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giorno riposo settimanale

2 partecipanti

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Messaggio  pisa64 Sab 20 Ott 2012 - 16:36

Salve,

volevo porre questo genere di quesito.

Il giorno di riposo settimanale deve essere lo stesso per ogni lavoratore dell'ente?

E all'interno del Corpo Polizia Municipale tutti i lavoratori devono avere lo stesso giorno considerato di riposo settimanale?

Per capirci se i turni settimanali sono distribuiti su 6 giorni(da lunedi a sabato) con una domenica da lavorare con recupero compensativo il sabato successivo tutti gli Operatori devono avere la domenica come giorno di riposo settimanale?

Inoltre, il giorno di riposo settimanale è sempre lo stesso oppure può variare di settimana in settimana?

Lo chiedo perchè se un Dirigente decide che un ristretto gruppo di Operatori svolga i turni in quinta(ossia sera, pomeriggio, mattina, notte, riposo e poi si ricomincia con la sera etc etc) gli stessi non avranno mai lo stessio giorno di riposo settimanale e mi chiedevo se tutto ciò fosse legittimo senza violare norme o CCNL.

Saluti

pisa64

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Messaggio  Paolo Gros Dom 21 Ott 2012 - 0:00

RIPOSO SETTIMANALE E FESTIVITA'
A) La prestazione lavorativa nel giorno di riposo settimanale
Gli operatori di Polizia Locale che lavorano per sette giorni consecutivi (dal lunedì alla
domenica) senza godere del riposo settimanale hanno diritto ad un riposo compensativo
e ad un “emolumento straordinario” previsto proprio perché lavorano nel giorno di
riposo settimanale.
Fin qui tutto chiaro, sembrerebbe, ma in realtà questo principio viene spesso
disapplicato.
Per fare chiarezza occorre precisare che “l‟emolumento straordinario” che dovranno
percepire non è equiparabile ad un‟indennità contrattuale ma è una somma che viene
corrisposta a titolo di risarcimento dal danno da usura psico-fisica conseguente al
maggior logorio derivato alla salute a causa del mancato riposo.
La quantificazione di questo speciale emolumento è stata prevista dall‟art. 24 del CCNL
14/9/2000 riscritto dall‟art. 14 del CCNL 5/10/2001 (Trattamento per l‟attività prestata
in giorno festivo-riposo compensativo) che recita:
”1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di
riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente
prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all’art. 52,
comma 2, lett. b), con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni
e comunque non oltre il bimestre successivo.

