Gli Enti locali -Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.
Cerca
 
 

Risultati per:
 


Rechercher Ricerca avanzata

Ultimi argomenti attivi
» Cambio compensativo
Personale e legge stabilita' 2012  EmptyVen 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin

» Mobilità compensativa tra infermieri
Personale e legge stabilita' 2012  EmptyVen 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin

» Verifica Equitalia
Personale e legge stabilita' 2012  EmptyGio 19 Feb 2015 - 2:17 Da Admin

» split payment
Personale e legge stabilita' 2012  EmptyGio 19 Feb 2015 - 2:16 Da Admin

» codice univoco fatture - IPA
Personale e legge stabilita' 2012  EmptyMer 18 Feb 2015 - 23:29 Da Admin

» tassa rifiuti- delibera di assimilazione
Personale e legge stabilita' 2012  EmptyMer 18 Feb 2015 - 3:33 Da Admin

» graduatoria a T.D.-riflessione
Personale e legge stabilita' 2012  EmptyLun 16 Feb 2015 - 23:57 Da Admin

» BONUS RENZI COMPENSAZIONE F24
Personale e legge stabilita' 2012  EmptyLun 16 Feb 2015 - 6:08 Da Admin

» pensioni S7 - servizi stampati non in ordine di data
Personale e legge stabilita' 2012  EmptyLun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin

» congedo parentale
Personale e legge stabilita' 2012  EmptyLun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin

» conflitto di interesse???
Personale e legge stabilita' 2012  EmptyVen 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin

» ICI / IMU IMPIANTI DI RISALITA
Personale e legge stabilita' 2012  EmptyVen 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin

» campo da calcio comunale
Personale e legge stabilita' 2012  EmptyVen 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin

» pensioni s7 e tabella voci emolumenti
Personale e legge stabilita' 2012  EmptyVen 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin

» Antenne. microcelle outdoor
Personale e legge stabilita' 2012  EmptyGio 12 Feb 2015 - 3:51 Da Admin

Navigazione
 Portale
 Forum
 Lista utenti
 Profilo
 FAQ
 Cerca
Partner
creare un forum
Calcolo Irpef on line
http://www.irpef.info/

Personale e legge stabilita' 2012

3 partecipanti

Andare in basso

Personale e legge stabilita' 2012  Empty Personale e legge stabilita' 2012

Messaggio  Paolo Gros Gio 24 Nov 2011 - 22:55

Il personale delle PA nella legge di stabilità 2012
di Arturo Bianco - dal sito Marco Aurelio

