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tRACCIABILITà E ASSEGNI

2 partecipanti

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tRACCIABILITà E ASSEGNI Empty tRACCIABILITà E ASSEGNI

Messaggio  paccotto Mar 23 Lug 2013 - 2:57

Un cittadino beneficiario di un contributo regionale pari ad euro 14.000,00 essendo titolare solo di libretto postale, ha chiesto come modalità di pagamento l'emissione di un assegno bancario n.t. che provvederà successivamente a versare sul proprio libretto postale.
Il tesoriere comunale banca di...... sostiene che non può procedere all'estinzione dell'ordinativo di pagamento mediante assgno circolare n.t. in quanto per la tracciabilità è necessario un iban per l'accredito delle somme mediante bonifico.
E' giusta la tesi del tesoriere...

paccotto

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Messaggio  Pasqualino7bellezze Mar 23 Lug 2013 - 4:46

Dai una lettura qui

Art. 49. Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore
In vigore dal 17 ottobre 2012

1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille (112). Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. (110) (114)

1-bis. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il limite di cui al comma 1 è di 2.500 euro. (115)

2. Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.

3. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 2 produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice.

4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.

5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a euro mille (112) devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. (107) (116)

6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. (116)

7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. (116)

8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a euro mille (112) può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità. (107)

9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.

10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. (109)

11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale. (118)

12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a euro mille (112). (107)

13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a euro mille (112), esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 marzo 2012. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione. (108)

14. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento. (111)

15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A. istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c). (117)

16. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte uno o più soggetti indicati all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e dalla lettera d) alla lettera g).

17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. E' altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura civile.

[18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d). (113) ]

[19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante. (113) ]

20. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 30 aprile 2008.

(107) Comma così modificato dall'art. 32, comma 1, lett. a), D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

(108) Comma così modificato dall'art. 32, comma 1, lett. a), D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, dall'art. 20, comma 2, lett. a), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, dall'art. 2, comma 4, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e, successivamente, dall'art. 12, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

(109) Comma così modificato dall'art. 32, comma 1, lett. b), D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

(110) Comma così modificato dall'art. 32, comma 1, lett. a), D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, dall'art. 29, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 27, comma 1, lett. p), numero 1), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’ art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(111) Comma così modificato dall'art. 29, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009.

(112) Importo così adeguato dall'art. 20, comma 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, dall'art. 2, comma 4, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e, successivamente, dall'art. 12, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

(113) Comma abrogato dall'art. 2, comma 4-bis, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

(114) Per l'elevazione del limite all'uso del denaro contante di cui al presente comma, vedi l'art. 3, commi 1 e 2, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

(115) Comma inserito dall’ art. 27, comma 1, lett. p), numero 2), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’ art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169, a decorrere dal 2 ottobre 2012, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 33, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 169/2012.

(116) Per l’interpretazione autentica del presente comma vedi l’ art. 27, comma 1-ter, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, inserito dall’ art. 18, comma 2, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(117) Comma così modificato dall'art. 27, comma 1, lett. p), n. 3), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’ art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(118) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con Provvedimento 28 aprile 2008.

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