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RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO?????

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RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO????? Empty RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO?????

Messaggio  ROBERTO LORENZETTI Ven 7 Mar 2014 - 7:48

LUCIO CHIEDO AIUTO !!! MI SONO GIA' PERSO .....
COSA PREVEDE ATTUALMENTE LA NORMATIVA ??? ESENZIONE OPPURE FACOLTA' AI COMUNI PER RIDUZIONE ?????

ROBERTO LORENZETTI

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RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO????? Empty Re: RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO?????

Messaggio  iadon Ven 7 Mar 2014 - 8:56

ROBERTO LORENZETTI ha scritto:LUCIO CHIEDO AIUTO !!! MI SONO GIA' PERSO .....
COSA PREVEDE  ATTUALMENTE LA NORMATIVA ??? ESENZIONE OPPURE FACOLTA' AI COMUNI PER RIDUZIONE ?????
Con circolare n. 1/2014 il Ministero dell’Ambiente aveva fornito un’interpretazione sul mancato coordinamento tra le disposizioni riportate al comma 649, seconda parte e al comma 661 dell’art. 1 della legge 147/2013 (Legge Stabilità 2014). Il Parlamento, infatti, con l’introduzione del comma 649 ha inteso lasciare ai Comuni la facoltà di disporre, con un regolamento, l’individuazione dei criteri per la riduzione della parte variabile della tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero, senza considerare quanto già presente nel disegno di legge e cioè la totale esclusione di detti rifiuti dalla TARI riportata al comma 661.

Sulla base di un “principio di ragionevolezza”, il Ministero dell’Ambiente, con la predetta circolare, aveva dato “la precedenza” al disposto riportato al comma 649, seconda parte rispetto al comma 661, così da lasciare alle amministrazioni locali, la possibilità di “conciliare … l’intuitiva esigenza di massima sostenibilità finanziaria … con politiche di incentivo e stimolo per le buone pratiche in tema di recupero dei rifiuti” .

Ora, il recente art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legge n. 6 marzo 2014, n. 16 (G.U. 6 marzo 2014, n. 54), sconfessando palesemente l’interpretazione contenuta nella circolare ministeriale, sopprime l’ultimo periodo del comma 649 della Legge di Stabilità e, in conseguenza, ribadisce come, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, non si debba tenere conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

iadon

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RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO????? Empty ESENZIONI PER RIFIUTI SPECIALI .....QUINDI .... SUPPONIAMO CHE ....

Messaggio  ROBERTO LORENZETTI Ven 7 Mar 2014 - 9:52

Supponiamo che il Comune assimili agli urbani tutti i rifiuti che vengono prodotti ad esempio in una attività che produce materiali in plastica oppure macchine agricole ......
A questo punto tale attività ...... per tale comune, non produce più un rifiuto speciale ma "speciale assimilato" ......
Quindi tutte le superfici vanno assoggettate a TARI !!!! o no ???
Resta fermo che eventuali superfici dove vengono prodotti rifiuti speciali "pericolosi" saranno esentate e alle superfici dove sono prodotti rifiuti pericolosi e rifiuti "speciali assimilati" e che sono di difficile certa individuazione verrà applicata una riduzione che varia da tipologia a tipologia di attività.
Ditemi che quello che ho scritto è giusto .... altrimenti se è sbagliato ditemi chi copre il tributo ora non versato perché esente per legge??? ovvio le utenze domestiche ....... ma ci stanno con la testa sti pazzi ...... speriamo che in fase di conversionisi ritorni alla vecchia normativa ....

ROBERTO LORENZETTI

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RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO????? Empty qua sostengono l'esenzione totale.

