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SEDI DI SEGRETERIA CONVENZIONATA
Buongiorno a tutti, un quesito in merito all'individuazione del trattamento economico corretto da riconoscere ad un Segretario comunale cui viene assegnata la titolarità di una sede di segreteria convenzionata, inquadrata in fascia demografica diversa (oltre 65.000) da quella in essere singolarmente per i 2 comuni convenzionati (da 10.000 a 65.000 ciascuno):
1) la retribuzione di posizione base da ccnl da corrispondere rimane quella del comune presso il quale è assegnato il Segretario (quindi per abitanti tra 10.000 e 65.000 = Euro 15.584,45)o deve invece essere riconosciuta la retribuzione di posizione corrispondente alla fascia della costituenda sede convenzionata (quindi per abitanti fino a 250.000 = Euro 21.781,93).
Ho trovato linee guida di Prefetture-Ex Ages (es: sezione regionale Friuli Venezia Giulia UTG Trieste) dalle quali mi pare di capire che la classe demografica della sede convenzionata, complessivamente intesa, debba essere considerata esclusivamente ai fini della individuazione dei requisiti che deve avere il Segretario da nominare.... nulla si dice in merito al trattamento economico conseguente....
2) l'eventuale galleggiamento con la retribuzione di posizione dirigenziale più elevata deve essere verificato solo limitatamente alle posizioni dirigenziali dell'ente presso il quale è in servizio il Segretario, oppure devono essere considerate le figure dirigenziali di entrambi gli enti convenzionati?
Ringrazio in anticipo per le risposte, spero che qualcuno riesca anche a darmi qualche riferimento di pareri e/o pronunciamenti sul tema
1) la retribuzione di posizione base da ccnl da corrispondere rimane quella del comune presso il quale è assegnato il Segretario (quindi per abitanti tra 10.000 e 65.000 = Euro 15.584,45)o deve invece essere riconosciuta la retribuzione di posizione corrispondente alla fascia della costituenda sede convenzionata (quindi per abitanti fino a 250.000 = Euro 21.781,93).
Ho trovato linee guida di Prefetture-Ex Ages (es: sezione regionale Friuli Venezia Giulia UTG Trieste) dalle quali mi pare di capire che la classe demografica della sede convenzionata, complessivamente intesa, debba essere considerata esclusivamente ai fini della individuazione dei requisiti che deve avere il Segretario da nominare.... nulla si dice in merito al trattamento economico conseguente....
2) l'eventuale galleggiamento con la retribuzione di posizione dirigenziale più elevata deve essere verificato solo limitatamente alle posizioni dirigenziali dell'ente presso il quale è in servizio il Segretario, oppure devono essere considerate le figure dirigenziali di entrambi gli enti convenzionati?
Ringrazio in anticipo per le risposte, spero che qualcuno riesca anche a darmi qualche riferimento di pareri e/o pronunciamenti sul tema
Micky- Messaggi : 20
Data d'iscrizione : 25.03.11
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
Potrebbero esserti d'aiuto:
- Deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'AGES n° 275 del 6/9/2001;
riporto l'art. 3 - lettera c del dispositivo:
" Qualora invece si tratti di segretari titolari di sede, gli oneri relativi alle differenze retributive tra quelle in godimento e quelle previste per la fascia professionale di appartenenza dell'ente inferiore, restano per intero a carico di quest'ultimo secondo le modalità da stabilirsi in sede di contrattazione collettiva decenterata integrativa di livello nazionale ai sensi degli art 4 ess. del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16/5/2001."
- Contratto Collettivo Integrativo di livello nazionale dei segretari comunali e provinciali - accordo n° 2.
art. 1 secondo comma:
"L'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione deve riferirsi al solo ente che la eroga."
- Deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'AGES n° 275 del 6/9/2001;
riporto l'art. 3 - lettera c del dispositivo:
" Qualora invece si tratti di segretari titolari di sede, gli oneri relativi alle differenze retributive tra quelle in godimento e quelle previste per la fascia professionale di appartenenza dell'ente inferiore, restano per intero a carico di quest'ultimo secondo le modalità da stabilirsi in sede di contrattazione collettiva decenterata integrativa di livello nazionale ai sensi degli art 4 ess. del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16/5/2001."
- Contratto Collettivo Integrativo di livello nazionale dei segretari comunali e provinciali - accordo n° 2.
art. 1 secondo comma:
"L'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione deve riferirsi al solo ente che la eroga."
Combo_Ge- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 27.09.12
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