4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio
collegato alla prestazione.”
Attenzione, non stiamo parlando di come retribuire l‟attività prestata nel giorno festivo
ma del fatto che in una settimana, che per convenzione va dal lunedì alla domenica, non
si usufruisca “per particolari esigenze” del riposo settimanale.
Se ad esempio al lavoratore viene assegnato un riposo settimanale il lunedì e nella
settimana successiva la domenica questo presta la sua attività per 12 giorni consecutivi
(dal martedì al sabato della settimana successiva) ma effettua i due riposi settimanali
previsti e quindi non ha lavorato sette giorni consecutivi senza godere del riposo
settimanale.
Se invece “per particolari esigenze” lavora dal lunedì alla domenica successiva il
lavoratore andrà ricompensato col riposo compensativo da fruire entro 15 giorni o nel
bimestre successivo (e questo normalmente viene riconosciuto) e anche al compenso
aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria per ogni ora di lavoro prestata (spesso
disattesa).
Attenzione al comma 4 del sopra citato articolo 24; proprio perché ci troviamo di fronte
ad una maggiorazione “speciale” è cumulabile con un altro trattamento accessorio.
La somma di denaro spettante al lavoratore per il riposo settimanale non fruito è
dovuta a titolo risarcitorio e non retributivo, essendo diretta a non risarcire il danno
derivante dalla perdita del riposo e dalla conseguente usura psico-fisica e non a
compensare la prestazione lavorativa eccedente rispetto agli obblighi contrattuali.
Per converso la maggiorazione retributiva prevista dalla contrattazione collettiva per il
lavoro festivo non può in nessun modo costituire corrispettivo del riposo settimanale non
goduto ma è solo compensativa della deroga al principio del riposo nel giorno della
domenica o, comunque, nel settimo giorno ed ha, cioè, funzione remuneratoria dello
spostamento nel tempo della fruizione del giorno di riposo.
Si ribadisce che la normativa non impone la coincidenza necessaria del giorno di riposo
con la domenica, né vieta categoricamente la protrazione dell‟attività lavorativa oltre il
limite dei sei giorni consecutivi, potendo essa essere derogata ma solo da specifica
previsione legislativa o anche dalla disciplina contrattuale collettiva (Cass. Civ., sent. n.
13895 del 1991), a condizione, però, che nel ciclo di lavoro relativo ad un determinato
periodo di tempo, rimanga ferma la media di 24 ore di riposo dopo sei giornate
lavorative (Cass. Civ. Lav. n. 6913/1996).
La prestazione lavorativa nel giorno dedicato al riposo settimanale, non solo contrasta
con i principi contenuti nella citata normativa, ma comporta anche che il relativo diritto
al riposo settimanale ha natura irrinunciabile ed è tutelato dall‟art. 36 della
Costituzione per cui una clausola contrattuale che prevedesse la definitiva perdita del
riposo settimanale in cambio di un incremento retributivo sarebbe nulla per contrarietà
a norme imperative o illiceità dell‟oggetto (Cass. Civ. Lav. n. 704/1999).
In pratica, stante la mancata fruizione del giorno di riposo settimanale, ogni lavoratore
ha diritto al connesso risarcimento del danno di usura psico-fisica.
L‟accertamento di questo diritto al risarcimento del danno, con le conseguenti condanne
delle Amministrazioni resistenti, è ormai giurisprudenza consolidata e per quanto
attiene alla liquidazione del danno l‟Autorità Giudiziaria di norma ritiene congruo
utilizzare ai fini della determinazione equitativa i criteri dettati dalla contrattazione
collettiva (il già citato articolo 24 del CCNL 14/09/2000 per gli EE.LL.) in considerazione
dell‟adeguata rappresentatività dei lavoratori interessati e della conoscenza delle
tematiche affrontate da parte dei sindacati. Alla somma così determinata naturalmente
andranno aggiunti la rivalutazione ed interessi legali a decorrere dalla data di
maturazione del diritto.
Si è ormai consolidato l‟orientamento giurisprudenziale che più volte ribadito che la
prestazione lavorativa, espletata nel giorno dedicato al riposo settimanale, genera un
danno da usura psico-fisica, assistito da una presunzione assoluta e che perciò non
necessita della relativa prova in conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale
(Cass. Civ. Lav. 27.11.1992, n. 5015, 4.12.1997, n. 12334 e n. 704 del 1999, C. di S., n.