Messaggio  Ospite Ven 7 Mar 2014 - 12:13

il decreto si muove in senso contrario e stabilisce l'abrogazione
dell'ultimo periodo del comma 649, cosicchè rimane come criterio l'esenzione totale.
Dalla nostra esperienza pratica dobbiamo desumere che tale scelta determinerà non pochi
problemi per molti Comuni, ove vi sono insediamenti industriali, anche di certe
dimensioni, che prima pagavano (totalmente o, più spesso, secondo una percentuale
forfettaria stabilita nel regolamento comunale oppure totalmente ma con un rimborso a
consuntivo in base alle quantità recuperate), ma che ora non verseranno più nulla nelle
casse comunali.
Ciò non determinerà alcuna perdita di gettito per il Comune, in quanto le entrate devono
comunque coprire il 100 % del costo del servizio, ma sarà difficile da spiegare agli altri
contribuenti (i privati e le aziende che non recuperano), i quali dovranno sobbarcarsi il
peso dei minori pagamenti in oggetto, senza contare le complicazioni che devono
affrontare i Comuni che hanno già approvato i piani finanziari, i quali saranno ora costretti
ad una revisione dei medesimi, il che significherà anche una revisione delle tariffe, con ciò
che ne può conseguire in termini di riapprovazione del bilancio di previsione.

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RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO????? Empty Re: RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO?????

Messaggio  Lucio Guerra Ven 7 Mar 2014 - 23:57

i testi aggiornati

http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=659

INSERITI IN 1^ LETTURA ALLA CAMERA LEGGE DI STABILITA’ 2014
649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. SOPPRESSO CON D.L. N. 16 DEL 06.03.2014 (DL TASI)Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero
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http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp

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RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO????? Empty Re: RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO?????

Messaggio  ROBERTO LORENZETTI Sab 8 Mar 2014 - 0:31

OK MA ALLORA QUESTE ATTIVITA' NON DOVREBBERO CONFERIRE PIU' NULLA AL SERVIZIO PUBBLICO ..... OPPURE SE CONFERISCONO QUALCHE TIPOLOGIA DI RIFIUTO DOVRANNO DICHIARARE DETTAGLIATAMENTE:

1) LE SUPERFICI DOVE PRODUCONO IL RIFIUTO CHE AVVIANO A SMALTIMENTO/RECUPERO E QUESTE SARANNO ESENTATE ....

2) LE SUPERFICI DOVE PRODUCONO IL RIFIUTO CHE CONFERISCONO AL SERVIZIO PUBBLICO E QUESTE SARANNO ASSOGGETTATE A TRIBUTO A SECONDA DELLA CATEGORIA (UFFICI COME UFFICI - MAGAZZINI COME MAGAZZINI ECC.....)

OPPURE NON RIESCO A CAPIRE IL SENSO DELLA NORMA??


Lucio Guerra ha scritto:i testi aggiornati

http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=659

INSERITI IN 1^ LETTURA ALLA CAMERA LEGGE DI STABILITA’ 2014
649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. SOPPRESSO CON D.L. N. 16 DEL 06.03.2014 (DL TASI)Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero

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RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO????? Empty Re: RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO?????

Messaggio  situation Sab 8 Mar 2014 - 1:42

Chiederei a Lucio o a Paolo di fare chiarezza una volta per tutte su cosa intende la Legge e l'ultima modifica:

Il legislatore intende i rifiuti assimiliti agli urbani che la ditta si smaltisce da sola attraverso solitamente una ditta esterna, o intende solo le superfici su cui vengono prodotti i cosiddetti rifiuti speciali??
Chiedo questo perchè si sta formando grossa confusione in merito....

situation

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RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO????? Empty speciali e speciali assimilati

Messaggio  ROBERTO LORENZETTI Sab 8 Mar 2014 - 2:22

situation ha scritto:Chiederei a Lucio o a Paolo di fare chiarezza una volta per tutte su cosa intende la Legge e l'ultima modifica:

Il legislatore intende i rifiuti assimiliti agli urbani che la ditta si smaltisce da sola attraverso solitamente una ditta esterna, o intende solo le superfici su cui vengono prodotti i cosiddetti rifiuti speciali??
Chiedo questo perchè si sta formando grossa confusione in merito....

