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Messaggio  simona baldrighi Lun 25 Lug 2011 - 4:21

Una dipendente titolare di posizione organizzativa va in maternità obbligatoria in costanza di validità del decreto di nomina. Scade il decreto, l'Amministrazione non fa un nuovo drecreto per la responsabile in maternità, bensì nomina come nuovo Responsabile (e non come sostituto del responsabile in maternità) il Segretario Comunale, motivando la nomina nell'atto col fatto che la responsabile ha presentato richiesta di astensione facoltativa per maternità. Al Segretario non viene corrisposta alcuna indennità specifica a fronte di questa nuova nomina. Il Segretario stesso dispone che alla persona in maternità facoltativa venga comunque corrisposta anche l'indennità di posizione (con le riduzioni del caso).Manca un atto di nomina della persona in maternità.
Successivamente, prima della prescrizione, chi se ne accorge recupera quanto indebitamente erogato sulla dipendente che era in maternità, più interessi.
E' corretto, secondo Voi, che venga recuperato sulla dipendente in maternità, e con gli interessi? A mio avviso é il Segretario Comunale, responsabile all'epoca, che deve rispondere (a maggior ragione perché si tratta di una discrepanza tra atti e emolumenti erogati). Grazie.

simona baldrighi

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Messaggio  Paolo Gros Lun 25 Lug 2011 - 4:56

Il Segretario dellì'epoca aveva assolutamente ragione per due ordini di motivi:
- in maternita' la posizione deve comunque essere corrisposta poiche' non legata alla presenza in servizio
( sara' ovviamente ridotta o nulla l'indennita' di risultato)
Con la delibera n. 62/2010, la sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti si è espressa sulla sussistenza del diritto della lavoratrice alla corresponsione dell’indennità di posizione durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità.
I magistrati ritengono che il riconoscimento dell’indennità di posizione, nell’ambito della retribuzione del periodo di paga precedente al congedo, non possa consentire l’esclusione di tale compenso dalla base di calcolo dell’indennità giornaliera spettante alla lavoratrice madre.
Pertanto, la retribuzione di posizione deve essere corrisposta per tutto il periodo di astensione obbligatoria per maternità
L'Aran ci dice :
L’art. 17 del CCNL del 14.92000 stabilisce che nel periodo di astensione obbligatoria la lavoratrice ha diritto all’intera retribuzione fissa mensile, alle quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione, nonché al salario di produttività; mentre l’art. 23, comma 1 del D. Lgs. 151/2001, nel prevedere che agli effetti dell’art. 22 dello stesso decreto legislativo per retribuzione “s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità” fornisce un sicuro elemento per affermare che non ha alcun rilievo la scadenza dell’incarico di posizione organizzativa durante il periodo di congedo.


- la posizione poteva essere revocata o non confermata solo in presenza di due esercizi in cui il nucleo rilevava il mancato raggiungimento degli obierttivi.


La mancata conferma della posizione al soggetto in maternita' facoltativa e' artato e pretestuoso in assenza di almeno due giudizi negativi ed il ricorso del dipendente al giudice del lavoro vedrebbe l'ente soccombere come chiarito dalla giurisprudenza in materia.
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Messaggio  simona baldrighi Mar 26 Lug 2011 - 4:42

grazie, mi serviva un po' di conforto al riguardo. ci rifletto bene Rolling Eyes su quanto mi hai riassunto.... intanto che mi occupo dei tremendi Sad questionari SOSE.

simona

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Messaggio  PIETRO PAOLO 1956 Dom 31 Lug 2011 - 14:49

simona baldrighi ha scritto:grazie, mi serviva un po' di conforto al riguardo. ci rifletto bene Rolling Eyes su quanto mi hai riassunto.... intanto che mi occupo dei tremendi Sad questionari SOSE.

simona

E se la dipendente anzichè in maternità era assente per malattia?

