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DA TARES A TARI ... PROBLEMA PRINCIPALE RIFIUTI SPECIALI E SPECIALI ASSIMILATI

2 partecipanti

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DA TARES A TARI ... PROBLEMA PRINCIPALE RIFIUTI SPECIALI E SPECIALI ASSIMILATI Empty DA TARES A TARI ... PROBLEMA PRINCIPALE RIFIUTI SPECIALI E SPECIALI ASSIMILATI

Messaggio  ROBERTO LORENZETTI Lun 17 Mar 2014 - 9:52

Per Lucio ...... in un suo post è scritto:

per il momento non penso si possa fare altro che attenersi strettamente a quanto scritto nella norma

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto inoltre di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.


Chiedo a Lucio se mi può spiegare la differenza fra i due commi ... forse il primo comma si riferisce ai rifiuti speciali assimilati? 

Poi le chiedo se prevedere nel Regolamento TARI quanto segue può essere corretto:

                       [size=14.66]Art. 25. Esclusione  per rifiuti assimilati effettivamente avviati al recupero[/size]



  1. [size=14.66]Per le utenze non domestiche la tariffa  (sia parte fissa che variabile) è ridotta, di norma  a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa/e, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero o mediante presentazione di copia del MUD.[/size]

  2. [size=14.66]Per «recupero» si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale.[/size]

  3. [size=14.66]La riduzione di cui al comma 1 del presente articolo può raggiungere il 100%  della tariffa di riferimento dovuta dall’utenza. Tale riduzione è calcolata determinando la percentuale del totale dei rifiuti prodotti e avviati al recupero rispetto alla capacità potenziale massima di produzione totale di rifiuti riferita alla categoria dell’ utenza non domestica (prodotto del Kd massimo della categoria dell’utenza * superficie totale assoggettata a tributo) secondo la seguente formula:[/size]


[size=14.66]                                                                        Kg rifiuti recuperati[/size]
[size=14.66]Calcolo della % di recupero =    ------------------------------------------------------------------- *100[/size]
[size=14.66]                                                               Kd massimo della categoria * Superficie tassata[/size]

[size=14.66] [/size][size=14.66]Sono esclusi, nella contabilizzazione dei rifiuti avviati al recupero, gli imballaggi secondari e terziari i rifiuti assimilati ceduti dietro corrispettivo a terzi ed i rifiuti assimilati riutilizzati nel ciclo produttivo o comunque riutilizzati all’interno della attività. [/size]

[size=14.66]La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando e consegnando, entro il mese di Aprile di ogni anno, apposito modulo predisposto dal Comune dove dovranno essere dichiarati [/size][size=14.66]i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, ed allegando la documentazione attestante il recupero  presso imprese a ciò abilitate (Formulari di Identificazione del Rifiuto e/o MUD). In assenza di tale documentazione, tutte le superfici saranno assoggettate al tributo, nelle modalità previste dal presente regolamento, compreso il recupero dell’annualità precedente.[/size]



  1. [size=14.66]La percentuale di riduzione  di cui al precedente comma  3 può  essere applicata o alla tariffa o alla superficie dell’utenza non domestica. Tale riduzione non si  applica alla superficie dove non sono eseguite le lavorazioni o svolte le attività di cui all’art.  2  comma  6, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: uffici, magazzini, depositi,  bagni, mense.     [/size]

ROBERTO LORENZETTI

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DA TARES A TARI ... PROBLEMA PRINCIPALE RIFIUTI SPECIALI E SPECIALI ASSIMILATI Empty Re: DA TARES A TARI ... PROBLEMA PRINCIPALE RIFIUTI SPECIALI E SPECIALI ASSIMILATI

Messaggio  Carlo Saletta Mer 19 Mar 2014 - 4:59

I due commi iniziali hanno qualche imprecisione

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto inoltre di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Forse è stato un tentativo per correggere la scelta scellerata imposta dal D.L.16/2014, ma dice più o meno le stesse cose più completo e preciso il comma 2 (superficie assoggettabile e tassabile sono equivalenti).

Sulla seconda parte direi che è un autentico suicidio, tutti faranno ogni cosa per avere l'esenzione totale.

La norma in vigore è la seguente
661. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
Non è una norma in deroga all'ex art 52 446/97 quindi è nella prerogativa del comune normare, nel proprio regolamento, quanto non normato nella legge.