LA NORMA a mio avviso NON E' CHIARA .... o meglio E' CHIARA ma difficile da applicare. Difatti secondo definizione:

[size=14.66]Sono rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:[/size]

[size=14.66]a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti del1'a11. 2135 c.c.;[/size]
[size=14.66]b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;[/size]
[size=14.66]c) i rifiuti da lavorazioni industriali;[/size]
[size=14.66]d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;[/size]
[size=14.66]e) i rifiuti da attività commerciali;[/size]
[size=14.66]f) i rifiuti da attività di servizio;[/size]
[size=14.66]g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;[/size]
[size=14.66]h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;[/size]
[size=14.66] [/size]
POI  i rifiuti speciali di cui sopra possono essere assimilati agli urbani  dal Comune, con proprio Regolamento o Deliberazione del C.C.  ad esempio:[size=14.66] [/size]


    Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell’allegato “F” provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l’indicata superficie (mq), non superi il valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell’allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.


A questo punto sia se il rifiuto prodotto è speciale o speciale assimilato ma il produttore provvede autonomamente al suo smaltimento/recupero dovremmo esentare soltanto la superficie dove produce detti rifiuti ..... tale superficie dovrà essere dichiarata (e quindi verificabile) nella dichiarazione TARI .... qualora in dichiarazione verrà indicata l'intera superficie .... la Ditta dovrà essere esentata in toto e quindi non potrà conferire al pubblico servizio alcun rifiuto
 oppure,

se la superficie dichiarata, dove sono prodotti i rifiuti speciali o speciali assimilati per i quali la ditta provvede allo smaltimento/recupero in maniera autonoma, non riguarda l'intera superficie (ad esempio non vengono indicate le superfici relative agli uffici, magazzini, mense aziendali ecc) le stesse dovrebbero essere assoggettate a tributo ma a questo punto con categorie differenziate e cioè uffici come uffici, mense come mense, magazzini come magazzini ........

E' UN BEL DA FARE ....... oltretutto dovremmo approvare il Regolamento e tariffe entro 30 aprile e quindi prima della conversione in legge del D.L. che ha stabilito quanto sopra ....... SIAMO ALLE SOLITE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ROBERTO LORENZETTI

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RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO????? Empty Re: RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO?????

Messaggio  francescaco Sab 8 Mar 2014 - 3:23

Va fatta una distinzione secondo me:
- i rifiuti speciali devono essere smaltiti a proprie spese e le superfici ove si formano i via continuativa e prevalente non sono soggette alla TARI;
- i rifiuti assimilati devono essere avviati al recupero.
Detto questo, il comma 661 afferma poi che la TARI non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati, il problema è che noi la TARI la facciamo pagare in relazione ai mq. e non in relazione ai kg di rifiuti prodotti.

Un bel casino

francescaco

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RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO????? Empty Re: RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO?????

Messaggio  Lucio Guerra Sab 8 Mar 2014 - 4:54

allo stato attuale ritengo :

- comma 649 della legge di stabilità (PRE DECRETO) : non si tiene conto della superficie ove si formano rifiuti speciali smaltiti a proprie spese ed in conformità alla norma dai produttori, con facoltà, per il Comune, di prevedere nel regolamento delle riduzioni della parte variabile della tari per rifiuti speciali assimilati avviati al recupero

- comma 661 della legge di stabilità : il tributo non è dovuto in relazione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero

il decreto stabilisce l'abrogazione dell'ultimo periodo del comma 649, rimanendo così il solo criterio di esenzione per i rifiuti speciali assimilati avviati al recupero, prevista dal comma 661

con tale norma le conseguenze saranno molto pesanti, soprattutto nei comuni dove gli inseriamenti industraili sono rilevanti, in quanto fino ad oggi versavano in base ad una percentuale stabilita nel regolamento comunale, oppure versavano totalmente ma con un rimborso a consuntivo in base alle quantità recuperate

ora tali insediamenti dichiareranno di aver avviato al recupero i rifiuti speciali assimilati e quindi non verseranno più nulla

considerato che le entrate devono comunque coprire il 100 % del costo del servizio, sarà necessario rivedere completamente i piani finanziari e di conseguenza le tariffe applicabili

resta la speranza di una necessaria modifica in sede di conversione
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RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO????? Empty ma non dovranno coferire nessun rifiuto al servizio pubblico