1640/2003).
Nell‟ambito del danno biologico, inteso come lesione dell‟integrità psicofisica possiamo
infatti distinguere il danno di natura psicofisica, conseguente alla mancata fruizione del
giorno di riposo dopo sei giorni di lavoro, e l‟eventuale ulteriore danno alla salute che si
verifica, invece, nel caso in cui insorga un‟infermità del lavoratore determinata da una
continua attività lavorativa non seguita da riposi settimanali.
Nella prima ipotesi, il danno può ritenersi presunto, nella seconda, invece, il danno alla
salute o biologico, concretandosi in una specifica infermità del lavoratore, deve essere
dimostrato sia nella sua sussistenza, sia nel suo nesso eziologico, a prescindere dalla
presunzione di colpa insita nella responsabilità nascente dall‟illecito contrattuale (in tal
senso v. Cass. Civ.,sez. lavoro, 4.3.2000 n. 2455).
Il diritto ha una prescrizione quinquennale ma in alcuni casi le Autorità Giudiziarie si
sono espresse nel senso della durata decennale ex art. 2946 cod. civ. e non
quinquennale della prescrizione (TAR Napoli, Sez. III n. 8106/2006) trattandosi di
risarcimento del danno biologico derivante dall‟inadempimento contrattuale di un
obbligo di contenuto non patrimoniale, non è quello di garantire, nell‟espletamento
della prestazione lavorativa, il periodico giorno di riposo.
Questa prescrizione particolare conferma ancora una volta quello che si voleva chiarire
con questo articolo e cioè che le somme dovute per riposo settimanale non goduto non
hanno natura retributiva ma funzione risarcitoria del danno di usura psicofisica.
B) Le festività settimanal i
Gli operatori di Polizia Locale che lavorano in una delle festività infrasettimanali devono
decidere come farsela retribuire. Questo principio non è del tutto scontato e viene
applicato in maniera certamente difforme sul territorio nazionale.
Innanzitutto chiariamo che le festività infrasettimanali sono undici: (Capodanno – 1
gennaio, Epifania – 6 gennaio, Lunedì dell‟angelo – lunedì dopo Pasqua, Liberazione – 25
aprile, Festa del lavoro – 1 maggio, Festa della repubblica – 2 giugno, Assunzione – 15
agosto, Ognissanti – 1 novembre, Immacolata concezione – 8 dicembre, Natale – 25
dicembre, Santo Stefano – 26 dicembre). A questa si aggiunge la festività del Santo
Patrono.
Statisticamente ogni anno accade che qualcuna di queste festività coincida con la
domenica e in questo caso si applica la retribuzione per i giorni festivi lavorati.
Quando invece le festività sopra elencate ricadono dal lunedì al sabato è il dipendente
che decide come farsi retribuire la sua prestazione.
Questo principio è contenuto nel comma 2 dell’articolo 2 dell’articolo 24 del CCNL
14/9/2000 (Trattamento per attività prestata in giorno festivo – riposo
compensativo) che recita:
2. L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del
dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per
lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
Si presti ad una particolare attenzione al fatto che si trovi in un Contratto Collettivo
Nazionale la frase “a richiesta del dipendente” perché si tratta di un caso più unico che
raro.
Infatti solitamente i compensi vengono definiti puntualmente nel Contratto ma solo in
questo caso viene lasciata una possibilità di scelta al dipendente che deve avvalersi di
questa possibilità.
L‟ARAN non è mai intervenuta su questo particolare aspetto ma l‟articolato è stato
scritto in maniera molto chiara. Il dipendente può scegliere se farsi retribuire il lavoro
prestato in giornata festiva infrasettimanale con straordinario o con un riposo
compensativo.
Quali sono le problematiche che spesso non consentono al dipendente di effettuare
liberamente la sua scelta?
In alcuni Enti viene detto al dipendente che non ci sono le risorse per retribuire con
straordinario festivo queste prestazioni vuoi perché il fondo per retribuire lo
straordinario non è sufficiente e perché è stato esaurito durante l‟anno. In questi casi
viene però completamente disatteso il principio contrattuale.
Non può scegliere qualcun altro al posto del dipendente e stabilire che, non essendoci
risorse per lo straordinario, al lavoratore resta solo l‟opzione del recupero.
Occorre programmare adeguatamente le risorse o i servizi perché questa eventualità non
