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Proventi contravvenzioni stradali - utilizzo -La Corte Emilia Romagna

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Proventi contravvenzioni stradali - utilizzo -La Corte Emilia Romagna Empty Proventi contravvenzioni stradali - utilizzo -La Corte Emilia Romagna

Messaggio  Paolo Gros Mar 9 Ago 2011 - 9:38

La Corte dei Conti - sezione regionale del controllo per l’Emilia Romagna, la deliberazione n.22 del 17 giugno 2011, ribadisce che i proventi delle multe stradali non possono essere utilizzati per incentivare ordinariamente il personale della polizia municipale ma è ritenuto corretto il loro impiego per il potenziamento programmato del servizio di vigilanza urbana.

Il comma 5bis dell'art.208 del codice stradale introdotto con la legge 120/2010 permette il finanziamento dei progetti di miglioramento dei servizi di polizia locale. In pratica, in deroga a tutte le particolari disposizioni vigenti in materia, sembrava possibile finanziare il salario accessorio dei vigili con parte dei proventi delle multe accertate dal comando. Ammessa letteralmente questa possibilità occorreva però individuare le modalità applicative più idonee ovvero incrementare il fondo di produttività, quello dello straordinario o quello per il potenziamento del servizio.

La Corte dei Conti dell'Emilia Romagna esclude la legittimità dell’utilizzo dei proventi contravvenzionali per finalità di incentivazione del personale di polizia municipale, mentre ritiene compatibile la destinazione dei medesimi a copertura dei maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del CCNL 1.4.1999, nel rispetto dei vincoli e prescrizioni dettati da tale ultima norma.

L'aumento del fondo di produttività secondo questa nuova modalità è inoltre chiaramente correlato al necessario rispetto del patto di stabilità

Fonte :Almacentroservizi
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Proventi contravvenzioni stradali - utilizzo -La Corte Emilia Romagna Empty Re: Proventi contravvenzioni stradali - utilizzo -La Corte Emilia Romagna

Messaggio  Stecro Mer 10 Ago 2011 - 1:41

Rimane comunque lecito destinare 1/4 della parte vincolata delle entrate, al finanziamento dello straordinario dei dipendenti della polizia municipale, finalizzato al potenziamento delle attività di accertamento violazioni?

Stecro

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Proventi contravvenzioni stradali - utilizzo -La Corte Emilia Romagna Empty 208

Messaggio  Paolo Gros Mer 10 Ago 2011 - 2:29

Rimane lecito atteso pero' che tali spese cosi' impiegate costituiscono spesa di personale con tutte le limitazioni conseguenti da osservare.

vedasi nel caso

https://entilocali.forumattivo.it/t2224-spese-di-personale-art-208-codice-strada-parere-restrittivo322-veneto?highlight=codice
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Proventi contravvenzioni stradali - utilizzo -La Corte Emilia Romagna Empty Re: Proventi contravvenzioni stradali - utilizzo -La Corte Emilia Romagna

Messaggio  francodan Mar 25 Ott 2011 - 7:01

corte puglia

REPUBBLICA ITALIANA
la
Corte dei conti
in
Sezione regionale di controllo per la Puglia

