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Paolo Gros
Laura70
6 partecipanti
INAGIBILITA' E INABITABILITA'
Ecco il mio dubbio....
Dunque, un contribuente mi presenta (a dicembre 2012) atto sostitutivo di notorietà per l'inagibilità del fabbricato di sua proprietà e mi allega una scheda del lontano 1986, fatta a suo tempo dall'ufficio tecnico comunale per effettuare una mappatura degli immobili, che classifica lo stato di conservazione "pessimo" (attenzione, nn è una dichiarazione di inagibilità!). Il contribuente pretende la retroattività della riduzione al 50%....non sono d'accordo ma avrei bisogno del Vs supporto....
C'è della giurisprudenza in merito??? Dove la posso reperire?
Grazie
Dunque, un contribuente mi presenta (a dicembre 2012) atto sostitutivo di notorietà per l'inagibilità del fabbricato di sua proprietà e mi allega una scheda del lontano 1986, fatta a suo tempo dall'ufficio tecnico comunale per effettuare una mappatura degli immobili, che classifica lo stato di conservazione "pessimo" (attenzione, nn è una dichiarazione di inagibilità!). Il contribuente pretende la retroattività della riduzione al 50%....non sono d'accordo ma avrei bisogno del Vs supporto....
C'è della giurisprudenza in merito??? Dove la posso reperire?
Grazie
Laura70- Messaggi : 39
Data d'iscrizione : 11.04.12
Inagibilita'
i fini dell'applicazione della riduzione di imposta devono sussistere congiuntamente l'inagibilità (se trattasi di fabbricato diverso da quello abitativo) o l'inabitabilità (se trattasi di fabbricato abitativo) e l'assenza di utilizzo.
Il Ministero delle Finanze, nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione ICI, ha precisato "che l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria".
Al riguardo va ricordato che:
nei casi di permanente inagibilità o inabitabilità, l'imposta è dovuta solo in riferimento all'area di sedime, se la stessa mantiene la caratteristica di area fabbricabile (in senso conforme, risoluzioni 19 settembre 1992 protocollo 7/2090, 30 ottobre 1992 protocollo 7/2186 e 12 dicembre 1992 protocollo 9/1178);
il comune, a norma dell'art. 59, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 446/97, può aver disciplinato le caratteristiche di fatiscenza sopravvenute del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.
L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, il quale dovrà allegare idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La dichiarazione sostitutiva, avendo una portata esaustiva, sostituisce sia l'attestazione comunale sia la perizia dell'ufficio tecnico (circolare ministeriale n. 137/E del 15 maggio 1997, risposta 20.1). Naturalmente, in quest' ultima ipotesi, il comune impositore potrà verificare la veridicità del contenuto e se la dichiarazione risulta mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con la conseguente applicazione della sanzione penale (artt. 74, comma 1, e 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
Il Ministero delle Finanze, nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione ICI, ha precisato "che l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria".
Al riguardo va ricordato che:
nei casi di permanente inagibilità o inabitabilità, l'imposta è dovuta solo in riferimento all'area di sedime, se la stessa mantiene la caratteristica di area fabbricabile (in senso conforme, risoluzioni 19 settembre 1992 protocollo 7/2090, 30 ottobre 1992 protocollo 7/2186 e 12 dicembre 1992 protocollo 9/1178);
il comune, a norma dell'art. 59, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 446/97, può aver disciplinato le caratteristiche di fatiscenza sopravvenute del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.
L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, il quale dovrà allegare idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La dichiarazione sostitutiva, avendo una portata esaustiva, sostituisce sia l'attestazione comunale sia la perizia dell'ufficio tecnico (circolare ministeriale n. 137/E del 15 maggio 1997, risposta 20.1). Naturalmente, in quest' ultima ipotesi, il comune impositore potrà verificare la veridicità del contenuto e se la dichiarazione risulta mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con la conseguente applicazione della sanzione penale (artt. 74, comma 1, e 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
Re: INAGIBILITA' E INABITABILITA'
Grazie mille Paolo!
Ma secondo voi posso applicare la riduzione per fabbriccato inagibile/inabitabile retroattivamente rispetto la data di presentazione della dichiarazione sostitutiva????
E poi...ho pure il caso di un geometra furbetto che per agevolare i cittadini accatasta tutti gli inagibili/inabitabili in collabenti!! C'è una qualche definizione "ufficiale" di fabbricato collabente??
Ma secondo voi posso applicare la riduzione per fabbriccato inagibile/inabitabile retroattivamente rispetto la data di presentazione della dichiarazione sostitutiva????
E poi...ho pure il caso di un geometra furbetto che per agevolare i cittadini accatasta tutti gli inagibili/inabitabili in collabenti!! C'è una qualche definizione "ufficiale" di fabbricato collabente??