Messaggio  ROBERTO LORENZETTI Sab 8 Mar 2014 - 9:17

Lucio Guerra ha scritto:allo stato attuale ritengo :

- comma 649 della legge di stabilità (PRE DECRETO) : non si tiene conto della superficie ove si formano rifiuti speciali smaltiti a proprie spese ed in conformità alla norma  dai produttori, con facoltà, per il Comune, di prevedere nel regolamento delle riduzioni della parte variabile della tari per rifiuti speciali assimilati avviati al recupero

- comma 661 della legge di stabilità : il tributo non è dovuto in relazione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero

il decreto stabilisce l'abrogazione dell'ultimo periodo del comma 649, rimanendo così il solo criterio di esenzione per i rifiuti speciali assimilati avviati al recupero, prevista dal comma 661

con tale norma le conseguenze saranno molto pesanti, soprattutto nei comuni dove gli inseriamenti industraili sono rilevanti, in quanto fino ad oggi versavano in base ad una percentuale stabilita nel regolamento comunale, oppure versavano totalmente ma con un rimborso a consuntivo in base alle quantità recuperate

ora tali insediamenti dichiareranno di aver avviato al recupero i rifiuti speciali assimilati e quindi   non verseranno più nulla

considerato che le entrate devono comunque coprire il 100 % del costo del servizio, sarà necessario rivedere completamente i piani finanziari e di conseguenza le tariffe applicabili

resta la speranza di una necessaria modifica in sede di conversione

ok ma ....... non dovranno conferire nessun tipo di rifiuto al servizio pubblico .... altrimenti le superfici dove tale rifiuto è prodotto dovranno essere assoggettate a tributo ... o no????

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RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO????? Empty Re: RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO?????

Messaggio  francescaco Dom 9 Mar 2014 - 1:56

Altro problema, il piano finanziario va fatto ed approvato, insieme alle tariffe, prima di sapere quali e quanti produttori avviarenno a recupero i rifiuti assimilati. Come si fa a distribuire il costo del servizio senza conoscere il numero di produttori da esonerare?

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RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO????? Empty Re: RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO?????

Messaggio  libvir Dom 9 Mar 2014 - 3:39

Si sono d'accodo con te, l'elaborazione del piano finanziario stando alle norme attuali richiederà una valutazione dei dati molto molto attenta, anche perchè i costi vanno comunque coperti al 100% e questo porterà un aggravio soprattutto per le utenze domestiche

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RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO????? Empty Re: RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO?????

Messaggio  francodan Lun 10 Mar 2014 - 2:09

andrei sul concreto ....per le superfici adibite ad esempio a locale ricevimento della clientela o a mensa o ad uffici nell'ambito di una attività industriale o artigianale....e che sicuramente non possono produrre rifiuti originati da attività artigianale o industriale (ma rifiuti analoghi a quelli ordinari ) cosa inserire in regolamento ???
esenzione se dimostrano lo smaltimento e o il recupero a carico del produttore ??
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RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO????? Empty Re: RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO?????

Messaggio  MarcoC Lun 10 Mar 2014 - 4:08

comunque produttore deve dimostrare il "RECUPERO" che è cosa ben diversa da "SMALTIMENTO"

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RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO????? Empty Re: RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO?????

Messaggio  Ospite Lun 10 Mar 2014 - 6:40

MarcoC ha scritto:comunque produttore deve dimostrare il "RECUPERO" che è cosa ben diversa da "SMALTIMENTO"

Probabilmente si intende smaltimento/recupero.

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RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO????? Empty Re: RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO?????