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Messaggio  Paolo Gros Dom 31 Lug 2011 - 23:23

Idem , poiche' come detto la retribuzione di posizione non e' legata alla presenza in servizio
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Messaggio  PIETRO PAOLO 1956 Lun 1 Ago 2011 - 0:23

Paolo Gros ha scritto:Idem , poiche' come detto la retribuzione di posizione non e' legata alla presenza in servizio
Espongo la mia situazione.
Ero titolare di PO Resp. serv. Fin. in due comuni, servizio in convenzione al 50% cadauno. Dal 22 febbraio scorso alla data odierna sono in malattia.
Comune A - Capofila - Da maggio 2010, il Sindaco ha fatto 4 decreti di nomina del sottoscritto quale responsabile del Servizio Finanziario e Amministrativo, ultimo in scadenza 28/02/2011. Dal 1° marzo 2011 il Sindaco non rinnova l'incarico al sottoscritto ma (in assenza di delibera della G.M. adottata in maggio 2011 ed in riferimento alTUEL) ha avocato a se stessa la titolarità della PO.
Comune B -Il decreto di nomina del Sindaco non cita alcuna scadenza e sono tuttora titolare di PO.
Dal 1° marzo 2011 ho percepito solamente l'indennità di posizione assegnata dal Comune B.
Alla luce di tali elementi, poiche' come detto la retribuzione di posizione non e' legata alla presenza in servizio, il sottoscritto deve legittimamente percepire anche l'indennità assegnata dal
Comune A. Scusate, ma ho urgente bisogno di conforto da tutti voi. Grazie.

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Messaggio  Paolo Gros Lun 1 Ago 2011 - 0:34

"Dal 1° marzo 2011 il Sindaco non rinnova l'incarico al sottoscritto "
E qui la giurisprudenza e' chiarissima e ti consiglio di ricorrere al giudice del lavoro nell'immediato poiche' atto arbitrario.
Il Sindaco poteva non rinnovare solo ed esclusivamente in presenza di almeno due valutazioni consecutive totalmente negative del nucleo in riferimento al risultato.
I sindaci non possono fare il bello e il brutto tempo e devono renderersi conto che anche lo spoil sistem ha i suoi limiti.
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Messaggio  francodan Lun 1 Ago 2011 - 0:35

pare di capire che il sindaco essendo venuto a scadenza il decreto di conferimento della responsabilità di servizio si sia avvalso della normativa che consente di riservare all'organo politico la responsabilità di servizio e quindi non rinnovare al dipendente la posizione organizzativa....essendo il precedente decreto con scadenza ,non vedo irregolarità dal punto di vista giuridico.
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Messaggio  francodan Lun 1 Ago 2011 - 0:43

La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 90 del 28.01.2005, ha stabilito che non sussiste alcun diritto dei dipendenti ad essere preposti ad una posizione organizzativa anche qualora l'abbiano già ricoperta in virtù di un precedente incarico, posta la natura temporanea e fiduciaria dell'incarico stesso e gli indubbi margini di discrezionalità valutativa riconosciuti al titolare del potere di conferimento, rinnovo e revoca di tali funzioni. Per la Corte d'Appello di Firenze la mancata conferma di un incarico di posizione organizzativa non dà origine a demansionamento, considerato che tali incarichi vengono conferiti a tempo determinato, possono essere revocati anticipatamente, e alla scadenza dell'incarico il dipendente- che comunque resta inquadrato nella categoria di appartenenza - viene restituito alle funzioni del relativo profilo di appartenenza: come rilevato dall'autorità giudiziaria il titolare del potere di conferimento, rinnovo e revoca (ossia nel caso degli enti locali, il sindaco o il presidente della provincia) dispone di indubbi margini di discrezionalità in relazione ai quali anche il potere di controllo giudiziale è necessariamente circoscritto; considerati da una parte gli ampi margini di discrezionalità valutativa e l'onere di motivazione che incombono sul titolare del potere di conferire incarichi di posizione organizzativa, sarà possibile per il giudice, unicamente, sindacare la congruità delle motivazioni, la presenza delle condotte discriminatorie, di spoil system ingiustificati.
La Corte d'Appello di Firenze, confermando l'orientamento del giudice di primo grado nonché quello dominante in materia, ha escluso che la mancata conferma di un incarico concernente le posizioni apicali nei Comuni privi di dirigenti, di posizioni organizzative così come di incarichi dirigenziali possa comportare una violazione dell'art. 2103 c.c., posto, in primis, che la norma stessa non trova applicazione nell'ambito dei rapporti di pubblico impiego; poiché con l'atto di conferimento di incarichi come quelli in oggetto si assegnano funzioni di direzione di unità organizzative complesse, attività qualificate rientranti nell'ambito delle funzioni proprie di appartenenza del lavoratore, rivestire una posizione organizzativa non comporta l'acquisizione di una qualifica superiore o un diritto al mantenimento a tempo indeterminato dell'incarico.
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Messaggio  Paolo Gros Lun 1 Ago 2011 - 0:46

