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Messaggio  MICOL Mar 30 Dic 2014 - 4:33

LE CONSEGUENZE. Possibile prevedere aumenti per l’indennità di posizione anche senza nuovi compiti e maggiori risorse ai fondi grazie agli assegni di chi esce

Di Arturo Bianco

A partire dal fondo per la contrattazione decentrata del 2015 non si applicano più né il tetto del 2010 né il vincolo della riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio. Nel contempo i fondi dovranno consolidare le decurtazioni operate nel quadriennio 2011/2014 sulla base delle previsioni del Dl 78/2010, articolo 9 comma 2 bis. Ed ancora, nella determinazione del trattamento economico accessorio del personale, dei dirigenti e dei responsabili non si applica il tetto di quanto percepito nel 2010.

Nonostante la mancata approvazione del nuovo tentativo di “sanatoria” dei vecchi decentrati, che non è stato accolto nel testo finale della legge di stabilità, le novità sono molte e le amministrazioni possono dare corso rapidamente all’approvazione dei fondi, anche senza attendere il varo del bilancio preventivo, e di conseguenza potranno stipulare già nei primi mesi il contratto collettivo decentrato integrativo.

Sono queste le principali indicazioni che si possono trarre in materia di contrattazione decentrata dopo la legge di stabilità del 2015. Indicazioni che arrivano soprattutto dalle norme che non ci sono ,cioè dai mancati interventi di proroga di disposizioni che quindi tramontano il prossimo 31 dicembre.

Si può affermare quindi che, fermo restando il prolungamento anche per il prossimo anno del blocco della contrattazione nazionale per i miglioramenti economici (prolungamento del blocco cui si accompagna l’allungamento al 2018 dell’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale nella misura in godimento dal 2010), la norma offre una possibilità di parziale attenuazione dei suoi effetti negativi sul trattamento accessorio dei dipendenti pubblici.

Infatti vengono meno sia il tetto al trattamento economico individuale, sia l’obbligo di restare nel tetto del fondo 2010, sia il vincolo alla riduzione dello stesso in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, sia il blocco degli effetti economici delle progressioni disposte nel periodo 2011/2014. Di conseguenza, saltano il divieto di aumentare la indennità di posizione in assenza della attribuzione di nuovi compiti, il tetto massimo della spesa 2010 per le indennità dei responsabili di posizione organizzativa negli enti senza dirigenti (tetto dettato in via interpretativa dal recente parere della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 26/2014) e la impossibilità di aumentare il fondo utilizzando gli strumenti previsti dai contratto nazionale (quali l’inclusione della Ria e degli assegni ad personam dei cessati, gli aumenti ex articolo 15, commi 2 e 5, del contratto nazionale del 1° aprile 1999 e gli incrementi connessi a specifiche disposizioni di legge incentivanti il salario accessorio dei dipendenti). Il legislatore si è comunque cautelato in termini di finanza pubblica consolidando in modo permanente i risparmi conseguiti nel quadriennio 2011/2014: la base su cui calcolare il fondo del 2015 è quella del 2014, quindi con tutte le decurtazioni operate in applicazione del Dl 78/2010.

Le conseguenze di questa scelta sono due: in primo luogo il fondo del 2014, al pari di quelli del 1999 e del 2004, diventa la base di calcolo per quelli degli anni successivi, e la costituzione del fondo 2015 è enormemente facilitata. Basta infatti prendere come base le risorse decentrate del 2014 di parte stabile. Nel contempo le amministrazioni hanno la possibilità, usando correttamente gli istituti contrattuali, di aumentare tale importo.

Sicuramente su queste scelte pesano i nodi irrisolti, anche dopo la sanatoria della contrattazione decentrata contenuta nel Dl 16/2014, sia per le modalità di costituzione del fondo e del connesso recupero delle somme illegittimamente inserite, sia per l’erogazione in modo illegittimo di compensi, con i dubbi sulla necessità di dover operare dei recuperi negli enti che non hanno rispettato tutti i parametri di virtuosità previsti dal legislatore nella gestione del personale. In ogni caso non vi sono più alibi per contrattazioni decentrate tardive, che sono il più delle volte mere prese d’atto delle scelte di ripartizione del fondo e depotenziano la possibilità di usare i contratti locali come strumento di miglioramento della organizzazione e della gestione delle risorse umane.

Rolling Eyes ditemi ma allora possiamo aumentare il fondo 2015 senza avere il limite 2010 ??io intendo che posso incrementare la parte variabile sempre tenendo conto del limite di spesa del personale del triennio precedente

MICOL

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Messaggio  Paolo Gros Mar 30 Dic 2014 - 4:56

posso incrementare la parte variabile sempre tenendo conto del limite di spesa del personale del triennio precedente .

perfetto hai fatto il sunto in due parole
Paolo Gros
Paolo Gros
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