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TASI ALLOGGI SOCIALI

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TASI ALLOGGI SOCIALI Empty TASI ALLOGGI SOCIALI

Messaggio  franca Mar 16 Set 2014 - 0:52

Buongiorno,
nella delibera consiliare è previsto che agli alloggi sociali venga applicata l'aliquota TASI del 2,5 per mille.
Sorge ora il dubbio se l'obbligazione sia interamente posta a carico di ALER.
Secondo la FAQ n. 19 del Ministero il versamento ricade interamente sul proprietario e non sull'occupante.
E' corretto?
Grazie.

franca

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TASI ALLOGGI SOCIALI Empty Re: TASI ALLOGGI SOCIALI

Messaggio  Lucio Guerra Mar 16 Set 2014 - 1:05

come ho già avuto modo di scrivere sono in disaccordo con le faq del mef, perchè non corrisponde a ciò che dispone la legge :

681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

su casistiche simili si sono espresse anche testate specializzate

Italia Oggi del 06-06-2014
Ma la tesi del Mef non convince. Imu e tassa servizi sono tributi diversi
Imu e Tasi sono due imposte diverse e soggette a regole diverse. Non si può applicare in via analogica all'imposta sui servizi indivisibili lo stesso trattamento che la legge stabilisce per l'imposta municipale. Non a caso per riconoscere determinate esenzioni per la Tasi (immobili degli enti pubblici, degli enti non commerciali, adibiti al culto e così via) il legislatore è intervenuto con una norma ad hoc (articolo 1 del dl 16/2014). Ecco perché non convince la tesi sostenuta nella Faq del Mef secondo cui il coniuge assegnatario della casa coniugale deve pagare la Tasi. Il coniuge assegnatario è titolare del diritto di abitazione solo per l'Imu. Non ha alcun fondamento giuridico la tesi che attribuisce al coniuge assegnatario per la Tasi la soggettività passiva, così come disposto per l'imposta municipale. Quindi, il coniuge non assegnatario della casa coniugale, in seguito a provvedimento di separazione o divorzio, non paga l'Imu ma è tenuto a pagare la Tasi. Entrambi i coniugi sono solidalmente tenuti a versare il tributo sui servizi indivisibili in caso di contitolarità dell'immobile. Il coniuge che occupa l'immobile, invece, è tenuto a pagare solo una quota parte del tributo, nella misura che varia dal 10 al 30% a seconda della scelta fatta dal comune con regolamento, qualora non ne sia già titolare. Normalmente, è il possesso di diritto di un immobile che obbliga al pagamento dell'imposta municipale. L'unica eccezione è rappresentata dalla casa assegnata al coniuge con provvedimento giudiziale. Il legislatore con una palese forzatura ha posto a carico del coniuge assegnatario la titolarità dell'immobile. L'articolo 4, comma 12-quinquies, del dl sulle semplificazioni fiscali (16/2012), però, prevede che solo per l'Imu l'assegnazione della casa coniugale a favore di uno dei coniugi «si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione».
Che il semplice possesso, di fatto, di un immobile non obblighi al pagamento lo ha chiarito più volte la Cassazione (sentenza 18476/2005). Se il giudice avesse assegnato in passato l'ex casa coniugale, il coniuge assegnatario non sarebbe stato tenuto al pagamento dell'Ici. Il giudice non ha, infatti, il potere di costituire diritti reali di godimento sull'immobile, ma solo un «atipico diritto personale» (Cassazione, sentenza 16514/2010; ordinanza 14920/2011). Pertanto, è evidente che la norma di legge che ha riconosciuto all'assegnatario la titolarità del diritto di abitazione non può produrre alcun effetto giuridico per la Tasi. Per quest'ultimo tributo l'obbligazione è solidale e del pagamento rispondono entrambi i coniugi, se contitolari.
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Messaggio  giovanni2 Mar 16 Set 2014 - 1:38

Sono d'accordo con Lucio

il Mef assume, come sempre, una posizione da mente bipolare perchè nel caso degli Iacp la Tasi va ripartita tra proprietario (Iacp) e occupante (risposta n. 15)

giovanni2

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Messaggio  Paolo Gros Mar 16 Set 2014 - 2:27

il pricnipio...Imu e tassa servizi sono tributi diversi
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