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Decreto TASI - salva roma 28.02.2014 - le possibili novità contenute nella BOZZA di decreto

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Messaggio  Lucio Guerra Mar 4 Mar 2014 - 7:40

DALLA BOZZA DEL DEL DL/TASI salva roma, approvato nel consiglio dei ministri del 28.02.2014 e non ancora pubblicato in GU (quindi nulla di ufficiale) le principali modifiche TASI e TARI dovrebbero riguardare :

649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. SOPPRESSO CON DL N___ DEL ______ (DL TASI)Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero;

SOSTITUITO CON DL N___ DEL ______ (DL TASI)
669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
INSERITO CON DL N___ DEL ______ (DL TASI)
669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. INSERITO CON DL N___ DEL ______ (DL TASI)
Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.”;

679. Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa. SOPPRESSA CON DL N___ DEL ______ (DL TASI)

SOSTITUITO CON DL N___ DEL ______ (DL TASI)
688
. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

SOSTITUITO CON DL N___ DEL ______ (DL TASI)
691.
I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;

SOSTITUITO CON DL N___ DEL ______ (DL TASI)
731.
Per l’anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 500 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è stabilita, secondo una metodologia condivisa con ANCI, la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI.

INSERITO CON DL N___ DEL ______ (DL TASI)
2. Il contributo di cui al comma 731 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 125 milioni di euro per l’anno 2014, cui si provvede, quanto a 118,156 milioni di euro mediante riassegnazione di quota parte delle risorse di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, già accertate con le procedure di cui allo stesso articolo 5 del decreto-legge n. 79 del 2012, e quanto a 6,844 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

INSERITO CON DL N___ DEL ______ (DL TASI)
Art. 2
(Estensione procedure rimborso)
1. Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano a tutti i tributi locali. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, sentita l’associazione nazionale Comuni Italiani (ANCI), sono stabilite le modalità applicative delle predette disposizioni.

Art. 4
(Immobili della Santa Sede)

1. Sono esenti dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810.

Pertanto in materia di detrazioni abitazione principale il riferimento normativo non è più il comma 731 ma il comma 677 in base al quale :
Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI , il comune PUÒ stabilire l’applicazione di DETRAZIONI, ai sensi del comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ricorrendo anche, se necessario, al superamento dei limiti di aliquota stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677 medesimo per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, allo scopo di generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.
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Messaggio  libvir Mar 4 Mar 2014 - 8:10

Pertanto se non ho capito male, se ad esempio un'autofficina nella parte operativa produce prevalentemente rifiuti speciali smaltiti direttamente dal titolare, avrà tale superficie completamente eclusa dalla tassazione ai fini tari. E corretta la mia interpretazione ? Lo stesso dicasi per gli studi medici, per le tipografie ecc.ecc.

libvir

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Messaggio  mafalda.rossi Mar 4 Mar 2014 - 10:58

pensavo di aver capito. ora non più AIUTO

con tale previsione quindi esistono sono rifiuti speciali? e gli assimilati agli urbani non più??? Question 

mafalda.rossi

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Messaggio  mafalda.rossi Mar 4 Mar 2014 - 11:14

libvir ha scritto:Pertanto se non ho capito male, se ad esempio un'autofficina nella parte operativa produce prevalentemente rifiuti speciali smaltiti direttamente dal titolare, avrà tale superficie completamente eclusa dalla tassazione ai fini tari. E corretta la mia interpretazione ? Lo stesso dicasi per gli studi medici, per le tipografie ecc.ecc.

quando pensavo di aver capito avevo dato questa interpretazione alla norma:
le utenze domestiche come le lavanderie, tipografie, falegnamerie, gommisti, autocarrozzerie, studi dentistici e similari, che dimostravano di conferire a proprie spese il rifiuto speciale non conferibile al gestore del servizio comunale, avevano l'esenzione di superficie per quelle parti dove questo rifiuto si formava : es superficie totale 80 mq il soggetto dichiarava che 30 mq erano soggette a rifiuto speciale quindi la tassazione avveniva su 50 mq.

ora non credo sia cambiato molto : poiché il 649 prescrive che Nella determinazione della superficie assoggettabile a TARI non si tiene conto di quella PARTE ove si formano in via continuativa e prevalente i rifiuti speciali....





mafalda.rossi

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Messaggio  giuseppe pasqualetto Mar 4 Mar 2014 - 12:46

.....altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile......

Se  si continua a parlare di altre tipologie di immobile basandosi sulle classi e sottoclassi catastali (A,B,C,D ecc) ci ritroveremo ad applicare un'altra volta l'IMU e nonostante le correzioni/detrazioni resterà sempre un pastrocchio per non dire di peggio!!!
Tenuto conto che la TASI dovrebbe coprire i "servizi indivisibili" dei comuni ai quali - mi pare!!- devono contribuire indistintamente tutti i residenti non vedo perchè si debbano applicare gli stessi criteri di calcolo dell'IMU con piccoli sotterfugi per la correzione del carico.
Nessuno che riesca ad immaginare una progressività per scaglioni sulla base delle rendite catastali??
Ho provato con i dati dei versamenti del 2012 ad effettuare alcune simulazioni con aliquote a scaglioni ed un'altra simulazione applicando la massima aliquota ed una detrazione di 80 € pro capite.
Il risultato netto della TASI nelle due simulazioni si equivale in termini assoluti.....
Per migliore comprensione fornisco alcuni dati delle simulazioni:
Ipotesi a scaglioni:
- R.C. da 300 a 356 €- V.I. da 50.500 a 60.000 : 11% di contribuenti pagherebbero il 4 % dell'imposta - aliquota 0,15% - versamento medio 84 €
- R.C. da 357 a 416 € - V.I. da 60,001 a 70.000: 17% di contribuenti pagherebbero il 9% dell'imposta - aliquota 0,18% - ersamento medio 116 €
- R.C. da 417 a 476 € - V.I. da 70.001 a 80.000: 16% dei contribuenti pagherebbero l'11% dell'Imposta - aliquota 0,20% - versamento medio 149 €
- R.C. da 477 a 533  € - V.I. da 80.001 a 90.000: 13% dei contribuenti pagherebbe l'11% dell'imposta - aliquota 0,23% - versamento medio 187 €
- R.C. da 534 a 594 € - V.I. da 90.001 a 100.000:: 13% dei contribenti pagherebbe il 12% dell'imposta - aliquota 0,24% - versamento medio 208 €
- R.C. da 595 alla fine - V.I. da 100.001 a 609.000: 32% dei contribuenti pagherebbe il 52% dell'imposta - aliquota 0,25% - versamento medio 343 €
versamento medio totale 210 €
Ipotesi ad aliquota fissa (0,33%) e detrazione di 80 €  
- oltre il 17 % di contribuenti non paga un centesimo;
-  il 33%  paga meno di 1/4 del totale netto - versamento medio 99 €
-  il restante 50% di contribuenti si sobbarcano il carico di oltre il 75% dell'imposta - versamento medio 318 €
- versamento medio totale 208 €
Quale metodologia appare più equa?
Alcune osservazioni finali:
- non è dimostrabile che chi ha una abitazione con rendita catastale bassa sia un "poveraccio"
- non è "giustizia fiscale" che ci siano cittadini che utilizzano le strutture del territorio e non contribuiscano al loro mantenimento


Ultima modifica di giuseppe pasqualetto il Mar 4 Mar 2014 - 12:58 - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta la media dei versamenti)

giuseppe pasqualetto

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