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Notifica a mezzo raccomandata Atti Giudiziari
Ciao Roberta
Buongiorno
stiamo notificando le ingiunzioni di pagamento ICI e Tarsu a mezzo raccomandata Atti Giudiziari
Diverse ci tornano indietro con l'indicazione "per irreperibilità del destinatario" ma l'indirizzo viene confermato dall'ufficio anagrafe.
Secondo qualcuno non sono da ritenersi notificate ed occorre procedere con un nuovo tentativo con l'Ufficiale della Riscossione che non abbiamo in tutti i Comuni in nostra gestione
Ritienete invece che l'atto si possa comunque ritenere notificato? In tal caso dobbiamo espletare l'affissione all'albo del Comune di emissione così come si procede con l'utilizzo del messo e contestualmente inviare una comunicazione al contribuente?
Inoltre, quando il plico ci viene restituito dall'agente postale con l'indicazione "sconosciuto" ma l'indirizzo viene confermato dalle risultanze anagrafiche, come dobbiamo proseguire?
Ci preoccupiamo perchè nel frattempo gli atti rischiano di prescriversi
Grazie
Buongiorno
stiamo notificando le ingiunzioni di pagamento ICI e Tarsu a mezzo raccomandata Atti Giudiziari
Diverse ci tornano indietro con l'indicazione "per irreperibilità del destinatario" ma l'indirizzo viene confermato dall'ufficio anagrafe.
Secondo qualcuno non sono da ritenersi notificate ed occorre procedere con un nuovo tentativo con l'Ufficiale della Riscossione che non abbiamo in tutti i Comuni in nostra gestione
Ritienete invece che l'atto si possa comunque ritenere notificato? In tal caso dobbiamo espletare l'affissione all'albo del Comune di emissione così come si procede con l'utilizzo del messo e contestualmente inviare una comunicazione al contribuente?
Inoltre, quando il plico ci viene restituito dall'agente postale con l'indicazione "sconosciuto" ma l'indirizzo viene confermato dalle risultanze anagrafiche, come dobbiamo proseguire?
Ci preoccupiamo perchè nel frattempo gli atti rischiano di prescriversi
Grazie
Annamaria73- Messaggi : 24
Data d'iscrizione : 13.04.11
Notifica
consiglio
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/lingiunzione-fiscale-vale-comunque-come-costituzione-mora
Firmate se condividete la petizione al link
http://firmiamo.it/asfel
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/lingiunzione-fiscale-vale-comunque-come-costituzione-mora
Firmate se condividete la petizione al link
http://firmiamo.it/asfel
Re: Notifica a mezzo raccomandata Atti Giudiziari
L’ingiunzione fiscale è l’atto iniziale della procedura di riscossione coattiva disciplinata dal Testo Unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Secondo consolidata giurisprudenza, tale ingiunzione ha natura di atto amministrativo complesso, il quale non solo ha la funzione di formale accertamento del credito – fondato sul potere della pubblica amministrazione di realizzare coattivamente le proprie pretese – ma anche cumula in sé le caratteristiche di forma e di efficacia di titolo esecutivo e di precetto
- le ingiunzioni fiscali, ex R.D. n° 639/1910, sono sottoscritte dal Funzionario Responsabile di ogni specifico tributo, nonché, responsabile delle entrate non riscosse
notifica
- tramite Ufficiale Giudiziario e/o Ufficiale della Riscossione abilitato
- mediante raccomandata a/r (se la raccomandata viene ritirata ha valore di notifica)
- mediante raccomandata atti giudiziari, facendo uso di speciali buste e moduli, per avvisi di ricevimento, entrambi di colore verde
In conclusione l'ingiunzione fiscale in quanto atto giudiziario (al pari del precetto) deve essere validamente notificata dall'ufficiale giudiziario secondo i dettami della legge 890/1982.