Nella Camera di Consiglio del 6 ottobre 2011, composta dai magistrati:
Presidente di Sezione Raffaele Del Grosso, Presidente
Consigliere Michele Grasso
Primo Referendario Luca Fazio, relatore
Primo Referendario Stefania Petrucci
Referendario Chiara Vetro
Referendario Marcello Iacubino
Referendario Marco Di Marco
ha adottato la seguente
Deliberazione n. 83/PAR/2011
sulla richiesta di parere prot. n. 212446-11-1 in data 12/09/2011 formulata dal Sindaco del Comune di Bari, pervenuta in data 13/09/2011 al prot. n. 1651;
Vista l’ordinanza n. 42/11 del 5 ottobre 2011, con la quale è stata convocata la Sezione Regionale di Controllo per il giorno 6 ottobre 2011;
Udito il relatore Primo Referendario Dott. Luca Fazio.
Ritenuto in
FATTO
Il Sindaco del Comune di Bari, con la nota indicata in epigrafe, rivolge richiesta di parere circa la possibilità di incrementare le risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 208, comma 4, lett. c) del Codice della strada, contabilizzate nell’ambito dell’art. 15, comma 5, del CCNL 1° aprile 1999, stante la vigenza delle limitazioni introdotte dall’art. 9 comma 2, del DL 78/2010.
Il Sindaco fa presente che su analoga fattispecie si è espressa la Sezione regionale di controllo per la Liguria con deliberazione n. 55/2011 del 21 giugno 2011.
Secondo la Sezione ligure le risorse derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada possono integrare il fondo per il salario accessorio ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL citato.
Quantomeno la quota vincolata dei proventi indicata dall’art. 208 comma 4 lett. c) destinata a salario accessorio ai sensi dell’art. 208, comma 5-bis nella misura massima della metà del 50% dei proventi, può essere ricompresa tra le fattispecie già individuate dalla Sezione delle Autonomie con delibera n. 16/2009, sottratte ai limiti indicati dalle norme sul contenimento delle spese di personale, per identità di ratio, in quanto i fondi in esame si autoalimentano, ossia non comportano un effettivo aumento di spesa essendo correlati ad un incremento delle entrate dell’ente con conseguente miglioramento del saldo complessivo della gestione finanziaria dell’ente stesso (analogamente agli incentivi al personale per il recupero dell’ICI e per i diritti di rogito ai Segretari comunali). Una diversa interpretazione, secondo la Sezione ligure, determinerebbe un’incoerenza del sistema normativo, perché da una parte il legislatore imporrebbe agli enti locali l’utilizzo delle risorse in esame nei modi di cui all’art. 208, comma 4, dall’altra vieterebbe l’utilizzo delle risorse qualora determinino il superamento dei tetti di spesa indicati dall’art. 9 comma 2 del DL 78/2010.
Pertanto, il Comune di Bari chiede se, ferma restando la contabilizzazione e l’utilizzo di dette somme come risorse ex art. 15, comma 5 del CCNL, sia possibile, nell’anno 2011, incrementare la parte variabile del fondo per il trattamento economico accessorio del personale con le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dall’art. 208 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, alla luce del disposto normativo di cui all’art. 9, comma 2-bis del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 in base al quale nel triennio 2011-2013, l’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
DIRITTO
1. Sulla funzione consultiva.
La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è prevista dall'art. 7 comma 8, della legge n. 131/2003, il quale consente alle Regioni di chiedere alle Sezioni regionali di controllo “ulteriori forme di collaborazione” ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, “nonché pareri in materia di contabilità pubblica”, aggiungendo che “analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane”.
2. Sull’ammissibilità del quesito.
In via preliminare, va verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della richiesta di parere.
2.1. Sotto il profilo soggettivo la richiesta è ammissibile, in quanto posta dal Sindaco e quindi dall’organo che, ai sensi dell’art. 50 del TUEL, ha la rappresentanza legale del Comune ed è pertanto legittimato a promuovere l’attività consultiva della Corte dei Conti. Per orientamento consolidato, inoltre, si è ritenuto che la mancata costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali della Puglia (seppure istituito con legge regionale n. 29 del 26/10/2006, rimasta, però, inattuata) non rappresenti elemento ostativo all’ammissibilità della richiesta, poiché l’art. 7, comma ottavo, della legge n. 131/2003 usa la locuzione “di norma”, non precludendo, quindi, in linea di principio, la richiesta diretta da parte degli enti.
