973 n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28.01.1988 n. 43 ovvero con quella indicata dal R.D. 14.04.1910 n. 639 se svolta in proprio dall’ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera “b” del comma IV;

Ritenuto, pertanto, di dovere dare corso alla procedura per la riscossione coattiva della detta somma;

Visto che questo Comune non ha affidato le riscossioni coattive al concessionario del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28.01.1988 n. 43, per cui si rende necessario seguire la procedura indicata dal R.D. 14.04.1910 n. 639;


Visto il R.D. 14.04.1910 che all’art. 2, commi I e II, testualmente recita: “Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell’ordine, emesso dal competente ufficio dell’ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta. La ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l’ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta; ed è notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all’Ufficio di conciliazione.”










Visto l’art. 229 del D. Lgs. 19.02.1998 n. 51 che testualmente recita: “Il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto”;

Visto il regolamento ______________________________________________________________

INGIUNGE

Al Sig./alla Ditta ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

di pagare entro trenta giorni dalla notifica della presente ingiunzione, utilizzando l’allegato modulo di c.c.p. o presso la Tesoreria Comunale – c.c.b , la somma di £. ______________ __________ per il seguente seguente titolo:_________________________________________________________
con diffida che, in difetto dell’integrale o puntuale pagamento, sarà dato corso agli atti esecutivi a termine del precitato Testo Unico 14.04.1910 n. 639.

Si precisa che l’importo succitato è comprensivo degli interessi per ritardato pagamento, più propriamente denominati indennità di mora, previsti per assicurare il puntuale adempimento dell’obbligazione ancorché di natura tributaria, con fini risarcitori e vengono computati dalla data di scadenza del mancato versamento alla data di notificazione della presente nella misura stabilita per gli interessi legali (3,5% per anno pro die dal 1.1.2001-2,5% per anno pro die dal 1.1.1999 al 31.12.2000 -5% per anno pro die ante 1998).
ATTENZIONE : a detta somma dovranno essere aggiunti i diritti spettanti all’Ufficiale notificatore desumendoli dalla specifica a lato della notificazione nella voce” Totale complessivo”.
Avverso la presente ingiunzione la S.V., in relazione al combinato disposto dell’art. 3 del R.D. 14.04.1910 n. 639 e dell’art. 7 del Codice di Procedura Civile. Come sostituito dall’art. 17 della L. 21.11.1991 n. 374, ha facoltà di produrre, entro trenta giorni dalla notifica del presente atto, ricorso al Giudice di Pace cui alla legge 21.11.1991 n. 374.

A norma dell’art. 8 della legge 7.8.1990 n. 241, si comunica che responsabile del presente procedimento è il Sig.________________________________________________________ che potrà contattare anche telefonicamente al n
IL Funzionario Responsabile


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Dall’esame della stessa appare evidente che dopo trenta giorni ( e non sessanta come nel caso di riscossione a mezzo ruolo) dalla avvenuta notificazione da parte del Messo del Giudice di Pace o dell’Ufficiale Giudiziario il titolo sia sufficiente per l’esecuzione forzata sui beni del debitore.
L’opposizione giudiziale che può nel medesimo termine previsto per il pagamento essere proposta deve essere inoltrata al Giudice di Pace competente per territorio che giudicherà sulla forma e sulla regolarità dell’atto ingiuntivo e non sugli atti ad esso propedeutici ( Es: accertamento Tarsu sul quale nei sessanta giorni successivi alla notificazione non è avvenuto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale) .

E’ opinione dello scrivente che la notificazione debba essere eseguita dal Messo del Giudice di Pace , ove esistente, dall’Ufficiale Giudiziario presso la Pretura circondariale o dall’Ufficiale Giudiziario presso la Corte di Appello competente per territorio ( in tale ultimo caso i diritti di notificazione saranno applicati in forma ridotta).
L’ingiunzione fiscale rappresenta sicuramente un valido ed attuale strumento per l’ente locale in quanto rispetto all’incertezza delle riscossioni coattive a seguito ruolo permette:

• rapidità di complilazione
• rapidità di notificazione
• maggior impatto spicologico sul contribuente . ( notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario)
• minor tempo per il pagamento
• diretto controllo delle fasi di riscossione
• effettività della riscossione
• minor incidenza delle quote inesegibili
• disponibilità delle somme in tempo reale
• abbattimento dei costi dell’aggio percentuale
• monitoraggio degli accreditamenti


Valutati gli aspetti generali e la forma dell’ingiunzione fiscale è fuor di dubbio che occorra esaminare la fattispecie in cui il debitore non provveda al pagamento della stessa nei trenta giorni.
L’ufficio impositore dovrà provvedere alla richiesta, allegando l’ingiunzione notificata e non contestata, all’Ufficiale giudiziario di procedere al pignoramento mobiliare o immobiliare o presso terzi se necessario.
L’Ufficiale giudiziario, effettuato il verbale di pignoramento, invierà all’Ente richiedente copia del verbale stesso con indicazione dei beni sottoposti a pegno.
A questo punto il responsabile del servizio interessato provvederà alla nomina dello stimatore del bene ed dopo la sua valutazione monetaria alla richiesta ( anche avvalendosi di istituti di vendite giudiziarie) di pubblico incanto.
L’Istituto che eseguirà la vendita per asta pubblica provvederà a liquidare all’ente richiedente la somma iscritta nell’ingiunzione, a trattenere il proprio compenso ed a restituire l’eventuale eccedenza al debitore . ( Es: Ingiunzione Tarsu di £.350.000 spese di notificazione comprese- Verbale di pegno con stima di un televisore per £.1.000.000 – Vendita all’asta per £.800.000 di cui £.350.000 all’Ente creditore £.50.000 all’istituto vendite giudiziarie e £.400.000 residue al debitore).
Paolo Gros
Paolo Gros
Admin

Messaggi : 51828
Data d'iscrizione : 30.07.10

http://paologros.oneminutesite.it/

Torna in alto Andare in basso

Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale Empty Il procedimento esecutivo dell'ingiunzione

Messaggio  Pascale C. Gio 27 Set 2012 - 8:52

La ringrazio per la puntualità e precisione della risposta. Le chiedo se può indicarmi un testo o se del caso, anche la sua dispensa, per avere una descrizione dettagliata del procedimento esecutivo ex r.d. 639/1910. In particolare avrei bisogno di sapere quali sono le fasi e i tempi in cui si articola il procedimento di ingiunzione e quali sono gli strumenti che di volta in volta possono essere adottati per il recupero coattivo.

