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ancora sui proventi da contravvenzioni da destinare a nuovi servizi di polizia locale

3 partecipanti

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Messaggio  francodan Gio 4 Ago 2011 - 0:47

parere friuli 53 2011
i proventi da contravvenzione hanno natura diversa dagli incentivi ici e progettazione

Comune di S. Dorligo della Valle. Motivato avviso in tema di sottoposizione dei proventi derivanti dalle contravvenzioni al Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.), da destinare alle finalità di cui all’art. 208 del medesimo, ai limiti in materia di spese per il personale posti dall’art. 9 c. 2 bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122. 4. In ultimo, la Sezione rileva che tali conclusioni non possono subire eccezioni in considerazione della presunta natura giuridica di tali risorse, come prospettato dall’Amministrazione comunale di S. Dorligo della Valle – Dolina Obcina - , che, in quanto identica o simile a quella di altre forme di incentivazione al personale (tra cui i richiamati incentivi per la progettazione interna di cui all’art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006- c.d. Codice dei contratti - , i diritti di rogito spettanti ai segretari comunali e gli incentivi per il recupero dell’ICI), ne determinerebbe l’attrazione nell’ambito della disciplina delle spese per il personale per gli stessi operante, come riconosciuto pure da questa stessa Corte dei conti (vd. al riguardo delib. n. 16/SEZAUT/2009/QMIG della sez. Autonomie del 13 novembre 2011, sez. reg.le Veneto par. n. 57/2010, sez. reg.le Lombardia par. 1046/2010,sez. reg.le Piemonte par.. 57/2011).
Dirimente in tal senso si palesa l’ osservazione secondo cui, nei casi da ultimo ricordati, “si tratta di norme speciali e derogatorie alla disciplina generale del trattamento accessorio del personale”, considerando inoltre che “solamente nelle ipotesi normativamente previste si deve escludere la natura di spesa per il personale laddove il mancato ricorso a questo tipo di incentivazione della produttività potrebbe comportare il ricorso, per conseguire il medesimo risultato all’affidamento di incarichi a soggetti esterni all’Amministrazione, che dovrebbe sicuramente sopportare un onere maggiore, con aggravio effettivo della spesa complessiva (…)”. (cfr. sez. reg.le Veneto par. 57/2010 cit. ed ivi delib. sez. Aut. N. 16/2009).
Conclusivamente, solo allorché il legislatore, con norma speciale e derogatoria, abbia previsto, unitamente alla destinazione specifica impressa a determinate risorse, un trattamento escludente l’applicazione della generale disciplina vincolistica dettata per la retribuzione, anche accessoria, del personale dipendente con contratto di lavoro pubblico, l’Ente potrà, nel concorso con gli altri presupposti normativamente posti, sottrarre le risorse così impiegate dal computo della spesa complessiva per il personale, dovendosi in caso contrario ed in assenza di tale espressa deroga normativa ritenere vigenti gli ordinari vincoli e limiti all’uopo fissati.
P Q M
La Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia esprime il proprio motivato avviso sul quesito riportato in epigrafe nei termini di cui in motivazione
ORDINA
alla Segreteria di procedere all’immediata trasmissione di copia conforme alla presente deliberazione al Sindaco del Comune di S. Dorligo della Valle - Obcina Dolina, di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei Conti.
Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del 7 luglio 2011.
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Messaggio  ANDREOTTI STEFANO Ven 12 Ago 2011 - 6:39

Sapete se anche la Corte dei Conti del Veneto si è espressa in merito all'utilizzo dei proventi del CDS per finanziare progetti ex art. 15 comma 5 o lett. k?
Sin'ora l'unica Corte che non ha escluso tali proventi dall'art. 15 lett. k è la Toscana con parere 104/2010?
Grazie
Stefano

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Messaggio  Paolo Gros Ven 12 Ago 2011 - 12:28

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Messaggio  ANDREOTTI STEFANO Mar 16 Ago 2011 - 0:28

Alcuni chiarimenti:
- al link indicato viene chiesto se è possibile il finanziamento del lavoro straordinario per progetti. Due cose non capisco:
1. il lavoro straordinario è lavoro straordinario e non ha nulla a che fare con progetti (o no?);
2. questo vuol dire che è possibile incrementare il fondo per lo straordinario (un comune molto grosso della mia zona lo ha fatto)? Ma io non riesco a trovare tale assunto (ne nella legge ne nei pareri delle Corti);
- è ormai assodato che le spese per progetti finanziate con tali proventi rientrano nell'art. 15 comma 5 (con tutto quello che ne consegue) e non nella lett. k? Chiedo questo perchè il solito comune di cui sopra li ha fatti rientrare nella lettera k! Io non leggo questo in alcuno dei pareri delle Corti (sinora ne ho trovati 12 e sono tutti univoci).
3. sempre lo stesso comune ha poi disposto che i progetti avvengano fuori orario di lavoro. Ma ciò mi risulta impossibile (se non previsto espressamente da norma di legge, vedasi condoni) in quanto le uniche forme di lavoro sono l'ordinario e lo straordinario. Sbaglio io?
Tutto quanto sopra richiesto è dovuto al fatto che il mio ente prende come ora colato quanto fatto da questo grande Comune e mi stat incalzando a più non posso perchè anche noi approviamo tali progetti. Io sostengo che devono ricadere nell'art. 15 c. 5 (con tutte le limitazioni che ne conseguono). E' corretto?
Grazie
Stefano

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Messaggio  Paolo Gros Mar 16 Ago 2011 - 0:44

In via normale nel tempo ho imparato questo : piu' gli enti sono grandi e piu' le errate applicazioni di norme sono grandi.

