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http://www.irpef.info/assunzioni tempo determinato polizia locale con proventi c.d.s.
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assunzioni tempo determinato polizia locale con proventi c.d.s.
Salve sono una nuova collega.
Da quest'anno il mio ente è soggetto al patto di stabilità e i miei amministratori vogliono assumere un agente di polizia locale per 5 mesi, da finanziarsi mediante utilizzo proventi delle sanzioni del codice della strada, tenendo presente che lo scorso anno lo abbiamo fatto invocando anche un parere della Corte dei Conti Toscana gennaio 2012. Il nostro ente rispetta il vincolo della diminuzione della spesa di personale complessiva e nel 2009 non abbiamo avuto assunzioni a tempo determinato per stessa finalità.
Secondo voi posso accontentare il mio vicesindaco che non sente ragioni?
Grazie per l'attenzione e buon lavoro a tutti!
Franca
Da quest'anno il mio ente è soggetto al patto di stabilità e i miei amministratori vogliono assumere un agente di polizia locale per 5 mesi, da finanziarsi mediante utilizzo proventi delle sanzioni del codice della strada, tenendo presente che lo scorso anno lo abbiamo fatto invocando anche un parere della Corte dei Conti Toscana gennaio 2012. Il nostro ente rispetta il vincolo della diminuzione della spesa di personale complessiva e nel 2009 non abbiamo avuto assunzioni a tempo determinato per stessa finalità.
Secondo voi posso accontentare il mio vicesindaco che non sente ragioni?
Grazie per l'attenzione e buon lavoro a tutti!
Franca
FRANCA FERRARESE- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 06.05.13
assunzioni
Il nostro ente rispetta il vincolo della diminuzione della spesa di personale complessiva e nel 2009 non abbiamo avuto assunzioni a tempo determinato per stessa finalità
conclude la corte Toscana, Parere n. 10 del 31 gennaio 2012
...tanto premesso, la norma di cui all´art. 9, comma 28 citato, introduce un obbligo di riduzione della spesa di personale fondato sul confronto storico tra la spesa di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa del 2012 e la medesima spesa sostenuta nel 2009; appare pertanto logico estendere a tale norma le conclusioni costantemente affermate in tema di confronto storico della spesa di personale (nel suo complesso) ai fini dell´applicazione dei commi 557 e 562 dell´articolo unico della legge finanziaria 2007 e ritenere esclusa dall´applicazione della norma di cui all´art. 9, comma 28 della L. 122/2010, come modificata dall´art. 4, comma 102 della L. 183/2011, la spesa derivante dall´assunzione stagionale a tempo determinato finanziata con i proventi per violazione alle norme del codice della strada.
conclude la corte Toscana, Parere n. 10 del 31 gennaio 2012
...tanto premesso, la norma di cui all´art. 9, comma 28 citato, introduce un obbligo di riduzione della spesa di personale fondato sul confronto storico tra la spesa di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa del 2012 e la medesima spesa sostenuta nel 2009; appare pertanto logico estendere a tale norma le conclusioni costantemente affermate in tema di confronto storico della spesa di personale (nel suo complesso) ai fini dell´applicazione dei commi 557 e 562 dell´articolo unico della legge finanziaria 2007 e ritenere esclusa dall´applicazione della norma di cui all´art. 9, comma 28 della L. 122/2010, come modificata dall´art. 4, comma 102 della L. 183/2011, la spesa derivante dall´assunzione stagionale a tempo determinato finanziata con i proventi per violazione alle norme del codice della strada.
Re: assunzioni tempo determinato polizia locale con proventi c.d.s.
