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Estinzione mutui con avanzo - esclusioni dal patto di stabilità
ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI IN APPLICAZIONE DEL DL 95/2012 E DEL 174/2012.
Il Ministero dell'economia ha fornito degli importanti chiarimenti circa la corretta interpretazione dell'art. 8, comma 3 del D.L. n. 174/2012.
Il D.L. n. 174/2012 prevede che per l'anno 2012 ai comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno non si applica la riduzione di cui all'art. 16, comma 6 del D.L. n. 95/2012 a condizione che utilizzino un importo corrispondente a quello del taglio che non subiranno di loro pertinenza per ridurre il proprio debito. A questo proposito, un dubbio riguarda la possibilità o meno di poter finanziare l'estinzione o la riduzione anticipata delle passività in essere con l'avanzo di amministrazione. Secondo alcuni interpreti la risposta è negativa poiché in base alla formulazione letterale della norma sono gli importi dei tagli a dover essere utilizzati esclusivamente a tal fine. L'operazione quindi andrebbe coperta solo con l'avanzo economico, utilizzando l'avanzo di amministrazione per finanziare le spese correnti. Secondo il Ministero dell'economia, invece, è possibile applicare l'avanzo di amministrazione direttamente al titolo III della spesa, dove vanno contabilizzate le somme pagate per il rimborso delle quote capitali. Un secondo dubbio riguarda la possibilità di considerare utili le operazioni di riduzione del rosso eventualmente attivate prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 174/2012. Anche in questo caso la risposta del Ministero dell'economia è positiva purché la procedura sia conclusa entro il 31 dicembre 2012. Il Ministero ha anche precisato che, poiché la norma citata prevede che gli importi delle riduzioni non rilevano ai fini del calcolo del saldo finanziario rilevante per il raggiungimento dell'obiettivo del patto 2012, nel modello del monitoraggio relativo al II semestre 2012 sarà prevista una specifica voce di esclusione di entrata per gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune. L'esclusione, quindi, opera solo sul lato delle entrate e non su quello delle spese.
FONTE: ITALIA OGGI
Il Ministero dell'economia ha fornito degli importanti chiarimenti circa la corretta interpretazione dell'art. 8, comma 3 del D.L. n. 174/2012.
Il D.L. n. 174/2012 prevede che per l'anno 2012 ai comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno non si applica la riduzione di cui all'art. 16, comma 6 del D.L. n. 95/2012 a condizione che utilizzino un importo corrispondente a quello del taglio che non subiranno di loro pertinenza per ridurre il proprio debito. A questo proposito, un dubbio riguarda la possibilità o meno di poter finanziare l'estinzione o la riduzione anticipata delle passività in essere con l'avanzo di amministrazione. Secondo alcuni interpreti la risposta è negativa poiché in base alla formulazione letterale della norma sono gli importi dei tagli a dover essere utilizzati esclusivamente a tal fine. L'operazione quindi andrebbe coperta solo con l'avanzo economico, utilizzando l'avanzo di amministrazione per finanziare le spese correnti. Secondo il Ministero dell'economia, invece, è possibile applicare l'avanzo di amministrazione direttamente al titolo III della spesa, dove vanno contabilizzate le somme pagate per il rimborso delle quote capitali. Un secondo dubbio riguarda la possibilità di considerare utili le operazioni di riduzione del rosso eventualmente attivate prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 174/2012. Anche in questo caso la risposta del Ministero dell'economia è positiva purché la procedura sia conclusa entro il 31 dicembre 2012. Il Ministero ha anche precisato che, poiché la norma citata prevede che gli importi delle riduzioni non rilevano ai fini del calcolo del saldo finanziario rilevante per il raggiungimento dell'obiettivo del patto 2012, nel modello del monitoraggio relativo al II semestre 2012 sarà prevista una specifica voce di esclusione di entrata per gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune. L'esclusione, quindi, opera solo sul lato delle entrate e non su quello delle spese.
FONTE: ITALIA OGGI
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