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fabbricati collabenti
sulla scorta della sentenza della Cassazione n. 5166/2013 se un immobile è stato accatastato come collabente nel 2012, posto che lo stato di degrado non può essersi prodotto in un giorno, si può retroagire negli anni con il recupero dell'ici come area edificabile ?
comune portogruaro- Messaggi : 15
Data d'iscrizione : 23.05.12
Re: fabbricati collabenti
direi proprio di si, a meno che prima non fosse stato accatastato in modo diverso. Se è stato accatastato per la prima volta nel 2012 come collabente anche noi lo consideriamo tale per gli anni precedenti
Unborn- Messaggi : 123
Data d'iscrizione : 24.03.13
Re: fabbricati collabenti
I fabbricati in cat. F/2 "Unità Collabenti" sono fabbricati "diruti" e pertanto il loro stato di fatiscenza non consente la loro strumentalità a nessuna attività, compresa l'attività agricola per definizione oggettiva del bene.
Infatti, a conferma di tale precisazione, si evidenzia che nelle pratiche docfa non è consentito richiedere l’annotazione di ruralità per i fabbricati classificati e/o classificabili i categoria “F”
F/2 Unità Collabenti – definizione catastale
“Si tratta delle unità che in parte o in toto sono inabitabili: unità parzialmente demolite, dirute. Una circolare della Direzione Centrale non consente di dichiarare unità collabenti partendo da unità già denunciate, quindi è possibile presentare un'u.i. in F/2 solo in nuova costruzione o unità afferente, ma mai in variazione”
Le unità immobiliari accatastate in cat. F/2 sono soggette al pagamento dell’imposta in quanto esprimono potenziale edificatorio “di fatto” che in assenza del fabbricato non ci sarebbe.
- Corte di Cassazione Sentenza 4308/2010
- Consiglio di Stato Sentenza 1731/2010
- Corte di Cassazione Sentenza 5166/2013
Il fabbricato classificato in cat. F/2 andava pertanto dichiarato e l’imposta andava versata, dalla data della sua effettiva presenza sul territorio comunale, rilevabile anche tramite pratiche edilizie, ortofoto, ctr ecc. che ne possano dimostrare oggettivamente la presenza.
Sarà inoltre necessario verificare se lo stato di fatto e di manutenzione del fabbricato sia variato nel tempo per effetto di interventi edilizi regolarmente autorizzati in maniera tale da poterne modificare il valore
Tale ultima ipotesi non è ovviamente rilevante per le unità collabenti per le quali il valore è calcolato sull’area di sedime e quindi tale valore, se applicato anche per le annualità precedenti, è senz’altro a favore del contribuente.
Pertanto tutti i potenziali edificatori “di fatto”, ancorche residuali, sono soggetti alla prevista tassazione; in alternativa gli immobili stessi debbono essere espressamente privati, su conforme dichiarazione del proprietario, di tale potenziale edificatorio, perdendo cosi di fatto il loro valore venale – tale dichiarazione potrà essere applicata a far data dalla acquisizione al protocollo comunale della dichiarazione medesima.
E’ da evidenziare che tali valori sono di esclusivo riferimento per il contribuente che è tenuto a dichiarare comunque il valore venale in comune commercio del bene, indipendentemente dall’atto deliberativo comunale, anche per le unita immobiliari che esprimono potenziale edificatorio “di fatto” che in assenza del fabbricato non ci sarebbe.
approfondimento completo
http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=607
APPROFONDIMENTO IMU - ICI UNITA' COLLABENTI F/2
Infatti, a conferma di tale precisazione, si evidenzia che nelle pratiche docfa non è consentito richiedere l’annotazione di ruralità per i fabbricati classificati e/o classificabili i categoria “F”
F/2 Unità Collabenti – definizione catastale
“Si tratta delle unità che in parte o in toto sono inabitabili: unità parzialmente demolite, dirute. Una circolare della Direzione Centrale non consente di dichiarare unità collabenti partendo da unità già denunciate, quindi è possibile presentare un'u.i. in F/2 solo in nuova costruzione o unità afferente, ma mai in variazione”
Le unità immobiliari accatastate in cat. F/2 sono soggette al pagamento dell’imposta in quanto esprimono potenziale edificatorio “di fatto” che in assenza del fabbricato non ci sarebbe.
- Corte di Cassazione Sentenza 4308/2010
- Consiglio di Stato Sentenza 1731/2010
- Corte di Cassazione Sentenza 5166/2013
Il fabbricato classificato in cat. F/2 andava pertanto dichiarato e l’imposta andava versata, dalla data della sua effettiva presenza sul territorio comunale, rilevabile anche tramite pratiche edilizie, ortofoto, ctr ecc. che ne possano dimostrare oggettivamente la presenza.
Sarà inoltre necessario verificare se lo stato di fatto e di manutenzione del fabbricato sia variato nel tempo per effetto di interventi edilizi regolarmente autorizzati in maniera tale da poterne modificare il valore
Tale ultima ipotesi non è ovviamente rilevante per le unità collabenti per le quali il valore è calcolato sull’area di sedime e quindi tale valore, se applicato anche per le annualità precedenti, è senz’altro a favore del contribuente.
Pertanto tutti i potenziali edificatori “di fatto”, ancorche residuali, sono soggetti alla prevista tassazione; in alternativa gli immobili stessi debbono essere espressamente privati, su conforme dichiarazione del proprietario, di tale potenziale edificatorio, perdendo cosi di fatto il loro valore venale – tale dichiarazione potrà essere applicata a far data dalla acquisizione al protocollo comunale della dichiarazione medesima.
E’ da evidenziare che tali valori sono di esclusivo riferimento per il contribuente che è tenuto a dichiarare comunque il valore venale in comune commercio del bene, indipendentemente dall’atto deliberativo comunale, anche per le unita immobiliari che esprimono potenziale edificatorio “di fatto” che in assenza del fabbricato non ci sarebbe.
approfondimento completo
http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=607
APPROFONDIMENTO IMU - ICI UNITA' COLLABENTI F/2
unità collabenti
grazie per l'utile approfondimento. ci sono altre sentenze per caso ?
a unborn : il contribuente ha pagato ?
a unborn : il contribuente ha pagato ?
comune portogruaro- Messaggi : 15
Data d'iscrizione : 23.05.12
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