Argomenti simili
Cerca
Ultimi argomenti attivi
Link a siti utili
Calcolo Irpef on line
http://www.irpef.info/TASI ALLOGGI SOCIALI
4 partecipanti
TASI ALLOGGI SOCIALI
Buongiorno,
nella delibera consiliare è previsto che agli alloggi sociali venga applicata l'aliquota TASI del 2,5 per mille.
Sorge ora il dubbio se l'obbligazione sia interamente posta a carico di ALER.
Secondo la FAQ n. 19 del Ministero il versamento ricade interamente sul proprietario e non sull'occupante.
E' corretto?
Grazie.
nella delibera consiliare è previsto che agli alloggi sociali venga applicata l'aliquota TASI del 2,5 per mille.
Sorge ora il dubbio se l'obbligazione sia interamente posta a carico di ALER.
Secondo la FAQ n. 19 del Ministero il versamento ricade interamente sul proprietario e non sull'occupante.
E' corretto?
Grazie.
franca- Messaggi : 38
Data d'iscrizione : 10.02.11
Re: TASI ALLOGGI SOCIALI
come ho già avuto modo di scrivere sono in disaccordo con le faq del mef, perchè non corrisponde a ciò che dispone la legge :
681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
su casistiche simili si sono espresse anche testate specializzate
Italia Oggi del 06-06-2014
Ma la tesi del Mef non convince. Imu e tassa servizi sono tributi diversi
Imu e Tasi sono due imposte diverse e soggette a regole diverse. Non si può applicare in via analogica all'imposta sui servizi indivisibili lo stesso trattamento che la legge stabilisce per l'imposta municipale. Non a caso per riconoscere determinate esenzioni per la Tasi (immobili degli enti pubblici, degli enti non commerciali, adibiti al culto e così via) il legislatore è intervenuto con una norma ad hoc (articolo 1 del dl 16/2014). Ecco perché non convince la tesi sostenuta nella Faq del Mef secondo cui il coniuge assegnatario della casa coniugale deve pagare la Tasi. Il coniuge assegnatario è titolare del diritto di abitazione solo per l'Imu. Non ha alcun fondamento giuridico la tesi che attribuisce al coniuge assegnatario per la Tasi la soggettività passiva, così come disposto per l'imposta municipale. Quindi, il coniuge non assegnatario della casa coniugale, in seguito a provvedimento di separazione o divorzio, non paga l'Imu ma è tenuto a pagare la Tasi. Entrambi i coniugi sono solidalmente tenuti a versare il tributo sui servizi indivisibili in caso di contitolarità dell'immobile. Il coniuge che occupa l'immobile, invece, è tenuto a pagare solo una quota parte del tributo, nella misura che varia dal 10 al 30% a seconda della scelta fatta dal comune con regolamento, qualora non ne sia già titolare. Normalmente, è il possesso di diritto di un immobile che obbliga al pagamento dell'imposta municipale. L'unica eccezione è rappresentata dalla casa assegnata al coniuge con provvedimento giudiziale. Il legislatore con una palese forzatura ha posto a carico del coniuge assegnatario la titolarità dell'immobile. L'articolo 4, comma 12-quinquies, del dl sulle semplificazioni fiscali (16/2012), però, prevede che solo per l'Imu l'assegnazione della casa coniugale a favore di uno dei coniugi «si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione».
Che il semplice possesso, di fatto, di un immobile non obblighi al pagamento lo ha chiarito più volte la Cassazione (sentenza 18476/2005). Se il giudice avesse assegnato in passato l'ex casa coniugale, il coniuge assegnatario non sarebbe stato tenuto al pagamento dell'Ici. Il giudice non ha, infatti, il potere di costituire diritti reali di godimento sull'immobile, ma solo un «atipico diritto personale» (Cassazione, sentenza 16514/2010; ordinanza 14920/2011). Pertanto, è evidente che la norma di legge che ha riconosciuto all'assegnatario la titolarità del diritto di abitazione non può produrre alcun effetto giuridico per la Tasi. Per quest'ultimo tributo l'obbligazione è solidale e del pagamento rispondono entrambi i coniugi, se contitolari.