Laura70- Messaggi : 39
Data d'iscrizione : 11.04.12
Re: INAGIBILITA' E INABITABILITA'
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LE CATEGORIE DEL CATASTO FABBRICATI
approfondimenti catasto
http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=328
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dichiarazione sostitutiva e risposta dell'ufficio tributi
E' stata inoltrata dichiarazione sostitutiva di inagibilità per un immobile per agevolazione della base imponibile imu al 50%.
Poiché l'ufficio ha riscontrato delle carenze l' Ente ha chiesto in integrazione un documento.
Il contribuente ci scrive chiedendo se a seguito delle integrazione l'immobile è inagibile:L'ufficio tributi ha il dovere di dichiarare che lo stato di agibilità dell'immobile considerato anche che, a seguito di richiesta di accertamenti all'ufficio tecnico quest'ultimo non risponde?
Come argomentare dal punto di vista giuridico che l'ufficio non è tenuto a dare risposta a una dichiarazione sostitutiva?
Poiché l'ufficio ha riscontrato delle carenze l' Ente ha chiesto in integrazione un documento.
Il contribuente ci scrive chiedendo se a seguito delle integrazione l'immobile è inagibile:L'ufficio tributi ha il dovere di dichiarare che lo stato di agibilità dell'immobile considerato anche che, a seguito di richiesta di accertamenti all'ufficio tecnico quest'ultimo non risponde?
Come argomentare dal punto di vista giuridico che l'ufficio non è tenuto a dare risposta a una dichiarazione sostitutiva?
emanuelita- Messaggi : 152
Data d'iscrizione : 05.06.12
Re: INAGIBILITA' E INABITABILITA'
Non è l'ufficio tributi che deve rilasciare dichiarazione di inagibilità/inabitabilità ma l'ufficio Tecnico. Dovresti sollecitare l'ufficio tecnico (anche perché ha l'obbligo di farlo).emanuelita ha scritto:E' stata inoltrata dichiarazione sostitutiva di inagibilità per un immobile per agevolazione della base imponibile imu al 50%.
Poiché l'ufficio ha riscontrato delle carenze l' Ente ha chiesto in integrazione un documento.
Il contribuente ci scrive chiedendo se a seguito delle integrazione l'immobile è inagibile:L'ufficio tributi ha il dovere di dichiarare che lo stato di agibilità dell'immobile considerato anche che, a seguito di richiesta di accertamenti all'ufficio tecnico quest'ultimo non risponde?
Come argomentare dal punto di vista giuridico che l'ufficio non è tenuto a dare risposta a una dichiarazione sostitutiva?
iadon- Messaggi : 578
Data d'iscrizione : 20.01.12
Re: INAGIBILITA' E INABITABILITA'
emanuelita ha scritto:
Il contribuente ci scrive chiedendo se a seguito delle integrazione l'immobile è inagibile:L'ufficio tributi ha il dovere di dichiarare che lo stato di agibilità dell'immobile considerato anche che, a seguito di richiesta di accertamenti all'ufficio tecnico quest'ultimo non risponde?
Come argomentare dal punto di vista giuridico che l'ufficio non è tenuto a dare risposta a una dichiarazione sostitutiva?
- il contribuente a seguito di richiesta integrazione documentazione, non si deve porre il problema. Se l'Ufficio richiede della documentazione vuol dire che era carente quella presentata e ciò non presuppone una risposta, in anticipo, sull'eventuale certificazione che rilascerete. Se non è agibile non presenta la documentazione e viceversa?....se non la presenta pazienza, presumo farete un sopralluogo comunque. Credo che il contribuente, se non ha dichiarato il falso, abbia tutto l'interesse a produrvi la documentazione.
- non c'è molto da argomentare sul piano giuridico. la presentazione di una dichiarazione sostitutiva non presuppone una risposta. Il contribuente dichiara, si applica l'agevolazione sulla base di ciò che ha dichiarato, e l'Ufficio verificherà a tempo debito in fase di emanazione di un eventuale provvedimento. Tali dichiarazioni, non sollevano l'Ufficio dall'effettuare controlli, ma certo non impongo all'ente una risposta su quanto dichiarato, anche perchè non di quesito si tratta, ma appunto di dichiarazione con responsabilità penale peraltro.
- sollecita comunque l'Ufficio Tecnico al controllo. L'Uffico Tributi non ha il dovere di dichiarare l'immobile inagibile (che spetta semmai all'Ufficio Tecnico come diceva iadon) e neanche la competenza, ma comunque serve anche a voi in fase di accertamento saperlo o meno.
- ricordo anche che l'immobile deve essere inutilizzato. Spesso viene dichiarato inagibile l'immobile perchè vetusto e privo di utenze, ma viene usato magari come deposito....
Unborn- Messaggi : 123
Data d'iscrizione : 24.03.13
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