Segnalo che in merito alla spesa di personale a tempo determinato (quindi a tutto il perosonale a tempo determinato, anche le assunzioni NON finanziate con i proventi di cui all'articolo 208 CdS), è stata introdotta un deroga per la polizia locale:
http://www.leggioggi.it/2013/04/13/vincoli-di-spesa-ed-assunzionali-degli-enti-locali-della-sardegna/
Anche in questo caso si deve infatti evidenziare che successivamente all’introduzione delle modifiche di cui alla legge n.183/2011 – e cioè le sole considerate dall’articolo 2, comma 7 della L.R. 10 del 2011 – con l’articolo 4 ter, comma 12, del D.L. 2 marzo 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, il legislatore statale è intervenuto a modificare nuovamente il limite previsto dall’articolo 9, comma 28 del d.l. 78/2010, mitigandone il regime di applicazione.
Infatti “ A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009”.
Il problema però nascerebbe se un Comune che nel 2009 NON ha effettuato assunzioni stagionali ora vorrebbe farlo.
Infatti i problemi sarebbero due:
1) La spesa del personale non può superare quella dell'anno pecedente (I aspetto)
2) La spesa el personale a tempo detrminato deve essere pari o inferiore al 50% di quella sostenuta nel 2009 (I aspetto)
Il primo aspetto è chiaro da tempo.
Le assunzioni stagionali finanziate con i proventi di cui all'articolo 208 CdS NON vanno considerate nel calcolo della spesa del personale per la verifica che tali spese non superino quelle dell'anno precedente.
Tutte le sezioni della Corte dei Conti sono concordi.
Il problema è l'aspetto 2).
Il parere della Corte dei Conti segnalato da Poalo Gros è interessante.
Ma altri pareri hanno date indicazioni opposte.
Segnalo ad esempio:
http://www.amministrativistaonline.it/giurisprudenza/corte-conti-sez-contr-veneto-parere-12-marzo-2012-n-185/
Ciò anche in relazione al fatto che la disciplina di cui all’articolo 208 di cui si tratta non appare derogatoria rispetto all’applicazione della disposizione di cui al ricordato articolo 28 che si pone come norma vincolistica di carattere generale riferita alle assunzioni di lavoro flessibile.
http://www.leggioggi.it/2013/04/13/vincoli-di-spesa-ed-assunzionali-degli-enti-locali-della-sardegna/
Anche in questo caso si deve infatti evidenziare che successivamente all’introduzione delle modifiche di cui alla legge n.183/2011 – e cioè le sole considerate dall’articolo 2, comma 7 della L.R. 10 del 2011 – con l’articolo 4 ter, comma 12, del D.L. 2 marzo 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, il legislatore statale è intervenuto a modificare nuovamente il limite previsto dall’articolo 9, comma 28 del d.l. 78/2010, mitigandone il regime di applicazione.
Infatti “ A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009”.
Il problema però nascerebbe se un Comune che nel 2009 NON ha effettuato assunzioni stagionali ora vorrebbe farlo.
Infatti i problemi sarebbero due:
1) La spesa del personale non può superare quella dell'anno pecedente (I aspetto)
2) La spesa el personale a tempo detrminato deve essere pari o inferiore al 50% di quella sostenuta nel 2009 (I aspetto)
Il primo aspetto è chiaro da tempo.
Le assunzioni stagionali finanziate con i proventi di cui all'articolo 208 CdS NON vanno considerate nel calcolo della spesa del personale per la verifica che tali spese non superino quelle dell'anno precedente.
Tutte le sezioni della Corte dei Conti sono concordi.
Il problema è l'aspetto 2).
Il parere della Corte dei Conti segnalato da Poalo Gros è interessante.
Ma altri pareri hanno date indicazioni opposte.
Segnalo ad esempio:
http://www.amministrativistaonline.it/giurisprudenza/corte-conti-sez-contr-veneto-parere-12-marzo-2012-n-185/
Ciò anche in relazione al fatto che la disciplina di cui all’articolo 208 di cui si tratta non appare derogatoria rispetto all’applicazione della disposizione di cui al ricordato articolo 28 che si pone come norma vincolistica di carattere generale riferita alle assunzioni di lavoro flessibile.
AgenteCC- Messaggi : 125
Data d'iscrizione : 01.05.13
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