2.2. Sotto il profilo oggettivo, va precisato preliminarmente che il perimetro della «materia della contabilità pubblica» è stato delimitato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti nell’adunanza del 27.04.2004, come integrata con successiva deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009. Da tali documenti si desume che l’oggetto dell’attività consultiva è circoscritto alla sola “attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli”. Si evince, inoltre, che la funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali non possa concernere fatti gestionali specifici ma ambiti e oggetti di portata generale e non debba rispondere a questioni che possono formare oggetto di esame specifico da parte della stesse Sezioni Regionali in sede di controllo come di altri Organi, proprio per scongiurare interferenze e condizionamenti ed evitare di orientare le amministrazioni nelle scelte di condotte da tenere nelle riferite sedi.
La nozione di contabilità pubblica e, conseguentemente, l’ambito di operatività dell’azione consultiva della Corte dei Conti, è peraltro stata recentemente ulteriormente specificata dalle Sezioni Riunite con delibera n.54/2010 del 17 novembre 2010, riferendola a quesiti “che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all’art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”. Il quesito in esame, alla luce della nozione di contabilità pubblica appena illustrata, può dunque, sotto questo primo profilo, considerarsi ammissibile.
3. Nel merito.
3.1. Il quesito avanzato dal Comune di Bari verte sull’assoggettabilità ai vincoli previsti dall’art. 9, comma 2-bis, del DL 78/2010 di un quarto dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della strada destinato, a mente dell’art. 208, comma 4 lett. c) e comma 5-bis del DLgs 30 aprile 1992, n. 285, anche a remunerare il personale per le attività svolte ai fini e nei casi ivi previsti, e, conseguentemente, se sia possibile incrementare la parte variabile del fondo per il trattamento economico accessorio del personale con le somme derivanti da detti proventi.
In particolare il citato art. 9, comma 2-bis, stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”.
Questa Sezione ha già affrontato e risolto con due pareri (27/PAR/2011 del 19 maggio 2011 e 47/PAR/2011 del 30 giugno 2011) la tematica circa il criterio di imputazione delle risorse in questione alla parte variabile del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività, inquadrandole nell’istituto previsto dall’art. 15, comma 5, del CCNL 1° aprile 1999.
Il Comune di Bari, nell’avanzare richiesta di parere in merito alla sussumibilità di tali risorse nel novero del “trattamento accessorio” soggetto al limite quantitativo dato dall’importo corrispondente del 2010, fa riferimento ad un parere della Sezione regionale di controllo per la Liguria (del. 55/2011 del 21 giugno 2011).
Nel parere citato la Sezione ligure sostiene l’esclusione di detti proventi dalla nozione di trattamento accessorio soggetta al tetto “storico” del 2010, sostanzialmente per il fatto che essi sono estranei alle “dinamiche retributive” il cui contenimento è richiesto espressamente dalle norme limitative delle spese di personale e non comportano un effettivo aumento di spesa essendo quest’ultima alimentata dai proventi da sanzioni, analogamente a quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie con delibera n. 16/2009 in merito all’estraneità degli incentivi al personale per il recupero dell’ICI e dei diritti di rogito ai Segretari comunali dalla nozione di spesa di personale considerata dall’art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Una diversa interpretazione, secondo il parere citato, determinerebbe una contraddizione del sistema normativo, perché “da una parte il legislatore imporrebbe agli enti locali l’utilizzo delle risorse in esame nei modi di cui all’art. 208, comma 4, dall’altra vieterebbe l’utilizzo delle risorse qualora determinino il superamento dei tetti di spesa indicati” dall’art. 9 comma 2 del DL 78/2010.
