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http://www.irpef.info/DICHIARAZIONE DI INAGIBILITA' ED INABITABILITA'
3 partecipanti
DICHIARAZIONE DI INAGIBILITA' ED INABITABILITA'
Buongiorno,
noi avremmo un dubbio:
la dichiarazione di inagibilità ed inabitabilità ai fini IMU ha effetto dal momento di presentazione e deve essere presentata ogni anno?
Saluti
noi avremmo un dubbio:
la dichiarazione di inagibilità ed inabitabilità ai fini IMU ha effetto dal momento di presentazione e deve essere presentata ogni anno?
Saluti
PAZIA- Messaggi : 21
Data d'iscrizione : 27.10.11
dichiarazione
una sola volta valtando che la modificazione a nuovamente agibile deb ve essere successivamente presentata quuando ne ricorrano i requisiti
Re: DICHIARAZIONE DI INAGIBILITA' ED INABITABILITA'
Ci sono dei riferimenti normativi??
inoltre la dichiarazione ha effetto dal momento di presentazione??
inoltre la dichiarazione ha effetto dal momento di presentazione??
PAZIA- Messaggi : 21
Data d'iscrizione : 27.10.11
Imu
e beh in Italia vi e' una norma anche per fare la pipi' e se non c'e' tutti la reclamano.....
al link
http://www.pontevico.it/LinkClick.aspx?fileticket=U7RLNHYKxAo%3D&tabid=479&mid=1663
trovi un buon esempio con decorrenza ex nunc
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trovi un buon esempio con decorrenza ex nunc
Re: DICHIARAZIONE DI INAGIBILITA' ED INABITABILITA'
è da vedere come la cosa è stata disciplinata
comma 3 lettera b) art.13 DL 201/2011 - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione
nel nostro caso abbiamo così operato :
ARTICOLO 11
RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI
E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO
1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento :
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. L’inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ; Si
ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :
a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
3. La riduzione d’imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L’ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta.
Note : pertanto la data di decorrenza della inagibilità da considerarsi ai fini dell’imposta IMU sarà per un massimo di 60 gg antecedenti la data di presentazione della dichiarazione al protocollo comunale.
MODULISTICA
http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=458
- DICH. INAGIBILITA'/INABITABILITA'
formato word
- DICH. SOSTIT. INAGIBILITA'
formato PDF/A editabile
comma 3 lettera b) art.13 DL 201/2011 - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione
nel nostro caso abbiamo così operato :
ARTICOLO 11
RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI
E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO
1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento :
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. L’inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ; Si
ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :
a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
3. La riduzione d’imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L’ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta.
Note : pertanto la data di decorrenza della inagibilità da considerarsi ai fini dell’imposta IMU sarà per un massimo di 60 gg antecedenti la data di presentazione della dichiarazione al protocollo comunale.
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