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http://www.irpef.info/Tari. Rifiuti speciali e assimilati.
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Tari. Rifiuti speciali e assimilati.
Mi è stato riferito che a un seminario che trattava di Tari la questione più spinosa e incomprensibile ai più, sia stata la questione dell'applicazione Tari alle aziende che smaltiscono/recuperano i rifiuti speciali e gli assimilati.
E' pur vero che erano anni che le aziende lamentavano un'ingiusta tassazione ( o meglio l'applicazione tout-court di una imposta) sul servizio di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico che le aziende utilizzavano, in termini quantitativi, in maniera tale da non giustificare una così elevata tassazione.
Molti Comuni con l'introito della tassa applicata alle industrie/commercio, riuscivano a calmierare i costi sul privato. Ora, per agevolare le imprese (sgravio di tasse e imposte) si è pensato di introdurre questa norma che metterà in difficoltà molti Comuni, soprattutto quelli a vocazione industriale, scaricando il costo sulle famiglie e sul piccolo commercio ( come se per questi la crisi non esistesse)
Certo che l'applicazione della tassa a queste aziende, così come è stata concepita, l'ha partorita un cerebroleso. Si tassa, poi a consuntivo si rimborsa in base ai formulari, Mud.
Io sinceramento non ho la competenza e nemmeno il tempo per dedicarmi anche a questo.
E infatti stanno arrvando offerte dai soliti noti (studi professionali) per la gestione del servizio.
Tanto lo si fa pagare ancora al contribuente.
Effettivamente l'Ufficio complicazione affari semplici ( trovasi a Roma) è sempre in attività giusto per dar lavoro a commercialisti, studi professionali, avvocati, esperti più o meno improvvisati.
IMU e TASI docet.
L'unica imposta che non richiede sbattimenti e costi è l'addizionale IRPEF che, tra l'altro, ha il merito di non tassare i disoccupati o chi ha un reddio basso ( ovvio con l'esenzione applicata) ed essere progressiva (utilizzando gli scaglioni di reddito). In più si versa ratealmente.
Ritornando alla Tari sarebbe bastata una semplice norma con la quale si esentava completamene il luogo di produzione dei rifuti speciali/assimilati agli urbani (ma quali assimilati!!) perchè a questi devono provvedere direttamente le imprese. Controllo da parte della Polizia Provinciale, (almeno nei piccoli Comuni) con esclusiva tassazione di locali quali mense, uffici etc. e senza l'obbligo di copertura del servizio al 100%.
Chi inquina paga? Questo ordine imperativo come si può applicare alle famiglie che ( esempio nel mio Comune) fanno la raccolta differenziata degli scarti organici, vetro, plastica, carta e cartone, barattoli, legno, ferro, oli, sfalci di verde, vernici etc etc).
Invece di premiare si punisce con un aggravio di tasse in certi casi assurdo.
E chi inquina veramente ( ILVA, Centrali, Biogas, etc) ???
E' pur vero che erano anni che le aziende lamentavano un'ingiusta tassazione ( o meglio l'applicazione tout-court di una imposta) sul servizio di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico che le aziende utilizzavano, in termini quantitativi, in maniera tale da non giustificare una così elevata tassazione.
Molti Comuni con l'introito della tassa applicata alle industrie/commercio, riuscivano a calmierare i costi sul privato. Ora, per agevolare le imprese (sgravio di tasse e imposte) si è pensato di introdurre questa norma che metterà in difficoltà molti Comuni, soprattutto quelli a vocazione industriale, scaricando il costo sulle famiglie e sul piccolo commercio ( come se per questi la crisi non esistesse)
Certo che l'applicazione della tassa a queste aziende, così come è stata concepita, l'ha partorita un cerebroleso. Si tassa, poi a consuntivo si rimborsa in base ai formulari, Mud.
Io sinceramento non ho la competenza e nemmeno il tempo per dedicarmi anche a questo.