La ringrazio in anticpo per la sua disponibilità.
Un cordiale saluto,
Pascale C.


Paolo Gros ha scritto:ti riporto la componente di una dispensa che scrissi tempo or sono al riguardo


Con l’applicazione dell’art.52 del D.Lgs 15.12.1997 n.446 gli enti locali hanno potuto regolamentare in piena autonomia le forme ed i tempi delle proprie entrate,anche tributarie.
Occorre a tale proposito rammentare che tutta quanta la materia era oggetto di norme regolamentari ad esclusione :
1. aliquote massime per imposte e tasse
2. fattispecie imponibile
3. soggetto passivo

Ne consegue che tutte le altre modalità di gestione delle proprie entrate potessero, come possono, rientrare nei singoli regolamenti normando innovative forme di accertamento, di liquidazione e di riscossione.
In questo contesto si esaminerà la fattispecie dell’Ente locale che ha optato per la gestione diretta delle proprie entrate.
Ovviamente in tale ipotesi la riscossione coattiva delle somme in sofferenza dovrà avvenire ai sensi del Regio Decreto n.639 del 14.04.1910 attraverso l’ingiunzione fiscale.
Fu infatti il D.P.R. 28.01.1988 n.43 ( Istituzione del servizio nazionale di riscossione) che privilegiando lo strumento del ruolo in capo al concessionario, relegò a ruolo di secondo piano l’ingiunzione fiscale che tale rimase per oltre un decennio.
E’ da rimarcare che quegli enti che comunque utilizzavano l’ingiunzione fiscale prima dell’avvento dell’art.229 del DLgs 51/98 ( enti con riscossione diretta dei proventi dell’acquedotto) erano tenuti ad un iter assai laborioso per l’ottenimento del visto di esecutività del giudice.
Con l’istituzione del giudice unico tale visto non fu più necessario e tant’è che l’ingiunzione fiscale è da allora ( post 19.02.1998) esecutiva di diritto all’atto della sottoscrizione del funzionario responsabile della singola imposta.
Appare chiaro che i tempi per l’emissione dell’ingiunzione fiscale sono a questo punto estremamente ridotti e celeri poiché la trasformazione giudiziale dell’ingiunzione fiscale può avvenire esclusivamente in caso di opposizione .
Per maggior compresione si allega di seguito un modello di ingiunzione fiscale utilizzabile per qualsivoglia entrate dell’ente locale :


COMUNE DI ______________
Servizio Tributi

Prot. ______________
il, ___________________

INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DELLA SOMMA DI £.___________________________ __________ DOVUTA PER__________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Considerato che il Sig./la Ditta:________________________________________________________
entro il giorno__________________ avrebbe dovuto versare, in favore di questo Comune la somma di £. ___________________________ _____________________ in relazione al seguente atto: _______________________________________________________________________________
Visto che con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno in data ___________________ n. prot.________________, il medesimo/la stessa Ditta è stata invitata ad effettuare il detto versamento entro il giorno__________________;

Visto che anche quest’ultimo sollecito non ha avuto l’esito sperato;

Visto l’art. 52, comma VI del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, che testualmente recita: “La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29.09.1973 n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28.01.1988 n. 43 ovvero con quella indicata dal R.D. 14.04.1910 n. 639 se svolta in proprio dall’ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera “b” del comma IV;

Ritenuto, pertanto, di dovere dare corso alla procedura per la riscossione coattiva della detta somma;

Visto che questo Comune non ha affidato le riscossioni coattive al concessionario del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28.01.1988 n. 43, per cui si rende necessario seguire la procedura indicata dal R.D. 14.04.1910 n. 639;


Visto il R.D. 14.04.1910 che all’art. 2, commi I e II, testualmente recita: “Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell’ordine, emesso dal competente ufficio dell’ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta. La ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l’ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta; ed è notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all’Ufficio di conciliazione.”










Visto l’art. 229 del D. Lgs. 19.02.1998 n. 51 che testualmente recita: “Il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto”;

Visto il regolamento ______________________________________________________________

INGIUNGE

Al Sig./alla Ditta ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

di pagare entro trenta giorni dalla notifica della presente ingiunzione, utilizzando l’allegato modulo di c.c.p. o presso la Tesoreria Comunale – c.c.b , la somma di £. ______________ __________ per il seguente seguente titolo:_________________________________________________________
con diffida che, in difetto dell’integrale o puntuale pagamento, sarà dato corso agli atti esecutivi a termine del precitato Testo Unico 14.04.1910 n. 639.

Si precisa che l’importo succitato è comprensivo degli interessi per ritardato pagamento, più propriamente denominati indennità di mora, previsti per assicurare il puntuale adempimento dell’obbligazione ancorché di natura tributaria, con fini risarcitori e vengono computati dalla data di scadenza del mancato versamento alla data di notificazione della presente nella misura stabilita per gli interessi legali (3,5% per anno pro die dal 1.1.2001-2,5% per anno pro die dal 1.1.1999 al 31.12.2000 -5% per anno pro die ante 1998).
ATTENZIONE : a detta somma dovranno essere aggiunti i diritti spettanti all’Ufficiale notificatore desumendoli dalla specifica a lato della notificazione nella voce” Totale complessivo”.
Avverso la presente ingiunzione la S.V., in relazione al combinato disposto dell’art. 3 del R.D. 14.04.1910 n. 639 e dell’art. 7 del Codice di Procedura Civile. Come sostituito dall’art. 17 della L. 21.11.1991 n. 374, ha facoltà di produrre, entro trenta giorni dalla notifica del presente atto, ricorso al Giudice di Pace cui alla legge 21.11.1991 n. 374.