Sono 4 le disposizioni di maggiore rilievo dettate nella legge di stabilità 2012, legge n. 183/2011, in
materia di personale dipendente delle PA: il tetto del 20% della spesa del personale cessato
nell’anno precedente si applica solamente alle assunzioni a tempo indeterminato; gli enti locali
possono ricorrere ad assunzioni a tempo determinato ed al conferimento di incarichi di cococo entro
il tetto del 50% di quella sostenuta allo stesso titolo nel 2009; si amplia la possibilità di dichiarare la
messa in disponibilità di personale pubblico; la indennità di cd galleggiamento dei segretari si
calcola solo dopo la eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione.
La norma detta altre disposizioni di minore rilievo per il personale delle PA, tra cui ricordiamo le
misure per rendere effettiva la limitazione dei compensi che possono essere riconosciuti al
personale che assiste l’ente in sede di contenzioso di lavoro pubblico, nonché le limitazioni del
trattamento economico del personale in comando presso le Agenzie indipendenti.
IL TETTO DI SPESA PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
Le nuove regole sono dettate nei commi 102 e 103 dell’articolo 4 della legge di stabilità 2012. Esse
si riferiscono al tetto di spesa. In primo luogo viene chiarito che il riferimento al 20% della spesa
del personale cessato nell’anno precedente deve essere inteso come soglia massima della spesa per
le assunzioni a tempo indeterminato negli enti soggetti al patto di stabilità. Ricordiamo che la
deliberazione n. 46/2011 delle sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti, aveva invece detto
nelle scorse settimane che esso “deve essere riferito alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsivoglia tipologia contrattuale. Ciò ferme restando le eccezioni espressamente stabilite per
legge, gli interventi caratterizzati da ipotesi di somma urgenza e lo svolgimento di servizi
infungibili ed essenziali“. Per cui l’intervento legislativo corregge la lettura dettata dal massimo
consesso della magistratura contabile, lettura che limitava in modo eccessivo e crescente il ricorso
alle assunzioni flessibili negli enti soggetti al patto di stabilità.
Con la seconda disposizione si chiarisce che agli enti locali si applica lo stesso tetto previsto
dall’articolo 9, comma 28, del DL n. 78/2010 per le amministrazioni dello Stato e per le regioni in
tema di assunzioni a tempo determinato, con convenzioni e con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa. Questo tetto viene fissato nel 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo
nell’anno 2009.
La disposizione si riferisce ad alcune tipologie di lavoro flessibile, ma si ritiene che esso debba
essere esteso anche alle altre tipologie di assunzioni flessibili, quali i contratti di somministrazione,
il lavoro accessorio ed i contratti di formazione e lavoro. Sono da considerare comprese in tale
limite anche le assunzioni ex articoli 110 e 90 del DLgs n. 267/2000. Il tetto di spesa deve essere
riferito a quella programmata e non a quella effettiva. Possono essere esclusi da tale limite le
assunzioni ed i cococo finanziati da altri soggetti.
La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Toscana, parere n. 410 dello scorso 15
novembre, ha precisato che “il comma 103 dell’art. 4 della legge n. 183/2011 è considerato dalla
Sezione quale norma di carattere interpretativo come, peraltro, evidenziato nella Relazione
Illustrativa al disegno di legge di stabilità per il 2012”. E, traendo la logica conclusione di questo
principio, ha affermato che “l’assunzione o la proroga di un contratto a tempo determinato per
sostituzione maternità non rientra nell’applicazione della norma di cui all’art. 76, comma 7 della L.
133/2008 e ss. mm., nella parte in cui stabilisce il vincolo di spesa (20%) alle assunzioni di
personale negli enti soggetti al patto di stabilità interno”.
Per cui già da subito e non dal prossimo 1 gennaio 2012, la lettura per cui la fissazione del tetto di
spesa per gli enti soggetti al patto nel 20% di quella del personale cessato nell’anno precedente deve
essere ritenuta superata.
LA MESSA IN DISPONIBILITA’
La legge di stabilità 2012, legge n. 183/2011, amplia in misura assai rilevante i margini a
disposizione delle amministrazioni pubbliche per disporre il collocamento in disponibilità del
proprio personale dipendente e dei propri dirigenti. Le nuove regole sono dettate nella forma della
riscrittura dell’articolo 33 del DLgs n. 165/2001. Viene in primo luogo disposto che le nuove
disposizioni si applichino tanto nella ipotesi di personale in eccedenza, quanto in quella di
dipendenti in soprannumero. Le singole amministrazioni pubbliche, ivi compresi ovviamente tutti
gli enti locali, sono impegnate ad effettuare con cadenza annuale la verifica delle condizioni che
impongono il ricorso all’istituto. La mancata approvazione di questo documento determina la
sanzione del divieto di effettuare assunzioni di personale. Con un secondo intervento innovativo
viene fortemente delimitato l’ambito entro il quale è obbligatorio che le PA diano corso in modo
preventivo a forme di relazioni sindacali che vanno al di là della semplice informazione, senza
operare nessuna distinzione a secondo del numero dei dipendenti interessati. A seguito della
dichiarazione di collocamento in disponibilità la prima conseguenza automatica, ed è questo un
altro elemento di novità, è costituita dal collocamento in quiescenza del personale che ha raggiunto
40 anni di anzianità contributiva. Rimane confermata la conseguenza di maggiore rilievo, cioè che il
personale compreso in questo ambito per i 2 anni successivi riceverà l’80% del trattamento
economico fondamentale; dopo di che, ove non assunto da altra PA (si applica, lo ricordiamo,
l’articolo 34 bis del lo stesso DLgs n. 165/2001 per facilitare la loro assunzione, attraverso la
imposizione di un vincolo agli enti che vogliono effettuare assunzioni a tempo indeterminato), si
procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro, cioè al licenziamento.
IL GALLEGGIAMENTO
La cd indennità di galleggiamento dei segretari è prevista dal CCNL 16.5.2011. Con questa
indennità si intende il loro diritto a ricevere un trattamento economico accessorio come retribuzione
di posizione non inferiore a quello più elevato in godimento allo stesso titolo da parte di un
dirigente dell’ente. Viene chiarito che essa si deve calcolare solamente dopo la eventuale
maggiorazione della retribuzione di posizione e non prima della stessa. Ricordiamo che su questa
materia vi sono state interpretazioni assolutamente divergenti tra Aran e Ragioneria Generale dello
Stato e sindacati dei segretari ed Agenzia dall’altra. Tali diversità si manifestano anche nelle
sentenze che sono fin qui state emanate da giudici del lavoro di primo grado. Con le nuove regole
non vi sono margini per letture diversificate: dal 1 gennaio 2012 infatti si applica la lettura più
restrittiva, anche con riferimento a scelte diverse intervenute in precedenza da parte delle singole
amministrazioni locali.

