Argomenti simili
Cerca
Ultimi argomenti attivi
Link a siti utili
Calcolo Irpef on line
http://www.irpef.info/ASPETTATIVA PER TRASFERIMENTO presso società ad intero capitale pubblico
3 partecipanti
ASPETTATIVA PER TRASFERIMENTO presso società ad intero capitale pubblico
Buongiorno,
un comune decide di esternalizzare un servizio affidandolo ad una società ad intero capitale pubblico e controllata dal Comune stesso.
I dipendenti da trasferire vorrebbero chiedere al Comune di poter usufruire di aspettativa senza assegni al fine di poter eventualmente rientrare alle dipendenze del Comune stesso, su loro semplice domanda, al termine del periodo e senza incorrere in alcun tipo di impedimento.
Sapete dirmi che tipo di aspettativa potrebbero chiedere al Comune e la durata massima ?
Grazie
un comune decide di esternalizzare un servizio affidandolo ad una società ad intero capitale pubblico e controllata dal Comune stesso.
I dipendenti da trasferire vorrebbero chiedere al Comune di poter usufruire di aspettativa senza assegni al fine di poter eventualmente rientrare alle dipendenze del Comune stesso, su loro semplice domanda, al termine del periodo e senza incorrere in alcun tipo di impedimento.
Sapete dirmi che tipo di aspettativa potrebbero chiedere al Comune e la durata massima ?
Grazie
Marco P.- Messaggi : 62
Data d'iscrizione : 10.11.11
Esternalizzazione
Per i DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI il periodo massimo di aspettativa è di 12 mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due periodi. In mancanza di un'espressa previsione contrattuale, che il triennio da prendere a base di calcolo per il computo dei dodici mesi massimi d'assenza, come per la malattia, è quello che precede l'ultima aspettativa richiesta.
L'art. 18 della legge 183/2010 prevede la possibilità, per i dipendenti pubblici, di essere collocati in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali.Queste attività possono concretizzarsi in vario modo: lavoro autonomo, associazione in capitale, in rapporto associativo di cooperativa, in prestazione coordinata e continuativa, in associazione in partecipazione, ecc.
Scaduto il periodo di aspettativa, i dipendenti interessati dovranno scegliere se proseguire nell'attività privata avviata o rientrare nei ruoli dell'ente di appartenenza.
Le amministrazioni non sono obbligate ad accettare le richieste di aspettativa, ma dovranno motivare l'eventuale diniego, in particolare sulla base dell'incompatibilità con le esigenze organizzative dell'ente .
Nel caso quanto richiesto non e' legittimamente possibile poiche' l'aspettaiva suesposta non puo' essere rihiesta e concessa per altra forma di lavoro dipendente.
Nel caso mi pare si parli di esternalizzazione anche dei dipendenti per cui si rende applicabile la norma sulla reinternalizzazione solo se tale servizio sara' nuovamente internalizzato nel futuro.
L'art. 18 della legge 183/2010 prevede la possibilità, per i dipendenti pubblici, di essere collocati in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali.Queste attività possono concretizzarsi in vario modo: lavoro autonomo, associazione in capitale, in rapporto associativo di cooperativa, in prestazione coordinata e continuativa, in associazione in partecipazione, ecc.
Scaduto il periodo di aspettativa, i dipendenti interessati dovranno scegliere se proseguire nell'attività privata avviata o rientrare nei ruoli dell'ente di appartenenza.
Le amministrazioni non sono obbligate ad accettare le richieste di aspettativa, ma dovranno motivare l'eventuale diniego, in particolare sulla base dell'incompatibilità con le esigenze organizzative dell'ente .
Nel caso quanto richiesto non e' legittimamente possibile poiche' l'aspettaiva suesposta non puo' essere rihiesta e concessa per altra forma di lavoro dipendente.
Nel caso mi pare si parli di esternalizzazione anche dei dipendenti per cui si rende applicabile la norma sulla reinternalizzazione solo se tale servizio sara' nuovamente internalizzato nel futuro.
Re: ASPETTATIVA PER TRASFERIMENTO presso società ad intero capitale pubblico
La norma in esame parla di aspettativa concedibile ANCHE per avviare attività professionali e imprenditoriali.
Secondo me la parola ANCHE sembrerebbe ammettere la concessione dell'aspettativa anche per motivi non espressamente richiamati comprese le attività di lavoro dipendente
Ho interprestato male?
Grazie
Secondo me la parola ANCHE sembrerebbe ammettere la concessione dell'aspettativa anche per motivi non espressamente richiamati comprese le attività di lavoro dipendente
Ho interprestato male?
Grazie
Marco P.- Messaggi : 62
Data d'iscrizione : 10.11.11
Aspettativa
Anche e' riferibile alle aspettative per motivi personali non legate ad alcuna attivita' lavorativa .
Del resto se il soggetto e' gia' lavoratore dipendente nessuna ratio avrebbe la norma nel permettere altro lavoro dipendente , cosa diversa e' la libera professione ovvero la libera iniziativa.