A norma dell’art. 8 della legge 7.8.1990 n. 241, si comunica che responsabile del presente procedimento è il Sig.________________________________________________________ che potrà contattare anche telefonicamente al n
IL Funzionario Responsabile


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Dall’esame della stessa appare evidente che dopo trenta giorni ( e non sessanta come nel caso di riscossione a mezzo ruolo) dalla avvenuta notificazione da parte del Messo del Giudice di Pace o dell’Ufficiale Giudiziario il titolo sia sufficiente per l’esecuzione forzata sui beni del debitore.
L’opposizione giudiziale che può nel medesimo termine previsto per il pagamento essere proposta deve essere inoltrata al Giudice di Pace competente per territorio che giudicherà sulla forma e sulla regolarità dell’atto ingiuntivo e non sugli atti ad esso propedeutici ( Es: accertamento Tarsu sul quale nei sessanta giorni successivi alla notificazione non è avvenuto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale) .

E’ opinione dello scrivente che la notificazione debba essere eseguita dal Messo del Giudice di Pace , ove esistente, dall’Ufficiale Giudiziario presso la Pretura circondariale o dall’Ufficiale Giudiziario presso la Corte di Appello competente per territorio ( in tale ultimo caso i diritti di notificazione saranno applicati in forma ridotta).
L’ingiunzione fiscale rappresenta sicuramente un valido ed attuale strumento per l’ente locale in quanto rispetto all’incertezza delle riscossioni coattive a seguito ruolo permette:

• rapidità di complilazione
• rapidità di notificazione
• maggior impatto spicologico sul contribuente . ( notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario)
• minor tempo per il pagamento
• diretto controllo delle fasi di riscossione
• effettività della riscossione
• minor incidenza delle quote inesegibili
• disponibilità delle somme in tempo reale
• abbattimento dei costi dell’aggio percentuale
• monitoraggio degli accreditamenti


Valutati gli aspetti generali e la forma dell’ingiunzione fiscale è fuor di dubbio che occorra esaminare la fattispecie in cui il debitore non provveda al pagamento della stessa nei trenta giorni.
L’ufficio impositore dovrà provvedere alla richiesta, allegando l’ingiunzione notificata e non contestata, all’Ufficiale giudiziario di procedere al pignoramento mobiliare o immobiliare o presso terzi se necessario.
L’Ufficiale giudiziario, effettuato il verbale di pignoramento, invierà all’Ente richiedente copia del verbale stesso con indicazione dei beni sottoposti a pegno.
A questo punto il responsabile del servizio interessato provvederà alla nomina dello stimatore del bene ed dopo la sua valutazione monetaria alla richiesta ( anche avvalendosi di istituti di vendite giudiziarie) di pubblico incanto.
L’Istituto che eseguirà la vendita per asta pubblica provvederà a liquidare all’ente richiedente la somma iscritta nell’ingiunzione, a trattenere il proprio compenso ed a restituire l’eventuale eccedenza al debitore . ( Es: Ingiunzione Tarsu di £.350.000 spese di notificazione comprese- Verbale di pegno con stima di un televisore per £.1.000.000 – Vendita all’asta per £.800.000 di cui £.350.000 all’Ente creditore £.50.000 all’istituto vendite giudiziarie e £.400.000 residue al debitore).

Pascale C.

Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 04.07.12

Torna in alto Andare in basso

Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale Empty File

Messaggio  Paolo Gros Ven 28 Set 2012 - 0:02

Verifica la tua mail di iscrizione . inviato
Paolo Gros
Paolo Gros
Admin

Messaggi : 51828
Data d'iscrizione : 30.07.10

http://paologros.oneminutesite.it/

Torna in alto Andare in basso

Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale Empty Re: Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale

Messaggio  Pascale C. Ven 28 Set 2012 - 2:50

La mail di iscrizione non è variata. Quali problemi ha riscontrato? se mi ha inoltrato qualcosa a quell'indirizzo, non ho ricevuto nulla!
Grazie mille
Pascale C.

Pascale C.

Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 04.07.12

Torna in alto Andare in basso

Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale Empty Re: Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale

Messaggio  elfo Sab 29 Set 2012 - 12:51

Ciao Paolo,
nel caso di notifica ingiunzione con messo comunale, quale problema ravvisi?
grazie Elena

elfo

Messaggi : 74
Data d'iscrizione : 22.10.11

Torna in alto Andare in basso

Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale Empty differenza

Messaggio  Paolo Gros Sab 29 Set 2012 - 23:55

Il problema poteva essserci fino a che l'ingiunzione 639 doveva essere resa esecutiva dall'allora Pretore poiche' l'atto rivestiva nel caso la speciticita' di ato giudiziario a notificarsi a cura dell'ufficiale giudiziario.
Nell'attuale poiche' l'atto e' esecutivo di diritto alla sottoscrizione del funzionario responsabile non vedo problemi particolari a che tale atto possa essere notificato anche dal messo comunale.
Qualche giurista potrebbe eccepire e ricorrere ma se ricorre e' perche' conosce l'atto e ne e' comunque venuto a conoscenza derivandone che la notificazione ha sortito i propri effetti
Paolo Gros
Paolo Gros
Admin

Messaggi : 51828
Data d'iscrizione : 30.07.10

http://paologros.oneminutesite.it/

Torna in alto Andare in basso

Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale Empty Processo di ingiunzione

Messaggio  Pascale C. Mar 2 Ott 2012 - 7:42

Chiedo scusa per il disturbo ma avrei bisogno di chiederle alcune spiegazioni che non riesco a reperire altrove:

In caso di tributi regionali (ad esempio bollo auto) da riscuotere con ingiunzione fiscale:
- la notifica dell'ingiunzione può essere effettuata a mezzo posta raccomandata?
- l'ingiunzione deve essere sempre preceduta da un avviso o può non essere correlata ad alcun atto essendo atto prodromico?
- nelle forme di pignoramento presso terzi, è possibile effettuare il pignoramento del quinto dello stipendio?
- considerata la portata del tributo da riscuotere, ci sono delle norme che stabiliscono un ordine relativo agli istituti ai quali ricorrere? Mi spiego meglio, per la riscossione di un bollo auto, è obbligatorio procedere nell'ordine: avviso bonario, fermo amministrativo, pignoramento presso terzi ecc.. oppure si può procedere al pignoramento senza effettuare il fermo?
La ringrazio fortemente per il prezioso aiuto.
Saluti,
Pascale C.

Pascale C.

Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 04.07.12

Torna in alto Andare in basso

Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale Empty Ingiunzione

Messaggio  Paolo Gros Mer 3 Ott 2012 - 0:00

provo per punti:

-La notifica a mezzo posta la può fare l'ufficio che ha emesso il provvedimento, indipendentemente dall'ambito territoriale, per i tributi locali la potrebbe fare anche con semplice raccomandata A.R. (vedi art. 1, comma 161, della legge n° 296 del 27/12/2006 "finanziaria 2007").
Legge 20/11/1982, n° 890, a cui fa riferimanto l'applicazione dell'art. 149 c.p.c.
Art. 12
Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso.
-l'ingiunzione fiscale deve e sempre essere prodotta a seguito avviso di accertamento regolarmente notificato ed ovviamente non pagato
-e' ammesso il ppt
-le forme del pegno hanno specifico ordine fermo restando che occorre aggredire il bene che riveste maggior possibilita' di alienazione ed in rapporto all'entita' della somma dovuta ( un pegno immobiliare per 100 euro di debito e' insensato)
in linea ordinaria questo l'iter :
attività cautelari ed esecutive

- Fermo di beni mobili registrati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 86 del D.P.R. 602/1973;
- In mancanza di beni mobili registrati, pignoramento dei crediti verso terzi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 sulla base delle informazioni trasmesse dall’Ente disponibili presso il sistema informativo del Ministero delle Finanze (Siatel);
- Se le procedure precedenti non hanno permesso la riscossione del credito, espropriazione immobiliare ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 602/1973;
- In mancanza di beni immobili, ovvero impossibilità giuridica di espropriazione immobiliare, espropriazione mobiliare ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 del D.P.R. 602/1973.

vedi anche il link
https://entilocali.forumattivo.it/t14885-soggetti-abilitati-ad-emettere-l-ingiunzione-fiscale

ove il collega Lucio ha ben specificato
Paolo Gros
Paolo Gros
Admin

Messaggi : 51828
Data d'iscrizione : 30.07.10

http://paologros.oneminutesite.it/

Torna in alto Andare in basso

Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale Empty Processo di ingiunzione

Messaggio  Pascale C. Ven 5 Ott 2012 - 6:57

La ringrazio per i chiarimenti forniti. Per un ulteriore approfondimento, sarebbe così gentile da inoltrarmi la dispensa che mi ha citato? Qualora dovesse riscontrare i problemi della volta scorsa, le chiedo cortesemente di inviarla al seguente indirizzo: cpascale80@libero.it
La ringrazio in anticipo per la sua disponibilità.
un cordiale saluto,
Pascale C.

Pascale C.

Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 04.07.12

Torna in alto Andare in basso

Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale Empty Re: Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale

Messaggio  dinardez Lun 15 Ott 2012 - 10:12

Sarei interessato anche io alla dispensa di cui si parla, se fosse possibile inviarmela al mio indirizzo email ve ne sarei riconoscente.

dinardez

Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 15.10.12

Torna in alto Andare in basso

Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale Empty Re: Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale

Messaggio  marcob75 Gio 18 Ott 2012 - 16:43

Salve,
essendo interessato ad approfondire alcuni aspetti inerenti l'ingiunzione fiscale, le sarei molto grato se mi potesse inviare la dispensa a cui fa riferimento.

Grazie

marcob75

Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 18.10.12

Torna in alto Andare in basso

Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale Empty dispensa

Messaggio  Paolo Gros Gio 18 Ott 2012 - 23:59

la parte trattata nella dispensa cui trattasi e' riportata nei post precedenti per esteso
Paolo Gros
Paolo Gros
Admin

Messaggi : 51828
Data d'iscrizione : 30.07.10

http://paologros.oneminutesite.it/

Torna in alto Andare in basso

Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale Empty Precisazioni

Messaggio  riscossione Mer 19 Dic 2012 - 2:10

Paolo ti ringrazio per i tuoi contributi continui.
Abbiamo già parlato in passato sul tema degli ufficiali della riscossione.
Ho dovuto cambiare account però perchè il sito qui non mi permette di fare un ricorda password con la sola email. Ed io il mio vecchio nome utente non me lo ricordo.
DETTO QUESTO

Non sono un ufficiale della riscossione che lavora per una concessionaria ma un semplice abilitato del 2008 che come il 90% di loro non fa il mestiere per il quale si è abilitato perché purtroppo equitalia (ex-concessionarie assorbite) fino al 1999 gli ufficiali della riscossione li nominava dopo 2 anni di anzianità e facendo un piccolo corso quindi loro sono carichi di ufficiali esattoriali (ora ufficiali della riscossione) e ne assumono pochi e probabilmente con il sistema della cooptazione ed assolutamente senza concorso ma previo qualche colloquio! Detto questo nella tua dispensa mi sembra che le date di esecutività della ingiunzione (il precetto) siano ERRATE dal libro di testo in mio possesso aggiornato al 2012 LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI DI umberto corazza, lorella martini e stefano soramel si dice che i tempi sono 30 giorni per le entrate patrimoniali (classificando tra queste anche quelle dei verbali degli agenti) e 60 giorni per le entrate tributarie. Tu hai indicato solo 30 giorni.
Mi sembra di avere capito che dal giugno 2013 l'unico strumento di riscossione per le entrate comunali sarà l'ingiunzione, e che mentre le società iscritte al registro del MEF potranno usare l'ingiunzione a mezzo ufficiale giudiziario i comuni e le loro soc in housing potranno usare la ingiunzione fiscale rafforzata a mezzo degli uff. della riscossione. E' ancora questo lo scenario oppure è cambiato qualcosa?

Altra domanda.
Nel libro la procedura esecutiva sui beni del debitore mi sembra non sia la stessa indicata per il ruolo. Mi sembra che ci siano delle differenze nella gestione del 3 incanto.
IN PARTICOLARE nel ruolo se nel terzo incanto i beni rimangono invenduti l'agente procede a trattativa privata a metà del prezzo del secondo incanto. E se non riesco i beni sono ridati al debitore
Nella ingiunzione al 2 incanto i beni sono assegnati a QUALSIASI PREZZO.
Per l'esecuzione di beni immobili non vedo differenze.
Ti risulta??