Messaggio  Lucio Guerra Lun 10 Mar 2014 - 11:53

per il momento non penso si possa fare altro che attenersi strettamente a quanto scritto nella norma

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto inoltre di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
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Messaggio  francescaco Lun 10 Mar 2014 - 12:08

Lucio Guerra ha scritto:per il momento non penso si possa fare altro che attenersi strettamente a quanto scritto nella norma

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto inoltre di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi,  oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

ciao Lucio, il problema secondo me sono le superfici ove vengono prodotti rifiuti speciali assimilati agli urbani a cui il comma 661 riserva un trattamento di esonero vincolato alle quantità.
Secondo me non è abbastanza chiaro e di facile attuazione pratica.


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Messaggio  Lucio Guerra Lun 10 Mar 2014 - 12:10

siamo tutti d'accordo che non è chiaro e di difficile applicazione e quindi non si può fare altro, per ora, che inserire nel regolamento quello che prevede la norma ed attender altri chiarimenti
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RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO????? Empty Esenzione

Messaggio  geofa Lun 10 Mar 2014 - 13:28

Per i rifiuti assimilati agli urbani, secondo voi per esenzione dal tributo si intende sia la parte variabile che quella fissa o solamente la parte variabile, in quanto il servizio viene comunque messo a disposizione dal Comune?
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RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO????? Empty Re: RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO?????

Messaggio  francodan Lun 10 Mar 2014 - 13:32

ma venendo ai casi concreti che ho indicato io (mensa,uffici,locali per la clientela)...qui sono rifiuti conferibili al servizio pubblico...sono rifiuti analoghi a quelli ordinari,rifiuti indifferenziati come carta,plastica etc....
a me sembra che la disciplina o è ambigua o presenta buchi....
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RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO????? Empty comma 649 e comma 661

Messaggio  ROBERTO LORENZETTI Lun 10 Mar 2014 - 14:28

MarcoC ha scritto:comunque produttore deve dimostrare il "RECUPERO" che è cosa ben diversa da "SMALTIMENTO"

recupero per assimilati e smaltimento per speciali ...

ROBERTO LORENZETTI

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RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO????? Empty Re: RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO?????

Messaggio  MarcoC Lun 10 Mar 2014 - 14:48

ROBERTO LORENZETTI ha scritto:
MarcoC ha scritto:comunque produttore deve dimostrare il "RECUPERO" che è cosa ben diversa da "SMALTIMENTO"

recupero per assimilati e smaltimento per speciali ...

infatti, per me

speciali => smaltimento : se mi dimostrano lo smaltimento, superficie è esente (come lo era anche con Tarsu e Tares !) indipendentemente da quantità...

speciali assimilati: se sono assimilati per qualità e quantità (ogni comune doveva stabilire sia qualità e quantica) "solo" se produttore mi dimostrava il "RECUPERO" (che non è smaltimento in proprio ma proprio recupero: es. plastica che va in filiera, umido che viene lavorato per riutilizzo ecc. io ho un caso di una macelleria il cui "umido" per me assimilato, lo danno a azienda che lo lavora e diventa ammendante)
ecco dicevo se è speciale assimilato e a consuntivo mi dimostrano il recupero
con Tarsu avevo sconto regolamentare 20 %
con Tares avevo riduzione parte variabile in base a quantità recuperate
con TARI superficie è esente (no fisso no variabile)

MarcoC

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Messaggio  plico Lun 10 Mar 2014 - 14:56

Per TARI il c 661. prevede Il tributo non e' dovuto in relazione alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. Ma non parla di superficie o mi sbaglio?

plico

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Messaggio  Carlo Saletta Mar 11 Mar 2014 - 2:57

649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.
661. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

Questa è la nuova norma che decade dalla applicazione del D.L. 16/2014.