L’estraneità delle risorse in esame dal concetto di spesa di personale e di salario accessorio deriverebbe, quindi, dal fatto che, qualora non fossero destinate ai progetti di cui al comma 5-bis dell’art. 208 citato mediante integrazione del fondo per il salario accessorio, esse dovrebbero essere comunque destinate alla realizzazione delle finalità di cui al comma 4 dell’art. 208 sussistendo sulle stesse un vincolo di destinazione che ne impedisce l’impiego, ad esempio, nella riduzione dei debiti contratti dall’ente locale o per sostenere spese di altra natura.
Diversamente, la Sezione ligure computa “nell’ammontare complessivo della spesa del personale rilevante ai fini del rispetto dei limiti posti dall’art. 1, comma 557, della finanziaria 2007 e dall’art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010, le risorse che finanziano le spese in esame per quella parte che eccede la quota vincolata per legge”.
Osserva il Collegio che l’orientamento ermeneutico assunto nel citato parere della Sezione regionale di controllo per la Liguria si pone in contrasto con quello delle altre Sezioni che finora si sono espresse, tra le quali, quella per il Piemonte (del. n. 5/2011/SRCPIE/PAR del 28 gennaio 2011), per la Toscana (del. n. 152/PAR/2011 dell’8 giugno 2011 e 197/2011/PAR del 13 settembre 2011), per il Veneto (del. n. 346/2011/PAR del 19 agosto 2011), per il Friuli Venezia Giulia (del. 53/2011/PAR del 15 luglio 2011), per la Lombardia (del. 1068/2010/PAR del 23 dicembre 2010) e per il Lazio (del. 46/2011/PAR del 25 luglio 2011), che, diversamente, hanno affermato la riconducibilità al trattamento accessorio ex art. 9, comma 2-bis, del DL 78/2010 della quota dei proventi vincolata alla remunerazione di prestazioni lavorative connesse a determinati progetti di potenziamento dei servizi di controllo e prevenzione da parte delle forze di polizia locale.
L’orientamento prevalente delle Sezioni regionali di controllo si basa essenzialmente sui seguenti punti:
- interpretazione letterale delle norme vincolistiche riguardanti le spese di personale, rispetto alle quali ogni eccezione avrebbe richiesto una deroga espressa che nella fattispecie non è stata contemplata (in tal senso Sezione Toscana dell. n. 152/PAR/2011 dell’8 giugno 2011 e 197/2011/PAR del 13 settembre 2011; Sezione Veneto del. n. 346/2011/PAR del 19 agosto 2011 e Sezione Friuli del. 53/2011/PAR del 15 luglio 2011);
- a differenza degli incentivi ICI e per la progettazione interna, assenza di una precisa destinazione normativa che vincoli in via esclusiva l’entrata alla spesa, essendo invece l’intervento del legislatore tendente a convogliare una parte delle risorse in argomento a molteplici destinazioni, normalmente tutte finalizzate al miglioramento della sicurezza stradale (Sezione di controllo per il Lazio del. 46/2011/PAR del 25 luglio 2011);
- interpretazione logico-sistematica derivante dall’inserimento della disposizione di cui all’art. 9, comma 2-bis nel contesto normativo di una manovra recante “misure urgenti di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” che opera il contenimento delle spese in materia di pubblico impiego anche attraverso l’imposizione di un tetto alle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (cfr art. 9, comma 1) (Sez. reg. di controllo per il Piemonte del. 5/2011/SRCPIE/PAR del 28 gennaio 2011);
- analogia con la fattispecie di cui all’art. 142, comma 12-ter, del codice della strada che, nel prevedere che i proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni per limiti di velocità attraverso l’utilizzo di apparecchiature elettroniche siano destinati anche al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento, richiama espressamente il vincolo derivante dalla “normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno” per il fatto che in tal caso la norma esplicitamente annovera tra le spese oggetto di destinazione quelle di personale (Sez. reg. di controllo per il Piemonte del. 5/2011/SRCPIE/PAR del 28 gennaio 2011).
Il Collegio ritiene non esservi motivo per discostarsi dall’orientamento prevalente sin qui adottato dalle Sezioni regionali di controllo, orientamento che scaturisce dalla lettera delle disposizioni, nonché dal contesto normativo generale e dalle finalità perseguite dal legislatore.