Se ciò non avviene, l'ingiunzione - "declassata" ad atto giuridico sostanziale - può essere idonea, avendone i requisiti, a svolgere la funzione di atto di interruzione della prescrizione (rectius costituzione in mora) bastando, in questa ipotesi, ai fini della validità della notifica, la semplice presunzione di conoscenza prevista dagli articoli 1334 e 1335 c.c.
tenuto conto che l'ingiunzione fiscale viene inviata a seguito di avviso di accertamento e successivi solleciti di pagamento, la percentuale di riscossione entro i 30 gg dalla data di notifica della ingiunzione fiscale resta molto bassa soprattutto per i crediti + elevati, dovendo dare seguito alle attività cautelari esecutive.
le attività cautelari esecutive potranno essere svolte esclusivamente da Ufficiale della Riscossione Abilitato nella disponibilità comunale o del servizio associato tra + comuni, da Equitalia (fino al 30.06.2013), da concessionario iscritto all'albo selezionato con gara pubblica
attività cautelari ed esecutive
- Fermo di beni mobili registrati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 86 del D.P.R. 602/1973;
- In mancanza di beni mobili registrati, pignoramento dei crediti verso terzi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 sulla base delle informazioni trasmesse dall’Ente disponibili presso il sistema informativo del Ministero delle Finanze (Siatel);
- Se le procedure precedenti non hanno permesso la riscossione del credito, espropriazione immobiliare ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 602/1973;
- In mancanza di beni immobili, ovvero impossibilità giuridica di espropriazione immobiliare, espropriazione mobiliare ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 del D.P.R. 602/1973.
consiglio cmq un approfondimento in materia di ingiunzione http://www.anaresep.it/news/2012/ingiunzione-rafforzata.asp
- le ingiunzioni fiscali, ex R.D. n° 639/1910, sono sottoscritte dal Funzionario Responsabile di ogni specifico tributo, nonché, responsabile delle entrate non riscosse
notifica
- tramite Ufficiale Giudiziario e/o Ufficiale della Riscossione abilitato
- mediante raccomandata a/r (se la raccomandata viene ritirata ha valore di notifica)
- mediante raccomandata atti giudiziari, facendo uso di speciali buste e moduli, per avvisi di ricevimento, entrambi di colore verde
In conclusione l'ingiunzione fiscale in quanto atto giudiziario (al pari del precetto) deve essere validamente notificata dall'ufficiale giudiziario secondo i dettami della legge 890/1982.
Se ciò non avviene, l'ingiunzione - "declassata" ad atto giuridico sostanziale - può essere idonea, avendone i requisiti, a svolgere la funzione di atto di interruzione della prescrizione (rectius costituzione in mora) bastando, in questa ipotesi, ai fini della validità della notifica, la semplice presunzione di conoscenza prevista dagli articoli 1334 e 1335 c.c.
tenuto conto che l'ingiunzione fiscale viene inviata a seguito di avviso di accertamento e successivi solleciti di pagamento, la percentuale di riscossione entro i 30 gg dalla data di notifica della ingiunzione fiscale resta molto bassa soprattutto per i crediti + elevati, dovendo dare seguito alle attività cautelari esecutive.
le attività cautelari esecutive potranno essere svolte esclusivamente da Ufficiale della Riscossione Abilitato nella disponibilità comunale o del servizio associato tra + comuni, da Equitalia (fino al 30.06.2013), da concessionario iscritto all'albo selezionato con gara pubblica
attività cautelari ed esecutive
- Fermo di beni mobili registrati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 86 del D.P.R. 602/1973;
- In mancanza di beni mobili registrati, pignoramento dei crediti verso terzi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 sulla base delle informazioni trasmesse dall’Ente disponibili presso il sistema informativo del Ministero delle Finanze (Siatel);
- Se le procedure precedenti non hanno permesso la riscossione del credito, espropriazione immobiliare ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 602/1973;
- In mancanza di beni immobili, ovvero impossibilità giuridica di espropriazione immobiliare, espropriazione mobiliare ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 del D.P.R. 602/1973.
consiglio cmq un approfondimento in materia di ingiunzione http://www.anaresep.it/news/2012/ingiunzione-rafforzata.asp
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