E infatti stanno arrvando offerte dai soliti noti (studi professionali) per la gestione del servizio.
Tanto lo si fa pagare ancora al contribuente.
Effettivamente l'Ufficio complicazione affari semplici ( trovasi a Roma) è sempre in attività giusto per dar lavoro a commercialisti, studi professionali, avvocati, esperti più o meno improvvisati.
IMU e TASI docet.
L'unica imposta che non richiede sbattimenti e costi è l'addizionale IRPEF che, tra l'altro, ha il merito di non tassare i disoccupati o chi ha un reddio basso ( ovvio con l'esenzione applicata) ed essere progressiva (utilizzando gli scaglioni di reddito). In più si versa ratealmente.
Ritornando alla Tari sarebbe bastata una semplice norma con la quale si esentava completamene il luogo di produzione dei rifuti speciali/assimilati agli urbani (ma quali assimilati!!) perchè a questi devono provvedere direttamente le imprese. Controllo da parte della Polizia Provinciale, (almeno nei piccoli Comuni) con esclusiva tassazione di locali quali mense, uffici etc. e senza l'obbligo di copertura del servizio al 100%.
Chi inquina paga? Questo ordine imperativo come si può applicare alle famiglie che ( esempio nel mio Comune) fanno la raccolta differenziata degli scarti organici, vetro, plastica, carta e cartone, barattoli, legno, ferro, oli, sfalci di verde, vernici etc etc).
Invece di premiare si punisce con un aggravio di tasse in certi casi assurdo.
E chi inquina veramente ( ILVA, Centrali, Biogas, etc) ???
Ospite- Ospite
PERFETTO
Anelli Claudio ha scritto:Mi è stato riferito che a un seminario che trattava di Tari la questione più spinosa e incomprensibile ai più, sia stata la questione dell'applicazione Tari alle aziende che smaltiscono/recuperano i rifiuti speciali e gli assimilati.
E' pur vero che erano anni che le aziende lamentavano un'ingiusta tassazione ( o meglio l'applicazione tout-court di una imposta) sul servizio di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico che le aziende utilizzavano, in termini quantitativi, in maniera tale da non giustificare una così elevata tassazione.
Molti Comuni con l'introito della tassa applicata alle industrie/commercio, riuscivano a calmierare i costi sul privato. Ora, per agevolare le imprese (sgravio di tasse e imposte) si è pensato di introdurre questa norma che metterà in difficoltà molti Comuni, soprattutto quelli a vocazione industriale, scaricando il costo sulle famiglie e sul piccolo commercio ( come se per questi la crisi non esistesse)
Certo che l'applicazione della tassa a queste aziende, così come è stata concepita, l'ha partorita un cerebroleso. Si tassa, poi a consuntivo si rimborsa in base ai formulari, Mud.
Io sinceramento non ho la competenza e nemmeno il tempo per dedicarmi anche a questo.
E infatti stanno arrvando offerte dai soliti noti (studi professionali) per la gestione del servizio.
Tanto lo si fa pagare ancora al contribuente.
Effettivamente l'Ufficio complicazione affari semplici ( trovasi a Roma) è sempre in attività giusto per dar lavoro a commercialisti, studi professionali, avvocati, esperti più o meno improvvisati.
IMU e TASI docet.
L'unica imposta che non richiede sbattimenti e costi è l'addizionale IRPEF che, tra l'altro, ha il merito di non tassare i disoccupati o chi ha un reddio basso ( ovvio con l'esenzione applicata) ed essere progressiva (utilizzando gli scaglioni di reddito). In più si versa ratealmente.
Ritornando alla Tari sarebbe bastata una semplice norma con la quale si esentava completamene il luogo di produzione dei rifuti speciali/assimilati agli urbani (ma quali assimilati!!) perchè a questi devono provvedere direttamente le imprese. Controllo da parte della Polizia Provinciale, (almeno nei piccoli Comuni) con esclusiva tassazione di locali quali mense, uffici etc. e senza l'obbligo di copertura del servizio al 100%.