Ai sensi del comma 649 devo dedurre le superfici ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, che il comune non ha assimilato agli urbani per qualità (e qui non è possibile operare in nessun modo) o per quantità (questo aspetto dipende dal comune, dal gestore e dalla tipologia di impianti "di bacino" a cui i rifiuti sono destinati). Aggiungerei che sono associati a questa categoria i rifiuti esclusi obbligatoriamente dalla normativa, gli scarti di lavorazione (che ancora rifiuti non sono) e qualche altra esclusione di legge. Queste superfici le tolgo tutte se producono detti rifiuti. Era uso togliere anche, con la tabellina delle riduzioni forfetarie, una quota parte delle superfici in cui vi era una produzione promiscua e non era possibile risalire ad una superficie ben identificata.

Abrogato l'ultimo paragrafo del D.L.16/2014 per i rifiuti avviati al recupero (questi non sono gli speciali di cui al punto precedente, ma sono dei rifiuti sicuramente assimilati che il produttore, per un qualsiasi motivo ha deciso di portare al recupero autonomamente, al di fuori del normale circuito di raccolta), rimane, per questa fattispecie il solo comma 661 che prevede che il tributo "non è dovuto" in relazione alle quantità che il produttore dimostri di aver avviato al recupero (prima era uno sconto limitato alla sola parte variabile, mentre ora è su tutta la tariffa).

Anche in questo caso rimane intatta la facoltà dell'ente locale di normare le modalità in cui concedere lo sconto nel regolamento comunale prevedendo soglie percentuali di sconto della tariffa totale in relazione alle quantità avviate al recupero, per esempio rispetto alla produzione totale assegnata (o altri esempi che evito), limitando il massimo sconto al 50% (?!?)

Personalmente preferirei gestire il problema in modo più solido e definitivo, anche se risulterà necessario avere una fase di tipo transitorio in cui applicare quanto sopra.

Va poi ricordato che il servizio affidato al gestore si configura come un servizio di pubblico interesse e indifferibile, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. Ciò significa che il gestore che ha l'affidamento svolge tutto il servizio e solo ciò che esula dagli standard pattuiti con il Comune potrà essere effettuato diversamente, compreso avviare al recupero dei rifiuti, casomai in quantità massicce. Diciamo che fino ad ora si è accettata una gestione un pò random, in particolare sulle medio/grandi utenze, che viste le quantità si potevano permettere di avere un servizio dedicato e specifico.

Ora però rischia di saltare il quadro, soprattutto, se in molti decidessero di percorre questa via, del recupero "fai da te" entrando in questa zona d'ombra del servizio di gestione dei rifiuti.

Cosa fare?

Nel regolamento di gestione del servizio si deve normare la casistica (quando, chi e perchè), prevedendo, ad esempio forme di convenzione con il gestore in cui l'utente corrisponde tutta la quota fissa di sua spettanza, mentre per la quota variabile paga un servizio ad hoc studiato dal gestore (le bozze di convezione e i prezzi base sono pubblici e deliberati dal comune, mentre gli introiti fatturati all'utenza vanno inseriti in detrazione dei costi del Piano Finanziario, ovvero contribuiscono al contenimento delle tariffe). Bisogna regolamentare bene il tema degli assimilati agli urbani in qualità e quantità (è evidente che quantità di assimilazione troppe basse saranno un boomerang).

In questo quadro chi potrà portare autonomamente al recupero dei rifiuti lo farà perchè è stato scientemente escluso dal circuito di raccolta, immagino per quantità e per l'alto impegno di un servizio specifico, quindi i suoi rifiuti non sono assimilati, ma speciali a cui il produttore è tenuto a provvedere a proprie spese. In altri termini abbiamo ricondotto il tutto al caso iniziale, cioè colui che produce rifiuti speciali non assimilati, per la qual fattispecie si è tenuti a escludere la superficie in cui tali rifiuti sono prodotti.

Detto tutto ciò se quando fanno modifiche alle norme pensassero minimamente all'impatto a valle di tali modifiche ed hai tempi tecnici necessari se per attivare soluzioni diverse, sarebbe un bel modo di operare .........

Come sempre, speriamo bene ..........






Carlo Saletta

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