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dirigenti: retribuzione di posizione e retribuzione di risultato

2 partecipanti

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dirigenti: retribuzione di posizione e retribuzione di risultato Empty dirigenti: retribuzione di posizione e retribuzione di risultato

Messaggio  an.bal Mer 27 Apr 2011 - 4:40

Personale dirigente.
Esiste un qualche rapporto tra la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato??

Cioè, per essere più chiaro: la retribuzione di risultato deve essere ALMENO una percentuale della rtribuzione di posizione... o qualcosa di simile ??

an.bal

Messaggi : 1855
Data d'iscrizione : 31.08.10

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dirigenti: retribuzione di posizione e retribuzione di risultato Empty Dirigenza

Messaggio  Paolo Gros Mer 27 Apr 2011 - 5:26

Non vi e' corrispondenza percentuale.
La posizione ed il risultato e' stabilita dall'art.26 del CCNL1999
ART. 26
Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato
1. A decorrere dall’anno 1999, per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato sono utilizzate le seguenti risorse:
a) l’importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l’anno 1998, secondo la disciplina del CCNL del 10.4.1996 e del CCNL del 27.2.1997;
b) le somme derivanti dalla attuazione dell’art. 43 della legge 449/1997;
c) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell’art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 29/1993;
d) un importo pari al 1,25% del monte salari della dirigenza per l’anno 1997 a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere per l’anno 2000, corrispondente all’incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico della dirigenza, eccedente quello tabellare e la indennità integrativa speciale.
e) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della dirigenza, quali quelle di cui all’art. 37 del presente CCNL e all’art. 18 della L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
f) le somme connesse al trattamento incentivante del personale dirigenziale trasferito agli enti del comparto a seguito della attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni;
g) l’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità nonchè quello del maturato economico di cui all’art.35, comma 1, lett.b del CCNL del 10.4.1996 dei dirigenti comunque cessati dal servizio a far data dal 1.1.1998; tali risorse sono destinate alle finalità di cui all’art.27.
i) le risorse derivanti dall’applicazione della disciplina dell’art. 32;
2. Ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, gli enti verificano la possibilità di integrare, dall’anno 1999, le risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo dell’1,2% del monte salari della dirigenza per l’anno 1997. Tale disciplina non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di
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dissesto o di deficit strutturale, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
3. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche, gli enti, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art.39, comma 1, della legge 449/1998, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Analoga disciplina si applica agli enti, anche di nuova istituzione, che istituiscano per la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella dotazione organica.
4. A decorrere dal 31.12.1999, le risorse finanziarie destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato della dirigenza possono essere integrate dagli enti nell’ambito delle effettive disponibilità di bilancio. Possono avvalersi di tale facoltà gli enti che certifichino di essere in possesso dei requisiti, desunti dal bilancio, individuati in una apposita intesa che le parti del presente CCNL si impegnano a stipulare entro il 30.4.2000; a tal fine l’ARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto entro il mese successivo alla data della sua stipulazione. Nella predetta intesa sarà incluso un indice basato sul rapporto tra spesa per il personale con qualifica dirigenziale rispetto alla spesa per il restante personale.
5. Gli enti possono integrare le risorse di cui al comma 1 con una quota non superiore al 6 % del minore importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale.
6. La verifica della sussistenza delle condizioni per l’applicazione dei commi 3, 4 e 5 è oggetto di contrattazione decentrata integrativa ai sensi dell’art. 4.

ed il successivo art. 27 dice :

Gli enti determinano i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto di parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne.
2. La retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nei limiti delle disponibilità delle risorse di cui all’art.26, entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:
da un minimo di L. 17.000.000 a un massimo di L. 82.000.000

salvo i successivi contratti di integrazione .
Paolo Gros
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