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El_Peco
spinetti
6 partecipanti
ICI residenti estero
Vorrei sapere come ci si deve comportare per la tassazione Ici di unità immobiliare di Cittadino residente all'estero iscritto all'Aire, atteso che il Regolamento Comunale non prescrive nulla. Ringrazio dell'attenzione.
spinetti- Messaggi : 24
Data d'iscrizione : 07.05.11
Re: ICI residenti estero
Imposta da applicare con aliquota ridotta e relativa detrazione (come si faceva pre esenzione abitazione principale).
El_Peco- Messaggi : 272
Data d'iscrizione : 08.04.11
Ici estero
Concordo.
gli italiani residenti all’estero proprietari di unità immobiliari in Italia sono tenuti al pagamento dell’imposta comunale sugli immobili. Lo dice in maniera chiara la Risoluzione n. 1 del Dipartimento delle Finanze del 4 marzo 2009,
. Ai residenti all’estero è riconosciuta solo l’applicazione della detrazione di base di 103 euro ( o altra deliberata per la prima abitazione soggetta Ici ) per l’unità immobiliare posseduta in Italia, a condizione che non risulti locata. Il Ministero ha ribadito anche che i Comuni italiani non possono emanare regolamenti o delibere che estendano l’esenzione sulla prima casa ai proprietari residenti all’estero
gli italiani residenti all’estero proprietari di unità immobiliari in Italia sono tenuti al pagamento dell’imposta comunale sugli immobili. Lo dice in maniera chiara la Risoluzione n. 1 del Dipartimento delle Finanze del 4 marzo 2009,
. Ai residenti all’estero è riconosciuta solo l’applicazione della detrazione di base di 103 euro ( o altra deliberata per la prima abitazione soggetta Ici ) per l’unità immobiliare posseduta in Italia, a condizione che non risulti locata. Il Ministero ha ribadito anche che i Comuni italiani non possono emanare regolamenti o delibere che estendano l’esenzione sulla prima casa ai proprietari residenti all’estero
abitazione in uso ai figli
Ai fini dell'assoggettamento all'ICI per residenti all'estero, cambia qualcosa se l'abitazione è in uso gratuito ai figli ?
Grazie!
Grazie!
leyland- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 22.09.11
Re: ICI residenti estero
In questo caso il residente all'estero perde il diritto ad utilizzare l'aliquota ridotta e la detrazione per abitazione principale, in quanto ne può usufruirne a condizione che l'unità immobiliare posseduta in Italia non risulti locata.
Potrà godere di eventuali agevolazioni/assimilazioni previste dai regolamenti comunali in caso di comodato ai parenti.
Potrà godere di eventuali agevolazioni/assimilazioni previste dai regolamenti comunali in caso di comodato ai parenti.
davide79- Messaggi : 156
Data d'iscrizione : 20.12.10
Re: ICI residenti estero
il comune può fare applicare l'aliquota ordinaria in luogo della ridotta con detrazione?
A380- Messaggi : 243
Data d'iscrizione : 08.07.11
Località : Trentino
Re: ICI residenti estero
El_Peco ha scritto:Imposta da applicare con aliquota ridotta e relativa detrazione (come si faceva pre esenzione abitazione principale).
Paolo Gros ha scritto: Concordo.
gli italiani residenti all’estero proprietari di unità immobiliari in Italia sono tenuti al pagamento dell’imposta comunale sugli immobili. Lo dice in maniera chiara la Risoluzione n. 1 del Dipartimento delle Finanze del 4 marzo 2009,
. Ai residenti all’estero è riconosciuta solo l’applicazione della detrazione di base di 103 euro ( o altra deliberata per la prima abitazione soggetta Ici ) per l’unità immobiliare posseduta in Italia, a condizione che non risulti locata. Il Ministero ha ribadito anche che i Comuni italiani non possono emanare regolamenti o delibere che estendano l’esenzione sulla prima casa ai proprietari residenti all’estero
frown ha scritto:il comune può fare applicare l'aliquota ordinaria in luogo della ridotta con detrazione?
Paolo Gros ha scritto:Se deliberato l'ente lo puo' fare
secondo un parere del Consorzio dei comuni trentini in mancanza di regolamentazione specifica il calcolo ici per gli iscritti aire deve essere effettuato con aliquota ordinaria e detrazione....
Ultima modifica di frown il Mer 9 Nov 2011 - 15:14 - modificato 3 volte.
