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alloggi sociali IMU e TASI

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Messaggio  tribu75 Mer 7 Mag 2014 - 6:49

Buongiorno a tutti.
Vi volevo sottoporre uno dei mie (tanti) dubbi in merito alla TASI e riguarda i cosiddetti alloggi sociali.
Il Mef nel mese di gennaio rispondeva così a un quesito IMU in merito:
domanda:
Il comma 707 della legge n. 147/2013 dispone l’esonero dal pagamento dell’Imu per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008. In virtù di quanto disposto alla lettera d) dello stesso comma, si applica la sola detrazione di euro 200 agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp) e dagli enti di edilizia pubblica. Si deve intendere che la detrazione si applica solamente alle abitazioni non esenti da Imu in quanto non aventi le caratteristiche di cui al D.M. 22 aprile 2008?
Risposta del MEF
Alla domanda si deve dare risposta positiva; pertanto nel caso in cui gli immobili posseduti dagli istituti in questione abbiano le caratteristiche di alloggio sociale di cui al D.M. 22 aprile 2008, a partire dal 1° gennaio 2014, si applica lo stesso regime dell'abitazione principale. In caso contrario, si applica la sola detrazione prevista per l'abitazione principale.

Ora, il mio problema riguarda gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà ALER/ATER. La l. 147/2013 esenta dall'IMU gli alloggi sociali. Gli alloggi dell'ALER regolarmente assegnati secondo me rientrano in questa casistica (se non vi rientrano loro...).
Per la TASI l'intenzione dell'Amm.ne era di esentare gli inquilini di queste case dal pagare la loro quota (perchè soggetti disagiati) ma io non posso esentare solo la quota dell'inquilino (che deve rimanere tra il 10 e il 30%). Dovrei esentare anche la quota del proprietario. Non avendo intenzione di deliberare adesso le aliquote, posso farlo da regolamento, esentando cioè dal pagamento della TASI gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e relative pertinenze regolarmente assegnati?.
Noi entro fine maggio vorremmo approvare solo il regolamento inserendo così anche la percentuale stabilita da far pagare agli inquilini e  chiarendo da subito le esenzioni in modo da mettere subito in chiaro ad es. che sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica non si deve pagare niente già dall'acconto.
Voi che ne dite ?
Potrebbe essere una soluzione ?
Vi ringrazio anticipatamente.

tribu75

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Messaggio  Lucio Guerra Mer 7 Mag 2014 - 8:21

sono 2 cose distinte

per gli alloggi sociali l’imposta municipale propria non si applica per legge

L’imposta municipale propria non si applica, ALTRESÌ:

......b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche
per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

per  ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (ex IACP ora ATER)

aliquota di base e sola detrazione di € 200

----Dall'imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
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Messaggio  tribu75 Mer 7 Mag 2014 - 10:09

ok.
Ma nella risposta che ha fatto il ministero a quel quesito che ho riportato
dice
"pertanto nel caso in cui gli immobili posseduti dagli istituti in questione (riferiti agli Istituti autonomi Case Popolari e agli enti di edilizia residenziale pubblica) abbiano le caratteristiche di alloggio sociale di cui al D.M. 22 aprile 2008, a partire dal 1° gennaio 2014, si applica lo stesso regime dell'abitazione principale. In caso contrario, si applica la sola detrazione prevista per l'abitazione principale."
Ora, io ritengo che la maggior parte degli alloggi ex IACP abbiano le caratteritiche di alloggio sociale. Andrebbero poi verificati caso per caso...

Ad ogni modo, indipendentemente, posso esentare gli alloggi ERP dalla TASI inserendo l'esenzione direttamente nel regolamento ?
Ringrazio anticipatamente.



tribu75

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Messaggio  Lucio Guerra Mer 7 Mag 2014 - 11:51

io ho riportato quello che dice la legge che non può modificare nessuna risposta del ministero

in merito alla tasi non è possibile esenzione da regolamento ma solo aliquota "0" zero per tipologia di immobili
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Messaggio  mcmurtry Gio 11 Set 2014 - 4:44

Riprendo questo vecchio post per porre un caso concreto.

Il regolamento TASI ha equiparato gli alloggi sociali alla fattispecie dell'abitazione principale, così che tali alloggi, esclusi dal campo di applicazione dell'IMU, sono invece sottoposti alla TASI, deliberata nella misura del 3,3 per mille con 110 euro di detrazione.

La tesi dell'ALER è che TUTTI gli alloggi regolarmente assegnati rientrano nella fattispecie dei cosiddetti alloggi sociali.

A questo punto ci si chiede se l'equiparazione ad abitazione principale porta alla conseguenza che ALER è, per finzione giuridica, come se utilizzasse essa stessa l'abitazione e pertanto deve scontare la TASI al 100% oppure se quota dell'imposta (20% come da regolamento) deve essere posta in carico agli inquilini.

Come la pensate?

Grazie
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Messaggio  Lucio Guerra Gio 11 Set 2014 - 4:55

la norma prevede la ripartizione nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare

pertanto ritengo osta debba essere ripartita (20% come da regolamento) deve essere posta in carico agli inquilini.

se poi intendono, volontariamente, versare il totale dell'imposta per "finzione giuridica" penso che per il comune non cambi nulla ... anzi
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Messaggio  mcmurtry Gio 11 Set 2014 - 6:13

Grazie Lucio,
...il problema è che penso che "non intendano"!
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Messaggio  Lucio Guerra Gio 11 Set 2014 - 7:02

se così è ritengo debba essere applicato il comma 681

681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
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