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ROBERTO LORENZETTI
cgizzi
6 partecipanti
INDIVIDUAZIONE AREE DI PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI
Come possiamo esplicitare nel regolamento TARI la norma prevista dal decreto salva Roma TER relativa all'individuazione delle aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.??
cgizzi- Messaggi : 32
Data d'iscrizione : 30.07.11
Re: INDIVIDUAZIONE AREE DI PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI
cgizzi ha scritto:Come possiamo esplicitare nel regolamento TARI la norma prevista dal decreto salva Roma TER relativa all'individuazione delle aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.??
Sono anche io a chiedere la stessa cosa ...... in quanto non riesco a comprendere cosa intende il legislatore !!
ROBERTO LORENZETTI- Messaggi : 81
Data d'iscrizione : 22.12.12
re
art. 2 Salva Roma ter Art. 2 Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:
e) al comma 649, il secondo periodo, è sostituito dai seguenti: «Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l’ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 256, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.»
e-bis) il comma 661 è abrogato -
vedi
http://www.greenreport.it/news/rifiuti-e-bonifiche/come-ti-cambio-la-tari/
e) al comma 649, il secondo periodo, è sostituito dai seguenti: «Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l’ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 256, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.»
e-bis) il comma 661 è abrogato -
vedi
http://www.greenreport.it/news/rifiuti-e-bonifiche/come-ti-cambio-la-tari/
Re: INDIVIDUAZIONE AREE DI PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI
ROBERTO LORENZETTI ha scritto:cgizzi ha scritto:Come possiamo esplicitare nel regolamento TARI la norma prevista dal decreto salva Roma TER relativa all'individuazione delle aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.??
Sono anche io a chiedere la stessa cosa ...... in quanto non riesco a comprendere cosa intende il legislatore !!
cosa intende dire il legislatore!!
come facciamo " a priori " a conoscere quali sono i magazzini di stoccaggio di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegate all'esercizio di tale attività, tali da doverli esentare? abbiamo forse la palla di vetro?
mafalda.rossi- Messaggi : 265
Data d'iscrizione : 14.03.13
Re: INDIVIDUAZIONE AREE DI PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI
Paolo Gros ha scritto:abbiamo forse la palla di vetro?
no ma le palle piene si
da tre anni a questa parte
mafalda.rossi- Messaggi : 265
Data d'iscrizione : 14.03.13
Magazzini
La cosa curiosa è che nei locali adibiti a magazzini si producono sicuramente rifiuti assimilabili agli urbani come cartone e plastica, pertanto mi sembrerebbe assurdo individuare tale aree come produttrici di rifiuti speciali non assimilabili.
geofa- Messaggi : 109
Data d'iscrizione : 09.11.12
Re: INDIVIDUAZIONE AREE DI PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI
geofa ha scritto:La cosa curiosa è che nei locali adibiti a magazzini si producono sicuramente rifiuti assimilabili agli urbani come cartone e plastica, pertanto mi sembrerebbe assurdo individuare tale aree come produttrici di rifiuti speciali non assimilabili.
Non proprio "sicuramente": con il passaggio a Tares venne disposta una verifica superfici con l'invio di questionari a tutte le imprese (che devo dire hanno collaborato). Risultato:
- ho officine meccaniche con magazzino in cui sono stoccate lamiere e barre di ferro da lavorare in cui l'azienda ha documentato (ed è stato verificato in loco) che l'unica produzione di rifiuto è truciolo e sfrido di ferro smaltito in proprio, e filo per saldatura in bobine che non è imballato; carta per la pulizia e latte di olio smaltite correttamente in proprio;
- segherie e falegnamerie con magazzini di ampia metratura dove sono accatastati tronchi e pannelli pronti per la lavorazione che non possono rimanere alle intemperie e non producono alcun rifiuto altrimenti si incurvano o post-lavorati da avviare all'essicatura; segatura e trucioli sono smaltiti in proprio, i tronchi non sono imballati e i pannelli tagliati sono consegnati alle imprese al max legate con reggette di plastica.
(non considero che nelle falegnamerie è diffusa la pratica di bricchettare i trucioli per alimentare gli impianti di riscaldamento delle aziende che verifico sempre se correttamente autorizzati);
- laboratori di lavorazione del marmo o vetrerie con lastre di metrature notevoli che sono completamente prive di imballaggio; i rottami di vetro o i pezzi di marmo sono smaltiti e documentati da registro.
- carrozzerie che hanno mediamente 6/7 tipi di rifiuto di cui mi documentano ogni anno con formulari l'avvenuto smaltimento; unica carta (non unta di olio o solvente) è quella degli uffici.
Poi certo ci sono anche i piccoli laboratori che sono un unico locale in cui vengono fatte le lavorazioni e anche immagazzinati i pezzi finiti ma che sono imballaggi secondari e terziari (perché le imprese di produzione non vendono al dettaglio), ci sono le "botteghe" tanto per usare le diciture da DPR 158/99 cioè quei negozi con annesso laboratorio di riparazione (idraulici, elettricisti, restauro mobili, parrucchieri, autoriparatori e garage ecc) che però si concentrano nel centro e che hanno anche vendita al dettaglio e quindi imballaggi primari; le imprese di produzione (industriale o artigianale) sono più spesso concentrate nelle zone industriali della periferia dotate di cassoni per lo stoccaggio dei rifiuti che fanno smaltire a loro spese, imballaggi compresi perché sono obbligate a documentare con registri e formulari.
Se prendessi in prestito nel regolamento quanto indicato nel Dlgs. 152/06 - poi congelato - ma che più o meno mi pare dicesse: Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree
produttive , compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici , nelle mense, negli spacci , nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all’art. 4 c.1 lett d) DLgs n.114/1998 (non superiore a 150 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti”)
. sbaglierei?
Hatshepsut- Messaggi : 9
Data d'iscrizione : 17.11.12
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