Caso pratico in comune del luogo:
Comune di 800 anime , il sindaco non rinnova e attribuisce a se' la responsabilita' dell'Utc , in particolare per dissapori personali avuti con il tecnico.
Il giudice del lavoro ha ritenuto illegittimo l'operato del datore di lavoro poiche' nel biennio precedente il tecnico aveva avuto giudizi positivi sugli obiettivi.
Il datore di lavoro , a detta del giudice del lavoro , ha messo in essere un atto arbitrario poiche' non dettato e giustificato da motivi prettamente economici riferibili a carenza di risorse ed ad uno specifico atto di riorganizzazione aziendale.
Al tecnico, per notizia , oltre al reintegro nella PO sono stati dati gli arretrati e la monetizzazione degli stessi.
Vero e' che La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 90 del 28.01.2005 ha sentenziato altrimenti ma l'atto da cui derivava il mancato rinnovo era ampiamente motivato con giudizi negativi del titolare po per piu' esercizi , proprio in riferimento a " l'onere di motivazione che incombono sul titolare del potere di conferire incarichi di posizione organizzativa"
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Messaggio  Paolo Gros Lun 1 Ago 2011 - 1:01

...e aggiungo
occorre rilevare che l’atto di revoca è strutturalmente e funzionalmente legato al provvedimento di incarico che ne stabilisce la durata e disciplina le obbligazioni ricadenti sulle parti. Si tratta, nell’ipotesi di revoca dettata da ragioni soggettive, di un atto sostanzialmente punitivo o sanzionatorio, legato ad un comportamento colpevole e negligente dell’incaricato della posizione organizzativa, che non ha osservato le direttive e non ha raggiunto i risultati proposti, e come tale necessita di un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni che hanno portato ad una revoca anticipata.
Inoltre, con precipuo riferimento alla formula “per intervenuti mutamenti organizzativi”, se si ritenesse legittima la revoca anticipata in assenza dei presupposti previsti dalla contrattazione collettiva, si ammetterebbe la possibilità di eludere la norma contenuta nell’ultima parte del 3° comma dell’art. 9 del CCNL, che richiede lo specifico accertamento dei risultati negativi da parte del soggetto nei cui confronti si procede. E’ evidente che l’obbligo di idonea motivazione è posto a salvaguardia del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali, conformemente agli obiettivi sanciti dall’art. 2 del contratto di lavoro del personale degli enti locali. In ordine all’espressione “per intervenuti mutamenti organizzativi”, contenuta nel 3° comma dell’art. 9, è pacifico che trattasi di mutamenti organizzativi che modificano l’organizzazione degli uffici e servizi esistente al momento del conferimento dell’incarico relativo alla posizione organizzativa. Pertanto, risulterebbe illegittimo il provvedimento di revoca assunto in assenza della modifica dell’ordinamento degli uffici e servizi deliberato ai sensi dell’art. 48 comma 3 del Testo Unico Enti Locali.
Le conclusioni cui si è giunti appaiono poi confermate dal rapporto complessivo tra potere di autotutela della P.A. e contrattualizzazione del pubblico impiego. Invero, la questione va evidentemente affrontata alla luce della normativa che ha disposto la privatizzazione del rapporto di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni.
Occorre rilevare, in particolare, che, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 29/1993 (così come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. 80/1998 e pedissequamente trasfuso nell’art. 5 del D.Lgs. 165/2001), “le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro” sono assunte dalle Pubbliche Amministrazioni “con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”.
Ciò sta a significare che, a seguito della “contrattualizzazione del pubblico impiego”, la Pubblica Amministrazione ha abbandonato la tradizionale posizione di supremazia nei confronti dei dipendenti pubblici, collocandosi in posizione paritetica rispetto a questi ultimi.
Questa profonda innovazione, intervenuta già con il D.Lgs. 29/1993, ampliata dal D.Lgs. 80/1998, confermata dal D.Lgs. 165/2001, ha portato giurisprudenza e dottrina ad affermare che, nell’organizzazione degli uffici e nella gestione dei rapporti di lavoro, la P.A., in linea di principio, non ha più alcun potere generale di autotutela, atteso l’inscindibile nesso tra tale potestà e la posizione di preminenza che solitamente gli enti pubblici assumono nei confronti dei privati cittadini.
