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Centrali uniche di committenza
Ma le centrali uniche di committenza partiranno effettivamente dal 1° luglio 2014? E per le gare in corso come ci comporteremo ?
placio14- Messaggi : 51
Data d'iscrizione : 16.07.13
Re: Centrali uniche di committenza
la legge 89/2014 di conversione del dl 66 è stata pubblicata ieri sulla GU, e ha modificato il comma 33bis del codice dei contratti in senso restrittivo. A una prima lettura (e anche a una seconda) dal 1 luglio TUTTI gli acquisti lavori e forniture o passano per Mepa/consip o per la centrale di committenza. La precedente deroga per interventi minori di 40.000 euro (acq. in economia) è stata cancellata.
che ne pensate?
che ne pensate?
nomade- Messaggi : 48
Data d'iscrizione : 24.06.11
Età : 61
Re: Centrali uniche di committenza
Se posso aggiungo anche un altro quesito.
Il comma 3-bis dell'art. 33 fa riferimento ai soli Comuni non capoluogo. Secondo voi le Società Partecipate da ente locale come devono comportarsi?
grazie.
Il comma 3-bis dell'art. 33 fa riferimento ai soli Comuni non capoluogo. Secondo voi le Società Partecipate da ente locale come devono comportarsi?
grazie.
evocation- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 18.01.12
Età : 44
Re: Centrali uniche di committenza
visto che si parla dei soli comuni non capoluogo ... "3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori,..." le partecipate non sembrano soggette ad alcun obbligo restrittivo (altrimenti avrebbero scritto .."i comuni e i loro consorzi e società comunque partecipate..."
nomade- Messaggi : 48
Data d'iscrizione : 24.06.11
Età : 61
Re: Centrali uniche di committenza
OSSERVAZIONI
- in merito all’ambito oggettivo di applicazione del comma 3-bis si osserva che dove il legislatore ha voluto indicare e/o fare esplicito riferimento al concetto più generico di stazioni appaltanti e amministrazioni aggiudicatici, lo ha fatto in maniera chiara e decisa, (commi 1 e 3) mentre al comma 3-bis, del nuovo testo dopo la conversione del dl 66-2014 il riferimento esplicito è “Ai Comuni non capoluogo di Provincia” non ritenendo quindi ricomprese le Comunità Montane e/o cmq altri Enti o Soggetti diversi dai Comuni non capoluogo di provincia.
- inoltre, sempre lo stesso comma 3-bis, individua nelle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, il soggetto preposto all'acquisizione di lavori, beni e servizi
- è da ricordare che il comma 1 art.32 del D.Lgs 267/2000 (Unioni di comuni) prevede :
(articolo così sostituito dall'articolo 19, comma 3, legge n. 135 del 2012)
1. L’unione di comuni è l’ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell’articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani
- è pertanto chiaro, a mio avviso, che le Comunità Montane sono, di fatto, enti locali costituiti da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi, e quindi nel pieno rispetto di quanto stabilito dal citato art.32 d.lgs 267
- anche in questo caso, quindi, le comunità montane, essendo unioni di comuni “di fatto”, oltre la procedura in corso per l’effettiva costituzione delle unioni montane di comuni, rispetterebbero pienamente il disposto del comma 3-bis quale soggetto preposto, dalla legge, all'acquisizione di lavori, beni e servizi, sia per proprio conto che, eventualmente, per i comuni associati e/o facenti parte del proprio ambito territoriale
- la norma tende infatti ad evitare la frammentazione dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, da parte dei comuni, demandato tale compito ad un soggetto aggregatore, nel caso unione di comuni/comunità montane ove e per quanto ancora presenti, che potranno svolgere tale funzione sia per le proprie specifiche attività e competenze che, qualora così regolamentato e disposto, anche per i propri Comuni
- l’alternativa, per i Comuni non capoluogo di provincia, è quella che TUTTE le procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi vadano effettuate attraverso il ricorso alla centrale di committenza o attraverso strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. COSIP, ritenendosi quindi compreso anche lo strumento elettronico di acquisto MEPA
- in merito all’ambito oggettivo di applicazione del comma 3-bis si osserva che dove il legislatore ha voluto indicare e/o fare esplicito riferimento al concetto più generico di stazioni appaltanti e amministrazioni aggiudicatici, lo ha fatto in maniera chiara e decisa, (commi 1 e 3) mentre al comma 3-bis, del nuovo testo dopo la conversione del dl 66-2014 il riferimento esplicito è “Ai Comuni non capoluogo di Provincia” non ritenendo quindi ricomprese le Comunità Montane e/o cmq altri Enti o Soggetti diversi dai Comuni non capoluogo di provincia.
- inoltre, sempre lo stesso comma 3-bis, individua nelle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, il soggetto preposto all'acquisizione di lavori, beni e servizi
- è da ricordare che il comma 1 art.32 del D.Lgs 267/2000 (Unioni di comuni) prevede :
(articolo così sostituito dall'articolo 19, comma 3, legge n. 135 del 2012)
1. L’unione di comuni è l’ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell’articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani
- è pertanto chiaro, a mio avviso, che le Comunità Montane sono, di fatto, enti locali costituiti da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi, e quindi nel pieno rispetto di quanto stabilito dal citato art.32 d.lgs 267
- anche in questo caso, quindi, le comunità montane, essendo unioni di comuni “di fatto”, oltre la procedura in corso per l’effettiva costituzione delle unioni montane di comuni, rispetterebbero pienamente il disposto del comma 3-bis quale soggetto preposto, dalla legge, all'acquisizione di lavori, beni e servizi, sia per proprio conto che, eventualmente, per i comuni associati e/o facenti parte del proprio ambito territoriale
- la norma tende infatti ad evitare la frammentazione dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, da parte dei comuni, demandato tale compito ad un soggetto aggregatore, nel caso unione di comuni/comunità montane ove e per quanto ancora presenti, che potranno svolgere tale funzione sia per le proprie specifiche attività e competenze che, qualora così regolamentato e disposto, anche per i propri Comuni
- l’alternativa, per i Comuni non capoluogo di provincia, è quella che TUTTE le procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi vadano effettuate attraverso il ricorso alla centrale di committenza o attraverso strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. COSIP, ritenendosi quindi compreso anche lo strumento elettronico di acquisto MEPA
Re: Centrali uniche di committenza
Praticamente si rallentera tutto. Forse stiamo davvero esagerando con le restrizioni.
GIAK82- Messaggi : 79
Data d'iscrizione : 29.04.14
Centrali uniche di committenza
E per i piccoli acquisti effettuati tramite economato come ci si dovrà comportare?
placio14- Messaggi : 51
Data d'iscrizione : 16.07.13
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