Da quello che leggo a parte le problematiche assunzionali degli enti locali il ruolo non dovrebbe mancare a nessuno. Primo perchè riscuotendo in proprio l'ente locale può valutare meglio le condizioni del contribuente secondo per maggiore celerità della pretesa non passando per un ruolo da comunicare all'esattore.

Basterebbe che gli enti locali che stanno facendo concorsi per i responsabili e addetti agli uffici tributi prendessero gente abilitata alla riscossione. Senza quindi creare un ufficio a parte.
Magari meno addetti stampa del Sindaco....Ne basta 1!

riscossione

Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 19.12.12

Torna in alto Andare in basso

Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale Empty Re: Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale

Messaggio  Lucio Guerra Mer 19 Dic 2012 - 2:22

http://www.anaresep.it/news/2012/ingiunzione-rafforzata.asp

Ingiunzione Rafforzata
IL PROBLEMA DELL’INGIUNZIONE FISCALE “ RINFORZATA”

4.La riscossione coattiva dei tributi locali dopo la manovra Monti (D.L.6.12.2011,n. 201, convertito nella L. 22.12.2011,n. 214 “Salva Italia”

Con le modifiche apportate dal d.1.201/2011 si stabilisce invece che, dal 30 GIUGNO 2013, i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate anche tributarie(Art. 14/bis lett.a) che modifica la lettera gg-quater sopra riportata).

Pertanto se prima del d.1. 201/2011 la riscossione spontanea poteva essere effettuata in modo diretto solo dai comuni mentre la riscossione coattiva poteva essere effettuata sia in modo diretto dai comuni, che dalle proprie societa pubbliche con il metodo dell'ingiunzione fiscale con procedura esattoriale o tramite le societa private iscritte all'albo dei concessionari che potevano procedere solo con l'ingiunzione fiscale ex r.d. 639/1910, con le modifiche apportate dalla manovra Monti le cose si invertono. In particolare, dal 30 GIUGNO 2013:

- la riscossione ordinaria potrà essere effettuata sia in modo diretto dai comuni, sia dalle proprie società pubbliche sia dai soggetti privati iscritti all'albo dei concessionari);

- la riscossione coattiva solo dai comuni con il metodo dell'ingiunzione fiscale rinforzata con procedura esattoriale

Se questo e il quadro che si verrà a delineare a decorrere dal 30/06/2013, per l'anno 2012 e fino al 30/06/2013. la lettura congiunta delle norme porta qualche problema per la riscossione coattiva. Infatti, l'articolo 7, comma 2, lettera gg-septies) del d.1. 70/2011 ha abrogato, dal 30° giugno 2013, la norma di carattere generale che permetteva a comuni e concessionari privati di utilizzare l'ingiunzione fiscale con procedura esattoriale in luogo del ruolo di Equitalia. Ne deriva che:

- i comuni, dal 1° gennaio 2012 e fino al 30 giugno 2013, per la riscossione coattiva gestita in forma diretta, dovranno utilizzare l'ingiunzione fiscale ex r.d. 1910 mentre dal 30° giugno 2013 avranno uno strumento più potenziato in quanto potranno utilizzare l'ingiunzione fiscale con procedura esattoriale;

- i concessionari iscritti all'albo previsto dall'art. 53 del d.lgs. 446/1997, dal 1° gennaio 2012 e fino al 30 giugno 2013, potranno utilizzare per la riscossione coattiva la sola ingiunzione fiscale mentre dal 30 giugno 2013 la riscossione coattiva dovrebbe essere effettuata solo dai comuni.

Il d.1. 201/2011 non abroga la disposizione contenuta nell'art. 7, comma 2, lettera gg-sexies) del d.1. 70/2011 secondo cui, al fini della riscossione coattiva, il sindaco o il legale rappresentante della società nomina, fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni e accertata al sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Dal momento che questa norma non viene abrogata si presume che la riscossione coattiva da parte delle società interamente pubbliche sia mmessa; infatti se la norma prevede la nomina del funzionario responsabile della riscossione da parte del legale rappresentante della società non si capirebbe quale possa essere il senso di tale previsione se non fosse possibile per le società procedere alla riscossione coattiva .

Pertanto, dal 30 giugno 2013, Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa controllate, cesseranno di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate.

Le opzioni percorribili dagli enti saranno le seguenti:

1. gestione diretta: la riscossione coattiva dovrà essere effettuata in modo obbligatorio dai comuni con l'ingiunzione fiscale con procedura esattoriale mentre la riscossione ordinaria è opzionale. Tuttavia, per l'IMU e dal 2013 per la RES - rifiuti, la gestione diretta è obbligatoria in quanto prevista dalle norme di legge. In ogni caso la scelta di una gestione diretta comporta per gli enti locali che hanno esternalizzato tale attività una reinternalizzzione del servizio. E’ evidente che questa scelta, di fronte ai limiti del turn-over e senza poter assumere personale, sembra abbastanza ardua;

2. affidamento a società private le quali potranno effettuare la riscossione ordinaria;

3. affidamento a società interamente pubbliche (art. 52, comma 5, lettera b), numero 3) del d.lgs. 446/1997) le quali potranno effettuare la riscossione ordinaria e, secondo un'interpretazione più elastica, anche la riscossione coattiva. Questa opzione mal si concilia con le disposizioni contenute nell'art. 14, comma 32 del d.1. 78/2010 che stabiliscono il divieto assoluto per i comuni fino a 30.000 abitanti di costituire società.

Per ovviare ai limiti dimensionali sanciti dall'art. 14, c. 32 del d.1. 78/2010 sopra citato è tenendo conto che, l'affidamento in house e limitato al territorio dell'ente che costituisce l'azienda per cui non e possibile affidare tali attività alle società costituite da altri comuni, la soluzione sarebbe quella di costituire, tra comuni che insieme superino i 30.000 abitanti, una nuova società per la gestione di tali attività;

4. gestione diretta con gestione amministrativa affidata all'esterno: un'altra possibilità potrebbe essere quella di esternalizzare il solo servizio di gestione amministrativa (rendicontazione, aggiornamento banche dati ecc.) ma tutta la gestione di riscossione rimane in capo agli enti;

5. adesione ad una forma associativa o convenzione fra Comuni della riscossione delle proprie entrate.

