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TASI e alloggi degli ERP
L'azienda per l'edilizia residenziale della mia regione sta inviando i conteggi per il pagamento della quota TASI agli assegnatari degli alloggi.
In realtà, stando anche alla risposta n.19 delle FAQ IMU/TASI pubblicate sul sito del MEF, le cose andrebbero diversamente, nel senso che "in tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l’obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull’occupante."; nella fattispecie, pertanto, sull'azienda.
Del resto, nel mio Comune, la TASI va pagata solo dai possessori di abitazioni principali (oltre che dai beni merce e dai rurali strumentali).
Cosa si può citare per confutare l'operato dell'azienda?
In realtà, stando anche alla risposta n.19 delle FAQ IMU/TASI pubblicate sul sito del MEF, le cose andrebbero diversamente, nel senso che "in tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l’obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull’occupante."; nella fattispecie, pertanto, sull'azienda.
Del resto, nel mio Comune, la TASI va pagata solo dai possessori di abitazioni principali (oltre che dai beni merce e dai rurali strumentali).
Cosa si può citare per confutare l'operato dell'azienda?
steriz- Messaggi : 98
Data d'iscrizione : 13.02.12
Re: TASI e alloggi degli ERP
ritengo che non siano corrette le conclusioni delle faq mef in quanto la norma cita testualmente che
Il comma 681 stabilisce che, “Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare”
pertanto nel caso indicato siamo in presenza di IMMOBILI EQUIPARATI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE occupati da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità
Il comma 681 stabilisce che, “Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare”
pertanto nel caso indicato siamo in presenza di IMMOBILI EQUIPARATI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE occupati da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità
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