Chi inquina paga? Questo ordine imperativo come si può applicare alle famiglie che ( esempio nel mio Comune) fanno la raccolta differenziata degli scarti organici, vetro, plastica, carta e cartone, barattoli, legno, ferro, oli, sfalci di verde, vernici etc etc).
Invece di premiare si punisce con un aggravio di tasse in certi casi assurdo.
E chi inquina veramente ( ILVA, Centrali, Biogas, etc) ???
Hai perfettamente ragione ... ma di fatto questa è la norma (cerebrolesa) attuale ... oltretutto il D.L. che l'ha introdotta potrà essere convertito (spero con modifiche in merito) se non erro entro il 06/05/2014 ... oltre la data di approvazione dei bilanci e quindi del Regolamento TARI, Piano Finanziario e Tariffe. L'unica cosa positiva è che la norma non è in deroga all'art. 52 del D.Lgs 466 del ...... (non ricordo) e quindi il Comune può Regolamentare con "flessibilità" le % di riduzioni per recupero autonomo dei rifiuti speciali assimilati !!!!.
Sbaglio ....
Certo è che comunque qualcuno dovrà pagare quello che le attività (artigianali, industriali) non saranno più tenute a pagare ..... come tu hai evidenziato
ROBERTO LORENZETTI- Messaggi : 81
Data d'iscrizione : 22.12.12
Re: Tari. Rifiuti speciali e assimilati.
ROBERTO LORENZETTI ha scritto:Anelli Claudio ha scritto:Mi è stato riferito che a un seminario che trattava di Tari la questione più spinosa e incomprensibile ai più, sia stata la questione dell'applicazione Tari alle aziende che smaltiscono/recuperano i rifiuti speciali e gli assimilati.
E' pur vero che erano anni che le aziende lamentavano un'ingiusta tassazione ( o meglio l'applicazione tout-court di una imposta) sul servizio di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico che le aziende utilizzavano, in termini quantitativi, in maniera tale da non giustificare una così elevata tassazione.
Molti Comuni con l'introito della tassa applicata alle industrie/commercio, riuscivano a calmierare i costi sul privato. Ora, per agevolare le imprese (sgravio di tasse e imposte) si è pensato di introdurre questa norma che metterà in difficoltà molti Comuni, soprattutto quelli a vocazione industriale, scaricando il costo sulle famiglie e sul piccolo commercio ( come se per questi la crisi non esistesse)
Certo che l'applicazione della tassa a queste aziende, così come è stata concepita, l'ha partorita un cerebroleso. Si tassa, poi a consuntivo si rimborsa in base ai formulari, Mud.
Io sinceramento non ho la competenza e nemmeno il tempo per dedicarmi anche a questo.
E infatti stanno arrvando offerte dai soliti noti (studi professionali) per la gestione del servizio.
Tanto lo si fa pagare ancora al contribuente.
Effettivamente l'Ufficio complicazione affari semplici ( trovasi a Roma) è sempre in attività giusto per dar lavoro a commercialisti, studi professionali, avvocati, esperti più o meno improvvisati.
IMU e TASI docet.
L'unica imposta che non richiede sbattimenti e costi è l'addizionale IRPEF che, tra l'altro, ha il merito di non tassare i disoccupati o chi ha un reddio basso ( ovvio con l'esenzione applicata) ed essere progressiva (utilizzando gli scaglioni di reddito). In più si versa ratealmente.
Ritornando alla Tari sarebbe bastata una semplice norma con la quale si esentava completamene il luogo di produzione dei rifuti speciali/assimilati agli urbani (ma quali assimilati!!) perchè a questi devono provvedere direttamente le imprese. Controllo da parte della Polizia Provinciale, (almeno nei piccoli Comuni) con esclusiva tassazione di locali quali mense, uffici etc. e senza l'obbligo di copertura del servizio al 100%.