Anche il Decreto Monti, come il precedente Decreto Legge n.70/2011, non chiarisce quale sarà il destino delle cartelle che Equitalia non riuscirà ad incassare entro il prossimo 30.06.2013, ossia la norma non chiarisce le modalità di passaggio di consegne quando al 1° luglio 2013 Equitalia cesserà le attività con gli Eni Locali.

In tal caso dovrebbe trovare applicazione l’art. Art. 16 del D.L.gs 112/1996 Trasmissione e riscossione dei residui che così dispone:

1. Le modalità di compilazione e trasmissione degli elenchi dei residui di gestione sono definite con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. In tutte le ipotesi di cambiamento di gestione il subentrante concessionario o commissario governativo continua, ove possibile, la procedura di riscossione già avviata dal cessato concessionario o commissario governativo, ovvero pone in riscossione i residui e le altre entrate ricevute in carico secondo la procedura prevista dal presente decreto. A tal fine la consegna dei residui è equiparata alla consegna dei ruoli e fino alla consegna i termini di cui all'articolo 19, comma 2, lettere a), b) e c), sono interrotti e riprendono a decorrere dalla data di tale consegna.

3. Su segnalazione dell'ente creditore, ed a spese del medesimo, il commissario governativo o il concessionario subentrante provvede alla interruzione dei termini di prescrizione.

5. Riscossione locale con conto corrente dedicato (comma 8 bis dell'articolo 5 del dl 16/2012) Tra le modifiche introdotte nel dl 16/2012 trova spazio un intervento normativo per la riscossione delle entrate dei comuni. Il comma 8 bis dell'articolo 5 interviene sul dl 70/2011, art. 7 comma 2, incidendo sulla lettera gg septies, norma che dispone l'abrogazione, dal 2013, dell'attuale impianto normativo sul quale si fonda la riscossione coattiva dei comuni con il ricorso all'ingiunzione fiscale rafforzata per tutti gli attori previsti dal comma 5 dell'art. 52 del dlgs 446/97.

La nuova disposizione del dl 16/2012 sostituisce interamente il contenuto della lettera gg septies neutralizzando le abrogazioni normative in gran parte efficaci dal 2013, e stabilisce che, nel caso di affidamento ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del dlgs 446/97, la riscossione delle entrate, presumibilmente quelle ordinarie escludendo quelle coattive, viene effettuata mediante l'apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. La conseguenza indiretta più importante è sulla portata della lettera gg quater dello stesso art. 7 comma 2 che, nel disporre il ricorso all'ingiunzione fiscale rafforzata per la riscossione delle entrate dei comuni, sembrava circoscrivere in capo agli stessi la riscossione coattiva in forma diretta. Benché la vigenza della lettera b) del comma 5 dell'art. 52 sembrasse confermare la possibilità di ricorrere agli iscritti all'albo, l'interpretazione letterale della lettera gg quater poteva indurre a diverse conclusioni. Anche ammettendo la possibilità di ricorrere a terzi, restava comunque il problema dello strumento in giunzionale che sembrava applicabile nella forma rinforzata del Titolo II dpr 602/73 solamente dai comuni, per effetto dell'abrogazione dell'art. 36 comma 2 del dl 248/2007.

Il comma 8-bis agisce cancellando tutte le abrogazioni disposte dalla lettera gg septies riconoscendo l'affidamento ai soggetti della lettera b) del comma 5 art. 52. In tal modo prende corpo la reale portata della lettera gg quater, secondo cui la norma mira a unificare gli strumenti di riscossione coattiva indipendentemente dalle modalità con le quali l'ente deciderà di gestire il servizio. Conseguentemente, i comuni potranno riscuotere sia in forma diretta che ricorrendo e alle società pubbliche applicando lo strumento dell'ingiunzione fiscale con i privilegi del Titolo II del dpr 602/73, escludendo dalla riscossione coattiva.gli iscritti all'albo Resta ferma l'uscita di Equitalia dal mondo degli enti locali a decorrere dal 30/06/2013 per effetto della lex specialis contenuta nella lettera gg ter) nonché tutte le disposizioni che vengono scritte in deroga all'art. 52 (Imu e Tares).

La lettera gg septies nella nuova formulazione dà indicazioni sull'incasso delle somme che dovrà avvenire sul conto, bancario o postale, dell'affidatario del servizio (concessionario) purché dedicato alle entrate ordinarie dell'ente affidante. La norma aggiunge che il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente dovrà avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui c.c. di riscossione nel mese precedente e al netto dell'aggio e delle spese anticipate.

Una norma che dà la possibilità di trattenere immediatamente le spese anticipate, aspetto fino ad oggi condizionato dagli esiti della riscossione e che non risolve una lacuna normativa grave costituita dall'entità di aggio e spese da porre in capo al debitore.

L'uscita dal sistema Equitalia fa saltare il meccanismo di applicazione delle stesse regole previste per il riparto dell'aggio tra comune e debitore. La vigenza della norma del dl 248/2007 regala certezze anche alle province che potranno continuare ad applicare l'ingiunzione

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Da più parti viene sostenuto che Il Decreto Legge 16/2012, convertito in Legge 44 del 26 aprile 2012, ha dato via libera ai Comuni per l’affidamento, a partire dal 30/06/2013, del servizio di riscossione coattiva delle proprie entrate ai concessionari iscritti all’Albo dei soggetti privati abilitati alle attività di accertamento e riscossione delle entrate comunali (l’Albo previsto dall’art. 53 del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446).

Con la nuova lettera gg-septies) si sostiene vengono introdotte importanti novità per il settore della fiscalità locale. Il comma 8 bis dell’articolo 5 del Dl 16/2012 riscrive infatti gli scenari sorti con l’articolo 7, comma 2, del Dl 70/2011 (convertito nella Legge n. 106 del 12 luglio 2011). La nuova norma legittima i concessionari dei tributi locali (iscritti all’Albo ministeriale) ad utilizzare l’ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. n.639/1910 e delle disposizioni contenute nel Titolo II del DPR n.602/1973.

Niente di più impreciso.