A questo punto direi che il soggetto, in autodichiarazione fatta ai sensi di legge, per avere diritto alla riduzione mi dichiara:
a) Tutte le superfici calpestabili e le relative destinazioni d'uso;
b) le zone di produzione esclusiva di rifiuti avviati direttamente al recupero (nulla di nulla al servizio pubblico);
c) le zone di produzione promiscua di rifiuti avviati direttamente al recupero o al servizio pubblico;
d) le zone di produzione di rifiuti avviati solo al servizio pubblico.
Allega :
a) il contratto con ditta autorizzata per avviare al recupero X Y Z e le relative condizioni economiche (onerose o con compenso);
b) il mud o dichiarazione sostitutiva riepilogativa della quantità e materie (con trasportore e destino).

Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di assimilati ..... Ora spetta al comune mettere in relazione quanto tributo non sia dovuto in relazione alle quantità ...ecc
Quindi:(per comodità interverrei sulla superficie tanto il risultato non cambia)

per le zone b) non è dovuto il tributo nella misura del 70%

per le zone c) non è dovuto il tributo, per scaglioni, nella misura del 10%, 20%, 30% e 40% in questo modo Le superfici caratterizzate dalla produzione promiscua di rifiuti avviati al recupero e di rifiuti assimilati conferiti al pubblico servizio di gestione dei rifiuti sono computate con una riduzione percentuale pari al rapporto Kr/Kd, dove Kr è il rapporto tra il quantitativo di rifiuti avviati direttamente al recupero, risultante dal MUD dell’anno precedente, e la superficie in esame e Kd è il coefficiente di produttività associato alla specifica utenza. La riduzione è applicata per scaglioni (10, 20, 30 e 40) e in ogni caso non può eccedere il 40%. Con rapporto da 0,2 a 0,3 --> 10% - da 0,31 a 0,40 --> 20% 0,41 a 0,60 --> 30% oltre il 0,61 --> 40%

per le zone d) il tributo è dovuto tutto.

Quindi lascerei il tutto ad una autodichiarazione di parte e relazionerei la riduzione di tariffa in funzione della specifica situazione.

Ora ho scritto per vostre valutazioni intanto ci penso meglio






Carlo Saletta

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DA TARES A TARI ... PROBLEMA PRINCIPALE RIFIUTI SPECIALI E SPECIALI ASSIMILATI Empty MI SEMBRA OTTIMA LA SOLUZIONE ..

Messaggio  ROBERTO LORENZETTI Ven 21 Mar 2014 - 2:25

La soluzione prospettata da lei Dott. Saletta mi sembra una cosa più che buona .... solo che occorrerà poi verificare ... magari a campione le autodichiarazioni ... Inoltre, che ne pensa di inserire anche le lettere:
e) dove dovranno essere indicate le superfici dove si producono inn via continuatica ecc .... rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi per i quali il produttore deve provvedere a proprie spese al loro smaltimento;
f) dove dovranno essere indicate le superfici con produzione promiscua di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuiti e rifiuti speciali assimilati avviati a rcupero;

Sarà chiedere troppo???



Carlo Saletta ha scritto:I due commi iniziali hanno qualche imprecisione

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto inoltre di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Forse è stato un tentativo per correggere la scelta scellerata imposta dal D.L.16/2014, ma dice più o meno le stesse cose più completo e preciso il comma 2 (superficie assoggettabile e tassabile sono equivalenti).

Sulla seconda parte direi che è un autentico suicidio, tutti faranno ogni cosa per avere l'esenzione totale.

La norma in vigore è la seguente
661. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
Non è una norma in deroga all'ex art 52 446/97 quindi è nella prerogativa del comune normare, nel proprio regolamento, quanto non normato nella legge.

A questo punto direi che il soggetto, in autodichiarazione fatta ai sensi di legge, per avere diritto alla riduzione mi dichiara:
a) Tutte le superfici calpestabili e le relative destinazioni d'uso;
b) le zone di produzione esclusiva di rifiuti avviati direttamente al recupero (nulla di nulla al servizio pubblico);
c) le zone di produzione promiscua di rifiuti avviati direttamente al recupero o al servizio pubblico;
d) le zone di produzione di rifiuti avviati solo al servizio pubblico.
Allega :
a) il contratto con ditta autorizzata per avviare al recupero X Y Z e le relative condizioni economiche (onerose o con compenso);
b) il mud o dichiarazione sostitutiva riepilogativa della quantità e materie (con trasportore e destino).

Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di assimilati ..... Ora spetta al comune mettere in relazione quanto tributo non sia dovuto in relazione alle quantità ...ecc
Quindi:(per comodità interverrei sulla superficie tanto il risultato non cambia)

per le zone b) non è dovuto il tributo nella misura del 70%

per le zone c) non è dovuto il tributo, per scaglioni, nella misura del 10%, 20%, 30% e 40% in questo modo Le superfici caratterizzate dalla produzione promiscua di rifiuti avviati al recupero e di rifiuti assimilati conferiti al pubblico servizio di gestione dei rifiuti sono computate con una riduzione percentuale pari al rapporto Kr/Kd, dove Kr è il rapporto tra il quantitativo di rifiuti avviati direttamente al recupero, risultante dal MUD dell’anno precedente, e la superficie in esame e Kd è il coefficiente di produttività associato alla specifica utenza. La riduzione è applicata per scaglioni (10, 20, 30 e 40) e in ogni caso non può eccedere il 40%. Con rapporto da 0,2 a 0,3 --> 10% - da 0,31 a 0,40 --> 20% 0,41 a 0,60 --> 30% oltre il 0,61 --> 40%

per le zone d) il tributo è dovuto tutto.

Quindi lascerei il tutto ad una autodichiarazione di parte e relazionerei la riduzione di tariffa in funzione della specifica situazione.

Ora ho scritto per vostre valutazioni intanto ci penso  meglio






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DA TARES A TARI ... PROBLEMA PRINCIPALE RIFIUTI SPECIALI E SPECIALI ASSIMILATI Empty Re: DA TARES A TARI ... PROBLEMA PRINCIPALE RIFIUTI SPECIALI E SPECIALI ASSIMILATI

Messaggio  Carlo Saletta Lun 24 Mar 2014 - 8:08

Siccome sono due temi diversi li tratterei in posti separati anche se il trattamento può essere praticamente simile.
Infatti personalmente ho tolto quella tabellina che diceva di togliere il 30% della superficie di A il 65% di B ecc perchè ci si dimenticava sempre di qualcuno e le percentuali erano pressochè inventate.
Utlizzerò una cosa di questo tipo:
Le superfici caratterizzate dalla produzione promiscua di rifiuti speciali o di sostanze non conferibili al pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani e di rifiuti assimilati sono computate con una riduzione percentuale pari al rapporto Ks/Kd, dove Ks è il rapporto tra il quantitativo di rifiuti speciali o di sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, risultante dal MUD dell’anno precedente, e la superficie in esame ove Kd è il coefficiente di produttività associato alla specifica utenza. In ogni caso la riduzione della superficie non può eccedere il 60%.

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DA TARES A TARI ... PROBLEMA PRINCIPALE RIFIUTI SPECIALI E SPECIALI ASSIMILATI Empty Re: DA TARES A TARI ... PROBLEMA PRINCIPALE RIFIUTI SPECIALI E SPECIALI ASSIMILATI

Messaggio  ROBERTO LORENZETTI Lun 24 Mar 2014 - 14:46

Carlo Saletta ha scritto:Siccome sono due temi diversi li tratterei in posti separati anche se il trattamento può essere praticamente simile.
Infatti personalmente ho tolto quella tabellina che diceva di togliere il 30% della superficie di A il 65% di B ecc perchè ci si dimenticava sempre di qualcuno e le percentuali erano pressochè inventate.
Utlizzerò una cosa di questo tipo:
Le superfici caratterizzate dalla produzione promiscua di rifiuti speciali o di sostanze non conferibili al pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani e di rifiuti assimilati sono computate con una riduzione percentuale pari al rapporto Ks/Kd, dove Ks è il rapporto tra il quantitativo di rifiuti speciali o di sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, risultante dal MUD dell’anno precedente, e la superficie in esame ove Kd è il coefficiente di produttività associato alla specifica utenza. In ogni caso la riduzione della superficie non può eccedere il 60%.

Avevo in mente anche io di fare una cosa simile .... per fare ciò ho dovuto inviare ai contribuenti (attività ind.li, art.li, di servizi) una comunicazione, allegando alla stessa un modello di dichiarazione di atto di notorietà dove dichiarare separatamente le superfici dove si producono esclusivamente rifiuti speciali, dove vi è una produzione promiscua di speciali e speciali assimilati, e la restante superficie (uffici, mense ecc) in quanto, dalle precedenti dichiarazioni ex denunce tali dati non erano nella mia disponibilità .... poi come allegati obbligatori ho chiesto il MUD anno 2013 e se non ancora disponibile quello del 2012 ed anche una planimetria con evidenziate le superfici di cui sopra ...... se collaborano ok altrimenti assoggetto tutta la superficie che mi risulta denunciata senza alcuna riduzione .....

Grazie comunque per la tua qualificata e pertinente indicazione

ROBERTO LORENZETTI

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