Cio' che esprimi e' altamente corretto e sostenuto dal punto di vista dottrinale e giuslavoristico ovvero :

-è ormai assodato che le spese per progetti finanziate con tali proventi rientrano nell'art. 15 comma 5
- sempre lo stesso comune ha poi disposto che i progetti avvengano fuori orario di lavoro. Ma ciò mi risulta impossibile ....assolutamente vero e non solo per la corretta distinzione che hai effettuato in rapporto a lavoro ordinario e straordinario ma anche e soprattutto poiche' prestazioni in tal guisa non hanno alcuna copertura assicurativa proprio perche' non sono lavoro ordinario oppure straordinario , sono una forzatura e peraltro pericolosa.

Lascia che incalzino , dai il tuo parere contrario e invialo alla Corte , intanto che hanno da temere ...lo ha fatto un comune grande !!!!
Paolo Gros
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Messaggio  francodan Lun 29 Ago 2011 - 0:45

altro parere in materia da parte della corte veneto 346 2011 nello specifico, se la spesa per i progetti di potenziamento dei servizi di prevenzione e sicurezza debba essere: 1) soggetta ai limiti di cui all’art 1, co. 557 della L. 296/2006; 2) iscritta nel fondo risorse decentrate, con eventuale limite di cui all’art 9, co. 2 bis del D.L. 78/2010; 3) retribuita contrattualmente come straordinario o in via forfettaria.



La richiesta di parere, presentata dal Sindaco di Torreglia, ha ad oggetto la corretta applicazione dell’art.208, comma 5-bis del d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, rubricato “Nuovo codice della strada”.
Il predetto articolo, rubricato “Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie”, ai commi 4 e seguenti, prevede un vincolo di destinazione, pari al 50 per cento dei proventi da sanzioni amministrative, conseguenti a violazione del codice della strada, spettanti agli enti territoriali, e disciplina analiticamente le finalità che devono essere necessariamente perseguite, mediante l’utilizzo delle somme in argomento. In particolare, la lettera c) del comma 4 si riferisce, tra l’altro, ad “altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale” ed il successivo comma 5-bis, nell’integrare quest’ultima previsione, aggiunge che “la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli art. 186,186 bis e 187…”.
I tre quesiti formulati dal Sindaco sono i seguenti:
1) se la spesa concernente il finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo, finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, nonché dei servizi notturni e di prevenzione, debba essere inclusa nel computo della spesa per il personale, soggetta ai limiti di cui all’art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
2) se la spesa relativa ai progetti in argomento debba essere iscritta nel fondo delle risorse decentrate e, in caso affermativo, come ciò si concili con il disposto di cui all’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n.78 del 31 maggio 2010, secondo il quale l’ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non può superare l’importo dell’anno 2010;
3) se i progetti in argomento, qualora attuabili nel citato contesto normativo, debbano essere retribuiti sulla base degli istituti contrattuali in vigore (tariffe lavoro straordinario), o se possa essere contrattata una remunerazione forfetaria, da corrispondersi dopo la verifica dell’attuazione del progetto.