deve avverarsi infatti costituirebbe una grave violazione contrattuale.
Infatti tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti collettivi di lavoro
sono riconducibili alla più ampia nozione di “attività di gestione delle risorse umane”
affidate alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi che vi provvedono
mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore
di lavoro, secondo la disciplina dell‟art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001 e nel
rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali.
Se questi dirigenti, o responsabili dei servizi, non sono in grado di adempiere a quanto
prescritto dall‟art. 24 comma 2 del CCNL 14.09.2000 ne rispondono poiché in questi casi
la circostanza che il dipendente abbia effettuato tale prestazione è da sola sufficiente a
radicare il suo diritto alla relativa retribuzione straordinaria (e l‟obbligo
dell‟amministrazione di corrisponderla), atteso che è così stabilito in una norma
contrattuale collettiva con valenza su tutto il territorio nazionale.
C) La prestazione lavorativa nei giorni festivi domenical i e
infrasettimanal i per chi non rientra nel la turnazione
La presente riflessone parte dalla condizione lavorativa di un agente di polizia
municipale che ha ottenuto di svolgere servizio presso il suo Comando con orario fisso da
lunedì a venerdì, per un totale di 30 ore settimanali (tempo parziale); al di là dei motivi
che hanno indotto il dipendente a formulare richiesta in tal senso, motivi che qui non
interessano, va rimarcato che, in tal caso, non viene corrisposta l‟indennità di turno in
quanto il lavoratore non rientra in alcuna turnazione. Tuttavia il comandante ha
comunicato al dipendente l‟obbligo di svolgere servizio anche durante le festività
infrasettimanali; ebbene tale presa di posizione non trova alcun fondamento né nelle
norme di legge né nelle norme di contratto collettivo.
In premessa va chiaramente affermato, in quanto non a tutti noto, che non vi è alcuna
norma, nel nostro ordinamento, che preveda che la polizia locale debba svolgere
servizio nei giorni festivi, siano essi domenicali o infrasettimanali; seconda osservazione,
le giornate festive (civili o religiose) nell‟arco dell‟anno solare sono previste per legge.
In tali giornate è di norma esclusa la prestazione lavorativa. Eccone l‟elenco ai sensi
delle leggi n. 260/1949, n. 90/1954, n. 54/1977 e del DPR n. 792/1985
 il primo giorno dell'anno;
 il giorno dell'Epifania;
 il 25 aprile, anniversario della liberazione;
 il giorno di lunedì dopo Pasqua;
 il 1° maggio: festa del lavoro;
 il 2 giugno Festa della Repubblica;
 il giorno dell'Assunzione di Maria;
 il giorno di Ognissanti;
 il giorno della festa dell'Immacolata Concezione;
 il giorno di Natale;
 il giorno 26 dicembre;
 la giornata del Santo Patrono (secondo usi locali).
Ora, per la polizia locale, non essendovi, come sopra affermato, alcuna norma
ordinamentale che preveda l‟effettuazione del servizio nei giorni festivi, è da rilevare
che la richiesta di servizio in tali giornate proviene esclusivamente dalla parte datoriale;
è dunque l‟esigenza del datore di lavoro che porta alla configurazione, attraverso
accordi tra la parte pubblica e la parte sindacale, di un orario lavorativo che preveda la
copertura di tutti i giorni della settimana; sotto questo profilo fa fede l‟importante
sentenza della Cassazione- Sezione lavoro n. 16634/05 depositata in cancelleria l‟8
agosto 2005; afferma la Corte che “ è stato statuito che ai lavoratori viene riconosciuto
il „diritto soggettivo‟ di astenersi dal lavoro in occasione delle festività infrasettimanali
celebrative di ricorrenze civili o religiose (Cass. n. 4435/2004, Cass.n. 9176/1997, Cass.
n. 5712/1986)”; ribadisce che la stessa Suprema Corte ha affermato, più volte, che le
norme hanno attribuito a tutti i lavoratori indistintamente il diritto soggettivo di
astenersi dal lavoro in occasione delle festività infrasettimanali (Cass. n. 5712/1986);
afferma ancora che, ovviamente non sussiste un divieto assoluto di svolgere attività
nelle festività infrasettimanali, dal momento che è possibile derogarvi mediante
“accordo tra le parti”, ma ha escluso un deroga “generale” e proprio in forza di quanto
esplicitato nella legge n. 520 del 1952, articolo unico, che prevede l‟eventuale obbligo