Chi inquina paga? Questo ordine imperativo come si può applicare alle famiglie che ( esempio nel mio Comune) fanno la raccolta differenziata degli scarti organici, vetro, plastica, carta e cartone, barattoli, legno, ferro, oli, sfalci di verde, vernici etc etc).
Invece di premiare si punisce con un aggravio di tasse in certi casi assurdo.
E chi inquina veramente ( ILVA, Centrali, Biogas, etc) ???
Hai perfettamente ragione ... ma di fatto questa è la norma (cerebrolesa) attuale ... oltretutto il D.L. che l'ha introdotta potrà essere convertito (spero con modifiche in merito) se non erro entro il 06/05/2014 ... oltre la data di approvazione dei bilanci e quindi del Regolamento TARI, Piano Finanziario e Tariffe. L'unica cosa positiva è che la norma non è in deroga all'art. 52 del D.Lgs 466 del ...... (non ricordo) e quindi il Comune può Regolamentare con "flessibilità" le % di riduzioni per recupero autonomo dei rifiuti speciali assimilati !!!!.
Sbaglio ....
Certo è che comunque qualcuno dovrà pagare quello che le attività (artigianali, industriali) non saranno più tenute a pagare ..... come tu hai evidenziato
"e quindi il Comune può Regolamentare con "flessibilità" le % di riduzioni per recupero autonomo dei rifiuti speciali assimilati !!!!."
Hai ragione, ma certe assimilazioni fatte dai Comuni sono fatte ad hoc per ricomprendere negli assimilati un po' tutti i rifiuti, anche se appartenenti alla categoria speciali.
Ospite- Ospite
Re: Tari. Rifiuti speciali e assimilati.
Tremonti, quando era ministro, voleva introdurre un'unica imposta, eliminando tutti i balzelli in vigore all'epoca.
Detto fatto, questi geni, si sono inventati un'imposta fantasma, la IUC, fatta da tre imposte/tasse, introducendo di fatto una nuova imposta, la TASI, anche se ricorda molto l'IMU abitazione principale. Senonchè la Tasi è più complicata ancora dell'IMU prima casa.
1 pr mille, però nel 2014 fino al 2,5, però nel 2014 la puoi aumentare dello 0,8, però la somma di IMU e TASI nn può superare il 10,06, però la puoi applicare su tutti gli immobili, però non sui terreni agricoli, però quelli di montagna sono esenti, però il prelievo non può eccedere l'IMU abitazione principale incassata nel ( boh..2012 o 2013) però ci vuole un suo regolamento, però ne ho pieni i ......., e con me i contribuenti.
Non c'è limite all'idiozia.
Detto fatto, questi geni, si sono inventati un'imposta fantasma, la IUC, fatta da tre imposte/tasse, introducendo di fatto una nuova imposta, la TASI, anche se ricorda molto l'IMU abitazione principale. Senonchè la Tasi è più complicata ancora dell'IMU prima casa.
1 pr mille, però nel 2014 fino al 2,5, però nel 2014 la puoi aumentare dello 0,8, però la somma di IMU e TASI nn può superare il 10,06, però la puoi applicare su tutti gli immobili, però non sui terreni agricoli, però quelli di montagna sono esenti, però il prelievo non può eccedere l'IMU abitazione principale incassata nel ( boh..2012 o 2013) però ci vuole un suo regolamento, però ne ho pieni i ......., e con me i contribuenti.
Non c'è limite all'idiozia.
Ospite- Ospite
Re: Tari. Rifiuti speciali e assimilati.
. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino, tramite presentazione al Comune di copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e che abbiano previamente indicato nella dichiarazione le superfici produttive di rifiuti speciali. In difetto, l’intera superficie sarà assoggettata al tributo per l’intero anno solare. Va indicato nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
2. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l’individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:
Questa sarà un'ipotesi che utilizzeranno tutti per poter tassare forfettariamente applicando riduzioni per determnate tipologie.
Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà ..... difficoltà da parte di chi? del produttore o degli uffici tributi.