In matweria di enti locali l'aspettativa non retribuita per altro alvoro dipendente e' ammessa presso la stessa PA o altra PA nel caso dell'art.90 Tuel.
Molto discusso e' l'incarico ex 110 Tuel ed a tal fine riporto articolo di Italia Oggi a riguardo del 27.4.2011:
egittima l'aspettativa per i dipendenti degli enti locali incaricati come dirigenti a contratto. L'estensione espressa all'or-dinamento locale delle di-sposizioni contenute nell'ar-ticolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001 (confermata dalla Corte dei conti, sezioni riu-nite, con i pareri 8 marzo 2011, n. 12, 13 e 14 e dalla sentenza della Corte costi-tuzionale) risolve un pro-blema aperto da anni, relati-vo alla possibilità di collo-care in aspettativa un di-pendente di un ente locale, cui fosse stato attribuito un incarico dirigenziale a tem-po determinato. Ostava a tale possibilità la previsione espressa contenuta nell'arti-colo 110, comma 5, del dlgs 267/2000, ai sensi del quale «il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l'ente locale ai sensi del comma 2. L'am-ministrazione di provenien-za dispone, subordinata-mente alla vacanza del po-sto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipen-dente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessa-zione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del po-sto in organico». La norma è estremamente chiara: di-spone la risoluzione di dirit-to del rapporto di lavoro del dipendente dell'ente locale incaricato come dirigente a contratto. In contrasto fron-tale con tale chiarissima di-sposizione si sono poste molte amministrazioni loca-li, che con i propri regola-menti di organizzazione hanno, invece, consentito ai propri dipendenti incaricati a contratto di collocarsi in aspettativa. Si trattava di norme regolamentari certa-mente illegittime, data la chiarissima violazione del precetto normativo, dal qua-le discendeva automatica-mente per legge la risolu-zione del rapporto di lavoro. Né si poteva considerare legittimamente esercitato il potere regolamentare, dal momento che la disciplina del rapporto di lavoro è ri-servata esclusivamente alla legge. Tuttavia, l'articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001 ha sempre con-sentito ai dipendenti di tutti gli altri enti diversi da co-muni e province di ottenere l'aspettativa, una volta inca-ricati come dirigenti a tem-po determinato. La discrasia normativa era piuttosto evi-dente. Come è noto, la ri-forma Brunetta (dlgs 150/2009) ha aggiunto al-l'articolo 19 del dlgs 165/2001 il comma 6-ter, per effetto del quale tutte le previsioni del comma 6 si estendono anche agli enti locali. Dunque, non solo la limitazione numerica dei dirigenti a contratto all'8% della dotazione organica, ma anche necessariamente la possibilità di collocare in aspettativa i dipendenti in-caricati come dirigenti. L'a-nalisi degli effetti dell'arti-colo 19, comma 6-ter, del dlgs 165/2001 porta, in con-clusione, a considerare di-sapplicato il comma 5 dell'articolo 110 del Testo unico sugli enti locali. A ben vedere, l'intero articolo appare superato e abolito implicitamente, anche se le sezioni riunite, a proposito del comma 2, hanno soste-nuto il contrario. Nulla, tut-tavia, della disciplina del-l'articolo 110 risulta compa-tibile con il diritto soprav-venuto, nemmeno il suo comma 6 che disciplina le collaborazioni esterne in modo lacunoso e non con-forme alle puntuali e cogen-ti disposizioni dell'articolo 7, comma 6, del dlgs 165/2001.
Del resto se il soggetto e' gia' lavoratore dipendente nessuna ratio avrebbe la norma nel permettere altro lavoro dipendente , cosa diversa e' la libera professione ovvero la libera iniziativa.
In matweria di enti locali l'aspettativa non retribuita per altro alvoro dipendente e' ammessa presso la stessa PA o altra PA nel caso dell'art.90 Tuel.