La giurisprudenza civile ha rilevato che “con la privatizzazione del rapporto di lavoro la Pubblica Amministrazione agisce con i poteri e la capacità del privato datore di lavoro, pertanto, è da escludersi che residui in capo ad essa un potere di autotutela, consistente nella revoca di un atto di gestione del personale per esigenze pubbliche”
Il medesimo orientamento è stato assunto dai Giudici amministrativi e risulta ampiamente condiviso dalla dottrina.
Quest’ultima ha correttamente evidenziato che “il concetto di autotutela implica una posizione di preminenza – o, almeno, di supremazia – dell’amministrazione ed è relativo ad atti amministrativi. Per tali motivi, occorre negare la stessa possibilità di attività di autotutela dell’amministrazione nell’ambito del lavoro pubblico contrattualizzato” .
Si è osservato, in primo luogo, che gli atti di gestione del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni sono atti di diritto privato e non atti amministrativi, il che è di per sé sufficiente ad escludere la possibilità di un atto di autotutela, che in tanto può aversi in quanto sia dato, appunto, un atto amministrativo su cui lo stesso vada ad incidere.
“La privatizzazione del lavoro pubblico ha comportato che l’amministrazione agisca nella gestione dei rapporti di lavoro e che, di conseguenza, si ponga nei confronti del dipendente in posizione di parità e non di supremazia, come avveniva nel vecchio modello autoritativo. Ciò significa che l’amministrazione agisce iure privatorum in virtù di obbligazioni derivanti da atti negoziali che ricadono interamente nell’area privatistica e che non possono essere revocati unilateralmente, sulla base di esigenze pubbliche o scelte discrezionali, ma possono essere soltanto impugnati per vizi tipici del negozio.
L'excursus dottrinale e giurisprudenziale non ha certo il fine di negare la possibilità che la P.A. eserciti un potere di revoca nelle fattispecie in cui ciò sia previsto da un’espressa disposizione contenuta in un testo di legge o in un CCNL, bensì di sostenere la necessità di un’interpretazione restrittiva di tali norme. Pertanto, tornando specificamente all’ipotesi in esame, gli incarichi relativi alle posizioni organizzative possono certamente essere revocati, ma solo ed esclusivamente nei casi espressamente individuati dalla contrattazione collettiva (“in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi”), che vanno interpretati, come si è detto, in maniera restrittiva, pena la violazione della stessa ratio della privatizzazione del pubblico impiego.
Alla luce delle suesposte considerazioni, appare ragionevole ritenere che con l’espressione “intervenuti mutamenti organizzativi” il CCNL abbia inteso fare riferimento ad una reale modificazione di carattere organizzativo introdotta nell’ambito dell’Ente e non ad un semplice “ripensamento” da parte della P.A.. In caso contrario, si riconoscerebbe all’Amministrazione una sorta di “potere di recesso unilaterale” incompatibile con la struttura paritaria ormai acquisita dal rapporto di pubblico impiego.
La modifica o la revoca dell’incarico, pertanto, non può che avvenire a seguito di un accordo tra le parti (P.A. e impiegato incaricato), in virtù di quanto espressamente disposto dall’art. 1372 del Codice Civile, secondo cui: “Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge”.
La potestà dell’amministrazione di modificare unilateralmente la posizione organizzativa conferita risulta, quindi, “legata al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge e dai contratti collettivi che la legittimano in tal senso.
La dottrina ha in merito precisato che la revoca per intervenuti mutamenti organizzativi si ha “quando, a seguito di ristrutturazioni della struttura dell’ufficio, intervenute in corso di attività, emerge un nuovo modello organizzativo con la ricollocazione di funzioni (accorpamenti, divisione di funzioni, spostamenti di competenza) che incide sull’attività che forma oggetto di posizione organizzativa. In tal caso, se la modifica organizzativo-istituzionale è tale da rendere inattuabile l’attività che forma oggetto di posizione organizzativa, questa può essere revocata, ferma restando la possibilità di rinegoziare l’incarico adattandolo, laddove ciò sia possibile, al nuovo contesto organizzativo” .