Paolo Gros
Paolo Gros
Admin

Messaggi : 51828
Data d'iscrizione : 30.07.10

http://paologros.oneminutesite.it/

Torna in alto Andare in basso

Personale e legge stabilita' 2012  Empty Re: Personale e legge stabilita' 2012

Messaggio  PAOLO1971 Ven 25 Nov 2011 - 1:42

Apprendo con particolare interesse delle novità citate nel post, specie per quanto riguarda il punto relativo all'inserimento o meno dei contratti di lavoro flessibile (a termine) nel computo del 20% del turn over. L'interpretazione particolarmente rigida data dalla Corte dei conti con la nota deliberazione di fine agosto, infatti creava una qualche difficolta. Ma ditemi gli effetti della L. 183/11, da quando decorrono? Dove trovo il testo, non ci riesco. Dovrei relazionare ai revisori ed ove le novità normativè fossero di pronta attuazione sarebbero per me un aiuto decisivo per la mia posizione.
Altra domanda. Volevo sapere se la disposizione della manovra di luglio (D.L. 98/11) la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di limitazione delle facolta' assunzionali a decorrere dal 2016 riguarda anche i COMUNI o solo gli enti statali. Infine se la manovera bis (D.L. 138/11) oltre al concelamento di alcuni stipendi preveda qualcosa in tema di reclutamento. Grazie

PAOLO1971

Messaggi : 607
Data d'iscrizione : 29.03.11

Torna in alto Andare in basso

Personale e legge stabilita' 2012  Empty Personale

Messaggio  Paolo Gros Ven 25 Nov 2011 - 22:41

Come detto in altri post la posizione della corte sul computo dei TD nel calcolo 20% e' stata chiarita dal legislatore stesso che ha escluso da tale novero i TD.
Paolo Gros
Paolo Gros
Admin

Messaggi : 51828
Data d'iscrizione : 30.07.10

http://paologros.oneminutesite.it/

Torna in alto Andare in basso

Personale e legge stabilita' 2012  Empty Re: Personale e legge stabilita' 2012

Messaggio  pia Sab 26 Nov 2011 - 10:08

[venerdì 25 novembre 2011]
Lavoro pubblico e reclutamento - ITALIA OGGI

La legge di stabilità prevede che dall'anno prossimo si applichi il limite del 50% della spesa 2009
Incarichi, è corsa contro il tempo
Contratti a termine e co.co.co. con meno paletti fino al 2011