Tale tesi si basa sulle modifiche apportate dalla citata norma all’art. 7 comma 2, lett. gg-septies che abrogandola riporta in auge tutta la procedura ingiunzionale, senza considerare i limiti imposti dall’art. 7 citato, alla lett.gg-quater che, abrogando l’art.36, comma 2, del decreto-legge 31.12.2007,n.248, esclude dalla procedura ingiunzionale rafforzata esplicitamente i soggetti di cui all’art.52, comma 5,lettera b) del decreto legislativo 15.12.1997, n.446.

Tale tesi è stata di recente confermata dal Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione che, facendo espressamente riferimento ai soggetti privati iscritti all’albo come concessionari della riscossione per le entrate comunali ex art.53 del D.Lgs,n. 446/97, si riporta integralmente

UNEP - Risposta 5 giugno 2012 - Trento – Modalità procedurali dell’esecuzione forzata ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910 n. 639

Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. VI-DOG/1269/03-1/2012/CA

AL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI TRENTO (Rif. Prot. 1828/2012-1.6-FA/DP/lp del 19.03.2012)

E, p.c. ALL’ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ROMA

OGGETTO: Ufficio NEP di Trento – Modalità procedurali dell’esecuzione forzata ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 (Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) – Risposta a quesito.

Con riferimento alla materia in oggetto, sono pervenuti, con la nota richiamata in indirizzo, una serie di quesiti posti dal dirigente dell’Ufficio NEP in sede, con i quali, in primo luogo, si chiede se il personale UNEP sia tenuto a procedere all’esecuzione forzata, in ambito di riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali, con esclusivo riferimento alla normativa contemplata nel R.D. 14 aprile 1910 n. 639 e, pertanto, entro 90 giorni dalla notifica dell’ingiunzione di pagamento o possa, invece, evadere le richieste di pignoramento decorso il predetto termine e procedere ad espropriazione forzata entro un anno dalla predetta notifica, ai sensi dell’art. 50 commi 1 e 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

In merito, si ritengono applicabili, ai casi di richiesta di esecuzione forzata, da parte di soggetti privati abilitati (secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 446/1997 di cui agli artt. 52 e 53) all’attività di riscossione delle entrate comunali, unicamente le disposizioni in vigore del precitato R.D. n. 639 del 1910 di cui agli artt. 2 e 5. Tuttavia, la disciplina speciale prevista da tale normativa deve essere integrata da quella generale, per cui l’efficacia dell’ingiunzione in termini temporali, in assenza di precisa disposizione nel R.D., va quantificata con quanto prevede l’art. 481 cod. proc. civ., nel senso che l’espropriazione forzata va in ogni caso iniziata quando è trascorso il termine di 30 gg., ex art. 5 R.D., dalla notificazione dell’ingiunzione e non oltre 90 gg. dalla stessa.

Ne consegue che non è possibile procedere ad esecuzione entro un anno dalla notifica dell’ingiunzione, in quanto non possono essere considerate “compatibili le norme contenute nell’art. 50, commi 1 e 2, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), alla cui osservanza sono tenuti gli agenti della riscossione, che per l’espropriazione forzata possono utilizzare anche gli ufficiali della riscossione (cfr. art. 49, comma 3).

Inoltre, per quanto concerne il quesito riguardante le ipotesi di pignoramento di denaro (cfr. art. 517, comma 2, c.p.c.) e di pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario, non previste dal cit. R.D. n. 639 del 1910, si fa presente che al verificarsi delle stesse bisognerà ricorrere all’applicazione delle norme stabilite dal codice di procedura civile, e, segnatamente, all’iter previsto dall’art. 520 per la prima ipotesi, e dall’art. 494 per la seconda.

Relativamente al pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario (art. 494 c.p.c.), si osserva che l’incombenza della registrazione del verbale di pagamento, nell’importo previsto dalla vigente tariffa, spetta al cancelliere ai sensi dell’art. 157, comma 3, Disp. Att. cod. proc. civ., previa osservanza da parte del personale UNEP della disposizione contenuta nel citato art. 494 c.p.c., che al comma 1, per l’estinzione dell’obbligazione pecuniaria a favore del creditore, prevede che la somma complessiva pagata dal debitore includa le spese di registrazione del verbale di pagamento, come già esplicitato in nota di risposta a quesito prot. n. 6/1326/03-1/2010/CA del 24 settembre 2010, consultabile nella sezione intranet del sito www.giustizia.it.

Infine, l’osservanza delle norme del codice di rito, nell’ambito della procedura esecutiva di cui al citato R.D. n. 639 del 1910, si estende alle modifiche introdotte dalla legge 24 febbraio 2006 n. 52 (Riforma delle esecuzioni mobiliari), come ad esempio la dichiarazione del debitore ex art. 492 c.p.c. e la scelta delle cose da pignorare ex art. 517 c.p.c., rimessa all’ufficiale giudiziario, tra quelle che “ritiene di più facile e pronta liquidazione” e non più “preferibilmente sulle cose indicate dal debitore”.

Si prega di portare a conoscenza il contenuto della presente nota al funzionario UNEP dirigente dell’Ufficio NEP in sede, affinché ne tenga conto nell’espletamento dei servizi di istituto sopra menzionati.

Lucio Guerra
Lucio Guerra
Admin

Messaggi : 8124
Data d'iscrizione : 18.01.12
Località : federer resterà sempre il re del tennis

http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp

Torna in alto Andare in basso

Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale Empty Re: Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale

Messaggio  Lucio Guerra Mer 19 Dic 2012 - 2:24

ritengo che dal 01.07.2013 la riscossione coattiva dovrà essere effettuata in modo obbligatorio dai comuni con l'ingiunzione fiscale

pertanto, considerato che entro il 2013 i comuni con popolazione inferiore a 5000 e 3000 per i comuni montani saranno obbligati ad associare tutte le funzioni, ritengo ci sia tempo e spazio per la gestione diretta ed associata delle riscossione coattiva attraverso funzionario responsabile della riscossione ed ufficaile della riscossione a servizio dei comuni associati

tale figura dovrà essere ovviamente supportata ed affiancata, per le attività amministrative interne, da personale dell'associazione

in tale direzione stanno andando anche grandi comuni vedi firenze e comuni di medie dimensioni vedi ancona

torino invece svolge tutti le funzioni attraverso la società in house Soris - Società Riscossioni Spa
Socio unico Comune di Torino con partner tecnologico seda gruppo kgs

come vedi, in base alla dimensione demografica, possono essere adottati vari modelli organizzativi

