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inabitabilità/inagibilità tasi
DA REGOLAMENTO IUC:
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di
legge vigenti relative alla disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi
comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari
vigenti applicabili.
Come operare nel caso di inagibilità/inabiltabilità accertata da U.T. per un immobile ai fini tasi non espressamente regolamentata nella sezione TASI ma disciplinata ai fini IMU del regolamento?
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di
legge vigenti relative alla disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi
comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari
vigenti applicabili.
Come operare nel caso di inagibilità/inabiltabilità accertata da U.T. per un immobile ai fini tasi non espressamente regolamentata nella sezione TASI ma disciplinata ai fini IMU del regolamento?
ABRUZZO- Messaggi : 156
Data d'iscrizione : 16.12.11
Re: inabitabilità/inagibilità tasi
da faq - mef
Considerando che l’art. 1, comma 675, della legge di stabilità per l’anno 2014 dispone che la base imponibile della TASI è quella prevista per l’IMU, si chiede se trovino automatica applicazione le riduzioni al 50% del valore imponibile di cui all’art. 13, comma 3, del D.L. n.201 del 2011, concernenti gli immobili inagibili o inabitabili e i fabbricati di interesse storico e artistico.
Risposta:
Il comma 675 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che la base imponibile della TASI è quella stabilita per l’applicazione dell’IMU; pertanto, si ritiene che si debbano applicare tutte le disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile IMU, comprese quelle attinenti agli immobili di interesse storico artistico e ai fabbricati inagibili o inabitabili.
Considerando che l’art. 1, comma 675, della legge di stabilità per l’anno 2014 dispone che la base imponibile della TASI è quella prevista per l’IMU, si chiede se trovino automatica applicazione le riduzioni al 50% del valore imponibile di cui all’art. 13, comma 3, del D.L. n.201 del 2011, concernenti gli immobili inagibili o inabitabili e i fabbricati di interesse storico e artistico.
Risposta:
Il comma 675 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che la base imponibile della TASI è quella stabilita per l’applicazione dell’IMU; pertanto, si ritiene che si debbano applicare tutte le disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile IMU, comprese quelle attinenti agli immobili di interesse storico artistico e ai fabbricati inagibili o inabitabili.
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