di svolgere servizio nelle suddette festività solo per il “personale dipendente dalle
istituzioni sanitarie pubbliche e private” per ragioni inerenti la specifica attività; tale
norma non può essere “posta nel nulla” dal datore di lavoro pertanto è errata la pretesa
da parte dello stresso datore di far svolgere o meno il riposo al lavoratore nei festivi
infrasettimanali; in altri termini, essendo la materia regolata dalla legge non può
prevalere l‟interesse “particulare” che dipenda dalla volontà di una delle parti del
rapporto di lavoro; proprio in virtù di quanto previsto dalla legge n. 260 del 1949 in tema
di festività civili e religiose e dalla legge n. 520 citata che limita al personale sanitario
l‟obbligo di cui sopra, la Corte viene ad affermare, lapidariamente, che non esiste, sotto
qualsivoglia profilo, un “obbligo generale” a carico dei lavoratori di effettuare la
prestazione nei giorni festivi civili o religiosi; in questo senso il rapporto fra regola ed
eccezione deve intendersi nel senso che la “regola generale (di fonte legale) è quella
dell‟astensione dal lavoro”, mentre solo un norma di fonte collettiva (contrattuale) può
imporre al lavoratore di effettuare la prestazione, ma tale norma costituisce l‟eccezione
che riguarda “esigenze aziendali”.
Queste riflessioni della Corte di Cassazione in relazione al altre sentenze della stessa
Corte sono molto chiare dell‟ orientamento che prevale per quanto riguarda la materia;
proprio alla luce di tali osservazioni, è evidente che sono le “esigenze aziendali” che
portano, presso molti enti, a configurare l‟ orario “turnato” della polizia locale,
esigenze che richiedono l‟effettuazione della prestazione lavorativa anche nei giorni
festivi, pur non sussistendo un “obbligo generale” di prestare servizio in tali giorni;
quest‟ultima considerazione ci offre la possibilità di affrontare la problematica relativa
alle situazioni di quei dipendenti che non seguono, avendolo concordato con l‟
Amministrazione, l‟orario della polizia municipale, derogatorio rispetto a quello
“normale” degli altri dipendenti comunali, bensì un orario ridotto, su cinque o sei giorni,
fuori da quella programmazione oraria che consente di coprire, anche se non
continuativamente, tutti i giorni della settimana e che si assimila, pertanto, a quello
degli altri lavoratori dell‟ente; ora, fuori dalla “deroga” prevista per la polizia locale, si
applicano, naturalmente, le norme contrattuali nazionali e aziendali, e in particolare
l‟articolo 24 del ccnl 14 settembre 2000, basato sul principio che il servizio nei giorni
domenicali, festivi infrasettimanali e sabbatali costituisca, appunto, una deroga al
principio per cui le prime due fattispecie costituiscono giornate festive e il sabato sia
festivo per coloro che lavorano su cinque giorni a tempo pieno.
Il citato articolo 24 prevede quali siano i trattamenti economici nel caso di svolgimento
di attività rispettivamente in giorno festivo domenicale, festivo infrasettimanale e
sabbatale; pur potendosi affermare che tali norme sono applicabili anche ai turnisti,
(vedasi la nostra nota sull‟applicazione dell‟articolo 24 alla polizia locale) in quanto non
vi sono norme in contrario, ma con l‟eccezione dello svolgimento di servizio nei festivi
dovuta alla tipologia dell‟orario, tale articolo altro non è che la trasposizione dell‟ ex
articolo 17 del DPR n. 268/1987 il quale era stato formulato per i lavoratori che
effettuano, solitamente, il “normale” orario d‟ufficio; le tre fattispecie si basano sul
presupposto della vigenza della c.d. “regola generale” per cui le domeniche e i festivi
infrasettimanali sono sempre giorni di astensione dal lavoro (secondo i principi generali
dell‟ordinamento) e talvolta anche i sabati; ne consegue che i lavoratori che svolgono la
loro attività non osservando il criterio della “deroga”, indipendentemente dal settore
cui appartengono, devono osservare il giorno di riposo nei festivi infrasettimanali e nei
domenicali; pertanto la posizione del Comandante della polizia municipale, se fatta
valere in sede di prassi (ad esempio, a mezzo di disposizioni di servizio) viola sia i
principi dell‟ordinamento, sia le norme di legge e di contratto in materia di prestazioni
lavorative.
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