Molto discusso e' l'incarico ex 110 Tuel ed a tal fine riporto articolo di Italia Oggi a riguardo del 27.4.2011:
egittima l'aspettativa per i dipendenti degli enti locali incaricati come dirigenti a contratto. L'estensione espressa all'or-dinamento locale delle di-sposizioni contenute nell'ar-ticolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001 (confermata dalla Corte dei conti, sezioni riu-nite, con i pareri 8 marzo 2011, n. 12, 13 e 14 e dalla sentenza della Corte costi-tuzionale) risolve un pro-blema aperto da anni, relati-vo alla possibilità di collo-care in aspettativa un di-pendente di un ente locale, cui fosse stato attribuito un incarico dirigenziale a tem-po determinato. Ostava a tale possibilità la previsione espressa contenuta nell'arti-colo 110, comma 5, del dlgs 267/2000, ai sensi del quale «il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l'ente locale ai sensi del comma 2. L'am-ministrazione di provenien-za dispone, subordinata-mente alla vacanza del po-sto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipen-dente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessa-zione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del po-sto in organico». La norma è estremamente chiara: di-spone la risoluzione di dirit-to del rapporto di lavoro del dipendente dell'ente locale incaricato come dirigente a contratto. In contrasto fron-tale con tale chiarissima di-sposizione si sono poste molte amministrazioni loca-li, che con i propri regola-menti di organizzazione hanno, invece, consentito ai propri dipendenti incaricati a contratto di collocarsi in aspettativa. Si trattava di norme regolamentari certa-mente illegittime, data la chiarissima violazione del precetto normativo, dal qua-le discendeva automatica-mente per legge la risolu-zione del rapporto di lavoro. Né si poteva considerare legittimamente esercitato il potere regolamentare, dal momento che la disciplina del rapporto di lavoro è ri-servata esclusivamente alla legge. Tuttavia, l'articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001 ha sempre con-sentito ai dipendenti di tutti gli altri enti diversi da co-muni e province di ottenere l'aspettativa, una volta inca-ricati come dirigenti a tem-po determinato. La discrasia normativa era piuttosto evi-dente. Come è noto, la ri-forma Brunetta (dlgs 150/2009) ha aggiunto al-l'articolo 19 del dlgs 165/2001 il comma 6-ter, per effetto del quale tutte le previsioni del comma 6 si estendono anche agli enti locali. Dunque, non solo la limitazione numerica dei dirigenti a contratto all'8% della dotazione organica, ma anche necessariamente la possibilità di collocare in aspettativa i dipendenti in-caricati come dirigenti. L'a-nalisi degli effetti dell'arti-colo 19, comma 6-ter, del dlgs 165/2001 porta, in con-clusione, a considerare di-sapplicato il comma 5 dell'articolo 110 del Testo unico sugli enti locali. A ben vedere, l'intero articolo appare superato e abolito implicitamente, anche se le sezioni riunite, a proposito del comma 2, hanno soste-nuto il contrario. Nulla, tut-tavia, della disciplina del-l'articolo 110 risulta compa-tibile con il diritto soprav-venuto, nemmeno il suo comma 6 che disciplina le collaborazioni esterne in modo lacunoso e non con-forme alle puntuali e cogen-ti disposizioni dell'articolo 7, comma 6, del dlgs 165/2001.
Aspettativa...
Nessun tipo di aspettativa è applicabile al caso in esame, come già precisato.
L'unica soluzione è valutare direttamente nel protocollo di trasferimento eventuali meccanismi a tutela del personale che transita alla nuova società.
Se c'è disponibilità tra soggetti e oo.ss. necessariamente coinvolte, può essere prevista, per esempio, la possibilità di mantenere l'applicabilità del ccnl Regioni-AA.LL. per i primi tot. anni, oppure anche la possibilità di rientrare nell'ente di provenienza entro un certo termine, previa eventuale definizione di casistica e criteri.
L'inquadramento giuridico dell'operazione, normalmente, è quello della cessione del ramo d'azienda - art. 2112 c.c. .
L'unica soluzione è valutare direttamente nel protocollo di trasferimento eventuali meccanismi a tutela del personale che transita alla nuova società.
Se c'è disponibilità tra soggetti e oo.ss. necessariamente coinvolte, può essere prevista, per esempio, la possibilità di mantenere l'applicabilità del ccnl Regioni-AA.LL. per i primi tot. anni, oppure anche la possibilità di rientrare nell'ente di provenienza entro un certo termine, previa eventuale definizione di casistica e criteri.
L'inquadramento giuridico dell'operazione, normalmente, è quello della cessione del ramo d'azienda - art. 2112 c.c. .
tyla- Messaggi : 313
Data d'iscrizione : 14.04.11
Re: ASPETTATIVA PER TRASFERIMENTO presso società ad intero capitale pubblico
Grazie per il prezioso suggerimento.
Marco P.- Messaggi : 62
Data d'iscrizione : 10.11.11
Contenuto sponsorizzato
Argomenti simili
» cessione del personale dell'ente pubblico a società in house srl a capitale interamente pubblico.
» Progressioni di carriera in una S.p.A. a capitale totalmente pubblico
» Trasferimento presso altro ente locale
» Progressioni di carriera in una S.p.A. a capitale totalmente pubblico
» Trasferimento presso altro ente locale
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Mobilità compensativa tra infermieri
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Verifica Equitalia
Gio 19 Feb 2015 - 2:17 Da Admin
» split payment
Gio 19 Feb 2015 - 2:16 Da Admin
» codice univoco fatture - IPA
Mer 18 Feb 2015 - 23:29 Da Admin
» tassa rifiuti- delibera di assimilazione
Mer 18 Feb 2015 - 3:33 Da Admin
» graduatoria a T.D.-riflessione
Lun 16 Feb 2015 - 23:57 Da Admin
» BONUS RENZI COMPENSAZIONE F24
Lun 16 Feb 2015 - 6:08 Da Admin
» pensioni S7 - servizi stampati non in ordine di data
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» congedo parentale
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» conflitto di interesse???
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» ICI / IMU IMPIANTI DI RISALITA
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» campo da calcio comunale
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» pensioni s7 e tabella voci emolumenti
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» Antenne. microcelle outdoor
Gio 12 Feb 2015 - 3:51 Da Admin