681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
su casistiche simili si sono espresse anche testate specializzate
Italia Oggi del 06-06-2014
Ma la tesi del Mef non convince. Imu e tassa servizi sono tributi diversi
Imu e Tasi sono due imposte diverse e soggette a regole diverse. Non si può applicare in via analogica all'imposta sui servizi indivisibili lo stesso trattamento che la legge stabilisce per l'imposta municipale. Non a caso per riconoscere determinate esenzioni per la Tasi (immobili degli enti pubblici, degli enti non commerciali, adibiti al culto e così via) il legislatore è intervenuto con una norma ad hoc (articolo 1 del dl 16/2014). Ecco perché non convince la tesi sostenuta nella Faq del Mef secondo cui il coniuge assegnatario della casa coniugale deve pagare la Tasi. Il coniuge assegnatario è titolare del diritto di abitazione solo per l'Imu. Non ha alcun fondamento giuridico la tesi che attribuisce al coniuge assegnatario per la Tasi la soggettività passiva, così come disposto per l'imposta municipale. Quindi, il coniuge non assegnatario della casa coniugale, in seguito a provvedimento di separazione o divorzio, non paga l'Imu ma è tenuto a pagare la Tasi. Entrambi i coniugi sono solidalmente tenuti a versare il tributo sui servizi indivisibili in caso di contitolarità dell'immobile. Il coniuge che occupa l'immobile, invece, è tenuto a pagare solo una quota parte del tributo, nella misura che varia dal 10 al 30% a seconda della scelta fatta dal comune con regolamento, qualora non ne sia già titolare. Normalmente, è il possesso di diritto di un immobile che obbliga al pagamento dell'imposta municipale. L'unica eccezione è rappresentata dalla casa assegnata al coniuge con provvedimento giudiziale. Il legislatore con una palese forzatura ha posto a carico del coniuge assegnatario la titolarità dell'immobile. L'articolo 4, comma 12-quinquies, del dl sulle semplificazioni fiscali (16/2012), però, prevede che solo per l'Imu l'assegnazione della casa coniugale a favore di uno dei coniugi «si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione».
Che il semplice possesso, di fatto, di un immobile non obblighi al pagamento lo ha chiarito più volte la Cassazione (sentenza 18476/2005). Se il giudice avesse assegnato in passato l'ex casa coniugale, il coniuge assegnatario non sarebbe stato tenuto al pagamento dell'Ici. Il giudice non ha, infatti, il potere di costituire diritti reali di godimento sull'immobile, ma solo un «atipico diritto personale» (Cassazione, sentenza 16514/2010; ordinanza 14920/2011). Pertanto, è evidente che la norma di legge che ha riconosciuto all'assegnatario la titolarità del diritto di abitazione non può produrre alcun effetto giuridico per la Tasi. Per quest'ultimo tributo l'obbligazione è solidale e del pagamento rispondono entrambi i coniugi, se contitolari.
Re: TASI ALLOGGI SOCIALI
Sono d'accordo con Lucio
il Mef assume, come sempre, una posizione da mente bipolare perchè nel caso degli Iacp la Tasi va ripartita tra proprietario (Iacp) e occupante (risposta n. 15)
il Mef assume, come sempre, una posizione da mente bipolare perchè nel caso degli Iacp la Tasi va ripartita tra proprietario (Iacp) e occupante (risposta n. 15)
giovanni2- Messaggi : 434
Data d'iscrizione : 25.08.11
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Mobilità compensativa tra infermieri
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Verifica Equitalia
Gio 19 Feb 2015 - 2:17 Da Admin
» split payment
Gio 19 Feb 2015 - 2:16 Da Admin
» codice univoco fatture - IPA
Mer 18 Feb 2015 - 23:29 Da Admin
» tassa rifiuti- delibera di assimilazione
Mer 18 Feb 2015 - 3:33 Da Admin
» graduatoria a T.D.-riflessione
Lun 16 Feb 2015 - 23:57 Da Admin
» BONUS RENZI COMPENSAZIONE F24
Lun 16 Feb 2015 - 6:08 Da Admin
» pensioni S7 - servizi stampati non in ordine di data
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» congedo parentale
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» conflitto di interesse???
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» ICI / IMU IMPIANTI DI RISALITA
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» campo da calcio comunale
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» pensioni s7 e tabella voci emolumenti
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» Antenne. microcelle outdoor
Gio 12 Feb 2015 - 3:51 Da Admin