A ciò è necessario aggiungere che giurisprudenza e dottrina concordano nell’affermare che al conferimento ed alla revoca di posizioni organizzative in comuni privi di dirigenza è necessario applicare i medesimi principi sanciti in ordine all’attribuzione ed alla revoca di incarichi dirigenziali. A conferma di tale prospettazione si è rilevato che “il contratto collettivo rievoca, per l’area delle posizioni organizzative, molti elementi propri della normativa dell’area dirigenziale: temporaneità dell’incarico, valutazione dei risultati , retribuzione collegata alla posizione e ai risultati (art. 9 CCNL)” [10] .
Ciò sta a significare evidentemente che i principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine alla revoca del conferimento degli incarichi dirigenziali rappresentano coordinate imprescindibili anche per la diversa ma analoga fattispecie della revoca di posizioni organizzative nell’ambito di enti privi di dirigenza.
La giurisprudenza ha in merito affermato che “è illegittima la revoca anticipata dell’incarico conferito a dirigente comunale, laddove l’amministrazione non dimostri – ai sensi dell’art. 13 CCNL Enti locali – l’esistenza di comprovate esigenze organizzative o produttive, essendo a tal fine insufficiente la mera vacanza di altro posto” .
Ed ancora: “La modifica dell’incarico dirigenziale concordato non può avere luogo sino alla scadenza se non per mutamenti consensuali, ovvero per volontà unilaterale dell’amministrazione in ipotesi legittimanti la revoca, previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva per ragioni soggettive, oppure per ragioni obiettive, di natura organizzativa e produttiva” .
Un forte richiamo ai principi civilistici dettati in materia contrattuale si rinviene poi in un’ulteriore recente pronuncia secondo cui: “La P.A. deve oggi operare secondo i principi di buona fede e correttezza nella gestione dei rapporti di lavoro, al cui rispetto è chiamato ogni contraente nell’esecuzione di un contratto” [13] . Solo un ampio ed articolato utilizzo del concetto di buona fede contrattuale – afferma il Giudice del lavoro nella sentenza – può consentire di garantire al lavoratore alle dipendenze della P.A. un livello di tutela analogo a quello goduto dal pubblico impiegato prima della riforma attraverso il controllo di legittimità esercitato dal Giudice amministrativo con l’istituto dell’eccesso di potere. Se ciò è vero, come è vero, gli enti debbono informare i dirigenti sui criteri di conferimento e revoca dei relativi incarichi in conseguenza di scelte organizzative che si apprestano ad adottare. In mancanza, l’atto attuativo di atti generali di (ri)organizzazione da cui discenda la revoca dell’incarico senza adeguata motivazione è connotato da illegittimità .
La giurisprudenza che, invece, riconosce ancora importanti connotati pubblicistici al rapporto di pubblico impiego sostiene che “è illegittimo il provvedimento di revoca dell’incarico di dirigente comunale, qualora sia adottato senza la necessaria preventiva comunicazione all’interessato dell’avvio del relativo procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990” .
Di contrario avviso appare in merito l’orientamento secondo cui “l’atto di revoca delle funzioni dirigenziali e di conferimento al dirigente di altro incarico ha natura di atto privatistico soggetto al regime del diritto civile” [16] . Conseguentemente si afferma che l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento di revoca, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990, non appare più compatibile con la natura privata del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici .
In conclusione, come è stato rilevato in dottrina, se il rapporto di pubblico impiego è da ricostruire come rapporto consensuale di diritto privato, “lo spazio per azioni unilaterali degli enti si riduce sensibilmente, fin quasi ad azzerarsi” . Occorre prendere atto, pertanto, che la posizione di coloro i quali sono stati investiti da posizioni organizzative (così come quella dei dirigenti) è garantita dal contratto stipulato. La rideterminazione degli incarichi, quindi, non potrà mai essere realizzata prescindendo dai presupposti stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Giurisprudenza in materia :