Quello che potrà capitare:
L'Ufficio tributi tassa l'intera superficie.
Il produttore entro il 20 gennaio presenta la dichiarazione indicando la superficie dove vengono prodotti solo rifiuti speciali, per cui ciede il rimborso e l'esclusione di quella superficie dalla tassazione, allegando formulari, mud etc.
L'Ufficio tributi che fa? deve verificare mediante sopralluogo.
Poniamo il caso che l'Ufficio tributi rileva che in quella superficie sono prodotti anche rifiuti speciali assimilati agli urbani per cui decide di tassare la superficie con riduzione percentuale.
Il produttore contesta, ne nasce un bel contenzioso... altro tempo e soldi buttati.
Per alcuni complessi industriali stiamo parlando di decine di migliaia di euro!!
2. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l’individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:
Questa sarà un'ipotesi che utilizzeranno tutti per poter tassare forfettariamente applicando riduzioni per determnate tipologie.
Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà ..... difficoltà da parte di chi? del produttore o degli uffici tributi.
Quello che potrà capitare:
L'Ufficio tributi tassa l'intera superficie.
Il produttore entro il 20 gennaio presenta la dichiarazione indicando la superficie dove vengono prodotti solo rifiuti speciali, per cui ciede il rimborso e l'esclusione di quella superficie dalla tassazione, allegando formulari, mud etc.
L'Ufficio tributi che fa? deve verificare mediante sopralluogo.
Poniamo il caso che l'Ufficio tributi rileva che in quella superficie sono prodotti anche rifiuti speciali assimilati agli urbani per cui decide di tassare la superficie con riduzione percentuale.
Il produttore contesta, ne nasce un bel contenzioso... altro tempo e soldi buttati.
Per alcuni complessi industriali stiamo parlando di decine di migliaia di euro!!
Ospite- Ospite
regolamento tari
Che cosa andrebbe indicato nel regolamento TARI?
Propongo:
La parte variabile della tari non risulta dovuta per le superfici nelle quali si producono rifiuti assimilabili agli urbani ove il produttore dimostri di aver provveduto in modo autonomo allo smaltimento.
Propongo:
La parte variabile della tari non risulta dovuta per le superfici nelle quali si producono rifiuti assimilabili agli urbani ove il produttore dimostri di aver provveduto in modo autonomo allo smaltimento.
geofa- Messaggi : 109
Data d'iscrizione : 09.11.12
Re: Tari. Rifiuti speciali e assimilati.
geofa ha scritto:Che cosa andrebbe indicato nel regolamento TARI?
Propongo:
La parte variabile della tari non risulta dovuta per le superfici nelle quali si producono rifiuti assimilabili agli urbani ove il produttore dimostri di aver provveduto in modo autonomo allo smaltimento.
Concordo assolutamente, ed estenderei la norma anche alle superfici che producono rifiuti speciali non assimilati: la quota fissa è comunque dovuta sull'intera superficie, la quota variabile non è dovuta per le superficie ove si producono rifiuti speciali siano o meno assimilati.
La cosa ha anche una logica: l'impresa o l'industria concorre comunque, attraverso la quota fissa, al pagamento di quei costi generali non imputabili al singolo utente (ad esempio lo spazzamento, la raccolta dei rifiuti abbandonati, gli oneri post mortem della dicarica ). L'unico problema è che una norma del genere è ora palesemente illegittima (c'è già una sentenza del Consiglio di Stato proprio sulla questione).
ANTONIO MORETTO- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 12.09.12
Re: Tari. Rifiuti speciali e assimilati.
ANTONIO MORETTO ha scritto:geofa ha scritto:Che cosa andrebbe indicato nel regolamento TARI?
Propongo:
La parte variabile della tari non risulta dovuta per le superfici nelle quali si producono rifiuti assimilabili agli urbani ove il produttore dimostri di aver provveduto in modo autonomo allo smaltimento.
