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corte toscana previdenza integrativa polizia locale e blocco stipendiale

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Messaggio  francodan Mar 11 Ott 2011 - 0:40

PREMESSO
Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota in data 4 agosto 2011 prot. n. 13277/1.13.9, richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Cascina, in cui l’ente chiede se l’istituzione del fondo di assistenza e previdenza del personale di polizia municipale di cui all’art. 208 del codice della strada sia in contrasto con l’art. 9, comma 1 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 disciplinante il trattamento economico individuale dei dipendenti pubblici e se, nell’ipotesi in cui tale voce sia ricompresa nel trattamento economico “ordinariamente spettante”, l’ente possa comunque costituire il fondo stanziando e impegnando le relative spese e rinviando la liquidazione degli importi al 2014.
CONSIDERATO
Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere formulata presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, che riguarda la legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, che concerne l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge, e la coerenza dell’espressione di un parere con la posizione costituzionale assegnata alla Corte dei conti ed il ruolo specifico delle Sezioni regionali di controllo.
Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo essa dal Sindaco del comune interessato, tramite il Consiglio delle autonomie.
In ordine al requisito oggettivo, occorre preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia riconducibile alla materia della contabilità pubblica, se sussistano i requisiti di generalità ed astrattezza, se il quesito non implichi valutazione di comportamenti amministrativi, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati, se l’ambito in concreto sia oggetto di indagini della procura regionale o di giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero oggetto di contenzioso penale, civile o amministrativo. Anche sotto il profilo oggettivo la richiesta in esame risponde ai parametri su indicati ed è, pertanto, da ritenersi ammissibile.
Il Collegio, inoltre, valuta la questione suscettibile di risposta, tale da garantire uniformità di indirizzo e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, senza necessità di investire le Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, per adottare una pronuncia di orientamento generale, secondo quanto stabilito, in funzione di nomofilachia, con delibera n.8/CONTR/2010 delle SSRR adottata nell’adunanza del 26 marzo 2010.
Nel merito, l’art. 9, comma 1 della L. 122/2010 ha stabilito che “Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, (…) non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, (…)”.
La richiesta del comune verte sull’eventualità che nel concetto di trattamento economico rientri anche quanto finanziato dai proventi per violazione al codice della strada e destinato alla previdenza ed assistenza integrativa del personale di polizia municipale ai sensi dell’articolo 208, comma 4, lettera c) del codice della strada, come modificato dalla L. 120/2010.
Sotto il profilo della loro collocazione nel bilancio annuale dell’ente, questa Sezione ha già avuto modo di precisare, con deliberazione n. 216 del 15 dicembre 2010 e ancor prima con deliberazione n. 108 del 4 ottobre 2010, che “la spesa sostenuta dall’ente per la previdenza ed assistenza integrativa del personale di polizia municipale, finanziata con i proventi delle sanzioni al codice della strada va considerata, a tutti gli effetti, nella spesa di personale, all’intervento 01, trattandosi di somme destinate al personale del comune per compiti e mansioni che svolge nell’ambito del rapporto di lavoro, in considerazione del particolare disagio cui potrebbe essere sottoposto nell’esercizio delle sue funzioni; la stessa va computata nella base di calcolo ai fini del rispetto del principio di riduzione programmatica sancito, per gli enti superiori a 5.000 abitanti, dalla norma dell’art. 1, comma 557, della L.296/06 (finanziaria per il 2007)”. In tal senso si sono espresse anche altre Sezioni di controllo (Sezione Controllo Piemonte delibera n. 37/2010/SRCPIE/PAR, Lombardia n. 139 del 16 marzo 2011) che hanno sottolineato come ciò sia anche in linea con quanto stabilito dall’art. 76, comma 5 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L.133/08 che, al generale obbligo di riduzione delle spese di personale, ha unito anche l’obbligo di riduzione dell’incidenza percentuale di tali spese rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare attenzione per la crescita delle spese di contrattazione integrativa. Inoltre le forme previdenziali e di assistenza anche nella codificazione SIOPE siano incluse nell’intervento 01 – spese di personale.
Per analogia si ritiene che la spesa per le forme di assistenza e previdenza integrativa rientrino nelle voci componenti la retribuzione, poiché trattasi di contributo versato in base ad una norma di legge (art. 208 codice della strada) e, di conseguenza, nelle limitazioni contenute nell’art. 9, comma 1, del D.L. citato, non essendovi motivo per non ricomprenderle nel concetto di trattamento ordinariamente spettante al personale nel corso dell’anno (in tal senso anche Sezione regionale di controllo Lombardia con deliberazione n. 139 del 2011).
Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota Prot. n. 13277/1.13.9.
DISPONE
Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Cascina e al Presidente del relativo Consiglio.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 7 ottobre 2011
Il Presidente
f.to Vittorio GIUSEPPONE
L’Estensore
f.to 1°Ref. Laura D’AMBROSIO

Depositata in Segreteria il 10 ottobre 2011
Il Funzionario preposto al servizio di supporto
f.to Fabio CULTRERA




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