Tribunale Napoli, ord. 2 dicembre 2002
Tribunale Genova, 26 maggio 2000; conformi: Tribunale Genova, 19 agosto 1999; Pretore Venezia, ord. 21 aprile 1999
TAR Lazio, sez. Latina, 4 dicembre 1996, n. 927; conformi: TAR Lazio, sez. Latina, 15 ottobre 1997, n. 977; TAR Toscana, sez. I, 20 luglio 1999, n. 707
Tribunale Catania, ord. 29 gennaio 2002
Tribunale Milano, 31 ottobre 2001
Tribunale Venezia, 8 giugno 2000
Tribunale S. Angelo dei Lombardi, 10 maggio 2001
Tribunale Paola, 8 maggio 2000
Tribunale Nocera Inferiore, 30 marzo 2000
Tribunale Catania, 9 maggio 2000; conformi: TAR Campania, Napoli, sez. IV, 17 novembre 1999, n. 2984; TAR Toscana, sez. I, 18 giugno 1999, n. 497






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Messaggio  francodan Lun 1 Ago 2011 - 1:12

non conosco se il comune relativo al post sia con numero di abitanti inferiore o superiore a 5000 abitanti,tuttavia per i comuni sotto i 5000 la normativa prevede la possibilità di riservare agli organi politici le posizioni organizzative per motivi di contenimento della spesa...quindi se un sindaco alla scadenza di un incarico non lo rinnova per motivi di contenimento della spesa non vedo irregolarità giuridiche....(tralascio gli aspetti morali...ma quelli difficilmente interessano la parte politica)
Qui parliamo di casi generali ,non di casi in cui il mancato rinnovo sia dovuto a mobbing o comunque a situazioni non legate a ragioni organizzative economiche.
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Messaggio  PIETRO PAOLO 1956 Lun 1 Ago 2011 - 1:29

francodan ha scritto:non conosco se il comune relativo al post sia con numero di abitanti inferiore o superiore a 5000 abitanti,tuttavia per i comuni sotto i 5000 la normativa prevede la possibilità di riservare agli organi politici le posizioni organizzative per motivi di contenimento della spesa...quindi se un sindaco alla scadenza di un incarico non lo rinnova per motivi di contenimento della spesa non vedo irregolarità giuridiche....(tralascio gli aspetti morali...ma quelli difficilmente interessano la parte politica)
Qui parliamo di casi generali ,non di casi in cui il mancato rinnovo sia dovuto a mobbing o comunque a situazioni non legate a ragioni organizzative economiche.

I due comuni sono minori di 3000 abitanti. Il Regolamento di Organizzazone degli uffici e servizi è stato modificato a Maggio 2011 dalla G.M. prevedendo che, in casi eccezionali ed in assenza di figure professionali valide, la titolarità della PO può essere attribuita al sindaco. Gli ultimi giudizi del Nucleo di valutazione sono positivi. Il Comune B ha già liquidato l'indennità di risultato per l'anno 2010 mentre il Comune A, pur in presenza di giudizi positivi, non ha ancora liquidato l'indennità di risultato per gli anni 2008 e 2009. Comunque, in tutti i casi, secondo voi il sottoscritto deve o non deve percepire - per il periodo di malattia - la retribuzione di posizione assegnata dal Comune A?

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Messaggio  Paolo Gros Lun 1 Ago 2011 - 1:40

Ti reitero la mia personale convinzione : devi percepire - per il periodo di malattia - la retribuzione di posizione assegnata dal Comune A.
Nell'altro caso poi "prevedendo che, in casi eccezionali ed in assenza di figure professionali valide"
1) sono stati opportunamente indicati i casi eccezionali
2) figure professionali valide ....ma eri solo malato , mica ti avevano soppresso.
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Messaggio  PIETRO PAOLO 1956 Lun 1 Ago 2011 - 1:56

Paolo Gros ha scritto:Ti reitero la mia personale convinzione : devi percepire - per il periodo di malattia - la retribuzione di posizione assegnata dal Comune A.
Nell'altro caso poi "prevedendo che, in casi eccezionali ed in assenza di figure professionali valide"
1) sono stati opportunamente indicati i casi eccezionali
2) figure professionali valide ....ma eri solo malato , mica ti avevano soppresso.

Per richiedere all'amministrazione il pagamento delle relative competenze a quale specifica normativa sentenza o quant'altro mi devo riferire.

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Messaggio  Paolo Gros Lun 1 Ago 2011 - 1:59

A nessuna sentenza ma al contratto di lavoro ed al concetto di retribuzione di posizione espressa nei post precedenti.
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Messaggio  francodan Lun 1 Ago 2011 - 2:00

la disposizione di legge è la seguente

“Gli Enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l’ipotesi di cui
all’articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un
contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se
necessario anche in deroga a quanto disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all’articolo 107 del predetto
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, attribuendo ai componenti
dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti
anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni
anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio”;


il vostro regolamento disciplina la fattispecie introducendo elementi non previsti dalla legge e di fatto autolimitando la discrezionalità degli organi politici che dovranno motivare non solo con le ragioni di contenimento della spesa (sufficienti per legge in ogni comune a consentire la riserva di incarichi agli organi politici)ma indicando i casi eccezionali e la mancanza di figure professionali.
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Messaggio  PIETRO PAOLO 1956 Mar 23 Ago 2011 - 14:28

PIETRO PAOLO 1956 ha scritto:
Paolo Gros ha scritto:Ti reitero la mia personale convinzione : devi percepire - per il periodo di malattia - la retribuzione di posizione assegnata dal Comune A.
Nell'altro caso poi "prevedendo che, in casi eccezionali ed in assenza di figure professionali valide"
1) sono stati opportunamente indicati i casi eccezionali
2) figure professionali valide ....ma eri solo malato , mica ti avevano soppresso.