Fermo rimanendo quanto affermato, è utile rammentare che la norma dell’art. 9, comma 2-bis, citata lascia ampia autonomia alla contrattazione integrativa in ordine alla composizione del fondo delle risorse decentrate e, quindi, alla ripartizione tra le sue voci degli effetti di contenimento, come è agevole dedurre dal riferimento della norma all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio.
Anche l’aver stabilito un obbligo di riduzione automatica e in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, indica che l’obiettivo che il legislatore vuole conseguire è quello di arrestare la dinamica retributiva anche a livello individuale, coerentemente con quanto stabilito dalle altre disposizioni dell’art. 9, finalità che è incompatibile con l’esistenza di eccezioni al principio.
Se tale è la linea adottata dal legislatore in un provvedimento normativo di chiara impronta emergenziale (il precedente comma 2 opera ulteriori limitazioni “in considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea”) teso a indurre, a pressione fiscale invariata, in ogni pubblica amministrazione maggiore oculatezza e parsimonia nella gestione di tutte le risorse che confluiscono nel proprio bilancio, non si ritiene che la diversa provenienza delle risorse dalla potestà impositiva o sanzionatoria o dall’attività iure privatorum dell’ente possa costituire un valido criterio per sottrarre le stesse alle limitazioni riguardanti il trattamento accessorio.
Inoltre, i predetti fondi, una volta introitati nel bilancio comunale, qualora, in ipotesi, fossero destinati alle auspicate finalità di incentivazione dell’attività dei dipendenti dovrebbero essere iscritti in un apposito capitolo delle spese del personale; ragion per cui non sfuggirebbero alle corrispondenti regole di contenimento della spesa dettate dal legislatore.
Nessuna contraddizione si intravede, poi, nel sistema normativo in quanto il DL 78/2010 non ha inteso inibire definitivamente, ma limitare e per il solo triennio 2011-2013, la spesa prevista dalla norma del comma 5-bis (inserita nel corpo dell’art. 208 del codice della strada dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 promulgata il giorno antecedente alla legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del DL 78/2010).
Nel caso di specie, peraltro, il vincolo di destinazione su quella determinata quota (25%) dei proventi da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada impresso dall’art. 208 del codice medesimo non opera unicamente a favore dei progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale o ad altre finalità che comportano l’assunzione di spese di personale, in modo da costituire un legame inscindibile tra la risorsa e la prestazione lavorativa del dipendente.
Difatti, l’art. 208, comma 4, lett. c), individua altri possibili impieghi (ad es. la manutenzione delle strade di proprietà dell’ente) della predetta quota di proventi riconducibili all’identica ratio del provvedimento normativo, ossia il miglioramento della sicurezza stradale, che l’ente potrebbe finanziare anche con gli introiti in parola, senza dover ricorrere ad indebitamento.
Per le esposte considerazioni, il Collegio ritiene che sia soggetta ai vincoli previsti dall’art. 9, comma 2-bis, del DL 78/2010 anche la quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della strada destinata, a mente dell’art. 208, comma 4 lett. c) e comma 5-bis del DLgs 30 aprile 1992, n. 285, a forme di remunerazione delle prestazioni dei dipendenti; conseguentemente, che non sia possibile incrementare per l’anno 2011 la parte variabile del fondo per il trattamento economico accessorio del personale con le somme provenienti da detti proventi oltre l’ammontare complessivo delle risorse destinate nel 2010, ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.
P.Q.M.
Nelle su esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo per la Puglia.
Copia della presente deliberazione, sarà trasmessa, a cura dell’Ufficio di Supporto, al Sindaco del Comune di Bari.
Così deliberato in Bari, nella Camera di consiglio del 6 ottobre 2011.
Il Relatore Il Presidente
f.to Luca Fazio f.to Raffaele Del Grosso

Depositata in segreteria il 06/10/2011
Il Direttore della Segreteria
f.to Carmela Doronzo
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