DIRITTO

La richiesta sotto il profilo soggettivo è ammissibile, in quanto trasmessa con lettera a firma del Sindaco, rappresentante legale dell’ente, ai sensi dell’art.50 d.lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.).
In ordine poi al requisito oggettivo, occorre preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia riconducibile alla materia della contabilità pubblica.
Sul punto, sono di ausilio gli indirizzi ed i criteri generali, approvati, con le delibere del 27 aprile 2004, già citata, e del 10 marzo 2006 dalla Sezione delle Autonomie, che restringono l’ambito oggettivo alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, compresi, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli.
Al riguardo le Sezioni riunite della stessa Corte, in sede di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’art.17, comma 31 del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, hanno, con delibera n. 54 in data 17 novembre 2010, delineato un concetto unitario della nozione di contabilità pubblica, riferito “al sistema di principi e norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici” ; la predetta nozione è, comunque, da intendersi, “in continua evoluzione in relazione alle materie che incidono direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”.
La materia sulla quale verte la richiesta di parere, ad avviso di questo Collegio, è riconducibile al profilo della contabilità, poiché attiene all’interpretazione di norme che hanno diretto riflesso sulla formazione e gestione dei bilanci pubblici.
Nel merito, con riferimento ai tre quesiti formulati, si fa presente quanto segue:
1° Quesito
La questione posta con il primo quesito è stata già esaminata da questa Sezione con la deliberazione n.25/2011, nella quale è stato evidenziato come l’utilizzo delle risorse necessarie a finanziare il potenziamento dei servizi di controllo in argomento, debba avvenire nel rispetto dei vincoli e dei limiti di finanza pubblica, operanti in via generale ai sensi dell’art.1, comma 557, della legge n.296/2006, come modificato dall’art.14, comma 7, del d.l. n.78/2010 convertito nella legge n.122/2010). Detti compensi non possono, quindi, essere esclusi dalle “spese di personale” e sono subordinati al pieno rispetto dei limiti di fonte legale.
La soluzione di cui sopra appare, altresì, in linea con quanto disposto dall’art.76, comma 5, del d.l. n.112 del 25 giugno 2008 convertito con modificazioni in legge n.133 del 6 agosto 2008 che, al generale obbligo di contenimento delle spese di personale, ha aggiunto quello di riduzione dell’incidenza percentuale di tali spese, rispetto al complesso delle spese correnti.
E’ del tutto evidente, infatti, che ove non si considerassero le spese oggetto del quesito quali spese per il personale, si finirebbe per ridurre la portata della nuova previsione, dovendosi computare le stesse fra le spese correnti.
2° Quesito
Questo Collegio ha già esaminato anche la seconda questione posta nella richiesta di parere con le deliberazioni nn. 1 e 283/2011, mediante le quali è stato innanzitutto richiamato l’art.15, comma 1, del C.C.N.L. Comparto Regioni-Autonomie locali 1999, il quale prevede che “Presso ciascun ente sono annualmente destinate…a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi, le seguenti risorse:…(lett.k) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell’art.17;”.
In particolare poi, il Collegio ha valutato se l’art. 208 c.d.s. possa essere interpretato come una “specifica disposizione di legge”, che ai sensi del surrichiamato art.15, comma 1, lett. K contempli risorse finalizzate all’incentivazione di prestazioni o di risultati. Concludendo, la Sezione ha espresso l’avviso che non è individuabile nel citato art.208 l’espressa connessione, richiesta dal contratto collettivo, tra mezzi finanziari e destinazione premiale degli stessi, necessaria per la riconduzione al contenuto del comma 1 lett. k), art.15. Occorre, infatti, che una norma contempli, in modo diretto e puntuale, le risorse da impiegare per scopi premiali, affinché le stesse siano legittimamente destinate all’incentivazione di prestazioni o di risultati del personale.
Applicando il precitato principio alle destinazioni delle risorse di cui all’art. 208, comma 4, lett. b) e lett. c), quest’ultima come integrata dal successivo comma 5-bis, è stato affermato che, difettando un espresso richiamo all’incentivazione del personale mediante risorse puntualmente predeterminate, non è possibile inquadrare tali risorse nell’ambito dell’art. 15 comma 1 lett. K) del CCNL 1.4.1999, conseguentemente finalizzandole all’incentivazione del personale dipendente.
Peraltro, una diversa risposta è stata offerta per quanto concerne la possibile destinazione delle risorse in argomento a copertura dei maggiori oneri relativi al trattamento economico accessorio del personale da impiegare in nuove attività. Ciò nell’ambito di progetti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizi cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e delle risorse.
Per quanto concerne, invece, la compatibilità tra la teorica possibilità di utilizzare le risorse per incrementare il trattamento economico accessorio del personale, nei limiti già esaminati, e la previsione di cui all’art.9, comma 2-bis della legge n.122/2010, è stato evidenziato come sia chiara l’intenzione del legislatore di ridurre la spesa di personale, anche attraverso il blocco delle risorse decentrate, blocco che non ammette alcuna deroga. Pertanto, si è detto, che la parte variabile della retribuzione può essere riconosciuta solo in corrispondenza della relativa capacità di spesa e, quindi, della compatibilità di quest’ultima con gli obiettivi e i vincoli del patto di stabilità interno.
Questo Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dai precedenti sopracitati.
3° Quesito
La risposta all’ultimo quesito si fonda sugli stessi principi richiamati sulla questione precedente. E’ stato chiarito, infatti, che le risorse in argomento, che non possono essere finalizzate all’incentivazione di prestazioni o risultati del personale dipendente, possono essere destinate legittimamente a copertura dei maggiori oneri relativi al trattamento economico accessorio del personale da impiegare in nuove attività, cioè alla copertura delle prestazioni lavorative aggiuntive, o che comunque comportano maggiore impegno e presenza sui luoghi di lavoro (turnazione, lavoro straordinario, flessibilità oraria).
Quanto sopra preclude la possibilità di contrattare una remunerazione forfetaria, da corrispondersi dopo la verifica dell’ attuazione del progetto, in quanto non sarebbe direttamente correlata alla copertura di prestazioni lavorative aggiuntive, determinando il rischio di elusione del principio, più volte ribadito, per il quale le risorse in argomento non possono essere destinate all’incentivazione del personale dipendente.

PQM
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto rende il parere nei termini suindicati. Copia della deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco di Torreglia (Pd).
Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 31 maggio 2011.


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