Per richiedere all'amministrazione il pagamento delle relative competenze a quale specifica normativa sentenza o quant'altro mi devo riferire.
Mi sono rivolto ad esperti del settore a difesa (senza fare nomi) e mi è stato detto: Legendo un articolo sulla rivista dell'impiego e dirigenza pubblica di dionisio serra www.impiegopubblico.com/serra3, si afferma che non è richiesto -in caso di mancato rinnovo - l'obbligo di motivazione. Riepilogando (non voglio ripetere quanto sopra) il mio sindaco non ha commesso alcuna violazione di legge. Caro paolo, sono testardo e vicino alla pensione e quello che principalmete mi interessa è evidenziare l'illegittimità del suo operato.

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Messaggio  Paolo Gros Mar 23 Ago 2011 - 23:54

"Mi sono rivolto ad esperti del settore " ...in tutta sincerita' e con il massimo rispetto di ciascuno continuo a rimanere nella mia personale opinione.
L'articolo che citi ( il link non funziona ) riguarda la dirigenza pubblica ovvero il nudo e crudo spoil system e non le posizioni organizzative di cui stiamo parlando.
La po non e' revocabile ad nutum ma necessita di specifica motivazione .
Il tuo sindaco non ha violato la legge ma ha violato norme contrattuali giuslavoristiche e del Tuel , come giustamente postato da Francodan.
Ti assicuro che il tutto portato al cospetto del giudice del lavoro darebbe torto agli "esperti del settore" ....ma tutto sommato farebbe esperienza.
Sostengo tale linea a supporto della categoria tutta.
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Messaggio  PIETRO PAOLO 1956 Mer 24 Ago 2011 - 3:42

Paolo Gros ha scritto:"Mi sono rivolto ad esperti del settore " ...in tutta sincerita' e con il massimo rispetto di ciascuno continuo a rimanere nella mia personale opinione.
L'articolo che citi ( il link non funziona ) riguarda la dirigenza pubblica ovvero il nudo e crudo spoil system e non le posizioni organizzative di cui stiamo parlando.
La po non e' revocabile ad nutum ma necessita di specifica motivazione .
Il tuo sindaco non ha violato la legge ma ha violato norme contrattuali giuslavoristiche e del Tuel , come giustamente postato da Francodan.
Ti assicuro che il tutto portato al cospetto del giudice del lavoro darebbe torto agli "esperti del settore" ....ma tutto sommato farebbe esperienza.
Sostengo tale linea a supporto della categoria tutta.
L'indirizzo esatto dove è pubblicato l'articolo: www.impiegopubblico.com/serra3_09.html
L'incarico relativo alle posizioni organizzative nel pubblico impiego con particolare riferimento alle autonomie locali e alla sanità.

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Messaggio  Paolo Gros Mer 24 Ago 2011 - 4:47

Facciamo chiarezza:
nel caso segnalato si parla di "revoca" e non di "mancato rinnovo " come si tratta nel link segnalato.

Una cosa e' revocare in corso di validita' una po ed una cosa diversa e' non rinnovare.
Per revocare occorre motivare eccome e per non rinnovare anche no ma in presenza del caso specifico ovvero adfozione di norma particolare con responsabilita' al sindaco sotto i 3.000 occorre invece motivare ma ai sensi di quella norma e non del mancato rinnovo ex se.

Se utilizzo la norma sotto i 3.000 devo motivare l'assenza di professionalita' interne ( che fino a ieri avevo ).

La revoca in corso di validita' poi ovviamente deve avere una motivazione ed anche seria e non puo' essere legittimamente fatta ad nutum.
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Messaggio  PIETRO PAOLO 1956 Mer 24 Ago 2011 - 7:07

Paolo Gros ha scritto:Facciamo chiarezza:
nel caso segnalato si parla di "revoca" e non di "mancato rinnovo " come si tratta nel link segnalato.

Una cosa e' revocare in corso di validita' una po ed una cosa diversa e' non rinnovare.
Per revocare occorre motivare eccome e per non rinnovare anche no ma in presenza del caso specifico ovvero adfozione di norma particolare con responsabilita' al sindaco sotto i 3.000 occorre invece motivare ma ai sensi di quella norma e non del mancato rinnovo ex se.

Se utilizzo la norma sotto i 3.000 devo motivare l'assenza di professionalita' interne ( che fino a ieri avevo ).

La revoca in corso di validita' poi ovviamente deve avere una motivazione ed anche seria e non puo' essere legittimamente fatta ad nutum.
Riepilogo della prima corrispondenza:
Il 4° decreto di nomina scadeva il 28/02/2011 (dal 22/02/2011 ero in malattia).