A380- Messaggi : 243
Data d'iscrizione : 08.07.11
Località : Trentino
Ici estero
Reitero infatti il concetto iniziale :
Il Ministero ha ribadito anche che i Comuni italiani non possono emanare regolamenti o delibere che estendano l’esenzione sulla prima casa ai proprietari residenti all’estero
questo il problema a suo tempo evidenziato :
Accanto al nodo dei rimborsi, l'abolizione dell'Ici sulle abitazioni principali disposta con il Dl 93/2008 rischia di complicare il rapporto fra contribuenti e Comuni su importanti problemi applicativi. Emblematico è il caso del riconoscimento del l'esclusione Ici nei confronti delle abitazioni possedute in Italia da cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'Aire. Secondo il ministero delle Finanze (risoluzione 12/2008) tali unità immobiliari non devono essere escluse dall'applicazione dell'imposta, in quanto non sono espressamente citate dal Dl 93/2008, che avrebbe natura di norma strettamente interpretativa non suscettibile di applicazione estensiva. A fronte di tale valutazione, il ministero ha quindi dedotto che l'esclusione dall'Ici potrebbe essere accordata solo se i regolamenti comunali, vigenti alla data del 29 maggio 2008, ne abbiano espressamente previsto l'assimilazione all'abitazione principale. In tutte le altre ipotesi continuerebbe ad essere riconosciuta a tali unità immobiliari la detrazione per abitazione principale e l'eventuale aliquota agevolata prevista dai singoli Comuni, a condizione che le stesse non risultino locate. L'interpretazione delle Finanze sta creando perplessità tra i Comuni e rischia di ingenerare un notevole contenzioso, in quanto non tiene conto del fatto che l'articolo 1, comma 4-ter del Dl 16/1993, convertito in legge 75/1993, prevede che tali unità immobiliari «si considerano direttamente adibite ad abitazione principale», per cui si ritiene che l'esclusione dall'Ici spetti di diritto, a prescindere dall'eventuale assimilazione introdotta dai Comuni. Tale assimilazione è infatti dettata dallo stesso legislatore nella specifica normativa di settore che assume ovviamente natura di lex specialis. Si pone quindi il problema di quale comportamento debbano adottare i Comuni che non abbiano previsto l'assimilazione nel proprio regolamento, per non rischiare contenziosi da parte dei contribuenti che non dovessero vedersi riconosciuta l'esclusione Ici: dando per assodato che un'eventuale assimilazione introdotta nel regolamento dopo l'entrata in vigore del Dl 93/2008 avrebbe efficacia nei confronti dei contribuenti interessati, ma comporterebbe l'impossibilità per i Comuni di recuperare il minor gettito nei confronti dello Stato, si ritiene quindi più opportuno che i Comuni, senza modificare il regolamento Ici, adottino una delibera interpretativa di natura consiliare, in cui l'esclusione dall'imposta venga riconosciuta in forza dell'espressa previsione dettata dal Dl 16/1993. Il tutto dando mandato al responsabile dell'ufficio che dovrà certificare entro il 30 aprile 2009 il minor gettito Ici di comprendere in tale certificazione anche l'imposta non versata in relazione a tali unità immobiliari.
Il Ministero ha ribadito anche che i Comuni italiani non possono emanare regolamenti o delibere che estendano l’esenzione sulla prima casa ai proprietari residenti all’estero
questo il problema a suo tempo evidenziato :
Accanto al nodo dei rimborsi, l'abolizione dell'Ici sulle abitazioni principali disposta con il Dl 93/2008 rischia di complicare il rapporto fra contribuenti e Comuni su importanti problemi applicativi. Emblematico è il caso del riconoscimento del l'esclusione Ici nei confronti delle abitazioni possedute in Italia da cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'Aire. Secondo il ministero delle Finanze (risoluzione 12/2008) tali unità immobiliari non devono essere escluse dall'applicazione dell'imposta, in quanto non sono espressamente citate dal Dl 93/2008, che avrebbe natura di norma strettamente interpretativa non suscettibile di applicazione estensiva. A fronte di tale valutazione, il ministero ha quindi dedotto che l'esclusione dall'Ici potrebbe essere accordata solo se i regolamenti comunali, vigenti alla data del 29 maggio 2008, ne abbiano espressamente previsto l'assimilazione all'abitazione principale. In tutte le altre ipotesi continuerebbe ad essere riconosciuta a tali unità immobiliari la detrazione per abitazione principale e l'eventuale aliquota agevolata prevista dai singoli Comuni, a condizione che le stesse non risultino locate. L'interpretazione delle Finanze sta creando perplessità tra i Comuni e rischia di ingenerare un notevole contenzioso, in quanto non tiene conto del fatto che l'articolo 1, comma 4-ter del Dl 16/1993, convertito in legge 75/1993, prevede che tali unità immobiliari «si considerano direttamente adibite ad abitazione principale», per cui si ritiene che l'esclusione dall'Ici spetti di diritto, a prescindere dall'eventuale assimilazione introdotta dai Comuni. Tale assimilazione è infatti dettata dallo stesso legislatore nella specifica normativa di settore che assume ovviamente natura di lex specialis. Si pone quindi il problema di quale comportamento debbano adottare i Comuni che non abbiano previsto l'assimilazione nel proprio regolamento, per non rischiare contenziosi da parte dei contribuenti che non dovessero vedersi riconosciuta l'esclusione Ici: dando per assodato che un'eventuale assimilazione introdotta nel regolamento dopo l'entrata in vigore del Dl 93/2008 avrebbe efficacia nei confronti dei contribuenti interessati, ma comporterebbe l'impossibilità per i Comuni di recuperare il minor gettito nei confronti dello Stato, si ritiene quindi più opportuno che i Comuni, senza modificare il regolamento Ici, adottino una delibera interpretativa di natura consiliare, in cui l'esclusione dall'imposta venga riconosciuta in forza dell'espressa previsione dettata dal Dl 16/1993. Il tutto dando mandato al responsabile dell'ufficio che dovrà certificare entro il 30 aprile 2009 il minor gettito Ici di comprendere in tale certificazione anche l'imposta non versata in relazione a tali unità immobiliari.
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