Molti comuni e province stanno forzando i tempi per effettuare assunzioni a tempo determinato e conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa entro la fine del 2011. In questo scorcio di tempo, infatti, non vi sono specifici limiti dettati nel ricorso a questi istituti, limiti che la legge di stabilità introduce per tutti gli enti locali dal prossimo 1 gennaio 2012, ma valgono solamente le limitazioni di carattere generale previste in materia di assunzioni e di spesa del personale. I commi 102 e 103 dell'articolo 4 della legge n. 183/2011, cd di stabilità 2012, stabiliscono innanzitutto che il riferimento al tetto del 20% della spesa del personale cessato nell'anno precedente come soglia massima della spesa per le assunzioni negli enti soggetti al patto di stabilità, deve essere riferito esclusivamente a quelle a tempo indeterminato. E ancora si dispone l'applicazione agli enti locali dello stesso tetto previsto per le assunzioni a tempo determinato, con convenzioni e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa da parte delle amministrazioni dello stato e delle regioni dall'articolo 9, comma 28, del dl n. 78/2010. Tale tetto è fissato nel 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno 2009. Si può aggiungere che questo tetto sembra esteso anche alle altre tipologie di assunzioni flessibili, quali i contratti di somministrazione, il lavoro accessorio e i contratti di formazione e lavoro. Sono ovviamente comprese in tale limite anche le assunzioni ex articoli 110 e 90 del dlgs n. 267/2000.

Per cui, con riferimento agli enti soggetti al patto, viene a cadere la lettura data dalla deliberazione n. 46/2011 delle sezioni riunite di controllo della Corte dei conti, per la quale il tetto del 20% della spesa del personale cessato nell'anno precedente «deve essere riferito alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Ciò ferme restando le eccezioni espressamente stabilite per legge, gli interventi caratterizzati da ipotesi di somma urgenza e lo svolgimento di servizi infungibili ed essenziali». Negli enti non soggetti al patto non era previsto alcun limite specifico. Con il parere n. 410 dello scorso 15 novembre la sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana ha chiarito che «il comma 103 dell'art. 4 della legge n. 183/2011 è considerato dalla sezione quale norma di carattere interpretativo come, peraltro, evidenziato nella relazione illustrativa al disegno di legge di stabilità per il 2012 per cui (rispondendo al quesito specifico) l'assunzione o la proroga di un contratto a tempo determinato per sostituzione maternità non rientra nell'applicazione della norma di cui all'art. 76, comma 7 della legge 133/2008 e ss. mm., nella parte in cui stabilisce il vincolo di spesa (20%) alle assunzioni di personale negli enti soggetti al patto di stabilità interno».

Ecco quindi le conseguenze concrete: la fissazione del tetto di spesa per assunzioni a tempo determinato e co.co.co. negli enti soggetti al patto nel 20% di quella del personale cessato nell'anno precedente deve essere ritenuta superata. Il che vuol dire che gli enti locali, tanto soggetti o meno al patto di stabilità, non hanno specifici limiti alle assunzioni flessibili nello scorcio finale dell'anno 2011. Mentre essi avranno il limite del 50% della spesa del personale assunto con contratto flessibile nel 2009 a partire dal prossimo 1 gennaio 2012, data di entrata in vigore della legge di stabilità. Limite che si estende anche alle amministrazioni non soggette al patto di stabilità. In questo periodo è sufficiente rispettare le tre condizioni necessarie per l'effettuazione di assunzioni a qualunque titolo: avere rispettato il patto di stabilità, avere rispettato il tetto di spesa del personale (anno precedente per le amministrazioni soggette al patto e 2004 per quelle non soggette) e rispettare il rapporto massimo del 40% tra spesa del personale e spesa corrente.


Giuseppe Rambaudi


pia

Messaggi : 192
Data d'iscrizione : 10.03.11

Torna in alto Andare in basso

Personale e legge stabilita' 2012  Empty Re: Personale e legge stabilita' 2012

Messaggio  Contenuto sponsorizzato


Contenuto sponsorizzato


Torna in alto Andare in basso

Torna in alto

- Argomenti simili

 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.