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Messaggio  Paolo Gros Mer 24 Ago 2011 - 7:15

Ribadisco il mio concetto :
il mancato rinnovo con assunzione di responsabilita' al sindaco sotto i 3.000 dve essere motivato con la assoluta mancanza di professionalita' interna.
la revoca in vigenza di po deve obbligatoriamente essere motivata ( gravi violazioni in corso di esercizio etc ).

Se queste motivazioni non ricorrono ogni mancato rinnovo come sopra o revoca e' pretestuosa e come tale ricorribile al giudice del lavoro.
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Messaggio  PIETRO PAOLO 1956 Mer 24 Ago 2011 - 13:23

Paolo Gros ha scritto:Ribadisco il mio concetto :
il mancato rinnovo con assunzione di responsabilita' al sindaco sotto i 3.000 dve essere motivato con la assoluta mancanza di professionalita' interna.
la revoca in vigenza di po deve obbligatoriamente essere motivata ( gravi violazioni in corso di esercizio etc ).
Se queste motivazioni non ricorrono ogni mancato rinnovo come sopra o revoca e' pretestuosa e come tale ricorribile al giudice del lavoro.
Pianta Organica del Comune (1350 abit.):
Area Amm.va Finanz. "1 D3-1 D1 Istr. Dirett. Amm.vi Cont. / 1 D2 Ass.Soc./ 1 C2 Istr.Amm.Cont./ 1 B2 Coll.
Area Tecnica 1 D3 TP, 1 D1 PTime e C1 PTime, TECNICI - 2 C2 POLIZ. MUNIC. - 1 B3 Coll. 1 B2
Dispositivo delibera Incarico Sindaco:
omissis
VISTA la delibera di G.M. n. del 2011, con la quale si modificava l'art. del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi relativo a "Modalità e criteri per il conferimento dell'incarico di responsabile";

DATO ATTO che questo Comune è privo di personale con la qualifica dirigenziale;

RICHIAMATI i decreti del Sindaco n. del 2010, n. del 2010 e n. del 2010 con i quali sono state assegnate in titolarità le posizioni organizzative ai seguenti dipendenti secondo la disciplina di cui all'art. 11 C.C.N.L. Regioni Enti Locali 1998/2011, relativamente alle aree indicate:
- sig. x area amministrativa e finanziaria;
-sig. x area tecnico manutentiva;

DATO ATTO che i suddetti decreti sono decaduti;

VISTO il Decreto del Sindaco n. del 01.03.2011con la quale si provvedeva a nominare il Responsabile del Servizio Tecnico nella personale del x;

VISTO il Decreto del Sindaco n. del 01.03.2011, con la quale si nominava, in considerazione dell'urgenza per mancanza di personale qualificato e per assenza del segretario comunale , il Responsabile del servizio economico finanziario e amministrativo nella persona del Sindaco x ;

VISTO l'art. del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi come modificato con delibera di G.M. n. /2011 che prevede che per motivate esigenze ai sensi dell'art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000 come modificato dall'art. 29, comma 4 della legge n. 488/2011, la giunta può avocare ad un Assessore o al Sindaco la Responsabilità di uno o più Servizi;

RITENUTO di provvedere per motivate esigenze, di assegnare la Responsabilità dell'area economico finanziario e amministrativo socio assistenziale, scolastico, culturale e Sport al Sindaco x;

CON voti unanimi,

D E L I B E R A

-in considerazione di quanto espresso in narrativa, di individuare il Sindaco x Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Amministrativo, ai sensi dell'art. del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi come modificato, con delibera di G.M. n. /2011, che prevede che per motivate esigenze ai sensi dell'art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000 come modificato dall'art. 29, comma 4 della legge n. 488/2011, la giunta può avocare ad un Assessore o al Sindaco la Responsabilità di uno o più Servizi;

- di rendere il presente atto, con separata e unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
Tutto ciò per farti capire che, sicuramente, la nomina è pretestuosa, illegittima e, secondo me, sussiste l'abuso d'ufficio.
Il mancato rinnovo, perchè ero in malattia, con la scusa di non incorrere in danno erariale decade.
Il danno è stato creato quando la Giunta ha dato incarico ad un esterno dipedente di altro comune per circa mesi 3 con compensi di lavoro occasionale ed autonomo.

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Messaggio  Paolo Gros Mer 24 Ago 2011 - 23:27

In delibera : RITENUTO di provvedere per motivate esigenze

il problema e' che le motivazioni ( a parte assenza temporanea ) non ci sono !!!!!
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