Concordo assolutamente, ed estenderei la norma anche alle superfici che producono rifiuti speciali non assimilati: la quota fissa è comunque dovuta sull'intera superficie, la quota variabile non è dovuta per le superficie ove si producono rifiuti speciali siano o meno assimilati.
La cosa ha anche una logica: l'impresa o l'industria concorre comunque, attraverso la quota fissa, al pagamento di quei costi generali non imputabili al singolo utente (ad esempio lo spazzamento, la raccolta dei rifiuti abbandonati, gli oneri post mortem della dicarica ). L'unico problema è che una norma del genere è ora palesemente illegittima (c'è già una sentenza del Consiglio di Stato proprio sulla questione).
A quale sentenza del Consiglio di Stato ci si riferisce?
Dovendo rifare regolamento TARI è opportuno rifare anche delibera assimilazione e indicare solo per provenienza da domestico e aree pubbliche così da soddisfare nuovo DL 16/2014 dove chiede di individuare aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione
Ho ricorso da parte di una impresa che ha indicato
a) la delibera di assimilazione non contiene indicazione del Codice CER (per qualità) e riferimento generico a carta/cartone, legno, ecc. non è più da considerare valido poiché in carenza di atto legislativo nazionale, valgono cmq. principi e delibere di orientamento europee che stabiliscono rifiuti da aree produttive non assimilabili;
b) il riferimento alle quantità: l'indicazione d2 sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l’indicata superficie (mq), non superi il valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell’allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.d2 non risponde a criteri di trasparenza, semplicità per l'utenza in fase di avvio attività (1°anno), parifica la natura merceologica di rifiuti che hanno valori economici differenti in fase di recupero, e iniqua in quanto rapporta arbitrariamente mq a kg.
c) l'avvio a recupero è da intendersi secondo gerarchia di gestione rifiuto dove si prevede che anche lo smaltimento è attività da considerare nel novero delle corretta gestione del rifiuto e che l'avvio attraverso azienda autorizzata, ancorché non in R13, è da includere tra quelle che - nell'economia generale - sono avviati a recupero per incenerimento.
Hatshepsut- Messaggi : 9
Data d'iscrizione : 17.11.12
Re: Tari. Rifiuti speciali e assimilati.
A quale sentenza del Consiglio di Stato ci si riferisce?
La sentenza è la 4576 del 26/09/2013 del Consiglio di Stato ed è relativa alla Tia1 ma credo valga assolutamente anche per gli altri regimi (Tarsu/Tia1 e 2, Tares).
La sentenza è la 4576 del 26/09/2013 del Consiglio di Stato ed è relativa alla Tia1 ma credo valga assolutamente anche per gli altri regimi (Tarsu/Tia1 e 2, Tares).
ANTONIO MORETTO- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 12.09.12
Re: Tari. Rifiuti speciali e assimilati.
Leggo che entro il 30/06 dovrebbe essere pubblicato un regolamento con le tariffe TARI a cura del MinAmbiente.
Qualcuno può aiutarmi a capire di che si tratta?
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-05-01/tasse-casa-tari-154918.shtml?uuid=ABMaW5EB
Qualcuno può aiutarmi a capire di che si tratta?
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-05-01/tasse-casa-tari-154918.shtml?uuid=ABMaW5EB
Hatshepsut- Messaggi : 9
Data d'iscrizione : 17.11.12
Re: Tari. Rifiuti speciali e assimilati.
Leggo che entro il 30/06 dovrebbe essere pubblicato un regolamento con le tariffe TARI a cura del MinAmbiente.
Qualcuno può aiutarmi a capire di che si tratta?
Dovrebbe senz'altro trattarsi del regolamento previsto dal comma 667 (regolamentazione dei criteri per l'applicazione della tariffa puntuale).
Qualcuno può aiutarmi a capire di che si tratta?
Dovrebbe senz'altro trattarsi del regolamento previsto dal comma 667 (regolamentazione dei criteri per l'applicazione della tariffa puntuale).
ANTONIO MORETTO- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 12.09.12
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