P.S. ho partecipato ad una presentazione della società Soris - Società Riscossioni Spa
Socio unico Comune di Torino con partner tecnologico seda gruppo kgs, dove hanno evidenziato gli ottimi risultati, l'approccio innovativo ed il rapporto con il contribuente "con il sorriso" - avete dei riscontri in merito ? solo per avere conferma di ciò che hanno detto
Lucio Guerra
Lucio Guerra
Admin

Messaggi : 8124
Data d'iscrizione : 18.01.12
Località : federer resterà sempre il re del tennis

http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp

Torna in alto Andare in basso

Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale Empty riscossione

Messaggio  Paolo Gros Mer 19 Dic 2012 - 2:34

e' cio' che sto' proponendo proprio in riferimento all'associazionismo .
Mi pare per' se mi e' concesso che le grandi riunioni dei politici locali sull'associazionismo abbiano la stessa competenza che potrei avere io in una riunione in cui si parli e si decida sul problema della scissione delle particelle sub atomiche..... Shocked Shocked Shocked Shocked
Paolo Gros
Paolo Gros
Admin

Messaggi : 51828
Data d'iscrizione : 30.07.10

http://paologros.oneminutesite.it/

Torna in alto Andare in basso

Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale Empty Re: Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale

Messaggio  Lucio Guerra Mer 19 Dic 2012 - 5:37

confermo

...........le grandi riunioni dei politici locali sull'associazionismo abbiano la stessa competenza che potrei avere io in una riunione in cui si parli e si decida sul problema della scissione delle particelle sub atomiche..............

con la corsa al rispetto dei termini per la gestione associata delle funzioni molti comuni stanno approvando convenzioni "vuote" di sostanza, non indicando quali sono in concreto le funzioni, come le gestiranno, con quali risorse e dove saranno i risparmi ed il miglior funzionamento dei servizi

inoltre senza alcuna effettiva analisi delle funzioni che sarebbero realmente necessarie, come quella della riscossione, stanno associando quello che, a loro parere, comporta meno impegno, senza la minima visione strategica della gestione associata che dovranno cmq garantire per intero entro il 2013

ritengo che non si sia ancora compreso che chi non sarà in grado di associare in maniera seria le funzioni ed i servizi si troverà con il cerino in mano, in comuni piccoli e piccolissimi che non hanno + il personale per gestire nemmeno il rilascio di un certificato

se riesci a gestire il processo, probabilmente, potrai uscirne vivo, se invece lo subisci, ci troveremo con servizi associati solo sulla carta che non garantiranno ne un funzionamento migliore ne una economia di spesa, ma i soldi dallo stato non arriveranno + ed allora saranno problemi seri per i servizi e per il personale
Lucio Guerra
Lucio Guerra
Admin

Messaggi : 8124
Data d'iscrizione : 18.01.12
Località : federer resterà sempre il re del tennis

http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp

Torna in alto Andare in basso

Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale Empty Re: Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale

Messaggio  merlino80 Mer 9 Gen 2013 - 7:35

Vorrei riprendere uno stralcio di quanto scritto da lucio guerra per avere un chiarimento:

"Se questo e il quadro che si verrà a delineare a decorrere dal 30/06/2013, per l'anno 2012 e fino al 30/06/2013. la lettura congiunta delle norme porta qualche problema per la riscossione coattiva. Infatti, l'articolo 7, comma 2, lettera gg-septies) del d.1. 70/2011 ha abrogato, dal 30° giugno 2013, la norma di carattere generale che permetteva a comuni e concessionari privati di utilizzare l'ingiunzione fiscale con procedura esattoriale in luogo del ruolo di Equitalia. Ne deriva che:

- i comuni, dal 1° gennaio 2012 e fino al 30 giugno 2013, per la riscossione coattiva gestita in forma diretta, dovranno utilizzare l'ingiunzione fiscale ex r.d. 1910 mentre dal 30° giugno 2013 avranno uno strumento più potenziato in quanto potranno utilizzare l'ingiunzione fiscale con procedura esattoriale;

- i concessionari iscritti all'albo previsto dall'art. 53 del d.lgs. 446/1997, dal 1° gennaio 2012 e fino al 30 giugno 2013, potranno utilizzare per la riscossione coattiva la sola ingiunzione fiscale mentre dal 30 giugno 2013 la riscossione coattiva dovrebbe essere effettuata solo dai comuni".


C'è per caso un errore, perchè altrimenti non capisco: che NON permetteva a comuni e concessionari privati etc etc. cioè nel senso che in seguito all'abrogazione di questa norma generale ora (dal 30 giugno) è consentito da parte dei comuni il ricorso all'ingiunzione fiscale con procedura esattoriale (rafforzata) che prima era evidentemente vietata. Correggetemi per favore

merlino80

Messaggi : 28
Data d'iscrizione : 19.08.12

Torna in alto Andare in basso

Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale Empty Re: Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale

Messaggio  Lucio Guerra Mer 9 Gen 2013 - 13:27

http://www.anaresep.it/news/2012/riscossione-coattiva-tributi-locali.asp
http://www.anaresep.it/news/2012/ingiunzione-rafforzata.asp
Lucio Guerra
Lucio Guerra
Admin

Messaggi : 8124
Data d'iscrizione : 18.01.12
Località : federer resterà sempre il re del tennis

http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp

Torna in alto Andare in basso

Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale Empty Re: Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale

Messaggio  aldo85 Gio 1 Ago 2013 - 11:06

Ho una domanda: ad oggi, qualora il comune non gestisca la riscossione in forma diretta ma la affidi ad uno dei soggetti iscritti all'apposito albo, che modalità di riscossione si adopera? Mi spiego meglio: il concessionario, mi pare di capire, non può usare l'ingiunzione fiscale. Allora come riscuote? Con gli ordinario mezzi previsti dall'ordinamento (decreto ingiuntivo)?

aldo85

Messaggi : 28
Data d'iscrizione : 30.09.12

Torna in alto Andare in basso

Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale Empty Re: Differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale

Messaggio  Contenuto sponsorizzato


Contenuto sponsorizzato


Torna in alto Andare in basso

Torna in alto

- Argomenti simili

 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.